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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente e Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 680/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - Torino
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
La Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 469/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220015032649000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220043012814000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante Agenzia delle Entrate – RI (di seguito, per brevità, AGER):
SI CONCLUDE
chiedendo che, l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, Voglia, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede ed in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 469/2024 resa nel giudizio RG. 376/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Torino, Sezione 1, depositata in data 24/04/2024 e non notificata e, per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
“dichiarare la tempestività della notificazione delle cartelle di pagamento n. 11020220015032649000 e n.
11020220043012814000 ai sensi della lettera c – bis) del comma 1 dell'art. 25 d.p.r. 602/73, condannando la Resistente_1. al pagamento del relativo importo”;
IN OGNI CASO
Revocare la condanna alle spese di lite disposta a carico dell'Agenzia delle Entrate – RI, condannando la Resistente_1. alla restituzione di quanto eventualmente versato, nelle more, a tale titolo, e con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistataria ai sensi di legge”.
Ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 546/1992, si chiede che la trattazione della presente controversia avvenga in pubblica udienza.
Conclusioni dell'appellata Resistente_1 srl:
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita confermare la sentenza impugnata e per l'effetto annullare le cartelle oggetto della presente controversia.
Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Resistente_1. impugnava la cartella di pagamento n. 11020220015032649000, notificata in data 11/11/2022 convenendo in giudizio, dinanzi alla Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di Torino, l'Agenzia delle Entrate – RI al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento impugnata poiché non adeguatamente motivata;
sempre in via preliminare: la ricorrente chiedeva di accertare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale in quanto proveniente da un indirizzo PEC non presente nei Pubblici Registri;
nel merito, di accertare l'intervenuta decadenza dalla notificazione della suddetta cartella esattoriale e, per l'effetto, dichiarare illegittime le somme sottese al titolo esattoriale e ordinare il discarico integrale del ruolo.
Chiedeva inoltre la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione a favore del procuratore che si dichiarava anticipatario. Il giudizio veniva incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, RG.
376/2023.
L'Agenzia delle Entrate – RI si costituiva in giudizio contestando ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente.
Con separato ricorso, la Resistente_1. impugnava la cartella di pagamento n. 11020220043012814000 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, vocando in giudizio l'Agenzia delle
Entrate – RI concludendo con la richiesta, in via preliminare, di annullare la cartella di pagamento impugnata poiché non adeguatamente motivata;
sempre in via preliminare, di accertare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale in quanto proveniente da un indirizzo PEC non presente nei Pubblici Registri;
nel merito, di accertare l'intervenuta decadenza dalla notificazione della suddetta cartella esattoriale e, per l'effetto, dichiarare illegittime le somme sottese al titolo esattoriale ed ordinare il discarico integrale del ruolo.
Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Il giudizio veniva incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, RG.
378/2023.
Anche in detto giudizio, l'Agenzia delle Entrate – RI depositava le proprie controdeduzioni, ribadendo la legittimità della cartella di pagamento impugnata ed eccependo l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente.
Previa riunione dei due procedimenti connessi, con sentenza n. 469/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Torino accoglieva i ricorsi proposti dalla Resistente_1. e condannava l'Agenzia delle Entrate – RI al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00, oltre accessori.
Avverso la predetta sentenza, la Agenzia delle Entrate - RI proponeva appello del capo in cui era stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 25 d.p.r. 602/73.
In particolare, l'appellante Ufficio impugnava il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure statuiva che “Nel merito, i ricorsi meritano entrambi pieno accoglimento sotto il profilo sostanziale della intervenuta decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di riscuotere le somme richieste, posto che la prima cartella si riferisce ad un preteso debito per l'anno d'imposta 2014 (mentre il titolo risulta essere stato notificato solo nel novembre del 2022) e la seconda cartella si riferisce ad un debito relativo all'anno d'imposta 2017 (mentre il titolo sarebbe stato notificato solo nel mese di Ottobre del 2022). Dispone infatti l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: "del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973; del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio." Appare pertanto evidente la violazione, da parte dell'Agente della RI del termine decadenziale previsto dalla richiamata norma, che rende inesigibili le somme portate dalle cartelle di pagamento impugnate...
PQM
la Corte accoglie i ricorsi riuniti...”. Assumeva l'appellante che la statuizione assunta non era condivisibile poiché l' esame delle cartelle di pagamento impugnate, avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure a ritenere applicabile, alla fattispecie in esame, il disposto di cui alla lettera c – bis) del comma 1 dell'art. 25 d.p.r. 602/73 e a escludere la decadenza ex art. 25 d.p.r. 602/73 nella fattispecie in esame.
Al fine di prevenire eventuali contestazioni di controparte, l'appellante faceva rilevare come, nel giudizio tributario, la produzione di nuovi documenti era da considerare sempre legittima, richiamando sul punto quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione V, con ordinanza n. 9595 del 09/04/2024.
Ulteriore censura svolta dall'appellante riguardava la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
L'appellante ribadiva infine l'infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso formulati da Resistente_1 in primo grado.
Si costituiva nel giudizio di appello la Resistente_1 srl con memoria di controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Seguiva il deposito di memoria integrativa da parte della società appellata.
In esito all'udienza del 16 febbraio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva la causa come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata merita di essere confermata per le considerazioni che seguono.
Giova premettere che con la cartella di pagamento n. 1102022043012814000, l'Agenzia delle Entrate ingiungeva alla società ricorrente Resistente_1 il pagamento della somma complessiva di € 24.701,13 relativa ad IVA per l'anno 2017.
La Società impugnava detta cartella eccependone la nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi e carenza motivazionale;
inoltre è stata eccepita l'omessa prova della notifica e l'intervenuta decadenza di potere di iscrivere a ruolo.
Con la cartella di pagamento n. 11020220015032649000, l'Agenzia delle Entrate ingiungeva alla ricorrente Resistente_1 il pagamento della somma complessiva di € 27.458,25 relativa a IVA per l'anno 2014.
La Società impugnava detta cartella eccependone la nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi e carenza motivazionale;
inoltre è stata eccepita l'omessa prova della notifica e l'intervenuta decadenza di potere di iscrivere a ruolo.
Va rilevato che nel caso di specie le cartelle esattoriali impugnate sono scaturite dal cd. controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n.633/1972, per il quale non viene contemplato un più lato termine decadenziale (al pari, invece, di quanto previsto per i cd. controlli formali); ne consegue che risulta sia ormai decorso il termine di decadenza previsto dalla normativa in materia, con l'effetto di rendere infondata la pretesa tributaria azionata da AGER.
Dispone l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: "del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del citato D.P.R. n.
600 del 1973; del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio."
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2018 è stata presentata dalla società Resistente_1 S.R.L. nell'anno 2019.
Applicando il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602 del 1973, il termine ultimo per la notificazione della cartella di pagamento scadeva, quindi, il 31 dicembre 2021 con riferimento alla cartella per l'anno 2017 e il 31 dicembre 2018 con riferimento alla cartella per l'anno 2014, ossia il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Secondo la tesi dell'appellante la normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico da
COVID-19 avrebbe prorogato i termini di decadenza, rendendo così tempestiva la notificazione della cartella di pagamento.
In particolare, l'Agenzia Entrate-RI richiama l'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini di versamento e di notificazione degli atti della riscossione per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, nonché l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015, che disciplina gli effetti delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali sui termini di prescrizione e decadenza.
Secondo l'interpretazione dell'appellante, tali disposizioni avrebbero comportato una sospensione dei termini di decadenza per un periodo complessivo di 478 giorni (o di 492 giorni per i soggetti con residenza o sede legale nei comuni della cosiddetta "zona rossa" originaria), con conseguente proroga del termine ultimo per la notificazione della cartella di pagamento.
Tale interpretazione, tuttavia, non appare fondata per le seguenti ragioni.
L'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020 ha previsto la sospensione dei "termini dei versamenti" e non dei termini di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento.
La disposizione, infatti, stabilisce che: "con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione". Tale formulazione letterale evidenzia che la sospensione riguarda esclusivamente i termini di versamento a carico dei contribuenti e non i termini di decadenza per l'esercizio del potere di riscossione da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Diversamente opinando, si perverrebbe a un'interpretazione estensiva della norma, in contrasto con il consolidato principio di tassatività delle disposizioni che prevedono proroghe o sospensioni di termini di decadenza.
In secondo luogo, l'appellante richiama l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015, sostenendo che tale disposizione avrebbe comportato la sospensione anche dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione.
Sul punto, è da osservare che l'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015 stabilisce che: "le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".
Tale disposizione subordina espressamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza alla previa adozione di disposizioni che prevedano la sospensione dei termini di versamento "a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali".
