Art. 3.
Per l'esecuzione degli obblighi di cui alle lettere A e B, n. 2, dell'allegato A dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2200 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, altresi', ai fini del ritiro della moneta East-Africa, di cui alla stessa lettera A, ad anticipare alla Societa' per azioni "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia", costituita a Roma il 18 aprile 1950, la somma di lire 500 milioni, che sara' rimborsata nei termini e modi stabiliti con apposita Convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il presidente della Cassa, soggetta all'imposta fissa di registro di lire 500.
Per l'esecuzione degli obblighi di cui alle lettere A e B, n. 2, dell'allegato A dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2200 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, altresi', ai fini del ritiro della moneta East-Africa, di cui alla stessa lettera A, ad anticipare alla Societa' per azioni "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia", costituita a Roma il 18 aprile 1950, la somma di lire 500 milioni, che sara' rimborsata nei termini e modi stabiliti con apposita Convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il presidente della Cassa, soggetta all'imposta fissa di registro di lire 500.