Articolo 2 della Legge 30 giugno 1962, n. 856
Articolo 1
Versione
7 agosto 1962
Art. 2.
L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sara' portato in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione autonomia dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 agosto 1962