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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 2080/2018
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.2.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avv. ta Lucrezia Rizzo nell'interesse di Parte_1
– il quale ha concluso riportandosi “al contenuto degli atti e
[...]
verbali di causa ed alla comparsa conclusionale versata in atti” – dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi nell'interesse di CP_1
per il tramite dalla procuratrice speciale
[...] Controparte_2
Contro quale cessionaria di – i quali hanno concluso chiedendo la
[...]
revoca dell'ordinanza con cui viene sospeso il titolo esecutivo e il conseguente rigetto della domanda avversaria – letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2080/2018 R.G. avente per oggetto: opposizione all'esecuzione basata su titolo esecutivo (mutuo fondiario ipotecario) non di formazione giudiziale promosso da
(c.f. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv. ta
Lucrezia Rizzo, giusta procura in atti.
- opponente intimato -
CONTRO (Codice Fiscale e Partita IVA Controparte_4
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Oronzo, Alberto Oronzo e
Giovanni Cicala, giusta procura in atti.
- opposta precettante –
(C.F. codice fiscale per il Controparte_1 P.IVA_2
tramite dalla procuratrice speciale in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, giusta procura in atti.
- cessionaria in blocco intervenuta -
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
– con citazione notificata il 17.12.2018 - ha opposto Parte_1
il precetto notificatogli il 28.11.2018 ad istanza della Controparte_4
Contro ( di qui, breviter, – recante intimazione di pagamento
[...]
della complessiva somma di euro 85.384,78, oltre spese ed interessi di mora, in virtù di titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario del
22.05.2009 (Rep. n. 45982 - Racc. n. 5673) a rogito della Notaia dott.ssa
chiedendone la declaratoria di nullità, per Persona_1
violazione dell'art. 474 c.p.c., per illegittima decadenza dal termine, intimata col precetto opposto in violazione degli artt. 1186 c.c. e 40 e 41
T.U.B., nonché per carenza dei requisiti di cui all'art. 480 c.p.c. oltreché per genericità ed indeterminatezza.
pag. 2/19 Contro Con comparsa depositata il 13.9.2018, ha resistito contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e concludendo per il relativo rigetto.
Accolta l'istanza di sospensione del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto, concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo CTU contabile.
Con comparsa depositata il 6.12.2024 si è costituita Controparte_1
per il tramite dalla procuratrice speciale – Controparte_2
Contro quale cessionaria da potere di in forza di contratto di cessione in blocco stipulato ex lege 30 aprile 1999 n. 130 in data 26.09.2024 - riportandosi agli atti ed alle attività compiute dai propri danti causa, ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta, e insistendo nella conclusioni già rassegnate nel ricorso notificato.
La causa viene decisa - previa la concessione di termine per note conclusive - secondo il modello decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Va, anche in questa sede, richiamato il principio di ultrattività del mandato
(cfr. ordinanza del 18.3.2024).
Al riguardo, dagli atti di causa non emerge evidenza di deposito di comparsa di costituzione di nuovo procuratore, riscontrandosi la presenza di mera procura alle liti rilevante al fine dell'accesso al fascicolo telematico da parte degli avv.ti e Edoardo Savarese. Controparte_5
Del resto – costituendo, regola tipica del rapporto di colleganza, la consegna della documentazione all'atto dell'avvicendamento di nuovo procuratore – la presenza “processuale” della precedente procuratrice –
tramite deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – costituisce pag. 3/19 conferma del mancato perfezionamento della fattispecie di sostituzione di nuovo difensore alla precedente.
Sicché, posto anche il tenore delle ragioni esposte dalla difesa dell'opponente – con cui si rappresenta la mancata ricezione, da parte della procuratrice ab origine mandataria, di “alcuna comunicazione riguardo
alla avvenuta sostituzione del difensore della parte precedentemente assistita” (cfr. note in sostituzione di udienza datate10/02/2025) – oltreché
considerato il decorso di lasso di tempo di non poca entità (quasi un anno) dalla dichiarazione di rinuncia al mandato, può senz'altro invocarsi l'operare dell'ultrattività del mandato.
D'altra parte, poiché a fronte della istanza di estromissione proveniente dalla cessionaria intervenuta – così intesa l'espressione “La presente costituzione viene fatta con estromissione della propria dante causa” (cfr.
comparsa di intervento datata 30.10.2024) – si riscontra la dichiarazione esplicita di adesione “alla richiesta di estromissione della cedente
[...]
– formulata dalla difesa dell'opponente (cfr. Controparte_4
note in sostituzione di udienza datate10/02/2025) – anche tale contegno processuale – oltre a costituire allegazione incompatibile con la volontà di contestare la titolarità della pretesa incorporata nel titolo esecutivo sotteso al precetto opposto - è indice rivelatore della perpetuatio del mandato difensivo conferito alla originaria procuratrice.
Tanto precisato, può procedersi allo scrutinio dei motivi di opposizione.
pag. 4/19 Con il primo motivo l'opponente contesta l'idoneità del contratto di mutuo del 22.05.2009 (Rep. n. 45982 - Racc. n. 5673) a rogito della Notaia
dott.ssa a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 co. Persona_1
II n. 3) c.p.c. atto a sorreggere l'esecuzione forzata minacciata con la notifica del precetto, in quanto all'art. 2 prevede la costituzione di pegno infruttifero vincolato come tale incidente (recte recidente) l'acquisizione della disponibilità, anche giuridica, delle somme erogate.
L'opponente, dunque, sostiene che l'erogazione della somma mutuata sia stata unicamente fittizia.
In diritto, proprio in tema di mutuo condizionato, occorre fare riferimento all'insegnamento della corte di legittimità in ordine alle coordinate entro le quali calare il giudizio di accertamento sulla idoneità di un contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Occorre, al riguardo, verificare, attraverso l'interpretazione del contratto di mutuo, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
In definitiva, è sufficiente la disponibilità giuridica della somma mutuata ai fini esecutivi (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/08/2015, n.17194).
Non elide l'esistenza di obbligazione restitutoria – costituente credito certo,
liquido ed esigibile – la giustapposizione, alla effettiva erogazione dei fondi pag. 5/19 (i.e. la fuoriuscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario) del versamento della somma, così transitata, dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr.
Cassazione civile sez. I, 27/10/2017, n.25632).
Nella specie, vanno richiamate, anche in questa sede, le argomentazioni di cui all'ordinanza del 20.9.2019 in ordine all'inconsistenza del fumus del motivo di opposizione in commento.
