Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 216
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tempestività della notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 sospenda solo i termini di versamento e non quelli di decadenza per la notifica delle cartelle. Inoltre, l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 non si applica in questo caso poiché la sospensione dei termini di versamento non era limitata a soggetti specifici colpiti da eventi eccezionali. Infine, il legislatore ha previsto proroghe specifiche per determinati anni di imposta, non applicabili al caso di specie.

  • Rigettato
    Revoca della condanna alle spese di lite

    La Corte ha confermato la condanna alle spese di lite del primo grado, poiché la soccombenza processuale è un criterio oggettivo che comporta automaticamente la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

  • Accolto
    Decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di riscuotere le somme

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società, confermando la sentenza di primo grado. Le cartelle di pagamento relative all'anno 2017 e 2014 sono state notificate oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, senza che le proroghe invocate dall'Agenzia delle Entrate fossero applicabili al caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 216
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 216
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo