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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/11/2025, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2856/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2856/2025 promossa da: ed il socio in persona del Curatore dott. Parte_1 Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Gian Luigi Bergallo elettivamente domiciliati a Parte_2
Torino in Corso Francia n. 68 presso il difensore
Ricorrente contro in persona della socia amministratrice Controparte_1 Controparte_2 contumace
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Fallimento della società e Parte_1 del socio illimitatamente responsabile convenivano in giudizio la società Parte_1 Parte_3 chiedendo, previo accertamento dell'intervenuta esclusione del socio dalla
[...] Parte_1 società convenuta dalla data di dichiarazione del , di accertare il diritto del di Parte_1 Parte_1 ottenere la liquidazione della quota detenuta, pari al 50% del capitale e corrispondente ad €
30.612,30, condannando la a corrispondere detto importo, ovvero l'eventuale Parte_3 somma accertanda;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
All'udienza del 12.5.2025, attesa la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della società convenuta e quindi fissata udienza di discussione orale al 13.10.2025, nel corso della quale pagina 1 di 4 la difesa richiamava le difese di cui al ricorso.
All'udienza del 13.10.2025 la causa veniva trattenuta a decisione.
2. Dalla documentazione in atti si evince quanto segue:
(i) in data 19.3.1982 e moglie di quest'ultimo, Parte_1 Controparte_2
costituivano la società con un capitale sociale pari a L. 2.000.000; i due soci Parte_3 versavano L. 1.000.000,00 ciascuno (doc. 1 att.);
(ii) in data 16.10.2021 veniva notificato a il ricorso per la dichiarazione di Parte_4 fallimento della (doc. 5 att.); Parte_1
(iii) in data 27.10.2021 titolare di una quota di partecipazione sociale di nominali Parte_1
€ 516.46 nella società donava parte della propria quota nominale, pari ad € 506,13, Parte_3 alla moglie , conservando una partecipazione pari ad € 10,33; si richiama Controparte_2
l'atto a rogito del Notaio di Torino di cui al repertorio nr. 25490, raccolta nr. 10675, Per_1 registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino il 4.11.2021 al nr. 53626, serie 1T (doc. 6 att.);
(iv) con la sentenza nr. 62 del 24.3.2022 pubblicata in data 31.3.2022, il Tribunale dichiarava il
Fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile Parte_1 Pt_1
(docc. 2,3 att.);
[...]
(v) la società proponeva reclamo, ex art. 18 r.d. nr. 267/1942 avverso Parte_1 la sentenza;
il reclamo veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza nr. 767 del
28.6.2022 pubblicata il 6.7.2022; avverso tale sentenza non veniva proposto ricorso per Cassazione
(doc. 4 att.);
(vi) il , come documentato dalla diffida prodotta in atti, recapitata sia alla società Parte_1 tramite pec sia a tramite raccomandata a/r, in ragione Parte_3 Controparte_2 dell'inefficacia dell'atto di donazione ai sensi dell'art. 64 l. fall., invitava gli intimati a corrispondere al il valore della quota pari al 50% del capitale sociale di Parte_1 Parte_3
(docc. 7 e 8 att.); in ragione dell'inerzia serbata, il azionava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 al fine di accertare e di dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione, poi dichiarata dall'adito
Tribunale con l'ordinanza del 27.1.2024, pubblicata il 29.1.2024 (doc. 9 att.);
(vii) il tentativo di mediazione proposto dal si concludeva con esito negativo (doc. 10 Parte_1 att.).
3. La domanda promossa deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 2288 e 2289 c.c., “è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito”, da cui consegue che dallo scioglimento del rapporto pagina 2 di 4 sociale rispetto al socio dichiarato fallito, il è legittimato ad ottenere la liquidazione Parte_1 della quota e quindi il relativo valore corrispondente;
ai sensi dell'art. 2289 c.c. “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota”, con decorrenza dal giorno in cui si verifichi lo scioglimento.