Dalla esegesi delle clausole del contratto di mutuo fondiario – condotta non atomisticamente ma nel loro complesso –trova conferma, anzitutto, la immediatezza della traditio della somma mutuata (euro 115.000,00) –
intesa come passaggio della disponibilità giuridica – tant'è che alla clausola di cui all'art. 2 ove è previsto che “il Mutuatario riversa alla Banca la somma erogata che viene costituita come pegno irregolare infruttifero”
così configurando il compimento di un atto di disposizione compiuto dal mutuatario incompatibile con la asserita mancanza di acquisizione della materiale disponibilità della somma mutuata poi, invero, costituita in vincolo (cfr. doc. n. 1 fascicolo opposta).
La idoneità esecutiva del mutuo, per il sorgere immediato dell'obbligazione restitutoria (avente ad oggetto capitale e pagamento degli interessi) all'atto della stipula, inoltre, trova conferma nella quietanza contenuta espressamente nella clausola di cui all'art. 1 del contratto (“il mutuatario
pag. 6/19 che dichiara di ricevere la somma di euro 115.000,00, costituente l'intero importo del mutuo, di cui dà ampia e finale quietanza”).
A ciò si giustappongono – come già evidenziato in atti (cfr. ordinanza del
20.9.2019) le risultanze degli estratti conto prodotti dalla opposta, da cui si evince la circostanza dell'avvenuto accreditamento (i.e. erogazione finanziamento) in data 5.6.2009 della somma di euro 113.427,74, (quale netto della somma indicata nel medesimo contratto di mutuo pari ad euro
1.572,26).
La natura restitutoria immediata dell'obbligazione – e, di riflesso, la realità
e idoneità del mutuo a valere ai sensi dell'art. 474 c.p.c. - risulta corroborata dalla disciplina delle tempistiche delle singole rate da rimborsare, sulla base delle previsioni negoziali (contenenti nella specie tutti gli elementi tipici e idonei a determinare le condizioni economiche e di durata del mutuo anche in ordine ai tassi: cfr. clausole di cui agli artt. 3, 4 del contratto ed allegato B “documento di sintesi” sub doc. n. 1 fascicolo opposta).
Sicché, pur dovendo riscontrarsi l'esistenza di orientamento di natura minoritaria - per cui la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero (o similari) ex se recida l'attualità e la certezza del credito mutuato, in guisa da richiedere un successivo atto pubblico di svincolo ai fini di cui all'art. 474
c.p.c.. (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007) – non condivisibile perché oblitera la funzione del deposito ( o similari) quale mera forma di cautela bancaria che non esclude il sorgere immediato pag. 7/19 dell'obbligazione restitutoria, alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto della natura incontestata della percezione della somma mutuata, il mutuo in virtù del quale è stato notificato il precetto opposto, è sussumibile sotto l'egida dell'art. 474 c.p.c.
Il primo motivo di opposizione, dunque, va respinto.
Quanto al secondo motivo di opposizione – con cui si lamenta la genericità
ed indeterminatezza della intimazione portata dal precetto opposto che
“non riguarda un credito certo liquido ed esigibile, ma un credito futuro ed
incerto in quanto variabile secondo il valore delle singole rate o con il maturare degli interessi” oltreché la indicazione del solo importo complessivo delle rate insolute e non l'indicazione delle singole rate insolute – va osservato, in linea con le difese svolte dalla opposta (fatte proprie dalla cessionaria intervenuta e richiedente l'estromissione della
Contro
che dall'art. 480 c.p.c. – che commina la nullità del precetto solo ove difetti l'indicazione degli elementi che permettano l'esatta identificazione del titolo esecutivo – discende la necessità di indicare l'importo complessivamente intimato/precettato senza che, ai fini della validità della intimazione stessa, sia necessaria la esplicitazione dei criteri di calcolo o del ragionamento logico matematico atto alla determinazione della somma
- procedimento, nel caso del mutuo, riferibile alla indicazione distinta delle rate d'ammortamento insolute, comprensive di interessi corrispettivi e moratori oltre all'ammontare del capitale residuo da restituire, epurato, per ciascuna rata d'ammortamento, dalla quota interessi, giacché lo pag. 8/19 scioglimento del vincolo elide la restituzione differita e il conseguente corrispettivo sotto forma di interessi corrispettivi, salva la corresponsione degli interessi moratori sul capitale da restituire residuo alla data dello scioglimento – (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/03/2022, n.8906).
Del resto, non si comprenderebbe il perché è perfino valida, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., l'intimazione portata da precetto relativo a mutuo privo di piano d'ammortamento – come nella specie in cui si verte in materia di mutuo a tasso variabile (cfr. pag. 3 relazione di CTU depositata il 5.3.2024
a firma Dott. – non assurgendo, il piano Persona_2
d'ammortamento, a requisito di validità del titolo esecutivo, né a parametro di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, requisiti che ben possono evincersi dal contratto di mutuo recante la chiara indicazione della somma,
del numero delle rate e del relativo importo.)
Dalla relazione di CTU, del resto, trova riscontro la circostanza della autosufficienza del contratto di mutuo (titolo esecutivo) giacché recante gli elementi per la corretta determinazione della pretesa del mutuante precettante.
Dall'elaborato redatto, infatti, si evince che il perito dell'ufficio ha proceduto, fornendo puntuale e motivata risposta, alla individuazione dell'esatto ammontare, alla data del 28.11.2018, del debito residuo dell'opponente, specificando – a quella data – l'importo delle rate scadute e non pagate comprensive di interessi corrispettivi, come contrattualmente determinati, nonché la sola quota di capitale residua, (relativa cioè alla sola pag. 9/19 porzione di capitale su ciascuna delle rate successive al netto degli interessi corrispettivi in ciascuna di esse conglobati.
Dalla relazione peritale, in particolare, è emerso che “alla data del 28-11-
2018 l'importo delle rate scadute e non pagate comprensive di interessi corrispettivi, come contrattualmente determinati ammonta ad € 7.541,95.
La sola quota di capitale residuo alla data del 28-11-2023 da pagare al netto degli interessi corrispettivi ammonta ad € 76.502,95. Il totale da
pagare al 28-11-2018 risulta dalla somma di € 7.541,95 per rate scadute +
76.502,95 per capitale residuo per un totale di € 84.044,90” (cfr. pagg. 6-7
relazione di CTU depositata il 5.3.24 a firma Dott. ). Persona_2
Ne segue, allora, il rigetto del secondo motivo di opposizione.
Né, peraltro, osta a tali conclusioni la censura – sempre articolata nel contesto del secondo motivo – di genericità per mancanza di indicazione del notaio che ha apposto la formula esecutiva nonché la data di apposizione.
Dalla consultazione del contratto di mutuo si ricava la forma pubblica utilizzata e, dalla premessa, si inferisce la identificabilità della notaia redigente – il cui nominativo risulta indicato con chiarezza anche grafica -
quale preposta al rilascio della formula esecutiva (nominativo, peraltro, emergente anche a chiusura della clausola di cui all'art. 10 del contratto di mutuo).
Sotto la formula che inizia con “comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari
che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il
pag. 10/19 presente titolo” – in ciò risiedendo la formula esecutiva - è leggibile la data del 9.6.200.
In definitiva, anche tali obiezioni vanno respinte.
Con il terzo motivo l'opponente lamenta l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine “in assenza di qualsiasi indicazione delle ragioni che
la giustificano, se non il generico astratto riferimento a non meglio precisate rate di ammortamento scadute”.
Sostiene, l'opponente, che la mancanza di indicazione, nell'atto di precetto,
delle rate insolute e delle date di scadenza, non renderebbe possibile stabilire se l'inadempimento contestato sia effettivo e legittimo e che la banca non potrebbe, comunque, addurre, quale causa di decadenza dal beneficio del termine, l'insolvenza anche di una sola rata, prevista alla clausola di cui all'art. 9 del contratto (tacciata, al riguardo, di vessatorietà).
Al riguardo, va premesso che con l'ordinanza del 20.9.2019, la sospensione
è stata concessa in virtù della necessità di approfondire la questione della clausola di decadenza dal beneficio del termine contenuta nel titolo esecutivo, coordinando la disciplina codicistica generale – che all'art. 1186
c.c. prevede un regime di per sé già suscettibile di deroga pattizia (cfr.
Cass. Civ., 2411/2012) - con quella prevista all'art. 40 co. II del T.U.B.,
secondo cui «La banca può invocare come causa di risoluzione del
contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno
sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato
pag. 11/19 pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno
dalla scadenza della rata».
La possibilità di stabilire convenzionalmente una disciplina particolare rispetto a quella generale, operante in forza, anzitutto, dell'art. 1186 c.c., è
già in diritto, dato che esclude la censura di vessatorietà/illegittimità della clausola stabilita all'art. 9 delle capitolato (allegato A al mutuo).
La clausola citata – rispetto alla quale si riscontra sottoscrizione in calce alla sua stesura, non disconosciuta dall'opponente – consente, infatti, la sua evocazione/utilizzazione da parte della mutuante anche al cospetto di inadempimento del mutuatario privo dei requisiti che consentono il ricorso al rimedio risolutorio speciale ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993, purché si deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c. – ai quali la clausola opera esplicita relatio come risulta dalla formulazione testuale (cfr. art. 9
capitolato sub doc. n. 1 fascicolo opposta) - quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/05/2024,
n.14702).
L'inadempimento legittimante la risoluzione e, ad un tempo, l'effetto proprio dell'art. 1186 c.c., è, poi, invocabile anche ai sensi della disciplina specialistica prevista dall'art. 40 co. II T.U.B. occorrendo, in tal caso, accertare l'esistenza, di un inadempimento qualificato secondo la disciplina prevista da tale disposizione.
pag. 12/19 Nella specie, premesso che la sola laconicità delle espressioni contenute nel precetto opposto – comunque recanti dichiarazione di risolvere il contratto ritenendo il mutuatario, , decaduto dal beneficio del Parte_1
termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c. – non costituisce, tout
court, motivo di nullità del precetto stesso - ponendosi, semmai, in un'ottica di cognizione sommaria, quale quella tipica della istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c., da esitarsi prima del completo snodo processuale a mezzo memorie istruttorie e produzioni documentali, quale elemento legittimante una pronuncia a contenuto cautelare, come avvenuto nella specie (senza con ciò precludere un riesame, funditus, del relativo motivo di opposizione) – dalla relazione di CTU trovano evidenza gli elementi idonei a dare la stura alla legittimità della dichiarazione di
Contro decadenza dal beneficio del termine operata dalla
In particolare - premesso che col deposito degli estratti conto, da parte della opposta, è stata resa agevole la relativa fase di accertamento peritale – dalle indagini svolte dal perito – condivisibili anche perché non attinte da contestazione alcuna da parte dell'opponente (cfr. pag. 5 relazione di CTU depositata il 5.3.2024, ove il CTU rappresenta “non sono pervenute osservazioni per conto del Sig. ”) oltreché per la loro Parte_1
coerenza logica ed esaustività nel fornire risposta al mandato - è emerso il riscontro di un ritardo nel pagamento di almeno n. 7 rate di mutuo anche non consecutive, definibile qualificato ai sensi dell'art. 40 co. II del T.U.B.
pag. 13/19 In particolare, il CTU ha accertato che “il ritardato pagamento si è
verificato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla data indicata in contratto come data di scadenza (l'ultimo giorno di ciascun mese: cfr.
art. 3 contratto di mutuo); al ritardo ha fatto seguito – tra il trentesimo ed
il centottantesimo giorno (ed alcuni anche oltre come sotto specificato in
elenco) - un pagamento integrale della rata dovuta unitamente agli
interessi convenzionali (corrispettivi e moratori per il ritardato pagamento
della rata); In dettaglio le rate il cui pagamento è stato ritardato più di trenta giorni sono almeno sette facendo scattare l'inadempimento previsto al superamento dei limiti previsti dall'art. 40 del TUB. In dettaglio
partendo dalle ultime rate antecedenti al 02-02-2018, abbiamo 1- rata con
scadenza 31-05-2017, il pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 13-12-
2017, 2- rata con scadenza 30-06-2017, il pagamento ad essa imputabile è
avvenuto il 05-01-2018 3- rata con scadenza 31-07-2017, il pagamento ad
essa imputabile è avvenuto il 30-01-18-2018, 4- rata con scadenza 31-08-
2017, il pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 12-04-18-2018 alla
data del 02-02-2018 erano decorsi ì 30 gg.
5- rata con scadenza 29-09-
2017, il pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 03-05-18-2018 alla
data del 02-02-2018 erano decorsi ì 30 gg.
6- rata con scadenza 31-10-
2017, il pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 14-06-2018 alla data
del 02-02-2018 erano decorsi ì 30 gg.
7- rata con scadenza 30-11-2017, il
pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 10-07-2018 alla data del 02-
02-2018 erano decorsi ì 30 gg.
8- rata con scadenza 31-12-2017, il
pag. 14/19 pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 10-08-2018 alla data del 02-
02-2018 erano decorsi ì 30 giorni” (cfr. pagg.
8-9 relazione di CTU
depositata il 5.3.2024 a firma dott. ). Persona_2
Il CTU, inoltre, ha pure verificato “nel caso indicato – ovvero ritardo nel
pagamento di almeno n. 7 rate – il pagamento è avvenuto oltre il
centottantesimo giorno per le seguenti rate:
1- rata con scadenza 31-05-
2017, il pagamento ad essa imputabile è
avvenuto il 13-12-2017, (più di 180 gg.) 2- rata con scadenza 30-06-2017,
il pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 05-01-2018,. (più di 180 gg.)
