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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. PE IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
210/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANTONINO CRISCI', il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rappresenta che nel procedimento di mediazione è rappresentata da altro legale. Parte_1
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. FRANCESCO INSANA in sostituzione dell'avv. CLAUDIO GENTILI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. PE IS, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 210/2025 R.G.
TRA in persona del Sindaco pro tempore, con sede in piazza Parte_2
UI IR (p.i. ) ed elettivamente domiciliato in Messina, via La P.IVA_1
Farina n. 157, presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende Parte_3 come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede in Roma, via Boccherini n. 15 (p.i. , elettivamente domiciliata in P.IVA_2
CC (RM), presso lo studio dell'avv. Claudio Gentili che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA avente per OGGETTO: somministrazione – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ha proposto opposizione avverso il decreto n. 406/2024 Parte_2 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 236.772,40 – oltre interessi e spese della procedura – in favore di a titolo di Parte_1 corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia e di gas naturale in regime di fornitura di ultima istanza.
2 Disposto in sede di verifiche preliminari il rinnovo della notifica della citazione, con comparsa del 24 luglio 2025 si costituiva resistendo. Parte_1
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che [l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass., S.U.,
n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie vengono in rilievo due distinti regimi di fornitura: il primo di salvaguardia
è relativo alla somministrazione dell'energia elettrica, il secondo di ultima istanza riguarda, invece, l'erogazione del gas naturale.
Con i primi tre motivi di opposizione l'Ente locale lamenta, in buona sostanza, il difetto di un contratto scritto e della necessaria copertura finanziaria.
Le censure sono astrattamente infondate.
3 In argomento si registrano due orientamenti opposti.
Il primo – a cui anche questo giudice ha in passato aderito – ha sostenuto che
“quantunque il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe invero inficiare, in alcun modo, quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tale regime dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, il regime di salvaguardia consente ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto” (v., e.g., Trib. Patti, ord. n. 314/2023 dell'11 marzo 2023; Trib. Patti, sent. n. 746/2023 del 7 luglio 2023).
Il secondo – adottato anche dalla Corte di Appello di Messina – afferma che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente.
[…] Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n.
73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione” (v. Corte appello sez.
I - Messina, 18/09/2023, n. 765).
Ritiene questo giudice di dovere mutare il primo convincimento e aderire a quello adottato dal Giudice distrettuale poiché, laddove l'obbligazione sorga ex lege – come
4 nell'ipotesi di regime di salvaguardia e di ultima istanza – e non ex contractu, non può prevedersi alcun vincolo di forma e neanche la necessità dell'impegno di spesa pubblica, per la manifestazione di volontà delle parti, essendo tali elementi irrilevanti.
Tale cambiamento di avviso si configura, invero, come necessario alla luce delle precisazioni fornite dalla Corte di cassazione, secondo cui “[i]n tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del “servizio di salvaguardia” disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007” – cui si noti per incidens il regime di fornitura di ultima istanza è analogo – “l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, non integra una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (Cass., n. 20140 del 22 luglio 2024). Il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato, in particolare, dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del “servizio di salvaguardia” (Cass., n.
20140/2024).
Ne consegue che il rapporto obbligatorio tra le parti sorge non in virtù di un accordo negoziale tra le parti, che avrebbe dovuto esser stipulato in forma scritta, previa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ma di una disposizione di legge,
e segnatamente della disciplina di cui al d. l. n. 73/2007, convertito in L. n. 125/2007
(v. anche Trib. Reggio Calabria, sent. n. 589/2024 del 30 aprile 2024; (Trib. Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30 novembre 2022; Trib. Bologna, sent. n. 707/2022 del 21 marzo 2022).
Del resto, l'impegno di spesa di cui all'art. 183 T.U.E.L. è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 192 T.U.E.L. Mancando nel caso di specie un contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente
5 impegno. L'art. 191 T.U.E.L. può quindi essere interpretato nel senso che la mancanza del preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni ex lege non determina la non debenza dei relativi pagamenti (come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio, in casi di responsabilità civile dell'Ente). In altri termini, l'impegno di spesa non occorre per il pagamento di prestazioni dovute in forza di obbligazioni di fonte legale;
se anche tale impegno occorresse, la sua mancanza non farebbe venir meno l'obbligazione in capo all'Ente, il quale dovrà quindi procedere a riconoscere la spesa ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L.
(al più ai sensi della lettera a) del comma 1) (così Trib. Catania, sez. IV, 2 gennaio
2024, n. 32).
Parimenti priva di pregio è la quarta doglianza con cui il lamenta Parte_2
l'inidoneità delle fatture commerciali a costituire prova del credito nel giudizio a cognizione piena.
Invero, tale affermazione in sé corretta non si confronta con il dato processuale concreto, giacché nel caso di specie la parte – a prescindere dal richiamo a un principio giurisprudenziale consolidato – non ha formulato contestazioni puntuali e specifiche con riferimento alla somministrazione né di energia elettrica né di gas e non ha replicato alcunché all'affermazione di controparte secondo cui erano comunque intervenuti pagamenti parziali.
È invece fondato il quinto motivo di opposizione con cui il ha Parte_2 contestato il presupposto della fornitura – i.e. l'esistenza di un regime lato sensu di salvaguardia per l'erogazione di energia elettrica e gas.
In presenza di tale censura era onere dell'opposta fornire la prova di essersi aggiudicata il servizio mediante la produzione delle relative delibere, non essendo a tal fine sufficienti le comunicazioni unilaterali fatte alla parte e versate al fascicolo monitorio a seguito dell'integrazione disposta dal giudice designato.
In difetto della prova rigorosa del presupposto dei crediti azionati – aggiudicazione in forza di cui opera il regime ex lege – l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato. Di qui l'irrilevanza dei mezzi istruttori articolati da parte opposta, non
6 potendosi provare per testi l'aggiudicazione delle gare per le forniture in regime di salvaguarda e di ultima istanza.
3. – Le spese di lite, tenuto conto del peso nella risoluzione della controversia del dibattito giurisprudenziale circa la necessità di forma scritta e dell'impegno di spesa per le somministrazioni di energia elettrica in regime di salvaguardia ex d.l. n. 73/2007 nonché di ultima istanza e del mutamento di orientamento del Tribunale, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 210/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, revoca il decreto ingiuntivo n. 406/2024 emesso il 27 dicembre 2024, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 novembre 2025 Il Giudice
PE IS
7
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. PE IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
210/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANTONINO CRISCI', il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rappresenta che nel procedimento di mediazione è rappresentata da altro legale. Parte_1
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. FRANCESCO INSANA in sostituzione dell'avv. CLAUDIO GENTILI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. PE IS, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 210/2025 R.G.
TRA in persona del Sindaco pro tempore, con sede in piazza Parte_2
UI IR (p.i. ) ed elettivamente domiciliato in Messina, via La P.IVA_1
Farina n. 157, presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende Parte_3 come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede in Roma, via Boccherini n. 15 (p.i. , elettivamente domiciliata in P.IVA_2
CC (RM), presso lo studio dell'avv. Claudio Gentili che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA avente per OGGETTO: somministrazione – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ha proposto opposizione avverso il decreto n. 406/2024 Parte_2 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 236.772,40 – oltre interessi e spese della procedura – in favore di a titolo di Parte_1 corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia e di gas naturale in regime di fornitura di ultima istanza.
2 Disposto in sede di verifiche preliminari il rinnovo della notifica della citazione, con comparsa del 24 luglio 2025 si costituiva resistendo. Parte_1
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che [l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass., S.U.,
n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie vengono in rilievo due distinti regimi di fornitura: il primo di salvaguardia
è relativo alla somministrazione dell'energia elettrica, il secondo di ultima istanza riguarda, invece, l'erogazione del gas naturale.
Con i primi tre motivi di opposizione l'Ente locale lamenta, in buona sostanza, il difetto di un contratto scritto e della necessaria copertura finanziaria.
Le censure sono astrattamente infondate.
3 In argomento si registrano due orientamenti opposti.
Il primo – a cui anche questo giudice ha in passato aderito – ha sostenuto che
“quantunque il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe invero inficiare, in alcun modo, quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tale regime dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, il regime di salvaguardia consente ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto” (v., e.g., Trib. Patti, ord. n. 314/2023 dell'11 marzo 2023; Trib. Patti, sent. n. 746/2023 del 7 luglio 2023).
Il secondo – adottato anche dalla Corte di Appello di Messina – afferma che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente.
[…] Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n.
73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione” (v. Corte appello sez.
I - Messina, 18/09/2023, n. 765).
Ritiene questo giudice di dovere mutare il primo convincimento e aderire a quello adottato dal Giudice distrettuale poiché, laddove l'obbligazione sorga ex lege – come
4 nell'ipotesi di regime di salvaguardia e di ultima istanza – e non ex contractu, non può prevedersi alcun vincolo di forma e neanche la necessità dell'impegno di spesa pubblica, per la manifestazione di volontà delle parti, essendo tali elementi irrilevanti.
Tale cambiamento di avviso si configura, invero, come necessario alla luce delle precisazioni fornite dalla Corte di cassazione, secondo cui “[i]n tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del “servizio di salvaguardia” disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007” – cui si noti per incidens il regime di fornitura di ultima istanza è analogo – “l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, non integra una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (Cass., n. 20140 del 22 luglio 2024). Il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato, in particolare, dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del “servizio di salvaguardia” (Cass., n.
20140/2024).
Ne consegue che il rapporto obbligatorio tra le parti sorge non in virtù di un accordo negoziale tra le parti, che avrebbe dovuto esser stipulato in forma scritta, previa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ma di una disposizione di legge,
e segnatamente della disciplina di cui al d. l. n. 73/2007, convertito in L. n. 125/2007
(v. anche Trib. Reggio Calabria, sent. n. 589/2024 del 30 aprile 2024; (Trib. Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30 novembre 2022; Trib. Bologna, sent. n. 707/2022 del 21 marzo 2022).
Del resto, l'impegno di spesa di cui all'art. 183 T.U.E.L. è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 192 T.U.E.L. Mancando nel caso di specie un contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente
5 impegno. L'art. 191 T.U.E.L. può quindi essere interpretato nel senso che la mancanza del preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni ex lege non determina la non debenza dei relativi pagamenti (come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio, in casi di responsabilità civile dell'Ente). In altri termini, l'impegno di spesa non occorre per il pagamento di prestazioni dovute in forza di obbligazioni di fonte legale;
se anche tale impegno occorresse, la sua mancanza non farebbe venir meno l'obbligazione in capo all'Ente, il quale dovrà quindi procedere a riconoscere la spesa ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L.
(al più ai sensi della lettera a) del comma 1) (così Trib. Catania, sez. IV, 2 gennaio
2024, n. 32).
Parimenti priva di pregio è la quarta doglianza con cui il lamenta Parte_2
l'inidoneità delle fatture commerciali a costituire prova del credito nel giudizio a cognizione piena.
Invero, tale affermazione in sé corretta non si confronta con il dato processuale concreto, giacché nel caso di specie la parte – a prescindere dal richiamo a un principio giurisprudenziale consolidato – non ha formulato contestazioni puntuali e specifiche con riferimento alla somministrazione né di energia elettrica né di gas e non ha replicato alcunché all'affermazione di controparte secondo cui erano comunque intervenuti pagamenti parziali.
È invece fondato il quinto motivo di opposizione con cui il ha Parte_2 contestato il presupposto della fornitura – i.e. l'esistenza di un regime lato sensu di salvaguardia per l'erogazione di energia elettrica e gas.
In presenza di tale censura era onere dell'opposta fornire la prova di essersi aggiudicata il servizio mediante la produzione delle relative delibere, non essendo a tal fine sufficienti le comunicazioni unilaterali fatte alla parte e versate al fascicolo monitorio a seguito dell'integrazione disposta dal giudice designato.
In difetto della prova rigorosa del presupposto dei crediti azionati – aggiudicazione in forza di cui opera il regime ex lege – l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato. Di qui l'irrilevanza dei mezzi istruttori articolati da parte opposta, non
6 potendosi provare per testi l'aggiudicazione delle gare per le forniture in regime di salvaguarda e di ultima istanza.
3. – Le spese di lite, tenuto conto del peso nella risoluzione della controversia del dibattito giurisprudenziale circa la necessità di forma scritta e dell'impegno di spesa per le somministrazioni di energia elettrica in regime di salvaguardia ex d.l. n. 73/2007 nonché di ultima istanza e del mutamento di orientamento del Tribunale, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 210/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, revoca il decreto ingiuntivo n. 406/2024 emesso il 27 dicembre 2024, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 novembre 2025 Il Giudice
PE IS
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