Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1976, n. 279
CASS
Sentenza 29 gennaio 1976

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A norma dell'art 16 disp prel cod civ, lo straniero e ammesso a godere del diritto attribuito al cittadino 'a condizione di reciprocita', e cioe solo se dimostra che lo stato a cui appartiene riconosce nel proprio ordinamento un diritto uguale o simile a quello esercitato in Italia, e che lo stato medesimo, nel riconoscerlo, non pone alcuna discriminazione in danno del cittadino italiano. Tale disposizione opera a prescindere dalla fonte del diritto, sia essa la legge od il contratto. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto che il diritto dell'assicuratore straniero di rivalersi in Italia, contro il terzo responsabile del danno cagionato all'assicurato, e subordinato alla condizione di reciprocita, nel senso indicato, sia che detta rivalsa configuri una surrogazione legale ex art 1916 cod civ, sia che la stessa trovi fondamento in una surrogazione convenzionale). ( V 3932/53).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1976, n. 279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 279
    Data del deposito : 29 gennaio 1976

    Testo completo