3- rata con scadenza 31-07-2017, il pagamento ad essa imputabile è
avvenuto il 30-01-18-2018, giorni mese 08-gg 31 mese 09-gg30 mese10-
gg 31 mese 11 gg 30 mese 12 gg 31 mese 01 gg fino al pagamento 30-01-
18 gg 30 totale 183 gg” (cfr. pag. 9 relazione di CTU depositata il
5.3.2024 a firma dott. ). Persona_2
Sicché, poiché dalle indagini svolte è emerso un inadempimento qualificato a norma dell'art. 40 co. II T.U.B. (ovvero ritardo nel pagamento di almeno sette rate di ammortamento, secondo lo scaglione temporale previsto dalla norma richiamata) la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine
– avente stesso effetto della risoluzione del contratto perché produce il medesimo risultato pratico dell'obbligo di restituzione del capitale mutuato residuo alla data dello scioglimento/decadenza – non può tacciarsi di illegittimità.
pag. 15/19 In ogni caso, anche ove si consideri il mancato pagamento di una sola rata
– come previsto nella clausola di cui all'art. 9 del capitolato allegato al mutuo – con ritardo di 180 giorni dalla relativa scadenza – tra cui,
segnatamente, le rate n. 1) n. 2) e n. 3) indicate a pag. 9 della relazione
(tutte rate con più di 180 giorni di ritardo) come si evince dal prospetto delle rate ovvero, comunque, come risulta accertato dallo stesso CTU
rispetto alla rata del 30-06-2017, rispetto alla quale dall'estratto conto, il versamento parziale di € 400,00 effettuato il 05-01-2018, è imputabile ad essa (quale ultima rata scoperta alla data dal 05-01-2018) (cfr. pagg. 7-8
relazione di CTU depositata il 5.3.2024 a firma dott. ) – Persona_2
l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 1186 c.c. – indipendentemente, quindi, dal numero minimo (7 rate) previsto dall'art. 40 co. II T.U.B. – può
inferirsi (e, quindi, ritenersi dimostrata dalla creditrice precettante mutuante) proprio in forza del riferimento al numero di tre rate con ritardo oltre il 180 esimo giorno, quale elemento rivelatore della condizione di insolvenza del debitore, avuto riguardo al fatto che si tratta di tre rate consecutive (con scadenza 31-05-2017, con scadenza 30-06-2017, con scadenza 31-07-2017) collocate in arco temporale a distanza di un certo lasso di tempo dalla stipulazione del mutuo (2009) e dall'avvio, quindi, dei pagamenti in ammortamento, tale da far presumere l'avvento della condizione di insolvenza prevista, quale condizione alternativa alla diminuzione/mancata prestazione delle garanzie date/promesse, all'art.
pag. 16/19 L'insolvenza, peraltro, rilevante ai fini della decadenza, è quella che va intesa come riferimento ad ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta il pagamento o di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (compresa quella oggetto di delegazione od accollo)
essendo sufficiente che si colleghi ad una situazione di difficoltà
economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore (cfr. Cassazione civile sez. II,
16/06/2023, n.17362).
Di qui, pertanto, la reiezione anche del terzo motivo di opposizione.
Va, tuttavia, evidenziato che alla luce dei versamenti effettuati dal debitore intimato dopo l'introduzione della causa – quindi, per come accertato dal
CTU, dopo il 28-11-2018 e, precisamente, dal 05-12-2018 al 01-07-2019,
“versamenti effettuati per un totale di € 4.550,00. Pertanto questi devono essere sottratti dal debito finale verso la banca” (cfr. pag. 7 relazione di
CTU depositata il 5.3.2024 a firma dott. ) - il debito finale Persona_2
al 02-07-2019 ammonterebbe – a fronte dell'accertamento relativo al totale da pagare al 28-11-2018, risultante dalla somma di € 7.541,95 per rate scadute + 76.502,95 per capitale residuo, per un totale di € 84.044,90 - ad
€ 84.044,90 - 4.550,00 = euro 79.494,90 (cfr. pag. 7 relazione di CTU
depositata il 5.3.2024 a firma dott. ). Persona_2
Sicché, rispetto alla intimazione di pagamento, alla data di scioglimento del vincolo (coincidente con la data del 28.11.2018, di notifica dell'atto di precetto) il debito finale a favore della banca alla data del 01-07-2019, in pag. 17/19 seguito ai pagamenti successivi al 28-11-2018, è pari a € 79.494,90 come determinato dal CTU anche in risposta alle osservazioni mosse sul punto
Contro dalla difesa della (cfr. pag. 6 relazione di CTU e pag. 7) .
Il complessivo esito comporta la pronuncia di compensazione delle spese
(incluse quelle di CTU già liquidate con separato decreto) tra tutte le parti tenuto conto della rimodulazione – per effetto dei versamenti comunque tardivi rispetto al maturare della risoluzione e decadenza ex art. 1186 c.c. –
della somma precettata, nonché della necessità di meglio approfondire la portata della clausola di cui all'art. 9 del capitolato in relazione alle censure dell'opponente – poste a base della originaria sospensione, oggi caducata per effetto delle statuizioni contenute nella presente decisione, divenute incompatibili – avuto riguardo, altresì, alla presenza di dibattito giurisprudenziale relativo al motivo di opposizione che ruota attorno alla natura del mutuo condizionato. In atti è già presente decreto di revoca del
28.9.2022 - con efficacia ex nunc - della ammissione provvisoria disposta con delibera del COA del 18.12.2018 n. 31/2018.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2080/2018, così provvede:
DICHIARA infondati i motivi di opposizione per le ragioni spiegate in motivazione, così travolgendo gli effetti della originaria ordinanza del
20.9.2019, dichiarando, ad un tempo - salva la rimodulazione dell'importo pag. 18/19 dovuto, rispetto alla somma menzionata nel precetto notificato il
28.11.2018, come in parte motiva spiegato (euro 79.494,90 in luogo di euro
84.044,90 ) – la legittimità del precetto opposto, notificato ad istanza di
Contro a cui è subentrata, in forza di cessione in blocco, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda
n. 117 del 5 ottobre 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) la società CP_1
costituita a mezzo della procuratrice speciale
[...] Controparte_2
[...]
DICHIARA le SPESE incluse quelle di CTU già in atti liquidate compensate come in parte motiva spiegato.
Barcellona P.G. 19.2.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1186 c.c.
