Articolo 3 della Legge 30 giugno 1954, n. 677
Articolo 2Articolo 4
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5 settembre 1954
Art. 3.
Per l'esecuzione degli obblighi di cui alle lettere A e B, n. 2, dell'allegato A dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2200 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, altresi', ai fini del ritiro della moneta East-Africa, di cui alla stessa lettera A, ad anticipare alla Societa' per azioni "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia", costituita a Roma il 18 aprile 1950, la somma di lire 500 milioni, che sara' rimborsata nei termini e modi stabiliti con apposita Convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il presidente della Cassa, soggetta all'imposta fissa di registro di lire 500.
Entrata in vigore il 5 settembre 1954