Nel caso di specie, l'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020 ha previsto la sospensione dei termini di versamento per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica o dalla loro esposizione agli effetti dell'emergenza pandemica, e non solo per i soggetti interessati da eventi eccezionali in senso stretto. Appare pertanto quantomeno dubbio che tale disposizione possa essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015.
In terzo luogo, occorre evidenziare che il Legislatore, nel corso dell'emergenza pandemica, ha adottato specifiche disposizioni di proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, individuando espressamente gli anni di imposta e le tipologie di atti interessati dalle proroghe.
Più in dettaglio, l'articolo 157, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020 ha previsto una proroga di 14 mesi per le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018; l'articolo 5, comma 8, del D.L.
n. 41 del 2021 ha previsto una proroga di 12 mesi per le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2019; l'articolo 1, comma 158, della L. n. 197 del 2022 ha previsto una proroga di 12 mesi per le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2020.
Tali disposizioni evidenziano che il Legislatore, quando ha inteso prorogare i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, lo ha fatto con disposizioni specifiche ed espresse, individuando puntualmente gli anni di imposta interessati e la durata della proroga.
L'interpretazione prospettata dall'appellante inoltre appare in contrasto con il principio di tassatività e stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono proroghe o sospensioni di termini di decadenza, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in quanto tali disposizioni costituiscono eccezioni alla disciplina ordinaria e comportano una compressione del diritto del contribuente alla certezza delle situazioni giuridiche.. Le proroghe previste dalla normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico da COVID-19 non trovano applicazione nel caso di specie, in quanto si riferiscono esclusivamente alle dichiarazioni presentate negli anni espressamente indicati dalle disposizioni e non possono essere estese ad altre dichiarazioni mediante interpretazione analogica o estensiva.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata notificata oltre quattro mesi dopo la scadenza del termine di decadenza, ossia in un periodo in cui l'emergenza pandemica era ormai superata e l'Amministrazione Finanziaria aveva ripreso la piena operatività. Non sono pertanto ravvisabili ragioni oggettive che giustifichino l'applicazione di una proroga dei termini di decadenza.
Discende dalle svolte considerazioni che il primo motivo di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-
RI deve essere respinto in quanto infondato.
Passando a valutare la doglianza dell'appellante relativa all'asserita illegittimità della sentenza impugnata con riferimento alla condanna alle spese della parte soccombente, va rilevato che l'appellante assume che vi sarebbe stata la violazione dell'art. 91, c.p.c., sul presupposto che sarebbe, a suo dire, legittima l'attività posta in essere da Agenzia Entrate – RI, che ha notificato tempestivamente le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio nel rispetto del termine di cui all'art. 25 d.p.r. 602/73, come prorogato, e non vi sarebbe responsabilità alcuna nella attività di specifica competenza dell'Ufficio.
La censura si rivela infondata, dovendosi considerare che il giudice di primo grado ha correttamente condannato la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
La condanna alle spese di lite costituisce infatti una conseguenza automatica e necessaria della soccombenza processuale, come sancito dall'articolo 91 del codice di procedura civile, applicabile anche al processo tributario in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Tale disposizione stabilisce che: "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".
Il principio della soccombenza costituisce, quindi, un principio cardine del processo civile e tributario, che trova applicazione automatica in tutti i casi in cui una parte risulti soccombente nel giudizio, indipendentemente dalla sussistenza di una responsabilità processuale in senso stretto.
Il principio della soccombenza in esame si fonda su un criterio oggettivo, ossia sull'esito del giudizio, e prescinde da qualsiasi valutazione circa la responsabilità soggettiva della parte soccombente.
Poiché nel caso di specie, come rilevato dal giudice di prime cure, l'Agenzia Entrate-RI è risultata integralmente soccombente nel giudizio di primo grado, in quanto i ricorsi proposti dalla società Resistente_1 S.R.L. sono stati accolti , con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento impugnate, la condanna dell'Agenzia Entrate-RI al pagamento delle spese di lite in favore della società contribuente (parte vittoriosa) costituisce corretta applicazione del principio della soccombenza previsto dall'articolo 91 del codice di procedura civile.
Discende da tali considerazioni che l'appello in esame va rigettato.
La soccombenza dell'appellante giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario..