N. R.G. 2080/2018
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.2.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avv. ta Lucrezia Rizzo nell'interesse di Parte_1
– il quale ha concluso riportandosi “al contenuto degli atti e
[...]
verbali di causa ed alla comparsa conclusionale versata in atti” – dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi nell'interesse di CP_1
per il tramite dalla procuratrice speciale
[...] Controparte_2
Contro quale cessionaria di – i quali hanno concluso chiedendo la
[...]
revoca dell'ordinanza con cui viene sospeso il titolo esecutivo e il conseguente rigetto della domanda avversaria – letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2080/2018 R.G. avente per oggetto: opposizione all'esecuzione basata su titolo esecutivo (mutuo fondiario ipotecario) non di formazione giudiziale promosso da
(c.f. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv. ta
Lucrezia Rizzo, giusta procura in atti.
- opponente intimato -
CONTRO (Codice Fiscale e Partita IVA Controparte_4
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Oronzo, Alberto Oronzo e
Giovanni Cicala, giusta procura in atti.
- opposta precettante –
(C.F. codice fiscale per il Controparte_1 P.IVA_2
tramite dalla procuratrice speciale in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, giusta procura in atti.
- cessionaria in blocco intervenuta -
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
– con citazione notificata il 17.12.2018 - ha opposto Parte_1
il precetto notificatogli il 28.11.2018 ad istanza della Controparte_4
Contro ( di qui, breviter, – recante intimazione di pagamento
[...]
della complessiva somma di euro 85.384,78, oltre spese ed interessi di mora, in virtù di titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario del
22.05.2009 (Rep. n. 45982 - Racc. n. 5673) a rogito della Notaia dott.ssa
chiedendone la declaratoria di nullità, per Persona_1
violazione dell'art. 474 c.p.c., per illegittima decadenza dal termine, intimata col precetto opposto in violazione degli artt. 1186 c.c. e 40 e 41
T.U.B., nonché per carenza dei requisiti di cui all'art. 480 c.p.c. oltreché per genericità ed indeterminatezza.
pag. 2/19 Contro Con comparsa depositata il 13.9.2018, ha resistito contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e concludendo per il relativo rigetto.
Accolta l'istanza di sospensione del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto, concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo CTU contabile.
Con comparsa depositata il 6.12.2024 si è costituita Controparte_1
per il tramite dalla procuratrice speciale – Controparte_2
Contro quale cessionaria da potere di in forza di contratto di cessione in blocco stipulato ex lege 30 aprile 1999 n. 130 in data 26.09.2024 - riportandosi agli atti ed alle attività compiute dai propri danti causa, ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta, e insistendo nella conclusioni già rassegnate nel ricorso notificato.
La causa viene decisa - previa la concessione di termine per note conclusive - secondo il modello decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Va, anche in questa sede, richiamato il principio di ultrattività del mandato
(cfr. ordinanza del 18.3.2024).
Al riguardo, dagli atti di causa non emerge evidenza di deposito di comparsa di costituzione di nuovo procuratore, riscontrandosi la presenza di mera procura alle liti rilevante al fine dell'accesso al fascicolo telematico da parte degli avv.ti e Edoardo Savarese. Controparte_5
Del resto – costituendo, regola tipica del rapporto di colleganza, la consegna della documentazione all'atto dell'avvicendamento di nuovo procuratore – la presenza “processuale” della precedente procuratrice –
tramite deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – costituisce pag. 3/19 conferma del mancato perfezionamento della fattispecie di sostituzione di nuovo difensore alla precedente.
Sicché, posto anche il tenore delle ragioni esposte dalla difesa dell'opponente – con cui si rappresenta la mancata ricezione, da parte della procuratrice ab origine mandataria, di “alcuna comunicazione riguardo
alla avvenuta sostituzione del difensore della parte precedentemente assistita” (cfr. note in sostituzione di udienza datate10/02/2025) – oltreché
considerato il decorso di lasso di tempo di non poca entità (quasi un anno) dalla dichiarazione di rinuncia al mandato, può senz'altro invocarsi l'operare dell'ultrattività del mandato.
D'altra parte, poiché a fronte della istanza di estromissione proveniente dalla cessionaria intervenuta – così intesa l'espressione “La presente costituzione viene fatta con estromissione della propria dante causa” (cfr.
comparsa di intervento datata 30.10.2024) – si riscontra la dichiarazione esplicita di adesione “alla richiesta di estromissione della cedente
[...]
– formulata dalla difesa dell'opponente (cfr. Controparte_4
note in sostituzione di udienza datate10/02/2025) – anche tale contegno processuale – oltre a costituire allegazione incompatibile con la volontà di contestare la titolarità della pretesa incorporata nel titolo esecutivo sotteso al precetto opposto - è indice rivelatore della perpetuatio del mandato difensivo conferito alla originaria procuratrice.
Tanto precisato, può procedersi allo scrutinio dei motivi di opposizione.
pag. 4/19 Con il primo motivo l'opponente contesta l'idoneità del contratto di mutuo del 22.05.2009 (Rep. n. 45982 - Racc. n. 5673) a rogito della Notaia
dott.ssa a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 co. Persona_1
II n. 3) c.p.c. atto a sorreggere l'esecuzione forzata minacciata con la notifica del precetto, in quanto all'art. 2 prevede la costituzione di pegno infruttifero vincolato come tale incidente (recte recidente) l'acquisizione della disponibilità, anche giuridica, delle somme erogate.
L'opponente, dunque, sostiene che l'erogazione della somma mutuata sia stata unicamente fittizia.
In diritto, proprio in tema di mutuo condizionato, occorre fare riferimento all'insegnamento della corte di legittimità in ordine alle coordinate entro le quali calare il giudizio di accertamento sulla idoneità di un contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Occorre, al riguardo, verificare, attraverso l'interpretazione del contratto di mutuo, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
In definitiva, è sufficiente la disponibilità giuridica della somma mutuata ai fini esecutivi (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/08/2015, n.17194).
Non elide l'esistenza di obbligazione restitutoria – costituente credito certo,
liquido ed esigibile – la giustapposizione, alla effettiva erogazione dei fondi pag. 5/19 (i.e. la fuoriuscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario) del versamento della somma, così transitata, dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr.
Cassazione civile sez. I, 27/10/2017, n.25632).
Nella specie, vanno richiamate, anche in questa sede, le argomentazioni di cui all'ordinanza del 20.9.2019 in ordine all'inconsistenza del fumus del motivo di opposizione in commento.
Dalla esegesi delle clausole del contratto di mutuo fondiario – condotta non atomisticamente ma nel loro complesso –trova conferma, anzitutto, la immediatezza della traditio della somma mutuata (euro 115.000,00) –
intesa come passaggio della disponibilità giuridica – tant'è che alla clausola di cui all'art. 2 ove è previsto che “il Mutuatario riversa alla Banca la somma erogata che viene costituita come pegno irregolare infruttifero”
così configurando il compimento di un atto di disposizione compiuto dal mutuatario incompatibile con la asserita mancanza di acquisizione della materiale disponibilità della somma mutuata poi, invero, costituita in vincolo (cfr. doc. n. 1 fascicolo opposta).
La idoneità esecutiva del mutuo, per il sorgere immediato dell'obbligazione restitutoria (avente ad oggetto capitale e pagamento degli interessi) all'atto della stipula, inoltre, trova conferma nella quietanza contenuta espressamente nella clausola di cui all'art. 1 del contratto (“il mutuatario
pag. 6/19 che dichiara di ricevere la somma di euro 115.000,00, costituente l'intero importo del mutuo, di cui dà ampia e finale quietanza”).
A ciò si giustappongono – come già evidenziato in atti (cfr. ordinanza del
20.9.2019) le risultanze degli estratti conto prodotti dalla opposta, da cui si evince la circostanza dell'avvenuto accreditamento (i.e. erogazione finanziamento) in data 5.6.2009 della somma di euro 113.427,74, (quale netto della somma indicata nel medesimo contratto di mutuo pari ad euro
1.572,26).
La natura restitutoria immediata dell'obbligazione – e, di riflesso, la realità
e idoneità del mutuo a valere ai sensi dell'art. 474 c.p.c. - risulta corroborata dalla disciplina delle tempistiche delle singole rate da rimborsare, sulla base delle previsioni negoziali (contenenti nella specie tutti gli elementi tipici e idonei a determinare le condizioni economiche e di durata del mutuo anche in ordine ai tassi: cfr. clausole di cui agli artt. 3, 4 del contratto ed allegato B “documento di sintesi” sub doc. n. 1 fascicolo opposta).
Sicché, pur dovendo riscontrarsi l'esistenza di orientamento di natura minoritaria - per cui la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero (o similari) ex se recida l'attualità e la certezza del credito mutuato, in guisa da richiedere un successivo atto pubblico di svincolo ai fini di cui all'art. 474
c.p.c.. (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007) – non condivisibile perché oblitera la funzione del deposito ( o similari) quale mera forma di cautela bancaria che non esclude il sorgere immediato pag. 7/19 dell'obbligazione restitutoria, alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto della natura incontestata della percezione della somma mutuata, il mutuo in virtù del quale è stato notificato il precetto opposto, è sussumibile sotto l'egida dell'art. 474 c.p.c.
Il primo motivo di opposizione, dunque, va respinto.
Quanto al secondo motivo di opposizione – con cui si lamenta la genericità
ed indeterminatezza della intimazione portata dal precetto opposto che
“non riguarda un credito certo liquido ed esigibile, ma un credito futuro ed
incerto in quanto variabile secondo il valore delle singole rate o con il maturare degli interessi” oltreché la indicazione del solo importo complessivo delle rate insolute e non l'indicazione delle singole rate insolute – va osservato, in linea con le difese svolte dalla opposta (fatte proprie dalla cessionaria intervenuta e richiedente l'estromissione della
Contro
che dall'art. 480 c.p.c. – che commina la nullità del precetto solo ove difetti l'indicazione degli elementi che permettano l'esatta identificazione del titolo esecutivo – discende la necessità di indicare l'importo complessivamente intimato/precettato senza che, ai fini della validità della intimazione stessa, sia necessaria la esplicitazione dei criteri di calcolo o del ragionamento logico matematico atto alla determinazione della somma
- procedimento, nel caso del mutuo, riferibile alla indicazione distinta delle rate d'ammortamento insolute, comprensive di interessi corrispettivi e moratori oltre all'ammontare del capitale residuo da restituire, epurato, per ciascuna rata d'ammortamento, dalla quota interessi, giacché lo pag. 8/19 scioglimento del vincolo elide la restituzione differita e il conseguente corrispettivo sotto forma di interessi corrispettivi, salva la corresponsione degli interessi moratori sul capitale da restituire residuo alla data dello scioglimento – (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/03/2022, n.8906).
Del resto, non si comprenderebbe il perché è perfino valida, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., l'intimazione portata da precetto relativo a mutuo privo di piano d'ammortamento – come nella specie in cui si verte in materia di mutuo a tasso variabile (cfr. pag. 3 relazione di CTU depositata il 5.3.2024
a firma Dott. – non assurgendo, il piano Persona_2
d'ammortamento, a requisito di validità del titolo esecutivo, né a parametro di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, requisiti che ben possono evincersi dal contratto di mutuo recante la chiara indicazione della somma,
del numero delle rate e del relativo importo.)
Dalla relazione di CTU, del resto, trova riscontro la circostanza della autosufficienza del contratto di mutuo (titolo esecutivo) giacché recante gli elementi per la corretta determinazione della pretesa del mutuante precettante.
Dall'elaborato redatto, infatti, si evince che il perito dell'ufficio ha proceduto, fornendo puntuale e motivata risposta, alla individuazione dell'esatto ammontare, alla data del 28.11.2018, del debito residuo dell'opponente, specificando – a quella data – l'importo delle rate scadute e non pagate comprensive di interessi corrispettivi, come contrattualmente determinati, nonché la sola quota di capitale residua, (relativa cioè alla sola pag. 9/19 porzione di capitale su ciascuna delle rate successive al netto degli interessi corrispettivi in ciascuna di esse conglobati.
Dalla relazione peritale, in particolare, è emerso che “alla data del 28-11-
2018 l'importo delle rate scadute e non pagate comprensive di interessi corrispettivi, come contrattualmente determinati ammonta ad € 7.541,95.
La sola quota di capitale residuo alla data del 28-11-2023 da pagare al netto degli interessi corrispettivi ammonta ad € 76.502,95. Il totale da
pagare al 28-11-2018 risulta dalla somma di € 7.541,95 per rate scadute +
76.502,95 per capitale residuo per un totale di € 84.044,90” (cfr. pagg. 6-7
relazione di CTU depositata il 5.3.24 a firma Dott. ). Persona_2
Ne segue, allora, il rigetto del secondo motivo di opposizione.
Né, peraltro, osta a tali conclusioni la censura – sempre articolata nel contesto del secondo motivo – di genericità per mancanza di indicazione del notaio che ha apposto la formula esecutiva nonché la data di apposizione.
Dalla consultazione del contratto di mutuo si ricava la forma pubblica utilizzata e, dalla premessa, si inferisce la identificabilità della notaia redigente – il cui nominativo risulta indicato con chiarezza anche grafica -
quale preposta al rilascio della formula esecutiva (nominativo, peraltro, emergente anche a chiusura della clausola di cui all'art. 10 del contratto di mutuo).