È opportuno precisare che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci in seguito all'esclusione di diritto di non ha ancora comportato l'estinzione della convenuta e la sua Parte_1 cancellazione, ma solo lo stato di scioglimento, che quindi non incide sulla legittimazione passiva della società rispetto alle domande promosse ( come si evince dalla visura doc. 12 att.).
Ne consegue che la liquidazione della quota deve essere fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifichi lo scioglimento e qualora vi siano operazioni in corso, il socio dovrà partecipare sia agli utili che alle perdite inerenti alle stesse.
Quanto al valore della quota di cui il era titolare, si osserva ancora quanto segue. Pt_1
In data 19.3.1982 il fallito e costituivano la società con un Controparte_2 Parte_3 capitale sociale pari a L. 2.000.000, sottoscritto e versato dai due soci in misura pari a L.
1.000.000 ciascuno (doc. 1 att.).
In data 27.10.2021, prima della dichiarazione di fallimento, ma dopo la notificazione del ricorso, con atto a rogito del Notaio del 4.11.2021 il donava parte della propria quota di Per_1 Pt_1 partecipazione alla Tessitore (docc. 2,5,6 att.).
In tale sede si stabiliva che a fronte di una partecipazione sociale pari ad € 516,46, importo risultante in seguito alla conversione dal vecchio al nuovo conio, il donava alla moglie una Pt_1 quota nominale della società pari ad € 506,13, conservando una partecipazione pari Parte_3 ad € 10,33 (doc. 6 att.); la donazione veniva poi dichiarata inefficace dall'adito Tribunale con l'ordinanza del 27.1.2024, come sopra illustrato.
Poiché la declaratoria di fallimento è di poco successiva all'atto di donazione concluso dai coniugi
, il richiamo alla quantificazione del valore della quota secondo quanto stabilito tra Controparte_3 le parti nel predetto atto appare criterio ragionevole e condivisibile;
in tale occasione le parti hanno attribuito alla quota donata il valore di € 30.000,00, corrispondente al 49% del capitale sociale, dal che ne consegue che il valore complessivo della quota pari al 50%, di cui il era titolare Pt_1 ammonta ad € 30.612,30 (docc. 2,3,6 att.).
Per le ragioni espresse la domanda proposta da parte attrice deve trovare accoglimento e quindi la condannata a liquidare in favore del la quota pari al Parte_3 Parte_1 pagina 3 di 4 50% detenuta da nella società corrispondendo l'importo Parte_1 Parte_3 complessivo di € 30.612,30.
Su tale importo debbono essere riconosciuti gli interessi legali, che andranno calcolati nella misura di cui all'art. 1284, co. 1 c.c. con decorrenza dal giorno successivo al ricevimento della lettera di diffida da parte della società e sino a quello di introduzione del giudizio (docc. 7,8 att.); dal deposito del ricorso e sino all'adempimento, decorrono gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 co.
IV c.c. ( in ordine all'applicabilità dell'art. 1284, co. 4 c.c. si richiama Trib. Torino ord. del
30.3.2023 nr. R.G. 4868/2022, osservando ancora che tale previsione normativa deve trovare applicazione ai debiti di valuta, quale che ne sia la fonte, giusta C.Cass. 61/2023).
Da ultimo, nessuna rivalutazione monetaria potrà essere riconosciuta trattandosi di obbligazione ab origine pecuniaria, qualificabile quale debito di valuta e non di valore;
parte attrice non ha fornito la prova di aver subito un maggior danno.
4. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) con liquidazione della prime due fasi e di quella decisoria secondo i valori minimi. Non vanno invece riconosciuti gli onorari per la fase istruttoria perchè non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'intervenuta esclusione del socio dalla Parte_1 società a far data dalla dichiarazione di fallimento del 31.3.2022. Parte_3
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere al Parte_3 Parte_1 la somma complessiva pari ad € 30.612,30 oltre interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. con decorrenza dall' 1.6.2022, nonché ex art. 1284, co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare al le Parte_3 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 2.906,00 per onorari, € 518,00 per spese, oltre Iva, se dovuta ex lege, Cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Torino, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2856/2025 promossa da: ed il socio in persona del Curatore dott. Parte_1 Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Gian Luigi Bergallo elettivamente domiciliati a Parte_2
Torino in Corso Francia n. 68 presso il difensore
Ricorrente contro in persona della socia amministratrice Controparte_1 Controparte_2 contumace
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Fallimento della società e Parte_1 del socio illimitatamente responsabile convenivano in giudizio la società Parte_1 Parte_3 chiedendo, previo accertamento dell'intervenuta esclusione del socio dalla
[...] Parte_1 società convenuta dalla data di dichiarazione del , di accertare il diritto del di Parte_1 Parte_1 ottenere la liquidazione della quota detenuta, pari al 50% del capitale e corrispondente ad €
30.612,30, condannando la a corrispondere detto importo, ovvero l'eventuale Parte_3 somma accertanda;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
All'udienza del 12.5.2025, attesa la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della società convenuta e quindi fissata udienza di discussione orale al 13.10.2025, nel corso della quale pagina 1 di 4 la difesa richiamava le difese di cui al ricorso.
All'udienza del 13.10.2025 la causa veniva trattenuta a decisione.
2. Dalla documentazione in atti si evince quanto segue:
(i) in data 19.3.1982 e moglie di quest'ultimo, Parte_1 Controparte_2
costituivano la società con un capitale sociale pari a L. 2.000.000; i due soci Parte_3 versavano L. 1.000.000,00 ciascuno (doc. 1 att.);
(ii) in data 16.10.2021 veniva notificato a il ricorso per la dichiarazione di Parte_4 fallimento della (doc. 5 att.); Parte_1
(iii) in data 27.10.2021 titolare di una quota di partecipazione sociale di nominali Parte_1
€ 516.46 nella società donava parte della propria quota nominale, pari ad € 506,13, Parte_3 alla moglie , conservando una partecipazione pari ad € 10,33; si richiama Controparte_2
l'atto a rogito del Notaio di Torino di cui al repertorio nr. 25490, raccolta nr. 10675, Per_1 registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino il 4.11.2021 al nr. 53626, serie 1T (doc. 6 att.);
(iv) con la sentenza nr. 62 del 24.3.2022 pubblicata in data 31.3.2022, il Tribunale dichiarava il
Fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile Parte_1 Pt_1
(docc. 2,3 att.);
[...]
(v) la società proponeva reclamo, ex art. 18 r.d. nr. 267/1942 avverso Parte_1 la sentenza;
il reclamo veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza nr. 767 del
28.6.2022 pubblicata il 6.7.2022; avverso tale sentenza non veniva proposto ricorso per Cassazione
(doc. 4 att.);
(vi) il , come documentato dalla diffida prodotta in atti, recapitata sia alla società Parte_1 tramite pec sia a tramite raccomandata a/r, in ragione Parte_3 Controparte_2 dell'inefficacia dell'atto di donazione ai sensi dell'art. 64 l. fall., invitava gli intimati a corrispondere al il valore della quota pari al 50% del capitale sociale di Parte_1 Parte_3
(docc. 7 e 8 att.); in ragione dell'inerzia serbata, il azionava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 al fine di accertare e di dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione, poi dichiarata dall'adito
Tribunale con l'ordinanza del 27.1.2024, pubblicata il 29.1.2024 (doc. 9 att.);
(vii) il tentativo di mediazione proposto dal si concludeva con esito negativo (doc. 10 Parte_1 att.).
3. La domanda promossa deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 2288 e 2289 c.c., “è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito”, da cui consegue che dallo scioglimento del rapporto pagina 2 di 4 sociale rispetto al socio dichiarato fallito, il è legittimato ad ottenere la liquidazione Parte_1 della quota e quindi il relativo valore corrispondente;
ai sensi dell'art. 2289 c.c. “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota”, con decorrenza dal giorno in cui si verifichi lo scioglimento.
È opportuno precisare che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci in seguito all'esclusione di diritto di non ha ancora comportato l'estinzione della convenuta e la sua Parte_1 cancellazione, ma solo lo stato di scioglimento, che quindi non incide sulla legittimazione passiva della società rispetto alle domande promosse ( come si evince dalla visura doc. 12 att.).
Ne consegue che la liquidazione della quota deve essere fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifichi lo scioglimento e qualora vi siano operazioni in corso, il socio dovrà partecipare sia agli utili che alle perdite inerenti alle stesse.
Quanto al valore della quota di cui il era titolare, si osserva ancora quanto segue. Pt_1
In data 19.3.1982 il fallito e costituivano la società con un Controparte_2 Parte_3 capitale sociale pari a L. 2.000.000, sottoscritto e versato dai due soci in misura pari a L.
1.000.000 ciascuno (doc. 1 att.).
In data 27.10.2021, prima della dichiarazione di fallimento, ma dopo la notificazione del ricorso, con atto a rogito del Notaio del 4.11.2021 il donava parte della propria quota di Per_1 Pt_1 partecipazione alla Tessitore (docc. 2,5,6 att.).
In tale sede si stabiliva che a fronte di una partecipazione sociale pari ad € 516,46, importo risultante in seguito alla conversione dal vecchio al nuovo conio, il donava alla moglie una Pt_1 quota nominale della società pari ad € 506,13, conservando una partecipazione pari Parte_3 ad € 10,33 (doc. 6 att.); la donazione veniva poi dichiarata inefficace dall'adito Tribunale con l'ordinanza del 27.1.2024, come sopra illustrato.
Poiché la declaratoria di fallimento è di poco successiva all'atto di donazione concluso dai coniugi
, il richiamo alla quantificazione del valore della quota secondo quanto stabilito tra Controparte_3 le parti nel predetto atto appare criterio ragionevole e condivisibile;
in tale occasione le parti hanno attribuito alla quota donata il valore di € 30.000,00, corrispondente al 49% del capitale sociale, dal che ne consegue che il valore complessivo della quota pari al 50%, di cui il era titolare Pt_1 ammonta ad € 30.612,30 (docc. 2,3,6 att.).
Per le ragioni espresse la domanda proposta da parte attrice deve trovare accoglimento e quindi la condannata a liquidare in favore del la quota pari al Parte_3 Parte_1 pagina 3 di 4 50% detenuta da nella società corrispondendo l'importo Parte_1 Parte_3 complessivo di € 30.612,30.
Su tale importo debbono essere riconosciuti gli interessi legali, che andranno calcolati nella misura di cui all'art. 1284, co. 1 c.c. con decorrenza dal giorno successivo al ricevimento della lettera di diffida da parte della società e sino a quello di introduzione del giudizio (docc. 7,8 att.); dal deposito del ricorso e sino all'adempimento, decorrono gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 co.
IV c.c. ( in ordine all'applicabilità dell'art. 1284, co. 4 c.c. si richiama Trib. Torino ord. del
30.3.2023 nr. R.G. 4868/2022, osservando ancora che tale previsione normativa deve trovare applicazione ai debiti di valuta, quale che ne sia la fonte, giusta C.Cass. 61/2023).
Da ultimo, nessuna rivalutazione monetaria potrà essere riconosciuta trattandosi di obbligazione ab origine pecuniaria, qualificabile quale debito di valuta e non di valore;
parte attrice non ha fornito la prova di aver subito un maggior danno.
4. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) con liquidazione della prime due fasi e di quella decisoria secondo i valori minimi. Non vanno invece riconosciuti gli onorari per la fase istruttoria perchè non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'intervenuta esclusione del socio dalla Parte_1 società a far data dalla dichiarazione di fallimento del 31.3.2022. Parte_3
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere al Parte_3 Parte_1 la somma complessiva pari ad € 30.612,30 oltre interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. con decorrenza dall' 1.6.2022, nonché ex art. 1284, co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare al le Parte_3 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 2.906,00 per onorari, € 518,00 per spese, oltre Iva, se dovuta ex lege, Cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Torino, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti pagina 4 di 4