Deve conseguentemente provvedersi come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2500,00 oltre accessori con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente e Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 680/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - Torino
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
La Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 469/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220015032649000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220043012814000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante Agenzia delle Entrate – RI (di seguito, per brevità, AGER):
SI CONCLUDE
chiedendo che, l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, Voglia, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede ed in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 469/2024 resa nel giudizio RG. 376/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Torino, Sezione 1, depositata in data 24/04/2024 e non notificata e, per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
“dichiarare la tempestività della notificazione delle cartelle di pagamento n. 11020220015032649000 e n.
11020220043012814000 ai sensi della lettera c – bis) del comma 1 dell'art. 25 d.p.r. 602/73, condannando la Resistente_1. al pagamento del relativo importo”;
IN OGNI CASO
Revocare la condanna alle spese di lite disposta a carico dell'Agenzia delle Entrate – RI, condannando la Resistente_1. alla restituzione di quanto eventualmente versato, nelle more, a tale titolo, e con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistataria ai sensi di legge”.
Ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 546/1992, si chiede che la trattazione della presente controversia avvenga in pubblica udienza.
Conclusioni dell'appellata Resistente_1 srl:
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita confermare la sentenza impugnata e per l'effetto annullare le cartelle oggetto della presente controversia.
Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Resistente_1. impugnava la cartella di pagamento n. 11020220015032649000, notificata in data 11/11/2022 convenendo in giudizio, dinanzi alla Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di Torino, l'Agenzia delle Entrate – RI al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento impugnata poiché non adeguatamente motivata;
sempre in via preliminare: la ricorrente chiedeva di accertare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale in quanto proveniente da un indirizzo PEC non presente nei Pubblici Registri;
nel merito, di accertare l'intervenuta decadenza dalla notificazione della suddetta cartella esattoriale e, per l'effetto, dichiarare illegittime le somme sottese al titolo esattoriale e ordinare il discarico integrale del ruolo.
Chiedeva inoltre la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione a favore del procuratore che si dichiarava anticipatario. Il giudizio veniva incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, RG.
376/2023.
L'Agenzia delle Entrate – RI si costituiva in giudizio contestando ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente.
Con separato ricorso, la Resistente_1. impugnava la cartella di pagamento n. 11020220043012814000 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, vocando in giudizio l'Agenzia delle
Entrate – RI concludendo con la richiesta, in via preliminare, di annullare la cartella di pagamento impugnata poiché non adeguatamente motivata;
sempre in via preliminare, di accertare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale in quanto proveniente da un indirizzo PEC non presente nei Pubblici Registri;
nel merito, di accertare l'intervenuta decadenza dalla notificazione della suddetta cartella esattoriale e, per l'effetto, dichiarare illegittime le somme sottese al titolo esattoriale ed ordinare il discarico integrale del ruolo.
Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Il giudizio veniva incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, RG.
378/2023.
Anche in detto giudizio, l'Agenzia delle Entrate – RI depositava le proprie controdeduzioni, ribadendo la legittimità della cartella di pagamento impugnata ed eccependo l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente.
Previa riunione dei due procedimenti connessi, con sentenza n. 469/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Torino accoglieva i ricorsi proposti dalla Resistente_1. e condannava l'Agenzia delle Entrate – RI al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00, oltre accessori.
Avverso la predetta sentenza, la Agenzia delle Entrate - RI proponeva appello del capo in cui era stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 25 d.p.r. 602/73.
In particolare, l'appellante Ufficio impugnava il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure statuiva che “Nel merito, i ricorsi meritano entrambi pieno accoglimento sotto il profilo sostanziale della intervenuta decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di riscuotere le somme richieste, posto che la prima cartella si riferisce ad un preteso debito per l'anno d'imposta 2014 (mentre il titolo risulta essere stato notificato solo nel novembre del 2022) e la seconda cartella si riferisce ad un debito relativo all'anno d'imposta 2017 (mentre il titolo sarebbe stato notificato solo nel mese di Ottobre del 2022). Dispone infatti l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: "del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973; del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio." Appare pertanto evidente la violazione, da parte dell'Agente della RI del termine decadenziale previsto dalla richiamata norma, che rende inesigibili le somme portate dalle cartelle di pagamento impugnate...