Sotto la formula che inizia con “comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari
che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il
pag. 10/19 presente titolo” – in ciò risiedendo la formula esecutiva - è leggibile la data del 9.6.200.
In definitiva, anche tali obiezioni vanno respinte.
Con il terzo motivo l'opponente lamenta l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine “in assenza di qualsiasi indicazione delle ragioni che
la giustificano, se non il generico astratto riferimento a non meglio precisate rate di ammortamento scadute”.
Sostiene, l'opponente, che la mancanza di indicazione, nell'atto di precetto,
delle rate insolute e delle date di scadenza, non renderebbe possibile stabilire se l'inadempimento contestato sia effettivo e legittimo e che la banca non potrebbe, comunque, addurre, quale causa di decadenza dal beneficio del termine, l'insolvenza anche di una sola rata, prevista alla clausola di cui all'art. 9 del contratto (tacciata, al riguardo, di vessatorietà).
Al riguardo, va premesso che con l'ordinanza del 20.9.2019, la sospensione
è stata concessa in virtù della necessità di approfondire la questione della clausola di decadenza dal beneficio del termine contenuta nel titolo esecutivo, coordinando la disciplina codicistica generale – che all'art. 1186
c.c. prevede un regime di per sé già suscettibile di deroga pattizia (cfr.
Cass. Civ., 2411/2012) - con quella prevista all'art. 40 co. II del T.U.B.,
secondo cui «La banca può invocare come causa di risoluzione del
contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno
sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato
pag. 11/19 pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno
dalla scadenza della rata».
La possibilità di stabilire convenzionalmente una disciplina particolare rispetto a quella generale, operante in forza, anzitutto, dell'art. 1186 c.c., è
già in diritto, dato che esclude la censura di vessatorietà/illegittimità della clausola stabilita all'art. 9 delle capitolato (allegato A al mutuo).
La clausola citata – rispetto alla quale si riscontra sottoscrizione in calce alla sua stesura, non disconosciuta dall'opponente – consente, infatti, la sua evocazione/utilizzazione da parte della mutuante anche al cospetto di inadempimento del mutuatario privo dei requisiti che consentono il ricorso al rimedio risolutorio speciale ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993, purché si deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c. – ai quali la clausola opera esplicita relatio come risulta dalla formulazione testuale (cfr. art. 9
capitolato sub doc. n. 1 fascicolo opposta) - quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/05/2024,
n.14702).
L'inadempimento legittimante la risoluzione e, ad un tempo, l'effetto proprio dell'art. 1186 c.c., è, poi, invocabile anche ai sensi della disciplina specialistica prevista dall'art. 40 co. II T.U.B. occorrendo, in tal caso, accertare l'esistenza, di un inadempimento qualificato secondo la disciplina prevista da tale disposizione.
pag. 12/19 Nella specie, premesso che la sola laconicità delle espressioni contenute nel precetto opposto – comunque recanti dichiarazione di risolvere il contratto ritenendo il mutuatario, , decaduto dal beneficio del Parte_1
termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c. – non costituisce, tout
court, motivo di nullità del precetto stesso - ponendosi, semmai, in un'ottica di cognizione sommaria, quale quella tipica della istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c., da esitarsi prima del completo snodo processuale a mezzo memorie istruttorie e produzioni documentali, quale elemento legittimante una pronuncia a contenuto cautelare, come avvenuto nella specie (senza con ciò precludere un riesame, funditus, del relativo motivo di opposizione) – dalla relazione di CTU trovano evidenza gli elementi idonei a dare la stura alla legittimità della dichiarazione di
Contro decadenza dal beneficio del termine operata dalla
In particolare - premesso che col deposito degli estratti conto, da parte della opposta, è stata resa agevole la relativa fase di accertamento peritale – dalle indagini svolte dal perito – condivisibili anche perché non attinte da contestazione alcuna da parte dell'opponente (cfr. pag. 5 relazione di CTU depositata il 5.3.2024, ove il CTU rappresenta “non sono pervenute osservazioni per conto del Sig. ”) oltreché per la loro Parte_1
coerenza logica ed esaustività nel fornire risposta al mandato - è emerso il riscontro di un ritardo nel pagamento di almeno n. 7 rate di mutuo anche non consecutive, definibile qualificato ai sensi dell'art. 40 co. II del T.U.B.
pag. 13/19 In particolare, il CTU ha accertato che “il ritardato pagamento si è
verificato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla data indicata in contratto come data di scadenza (l'ultimo giorno di ciascun mese: cfr.
art. 3 contratto di mutuo); al ritardo ha fatto seguito – tra il trentesimo ed
il centottantesimo giorno (ed alcuni anche oltre come sotto specificato in
elenco) - un pagamento integrale della rata dovuta unitamente agli
interessi convenzionali (corrispettivi e moratori per il ritardato pagamento
della rata); In dettaglio le rate il cui pagamento è stato ritardato più di trenta giorni sono almeno sette facendo scattare l'inadempimento previsto al superamento dei limiti previsti dall'art. 40 del TUB. In dettaglio
partendo dalle ultime rate antecedenti al 02-02-2018, abbiamo 1- rata con
scadenza 31-05-2017, il pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 13-12-
2017, 2- rata con scadenza 30-06-2017, il pagamento ad essa imputabile è
avvenuto il 05-01-2018 3- rata con scadenza 31-07-2017, il pagamento ad
essa imputabile è avvenuto il 30-01-18-2018, 4- rata con scadenza 31-08-
2017, il pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 12-04-18-2018 alla
data del 02-02-2018 erano decorsi ì 30 gg.
5- rata con scadenza 29-09-
2017, il pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 03-05-18-2018 alla
data del 02-02-2018 erano decorsi ì 30 gg.
6- rata con scadenza 31-10-
2017, il pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 14-06-2018 alla data
del 02-02-2018 erano decorsi ì 30 gg.
7- rata con scadenza 30-11-2017, il
pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 10-07-2018 alla data del 02-
02-2018 erano decorsi ì 30 gg.
8- rata con scadenza 31-12-2017, il
pag. 14/19 pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 10-08-2018 alla data del 02-
02-2018 erano decorsi ì 30 giorni” (cfr. pagg.
8-9 relazione di CTU
depositata il 5.3.2024 a firma dott. ). Persona_2
Il CTU, inoltre, ha pure verificato “nel caso indicato – ovvero ritardo nel
pagamento di almeno n. 7 rate – il pagamento è avvenuto oltre il
centottantesimo giorno per le seguenti rate:
1- rata con scadenza 31-05-
2017, il pagamento ad essa imputabile è
avvenuto il 13-12-2017, (più di 180 gg.) 2- rata con scadenza 30-06-2017,
il pagamento ad essa imputabile è avvenuto il 05-01-2018,. (più di 180 gg.)
