Versione
29 novembre 1984
29 novembre 1984
Art. 11.
L' articolo 399 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 399. - (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore). - Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere.
L'imputato puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.
Sull'appello decide la sezione istruttoria.
Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria in grado di appello".
L' articolo 399 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 399. - (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore). - Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere.
L'imputato puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.
Sull'appello decide la sezione istruttoria.
Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria in grado di appello".
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte Cost., sentenza 28/07/1988, n. 922Provvedimento: […] nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 399 del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art.11 della legge 31 luglio 1984, n.400 (Norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), promossi con le seguenti ordinanze: […] a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia;Leggi di più...
- esclusione·
- sentenze del pretore·
- illegittimita' costituzionale parziale conseguenziale.·
- vizio di illegittimita' costituzionale.·
- riproduzione da parte del legislatore·
- effetti·
- proscioglimento per amnistia·
- proscioglimento per prescrizione·
- sent. n. 922/88 a. pronunce della corte costituzionale·
- diritto dell'imputato di proporre appello 'ex' art. 152, comma secondo, cod. proc. pen.·
- dichiarazione di illegittimita' costituzionale·
- giudicato costituzionale·
- sent. n. 922/88 c. istruzione penale·
- sent. n. 922/88 b. istruzione penale·
- diritto dell'imputato di proporre appello ex art. 152, comma secondo, cod. proc. pen.