PQM
la Corte accoglie i ricorsi riuniti...”. Assumeva l'appellante che la statuizione assunta non era condivisibile poiché l' esame delle cartelle di pagamento impugnate, avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure a ritenere applicabile, alla fattispecie in esame, il disposto di cui alla lettera c – bis) del comma 1 dell'art. 25 d.p.r. 602/73 e a escludere la decadenza ex art. 25 d.p.r. 602/73 nella fattispecie in esame.
Al fine di prevenire eventuali contestazioni di controparte, l'appellante faceva rilevare come, nel giudizio tributario, la produzione di nuovi documenti era da considerare sempre legittima, richiamando sul punto quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione V, con ordinanza n. 9595 del 09/04/2024.
Ulteriore censura svolta dall'appellante riguardava la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
L'appellante ribadiva infine l'infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso formulati da Resistente_1 in primo grado.
Si costituiva nel giudizio di appello la Resistente_1 srl con memoria di controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Seguiva il deposito di memoria integrativa da parte della società appellata.
In esito all'udienza del 16 febbraio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva la causa come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata merita di essere confermata per le considerazioni che seguono.
Giova premettere che con la cartella di pagamento n. 1102022043012814000, l'Agenzia delle Entrate ingiungeva alla società ricorrente Resistente_1 il pagamento della somma complessiva di € 24.701,13 relativa ad IVA per l'anno 2017.
La Società impugnava detta cartella eccependone la nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi e carenza motivazionale;
inoltre è stata eccepita l'omessa prova della notifica e l'intervenuta decadenza di potere di iscrivere a ruolo.
Con la cartella di pagamento n. 11020220015032649000, l'Agenzia delle Entrate ingiungeva alla ricorrente Resistente_1 il pagamento della somma complessiva di € 27.458,25 relativa a IVA per l'anno 2014.
La Società impugnava detta cartella eccependone la nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi e carenza motivazionale;
inoltre è stata eccepita l'omessa prova della notifica e l'intervenuta decadenza di potere di iscrivere a ruolo.
Va rilevato che nel caso di specie le cartelle esattoriali impugnate sono scaturite dal cd. controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n.633/1972, per il quale non viene contemplato un più lato termine decadenziale (al pari, invece, di quanto previsto per i cd. controlli formali); ne consegue che risulta sia ormai decorso il termine di decadenza previsto dalla normativa in materia, con l'effetto di rendere infondata la pretesa tributaria azionata da AGER.
Dispone l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: "del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del citato D.P.R. n.
600 del 1973; del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio."
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2018 è stata presentata dalla società Resistente_1 S.R.L. nell'anno 2019.
Applicando il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602 del 1973, il termine ultimo per la notificazione della cartella di pagamento scadeva, quindi, il 31 dicembre 2021 con riferimento alla cartella per l'anno 2017 e il 31 dicembre 2018 con riferimento alla cartella per l'anno 2014, ossia il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Secondo la tesi dell'appellante la normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico da
COVID-19 avrebbe prorogato i termini di decadenza, rendendo così tempestiva la notificazione della cartella di pagamento.
In particolare, l'Agenzia Entrate-RI richiama l'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini di versamento e di notificazione degli atti della riscossione per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, nonché l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015, che disciplina gli effetti delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali sui termini di prescrizione e decadenza.
Secondo l'interpretazione dell'appellante, tali disposizioni avrebbero comportato una sospensione dei termini di decadenza per un periodo complessivo di 478 giorni (o di 492 giorni per i soggetti con residenza o sede legale nei comuni della cosiddetta "zona rossa" originaria), con conseguente proroga del termine ultimo per la notificazione della cartella di pagamento.
Tale interpretazione, tuttavia, non appare fondata per le seguenti ragioni.
L'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020 ha previsto la sospensione dei "termini dei versamenti" e non dei termini di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento.
La disposizione, infatti, stabilisce che: "con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione". Tale formulazione letterale evidenzia che la sospensione riguarda esclusivamente i termini di versamento a carico dei contribuenti e non i termini di decadenza per l'esercizio del potere di riscossione da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Diversamente opinando, si perverrebbe a un'interpretazione estensiva della norma, in contrasto con il consolidato principio di tassatività delle disposizioni che prevedono proroghe o sospensioni di termini di decadenza.
In secondo luogo, l'appellante richiama l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015, sostenendo che tale disposizione avrebbe comportato la sospensione anche dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione.
Sul punto, è da osservare che l'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015 stabilisce che: "le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".
Tale disposizione subordina espressamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza alla previa adozione di disposizioni che prevedano la sospensione dei termini di versamento "a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali".