3- rata con scadenza 31-07-2017, il pagamento ad essa imputabile è
avvenuto il 30-01-18-2018, giorni mese 08-gg 31 mese 09-gg30 mese10-
gg 31 mese 11 gg 30 mese 12 gg 31 mese 01 gg fino al pagamento 30-01-
18 gg 30 totale 183 gg” (cfr. pag. 9 relazione di CTU depositata il
5.3.2024 a firma dott. ). Persona_2
Sicché, poiché dalle indagini svolte è emerso un inadempimento qualificato a norma dell'art. 40 co. II T.U.B. (ovvero ritardo nel pagamento di almeno sette rate di ammortamento, secondo lo scaglione temporale previsto dalla norma richiamata) la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine
– avente stesso effetto della risoluzione del contratto perché produce il medesimo risultato pratico dell'obbligo di restituzione del capitale mutuato residuo alla data dello scioglimento/decadenza – non può tacciarsi di illegittimità.
pag. 15/19 In ogni caso, anche ove si consideri il mancato pagamento di una sola rata
– come previsto nella clausola di cui all'art. 9 del capitolato allegato al mutuo – con ritardo di 180 giorni dalla relativa scadenza – tra cui,
segnatamente, le rate n. 1) n. 2) e n. 3) indicate a pag. 9 della relazione
(tutte rate con più di 180 giorni di ritardo) come si evince dal prospetto delle rate ovvero, comunque, come risulta accertato dallo stesso CTU
rispetto alla rata del 30-06-2017, rispetto alla quale dall'estratto conto, il versamento parziale di € 400,00 effettuato il 05-01-2018, è imputabile ad essa (quale ultima rata scoperta alla data dal 05-01-2018) (cfr. pagg. 7-8
relazione di CTU depositata il 5.3.2024 a firma dott. ) – Persona_2
l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 1186 c.c. – indipendentemente, quindi, dal numero minimo (7 rate) previsto dall'art. 40 co. II T.U.B. – può
inferirsi (e, quindi, ritenersi dimostrata dalla creditrice precettante mutuante) proprio in forza del riferimento al numero di tre rate con ritardo oltre il 180 esimo giorno, quale elemento rivelatore della condizione di insolvenza del debitore, avuto riguardo al fatto che si tratta di tre rate consecutive (con scadenza 31-05-2017, con scadenza 30-06-2017, con scadenza 31-07-2017) collocate in arco temporale a distanza di un certo lasso di tempo dalla stipulazione del mutuo (2009) e dall'avvio, quindi, dei pagamenti in ammortamento, tale da far presumere l'avvento della condizione di insolvenza prevista, quale condizione alternativa alla diminuzione/mancata prestazione delle garanzie date/promesse, all'art.
pag. 16/19 L'insolvenza, peraltro, rilevante ai fini della decadenza, è quella che va intesa come riferimento ad ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta il pagamento o di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (compresa quella oggetto di delegazione od accollo)
essendo sufficiente che si colleghi ad una situazione di difficoltà
economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore (cfr. Cassazione civile sez. II,
16/06/2023, n.17362).
Di qui, pertanto, la reiezione anche del terzo motivo di opposizione.
Va, tuttavia, evidenziato che alla luce dei versamenti effettuati dal debitore intimato dopo l'introduzione della causa – quindi, per come accertato dal
CTU, dopo il 28-11-2018 e, precisamente, dal 05-12-2018 al 01-07-2019,
“versamenti effettuati per un totale di € 4.550,00. Pertanto questi devono essere sottratti dal debito finale verso la banca” (cfr. pag. 7 relazione di
CTU depositata il 5.3.2024 a firma dott. ) - il debito finale Persona_2
al 02-07-2019 ammonterebbe – a fronte dell'accertamento relativo al totale da pagare al 28-11-2018, risultante dalla somma di € 7.541,95 per rate scadute + 76.502,95 per capitale residuo, per un totale di € 84.044,90 - ad
€ 84.044,90 - 4.550,00 = euro 79.494,90 (cfr. pag. 7 relazione di CTU
depositata il 5.3.2024 a firma dott. ). Persona_2
Sicché, rispetto alla intimazione di pagamento, alla data di scioglimento del vincolo (coincidente con la data del 28.11.2018, di notifica dell'atto di precetto) il debito finale a favore della banca alla data del 01-07-2019, in pag. 17/19 seguito ai pagamenti successivi al 28-11-2018, è pari a € 79.494,90 come determinato dal CTU anche in risposta alle osservazioni mosse sul punto
Contro dalla difesa della (cfr. pag. 6 relazione di CTU e pag. 7) .
Il complessivo esito comporta la pronuncia di compensazione delle spese
(incluse quelle di CTU già liquidate con separato decreto) tra tutte le parti tenuto conto della rimodulazione – per effetto dei versamenti comunque tardivi rispetto al maturare della risoluzione e decadenza ex art. 1186 c.c. –
della somma precettata, nonché della necessità di meglio approfondire la portata della clausola di cui all'art. 9 del capitolato in relazione alle censure dell'opponente – poste a base della originaria sospensione, oggi caducata per effetto delle statuizioni contenute nella presente decisione, divenute incompatibili – avuto riguardo, altresì, alla presenza di dibattito giurisprudenziale relativo al motivo di opposizione che ruota attorno alla natura del mutuo condizionato. In atti è già presente decreto di revoca del
28.9.2022 - con efficacia ex nunc - della ammissione provvisoria disposta con delibera del COA del 18.12.2018 n. 31/2018.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2080/2018, così provvede:
DICHIARA infondati i motivi di opposizione per le ragioni spiegate in motivazione, così travolgendo gli effetti della originaria ordinanza del
20.9.2019, dichiarando, ad un tempo - salva la rimodulazione dell'importo pag. 18/19 dovuto, rispetto alla somma menzionata nel precetto notificato il
28.11.2018, come in parte motiva spiegato (euro 79.494,90 in luogo di euro
84.044,90 ) – la legittimità del precetto opposto, notificato ad istanza di
Contro a cui è subentrata, in forza di cessione in blocco, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda
n. 117 del 5 ottobre 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) la società CP_1
costituita a mezzo della procuratrice speciale
[...] Controparte_2
[...]
DICHIARA le SPESE incluse quelle di CTU già in atti liquidate compensate come in parte motiva spiegato.
Barcellona P.G. 19.2.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
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1186 c.c.