Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
contributi gestione
REPUBBLICA ITALIANA commercianti, cessazione materia del contendere
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 137/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Lucia Elena Lepri ed Elisa Francisci) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il Parte_1
5.2.2024, per “…dichiarare nullo, annullabile e/o comunque illegittimo il provvedimento di
Con AVVISO ADDEBITO n. 38020230001982466000…” con il quale l'opposto gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di € 29.958,66, asseritamente dovuto a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili da versare alla gestione commercianti per il periodo corrente dal 2016 al 2022.
CP_ Costituitosi in giudizio con memoria del 21.2.2025, l' ha dato atto di avere abbandonato il credito in contestazione mediante provvedimento di autotutela ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, spiegando di avere fatto venir meno anche ulteriore pretesa di pagamento relativa all'avviso di addebito n. 380 2022 00035954 31 000, ritualmente notificato e non opposto.
CP_ provinciale della sede di Perugia in data 19.2.2025, l' ha annullato l'avviso di addebito oggetto di contesa, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti,
va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza virtuale dell'opposto, non
CP_ potendosi prendere in considerazione, come chiesto da circostanze estranee all'oggetto della contesa come l'abbandono di altra pretesa creditoria basata su ulteriore avviso di addebito non opposto dall'interessato, anche senza considerare che l'ente ha provveduto in tal senso solo a seguito dell'incardinazione del presente giudizio prendendo atto dell'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia (scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente i residui 2/3, che qui si liquidano nell'importo di € 3.000,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%,
Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 11.3.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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