Nel caso di specie, l'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020 ha previsto la sospensione dei termini di versamento per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica o dalla loro esposizione agli effetti dell'emergenza pandemica, e non solo per i soggetti interessati da eventi eccezionali in senso stretto. Appare pertanto quantomeno dubbio che tale disposizione possa essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015.
In terzo luogo, occorre evidenziare che il Legislatore, nel corso dell'emergenza pandemica, ha adottato specifiche disposizioni di proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, individuando espressamente gli anni di imposta e le tipologie di atti interessati dalle proroghe.
Più in dettaglio, l'articolo 157, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020 ha previsto una proroga di 14 mesi per le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018; l'articolo 5, comma 8, del D.L.
n. 41 del 2021 ha previsto una proroga di 12 mesi per le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2019; l'articolo 1, comma 158, della L. n. 197 del 2022 ha previsto una proroga di 12 mesi per le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2020.
Tali disposizioni evidenziano che il Legislatore, quando ha inteso prorogare i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, lo ha fatto con disposizioni specifiche ed espresse, individuando puntualmente gli anni di imposta interessati e la durata della proroga.
L'interpretazione prospettata dall'appellante inoltre appare in contrasto con il principio di tassatività e stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono proroghe o sospensioni di termini di decadenza, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in quanto tali disposizioni costituiscono eccezioni alla disciplina ordinaria e comportano una compressione del diritto del contribuente alla certezza delle situazioni giuridiche.. Le proroghe previste dalla normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico da COVID-19 non trovano applicazione nel caso di specie, in quanto si riferiscono esclusivamente alle dichiarazioni presentate negli anni espressamente indicati dalle disposizioni e non possono essere estese ad altre dichiarazioni mediante interpretazione analogica o estensiva.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata notificata oltre quattro mesi dopo la scadenza del termine di decadenza, ossia in un periodo in cui l'emergenza pandemica era ormai superata e l'Amministrazione Finanziaria aveva ripreso la piena operatività. Non sono pertanto ravvisabili ragioni oggettive che giustifichino l'applicazione di una proroga dei termini di decadenza.
Discende dalle svolte considerazioni che il primo motivo di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-
RI deve essere respinto in quanto infondato.
Passando a valutare la doglianza dell'appellante relativa all'asserita illegittimità della sentenza impugnata con riferimento alla condanna alle spese della parte soccombente, va rilevato che l'appellante assume che vi sarebbe stata la violazione dell'art. 91, c.p.c., sul presupposto che sarebbe, a suo dire, legittima l'attività posta in essere da Agenzia Entrate – RI, che ha notificato tempestivamente le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio nel rispetto del termine di cui all'art. 25 d.p.r. 602/73, come prorogato, e non vi sarebbe responsabilità alcuna nella attività di specifica competenza dell'Ufficio.
La censura si rivela infondata, dovendosi considerare che il giudice di primo grado ha correttamente condannato la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
La condanna alle spese di lite costituisce infatti una conseguenza automatica e necessaria della soccombenza processuale, come sancito dall'articolo 91 del codice di procedura civile, applicabile anche al processo tributario in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Tale disposizione stabilisce che: "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".
Il principio della soccombenza costituisce, quindi, un principio cardine del processo civile e tributario, che trova applicazione automatica in tutti i casi in cui una parte risulti soccombente nel giudizio, indipendentemente dalla sussistenza di una responsabilità processuale in senso stretto.
Il principio della soccombenza in esame si fonda su un criterio oggettivo, ossia sull'esito del giudizio, e prescinde da qualsiasi valutazione circa la responsabilità soggettiva della parte soccombente.
Poiché nel caso di specie, come rilevato dal giudice di prime cure, l'Agenzia Entrate-RI è risultata integralmente soccombente nel giudizio di primo grado, in quanto i ricorsi proposti dalla società Resistente_1 S.R.L. sono stati accolti , con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento impugnate, la condanna dell'Agenzia Entrate-RI al pagamento delle spese di lite in favore della società contribuente (parte vittoriosa) costituisce corretta applicazione del principio della soccombenza previsto dall'articolo 91 del codice di procedura civile.
Discende da tali considerazioni che l'appello in esame va rigettato.
La soccombenza dell'appellante giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario..
Deve conseguentemente provvedersi come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2500,00 oltre accessori con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario