Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 15718/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. M. Catalano e l'Avv. G. Ferrara presso i quali ha eletto domicilio telematico nei confronti di
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Calcaterra e l'Avv. Cristina Cozzi presso le quali ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: Cod. Fisc. nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3 cittadino italiano
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 aprile 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, la sig.ra
[...]
ha convenuto in giudizio il sig. onde ottenere giudizialmente la regolamentazione Pt_1 Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, in particolare ha chiesto: presa in carico del figlio da parte del NPI competente;
affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore;
porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al Pt_2 mantenimento del figlio nella misura di € 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
In data 29.11.2024 si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è associato alla domanda di affido Pt_2 condiviso della resistente ma si è opposto sulle restanti domande di controparte.
Con istanza congiunta depositata in data 19.12.2024 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore , nato a [...] il [...], viene affidato congiuntamente ad entrambi Pt_3
i genitori, con collocazione paritetica dello stesso, che manterrà la residenza anagrafica in
Cuggiono, via della Valle n.26, presso l'abitazione paterna. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. In ordine all'istruzione di , i genitori danno atto che il bambino continuerà a frequentare la Pt_3 scuola materna a Cuggiono, ove risiede.
2) Il bambino starà presso ciascun genitore a fine settimana e giorni infrasettimanali alternati come da seguente calendario: con il padre dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattino, quando lo riaccompagnerà a scuola;
al pomeriggio la madre lo andrà a prendere all'uscita dalla scuola e lo terrà con sé fino al mercoledì mattina, riaccompagnandolo a scuola;
all'uscita il minore verrà preso dal padre, che lo terrà con sé fino al venerdì mattina, riaccompagnandolo a scuola;
all'uscita verrà preso dalla madre che lo terrà con sé riaccompagnandolo a scuola al lunedì mattina e così di seguito.
3) Nell'ipotesi in cui i giorni di competenza di un genitore coincidano con un giorno festivo, il genitore competente dovrà prelevare il figlio presso l'abitazione dell'altro per le ore 10:00, salvo accordi precedentemente assunti tramite comunicazione scritta. Lo stesso dicasi per i giorni di chiusura della scuola. Presso l'abitazione della sig.ra verrà ritirato dalla nonna Parte_4 paterna, benché accompagnata in automobile dal marito. Qualora la sig.ra per ragioni Pt_1 di lavoro, non potesse recarsi a prendere il bambino, lo stesso verrà prelevato dai nonni materni.
Parimenti quando il sig. , per ragioni di lavoro, non potesse recarsi a prendere il bambino, Pt_2 lo stesso verrà prelevato dai nonni paterni. In ogni caso, quando saranno con , i genitori Pt_3 avranno sempre l'obbligo di rendersi reperibili telefonicamente all'altro genitore, garantendo quotidiani contatti con il bambino e di comunicarsi tempestivamente ogni informazione relativa al figlio. Sono fatti salvi i diversi accordi fra i genitori anche con riferimento allo stato di salute del bambino. Resta inteso che qualora uno dei genitori non possa tenere con sé il figlio i giorni persi non potranno essere recuperati. 4) trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con i genitori, ed anche presso la loro Pt_3 residenza, nel periodo estivo, previo accordo da raggiungersi entro il 31 maggio di ogni anno ed indicando anche il luogo dove trascorreranno le vacanze con i l figlio, comunicando luogo di villeggiatura e recapiti;
relativamente alle festività natalizie si prevede che, ad anni alterni, il minore stia con un genitore il 24 dicembre (Vigilia) e dal 25 al 30 dicembre con l'altro e così, alternativamente, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in ordine alle vacanze Pasquali, ad anni alterni,
trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il successivo giorno di Pt_3
Pasquetta. Anche per le festività infra annuali (25.4, 1.5, 2.6, 1.11, 8.12) verrà applicato il criterio dell'alternanza. I genitori danno atto che nell'anno 2024 il papà ha trascorso con il figlio il giorno di Natale ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio 2025; la madre ha prelevato dalla casa Pt_3 paterna la mattina del 7 gennaio e lo ha accompagnato a scuola. In occasione del compleanno di ciascun genitore, nonché del compleanno, battesimo, comunione e cresima dei fratelli e dei cugini di , questi trascorrerà la giornata con il festeggiato indipendentemente dal genitore che ne Pt_3 avrà la collocazione, che si renderà disponibile a tal fine.
5) Stante la collocazione paritetica del piccolo ciascun genitore provvederà direttamente al Pt_3 mantenimento del bambino quando lo avrà con sé, mentre l'assegno unico sarà suddiviso al 50% fra i genitori. Ciascun genitore provvederà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie – così come delineate dalle Linee Guida della CdA di Milano – come di seguito riportate e richiamate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I genitori si impegnano e si obbligano a:
* consultarsi e comunicarsi in ordine a qualsivoglia fatto, accadimento, circostanza che riguarderà il figlio e in ipotesi di visita medica specialistica o vaccinazioni o altre incombenze medico sanitarie si impegnano a chiedere la disponibilità dell'altro in caso di proprio impedimento;
* non far pubblicare a terzi foto sui social network;
* non coinvolgere il bambino in nuove relazioni affettive sino a che le stesse non avranno raggiunto una certa stabilità. 7) Le parti prestano reciproco assenso al rilascio / rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore.
8) Sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare.
9 ) I genitori si impegnano a frequentare un percorso di supporto alla genitorialità.
10)Le parti rinunciano sin d'ora a proporre appello avverso l'emananda sentenza.
11)Le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti.
Con ordinanza del 20.12.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte fino al 15.01.2024.
Con note scritte ritualmente depositate in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza 4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni