TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24219/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LOZZI CARLO e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LOZZI CARLO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 12/12/2024, con cui e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Brescia in data 22.5.2004 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 9, parte II, serie C/3, dell'anno 2004), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 24.1.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. AFFIDAMENTO FIGLI
La figlia è ormai maggiorenne ed è iscritta per gli studi Universitari presso la facoltà di Ingegneria di Torino dove Per_1
è attualmente domiciliata vivendo in appartamento con contratto di locazione per gli studi universitari il cui costo di
€350,00 mensili è sostenuto dai genitori tramite apposito conto corrente cointestato di cui si dirà infra. rientra Per_1
Pag. 1 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
presso la propria residenza solitamente durante le festività e nei fine settimana oltre che nel periodo di pausa estiva delle lezioni, in tali occasioni potrà alternativamente trasferirsi per pari periodi sia presso la residenza della madre che Per_1 del padre.
I ricorrenti, concordemente fra loro, chiedono venga disposto l'affido condiviso del figlio minore ad Persona_2 entrambi i genitori, con l'obbligo per gli stessi di collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, con collocazione abitativa principale dello stesso presso la madre in Concesio (BS), Via Camerate, 56. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale il minore si trova al momento affidato. Ogni eventuale cambio di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
Il sig. compatibilmente con gli impegni e gli interessi del minore, potrà incontrare il figlio CP_1 Per_2 indicativamente secondo le seguenti modalità: quando lo desidera, previo accordo con la madre e lo terrà con sé ogni settimana suddividendo al 50% i pernottamenti e le giornate con la sigg.ra e per il weekend mediante fine Pt_1 settimana alternati;
- il padre, quindi, potrà incontrare il figlio almeno due giorni infrasettimanali alla settimana con pernottamento, indicativamente il lunedì ed il martedì;
- durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, da indicare preventivamente entro il 31 di marzo di ogni anno, alla madre;
allo stesso modo la madre indicherà al padre, il periodo di vacanza che intenderà trascorrere con il minore. I periodi verranno stabiliti compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e di studio o scolastici dei figli.
- Durante le festività i genitori si accorderanno di volta in volta in modo che il figlio possa trascorrerle alternativamente con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
- trascorrerà anche le festività infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori. I genitori concordano Per_2 che i colloqui scolastici, le visite mediche o qualsiasi altra attività a cui gli stessi sono tenuti in ragione della gestione del figlio minore saranno svolte anche disgiuntamente da ciascun genitore con impegno di relazionare l'altro genitore dell'attività svolta.
2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Entrambi i coniugi nel corso degli anni hanno deciso di aprire un conto corrente bancario cointestato presso l'istituto Banca Valsabbina C/C n. [...] saldo ad oggi € 4.996,06 (doc. 5) Tale conto corrente nel corso degli anni è stato utilizzato dai coniugi per accreditarvi gli importi che via via si sono resi necessari per il mantenimento e le spese straordinarie relative ai figli e presso cui intendono anche per il futuro reciprocamente versare gli importi che si renderanno necessari per i figli e dando tempestiva rendicontazione all'altro genitore dei Per_1 Per_2 movimenti effettuati. I ricorrenti, stante la sostanziale sovrapposizione dei periodi di frequentazione con il minore Per_2 ed il fatto che la figlia maggiorenne attualmente è studentessa universitaria iscritta presso la facoltà di Ingegneria di Per_1
Torino e vive prevalentemente presso la sede universitaria eccetto durante i fine settimana che trascorrerà alternandosi presso le residenze dei genitori non prevedono di porre a carico di nessuno dei due ricorrenti contributi al mantenimento per i figli;
entrambi pro quota provvederanno a versare sul conto corrente sopra indicato gli importi che via via si renderanno necessari in ordine alle spese di mantenimento ed alle straordinarie. L'assegno unico viene attualmente percepito dalla sig.ra ed ammonta ad € 111,90 e viene mensilmente accreditato sul C/C Parte_1
[...] per essere utilizzato in favore dei figli e così avverrà per il futuro.
I genitori sosterranno, altresì, nella misura del 50% ciascuno le spese mediche, scolastiche, ludiche e straordinarie che in
Pag. 2 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
futuro si renderanno necessarie per i figli, utilizzando sino alla capienza il conto corrente appositamente cointestato di cui sopra, e ripartendo i propri contributi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e che di seguito si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
3. ASSEGNO PER I CONIUGI
Stante la reciproca indipendenza economica nessun assegno di mantenimento è previsto tra i ricorrenti.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E DIRITTO DI ABITAZIONE
La casa familiare sita a Concesio via Camerate n. 56 viene assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli Parte_1 arredi esistenti che rimarranno di proprietà di quest'ultima. I ricorrenti provvederanno entro il 31.12.2025 al trasferimento della proprietà dell'immobile, ad oggi cointestata, alla sola che ne diverrà proprietaria Parte_1 esclusiva tramite atto notarile.
5. DIVISIONE BENI COMUNI E QUESTIONI PATRIMONIALI
Il sig. a compensazione della cessione della sua quota di proprietà della casa coniugale alla sig.ra Controparte_1 otterrà dalla sig.ra quale corrispettivo l'intestazione esclusiva degli investimenti finanziari attualmente Pt_1 Pt_1 cointestati fra i ricorrenti. L'autovettura Ford C-Max (FN337BR) intestata al sig. verrà utilizzata Controparte_1 da parte della sig.ra che si accollerà d'ora in avanti tutte le spese assicurative, di bollo, e di Parte_1 mantenimento con relativi interventi di manutenzione. I rimanenti beni comuni sono stati equamente divisi. Quanto depositato sui conti correnti accesi da ciascuno dei coniugi ed intestati esclusivamente agli stessi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, avendo essi sempre avuto conti correnti distinti, mentre quanto presente sul conto corrente cointestato n. c/c rimarrà di proprietà dei ricorrenti in parti uguali e comunque destinato alle necessità dei figli. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunchè dall'altro a tale titolo o ragione comunque connessi.
6. CONSENSO ALL'ESPATRIO
I Coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
7. CAMBIO DI RESIDENZA E DOMICILIO
Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
il sig. si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale entro il 31.12.2024»; Controparte_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
(segue)
Pag. 3 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
Pag. 4 di 4