Sentenza 29 gennaio 1976
Massime • 1
A norma dell'art 16 disp prel cod civ, lo straniero e ammesso a godere del diritto attribuito al cittadino 'a condizione di reciprocita', e cioe solo se dimostra che lo stato a cui appartiene riconosce nel proprio ordinamento un diritto uguale o simile a quello esercitato in Italia, e che lo stato medesimo, nel riconoscerlo, non pone alcuna discriminazione in danno del cittadino italiano. Tale disposizione opera a prescindere dalla fonte del diritto, sia essa la legge od il contratto. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto che il diritto dell'assicuratore straniero di rivalersi in Italia, contro il terzo responsabile del danno cagionato all'assicurato, e subordinato alla condizione di reciprocita, nel senso indicato, sia che detta rivalsa configuri una surrogazione legale ex art 1916 cod civ, sia che la stessa trovi fondamento in una surrogazione convenzionale). ( V 3932/53).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1976, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1976 |
Testo completo
A norma dell'art 16 disp prel cod civ, lo straniero e ammesso a godere del diritto attribuito al cittadino 'a condizione di reciprocita', e cioe solo se dimostra che lo stato a cui appartiene riconosce nel proprio ordinamento un diritto uguale o simile a quello esercitato in Italia, e che lo stato medesimo, nel riconoscerlo, non pone alcuna discriminazione in danno del cittadino italiano. Tale disposizione opera a prescindere dalla fonte del diritto, sia essa la legge od il contratto. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto che il diritto dell'assicuratore straniero di rivalersi in Italia, contro il terzo responsabile del danno cagionato all'assicurato, e subordinato alla condizione di reciprocita, nel senso indicato, sia che detta rivalsa configuri una surrogazione legale ex art 1916 cod civ, sia che la stessa trovi fondamento in una surrogazione convenzionale). ( V 3932/53).*