Articolo 11 della Legge 31 luglio 1984, n. 400
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 novembre 1984
Art. 11.
L' articolo 399 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 399. - (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore). - Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere.
L'imputato puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.
Sull'appello decide la sezione istruttoria.
Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria in grado di appello".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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