Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2519/2024 del RG lav. e prev. introdotta da nata in [...], il [...] e residente in [...]rappresentata e difesa per mandato in (CS), alla Trav. 01 Carlo Carrà, 4, c.f.: C.F. 1
,presso il cui studiocalce al ricorso dall'Avv. Paola Rachieli, cod. fisc.: C.F. 2
elettivamente domicilia in Acri, alla Via Pietro Mancini, 2
Ricorrente
Contro
Controparte 1 in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale in virtù di procure generali alle liti per atto del notaio avv. PE 1 di Fiumicino Rep n. 37875\7313 del 22.3.2025, elettivamente domiciliato a
Cosenza, presso la Sede dell' CP_1
resistente
Avente ad oggetto: giudizio ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
La ricorrente in epigrafe, con ricorso del 27.6.2024, premesso di aver proposto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza ex legge n. 118/71, art. 13, premesso che l'ausiliare officiato dal
Tribunale ha accertato un grado di invalidità nella misura del 68 per cento, dedotta l'erroneità sotto più profili della relazione peritale, ha introdotto il presente giudizio al fine di chiedere, previa rinnovazione della ctu, l'accertamento di un grado di invalidità pari al 74 per cento e, per l'effetto, la declaratoria del suo diritto a fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (6.2.2023) ovvero, in via meramente subordinata, da epoca successiva.
L'CP 2 si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso ovvero la sua infondatezza nel merito.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
11.6.2024, data deposito atto di dissenso 10.6.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 27.6.2024.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede declaratoria del diritto all'assegno mensile di assistenza, previo accertamento del relativo requisito sanitario.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L-
,Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod. proc. civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass.
n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
-Tanto ritenuto e chiarito che secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod. proc. civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Parte ricorrente solleva doglianze che vertono sul grado di invalidità (68 per cento) accertato dal ctu.
Nel merito, le contestazioni sollevate non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non essendo peraltro comprovato alcun “aggravamento" per come sostenuto nelle note, osservandosi che – trattandosi
-
di certificati afferenti le medesime patologie già valutate dal CTU (che ha visitato la ricorrente nel marzo del 2024) – dal certificato dell'11.9.2024 si evince persino un miglioramento delle condizioni di salute
(patologia data in fase di remissione clinica).
Ciò posto, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, si fondano sulle osservazioni critiche già svolte ex art. 195 c.p.c. avanti al c.t.u. nominato nella fase di ATP e dal CTU superate con ampia motivazione supportata da evidenze scientifiche. Invero le doglianze di parte attrice si risolvono nella pedissequa riproposizione delle osservazioni critiche già sollevate nel corso del sub procedimento ex art. 195 c.p.c. e che il CTU ha disatteso
(relazione peritale del dott. Per 2 qui da intendersi integralmente trascritta).
A fronte delle conclusioni dell'ausiliare, parte ricorrente si è limitata ad affermare che, stanti le patologie da cui è affetta, sussistono i requisiti sanitari per cui è causa, in maniera del tutto apodittica e senza alcuna evidenza a supporto, limitandosi in buona sintesi ad addebitare al consulente di aver sottovalutato le patologie.
Si verte, pertanto, in ipotesi di mero dissenso diagnostico. Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003;
Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.., che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Nel caso di specie, il ricorso è la riproposizione delle osservazioni critiche già svolte nel sub procedimento ex art. 195 c.p.c., superate con ampie argomentazioni supportate da evidenze medico legali, tenuto conto anche della obiettività emersa in sede di visita peritale, dall'ausiliare officiato dal
Tribunale; invero, il dott. Per 2 - nel relazionare sulle predette osservazioni a firma del ctp di parte attrice (dottor Per 3 ha evidenziato che "Il dr. condivide il giudizio clinico- PE 4
-
diagnostico e le relative percentuali d'invalidità, ma contesta solo la percentuale d'invalidità del 12% data alla discopatia che, a suo dire, andava data del 20% senza però indicare il relativo codice di riferimento. Inoltre il dr. afferma che, secondo lui erroneamente, è stata utilizzata la PE 4 formula riduzionistica di Balthazard e non il metodo di valutazione salomonico delle percentuali per le patologie concorrenti. Il sottoscritto CTU precisa che la patologia vertebrale è stata considerata coesistente e che comunque, pur utilizzando il metodo salomonico delle patologie concorrenti, il risultato percentuale totale non sarebbe cambiato. Riguardo alla pregressa colecistectomia il dr. PE
[...] sa benissimo che non è proprio da considerare poiché, come lui stesso dice, è una perdita d'organo senza alcuna conseguenza fisica e organica. Da ultimo il dr. PE 4 contesta la mancata maggiorazione del 5% dovuta in base all'attività svolta dalla perizianda. Il sottoscritto CTU fa presente che tale maggiorazione è dovuta in presenza di un danno funzionale permanente che incida sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto. La perizianda Pt_1 Parte 1 non presenta patologie con danno permanente e l'artrite reumatoide, che al momento della visita era ben controllata con la terapia, può solo presentare alcuni periodi di riacutizzazione. Pertanto il sottoscritto CTU, ritenendo di aver esaurientemente risposto alle osservazioni del dr. PE 4 , conferma quanto già detto nelle conclusioni della sua relazione peritale".
A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente in ottica meramente contrappositiva ripropone le medesime osservazioni critiche già superate dal CTU, con argomentazioni ampie e immuni da vizi;
pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, il ricorso non può che essere respinto.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 24 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti