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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/10/2024, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
A N IA L
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni, all'udienza del 10/10/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1430/2018 R.G., promossa da:
,nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Ing. Controparte_1
dall'Avv. Anna Maria Celi, elettivamente domiciliato in S.Agata Militello, Via Respighi n. 2.
Parte Ricorrente
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.
Alessandro Nicolodi e Maria Francesca A mato.
Parte Resistente
"rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni. Controparte_3
Terzo chiamato in causa
Premesse in fatto
Controparte_1L'ing. con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha richiesto la declaratoria di illegittimità della propria iscrizione presso CP_2 dal 1° gennaio 2007 al 25 ottobre 2016 e il conseguente rimborso di tutti i contributi soggettivi versati nel suddetto periodo. Il ricorrente sostiene che, a seguito della stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) con l'ISPESL in data 9 gennaio 2007, venne iscritto alla Gestione Separata CP_3, obbligatoria per i lavoratori parasubordinati, in virtù della Legge n. 335/1995. Pertanto, secondo il ricorrente, veniva meno l'obbligo di iscrizione a CP_2 e di versamento dei contributi soggettivi, essendo già obbligato alla contribuzione previdenziale presso l'CP_3.
Il ricorrente ha versato contributi soggettivi a CP 2 dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2014, oltre al contributo integrativo, nonostante l'iscrizione alla Gestione Separata. Successivamente, nel
2016, CP 2 ha parzialmente accolto la richiesta di rimborso, restituendo al ricorrente i contributi soggettivi versati a partire dal 1° gennaio 2015, ma non quelli relativi agli anni precedenti.
Da qui la presente controversia.
,CP 2 nel costituirsi in giudizio, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_3, affermando che, qualora fosse accolta la domanda del ricorrente, il versamento contributivo per il periodo in questione sarebbe dovuto alla Gestione Separata CP_3.
Motivazione
La questione ruota attorno all'obbligo di iscrizione del ricorrente a CP_2 e al conseguente stabilisce che l'iscrizione è versamento dei contributi soggettivi. L'art. 7 dello Statuto CP 2
obbligatoria per tutti gli ingegneri e architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e che non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attività. Il ricorrente, a seguito del contratto di collaborazione con ISPESL, venne iscritto alla Gestione Separata CP_3, che, secondo la legge n. 335/1995, copre i lavoratori parasubordinati. Ne consegue che il ricorrente, durante il periodo dal 2007 al 2014, non poteva essere obbligato all'iscrizione ad CP 2 e al versamento del contributo soggettivo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il versamento del solo contributo integrativo a CP 2 non determina l'apertura di una posizione previdenziale presso la CP_2
Pertanto, in conformità con le sentenze nn. 30344 e 30345 del 2017, gli ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, come la Gestione Separata, sono tenuti al versamento del solo contributo integrativo, ma non al contributo soggettivo. Questo contributo integrativo ha natura solidaristica e non crea una posizione previdenziale individuale presso CP 2
Il ricorrente ha chiesto la restituzione dei contributi soggettivi versati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2014, sostenendo che il rimborso parziale riconosciuto da CP 2 per il periodo. successivo al 1° gennaio 2015 è illegittimo, poiché la cancellazione dalla Cassa avrebbe dovuto decorrere dal momento della sua iscrizione alla Gestione Separata. La giurisprudenza più recente ha ribadito che la cancellazione da CP 2 per coloro che risultano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria decorre dal momento in cui vengono soddisfatti i requisiti per tale iscrizione, senza che le circolari interpretative di CP_3 (come la circolare n. 72/2015) possano modificare retroattivamente tale diritto.
Il terzo chiamato in causa, CP_3, ha sostenuto che, essendo il ricorrente iscritto alla Gestione Separata, egli era obbligato al versamento dei contributi previdenziali relativi all'attività professionale svolta durante il periodo in esame. La legge n. 335/1995, istitutiva della Gestione Separata, prevede che i redditi da collaborazione coordinata e continuativa siano assoggettati alla contribuzione previdenziale presso l'CP_3. Pertanto, il ricorrente sarà tenuto a regolarizzare la sua posizione contributiva presso l'CP 3 se non è già stata posta in essere.
Dispositivo
In base a quanto esposto, il Tribunale dispone quanto segue:
1. Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione dell'ing. Controparte 1 a per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 25 ottobre 2016. CP 2
2. Condanna CP 2 a rimborsare al ricorrente tutti i contributi soggettivi versati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2014, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del versamento fino al saldo effettivo.
3. Riconosce l'obbligo contributivo del ricorrente nei confronti della Gestione Separata CP_3 per il periodo in questione.
4. In considerazione del valore della causa pari ad euro €18.991,04 e della materia previdenziale, si determina la liquidazione delle spese in euro €750,00 per la fase di studio, euro €600,00 per la fase introduttiva, euro €1.250,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA, a carico dell' CP 2 con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Patti, il 10 ottobre 2024
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni, all'udienza del 10/10/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1430/2018 R.G., promossa da:
,nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Ing. Controparte_1
dall'Avv. Anna Maria Celi, elettivamente domiciliato in S.Agata Militello, Via Respighi n. 2.
Parte Ricorrente
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.
Alessandro Nicolodi e Maria Francesca A mato.
Parte Resistente
"rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni. Controparte_3
Terzo chiamato in causa
Premesse in fatto
Controparte_1L'ing. con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha richiesto la declaratoria di illegittimità della propria iscrizione presso CP_2 dal 1° gennaio 2007 al 25 ottobre 2016 e il conseguente rimborso di tutti i contributi soggettivi versati nel suddetto periodo. Il ricorrente sostiene che, a seguito della stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) con l'ISPESL in data 9 gennaio 2007, venne iscritto alla Gestione Separata CP_3, obbligatoria per i lavoratori parasubordinati, in virtù della Legge n. 335/1995. Pertanto, secondo il ricorrente, veniva meno l'obbligo di iscrizione a CP_2 e di versamento dei contributi soggettivi, essendo già obbligato alla contribuzione previdenziale presso l'CP_3.
Il ricorrente ha versato contributi soggettivi a CP 2 dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2014, oltre al contributo integrativo, nonostante l'iscrizione alla Gestione Separata. Successivamente, nel
2016, CP 2 ha parzialmente accolto la richiesta di rimborso, restituendo al ricorrente i contributi soggettivi versati a partire dal 1° gennaio 2015, ma non quelli relativi agli anni precedenti.
Da qui la presente controversia.
,CP 2 nel costituirsi in giudizio, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_3, affermando che, qualora fosse accolta la domanda del ricorrente, il versamento contributivo per il periodo in questione sarebbe dovuto alla Gestione Separata CP_3.
Motivazione
La questione ruota attorno all'obbligo di iscrizione del ricorrente a CP_2 e al conseguente stabilisce che l'iscrizione è versamento dei contributi soggettivi. L'art. 7 dello Statuto CP 2
obbligatoria per tutti gli ingegneri e architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e che non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attività. Il ricorrente, a seguito del contratto di collaborazione con ISPESL, venne iscritto alla Gestione Separata CP_3, che, secondo la legge n. 335/1995, copre i lavoratori parasubordinati. Ne consegue che il ricorrente, durante il periodo dal 2007 al 2014, non poteva essere obbligato all'iscrizione ad CP 2 e al versamento del contributo soggettivo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il versamento del solo contributo integrativo a CP 2 non determina l'apertura di una posizione previdenziale presso la CP_2
Pertanto, in conformità con le sentenze nn. 30344 e 30345 del 2017, gli ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, come la Gestione Separata, sono tenuti al versamento del solo contributo integrativo, ma non al contributo soggettivo. Questo contributo integrativo ha natura solidaristica e non crea una posizione previdenziale individuale presso CP 2
Il ricorrente ha chiesto la restituzione dei contributi soggettivi versati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2014, sostenendo che il rimborso parziale riconosciuto da CP 2 per il periodo. successivo al 1° gennaio 2015 è illegittimo, poiché la cancellazione dalla Cassa avrebbe dovuto decorrere dal momento della sua iscrizione alla Gestione Separata. La giurisprudenza più recente ha ribadito che la cancellazione da CP 2 per coloro che risultano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria decorre dal momento in cui vengono soddisfatti i requisiti per tale iscrizione, senza che le circolari interpretative di CP_3 (come la circolare n. 72/2015) possano modificare retroattivamente tale diritto.
Il terzo chiamato in causa, CP_3, ha sostenuto che, essendo il ricorrente iscritto alla Gestione Separata, egli era obbligato al versamento dei contributi previdenziali relativi all'attività professionale svolta durante il periodo in esame. La legge n. 335/1995, istitutiva della Gestione Separata, prevede che i redditi da collaborazione coordinata e continuativa siano assoggettati alla contribuzione previdenziale presso l'CP_3. Pertanto, il ricorrente sarà tenuto a regolarizzare la sua posizione contributiva presso l'CP 3 se non è già stata posta in essere.
Dispositivo
In base a quanto esposto, il Tribunale dispone quanto segue:
1. Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione dell'ing. Controparte 1 a per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 25 ottobre 2016. CP 2
2. Condanna CP 2 a rimborsare al ricorrente tutti i contributi soggettivi versati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2014, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del versamento fino al saldo effettivo.
3. Riconosce l'obbligo contributivo del ricorrente nei confronti della Gestione Separata CP_3 per il periodo in questione.
4. In considerazione del valore della causa pari ad euro €18.991,04 e della materia previdenziale, si determina la liquidazione delle spese in euro €750,00 per la fase di studio, euro €600,00 per la fase introduttiva, euro €1.250,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA, a carico dell' CP 2 con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Patti, il 10 ottobre 2024
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo