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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/09/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2292/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione da
(c.f. ) con gli avv.ti Primo Michielan, Andrea Parte_1 C.F._1
Michielan, Francesca Michielan e Alessandro Michielan attore in riassunzione contro
(C.F ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
(C. F. con l'avv. Daniela Polizzi Controparte_2 C.F._3 convenuti in riassunzione
(C.F ) con l'avv. Elisabetta Controparte_3 CodiceFiscale_4
Giacomelli convenuta in riassunzione
Oggetto: Appalto. Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. – ordinanza Corte di Cassazione
n.14378/2023 depositata il 24.5.2023.
CONCLUSIONI
Per Parte_1 “preso atto della cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 73/2020, resa nel giudizio n. 1182/2015 R.G., per effetto e per le ragioni di cui all'ordinanza n.
14378/2023 della Suprema Corte di Cassazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, terza sezione civile n. 2734/2014, pronunciata l'1 dicembre 2014
(pubblicata il 15.12.2014), nel giudizio n. 2694/2007 RG, ed in accoglimento dell'atto di citazione d'appello del 27 aprile 2012, in particolare, in accoglimento integrale del sesto motivo di cui al citato atto di appello (già richiamato nell'ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione 14378/2023), condannare Controparte_2 CP_1
e , tutti e tre in qualità di successori del sig.
[...] Controparte_3 [...]
, a manlevare e/o garantire integralmente – e non solo nella misura del 50% - Per_1
l'appellante/qui riassumente, e per l'effetto, condannare i qui convenuti – in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. - a corrispondere all'appellante/riassumente gli integrali costi di ridipintura degli edifici per la somma non inferiore a € 6.295,00 (IVA inclusa)(cfr. pag.
41 relazione tecnica d'ufficio depositata il 13.04.2010 nel giudizio di primo grado n.
2694/2007) per ciascuna unità abitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, secondo quanto risultante dalla relazione istruttoria depositata in giudizio in primo grado e secondo quanto già accertato nella sentenza della Corte d'appello di
Venezia n. 73/2020 e quanto già richiamato più volte nella citata ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione 14378/2023.
Si chiede, altresì, data la rilevanza, l'ulteriore ammissione della prova per testi sul seguente capitolo, già dedotto in primo grado: “Vero che l'Immobiliare RO s.a.s., in persona del suo legale rappresentante sig. delegava il controllo Parte_1 sull'esecuzione delle opere e la direzione dei lavori all'Arch. , poiché Persona_1 quest'ultimo aveva precedentemente curato e realizzato il progetto esecutivo e particolareggiato dell'intero fabbricato a schiera, mentre la realizzazione materiale del fabbricato alla ”. Parte_2
Si indicano a testi: - , residente in [...]
211/D; - , residente in [...]. Testimone_2
Con rifusione di spese e competenze di causa – anche di CTU e ATP - di entrambi i gradi di giudizio merito e di cassazione
Per e Controparte_1 Controparte_2
pag. 2/13 Nel merito: In via principale, respingersi integralmente le domande avanzate da Pt_1
e per l'effetto condannare il medesimo al rimborso integrale delle spese di lite nei
[...] confronti dei convenuti.
In via subordinata, rilevato che i convenuti hanno già provveduto a pagare a Parte_1 quanto dovuto in forza della sentenza n.73/2020 della Corte d'Appello, ridursi la pretesa dello stesso alla metà rispetto a quanto richiesto in atto di citazione con conseguente condanna di alla rifusione integrale o parziale ai convenuti delle spese di Parte_1 lite.
In via istruttoria: Acquisire agli atti il fascicolo d'ufficio della causa n. 1182/2015 RG avanti la Corte d'Appello di Venezia ed il fascicolo d'ufficio della causa n. 2694/2007
RG avanti il Tribunale di Venezia. Rigettarsi ogni istanza istruttoria integrativa avversaria già respinta in primo grado, in quanto inammissibile sia per la fase giudiziale sia in quanto il capitolo di prova orale proposto riguarda circostanze da provarsi documentalmente ed altre che richiedono giudizi inammissibili al teste.
Per Controparte_3
Nel merito: In via principale, respingersi integralmente le domande avanzate da Pt_1
e per l'effetto condannare il medesimo al rimborso integrale delle spese di lite nei
[...] confronti della signora . Controparte_3
In via subordinata, rilevato che i convenuti hanno già provveduto a pagare a Parte_1 quanto dovuto in forza della sentenza n.73/2020 della Corte d'Appello, come da documenti in atti, ridursi la pretesa dell'attore in riassunzione alla metà rispetto a quanto richiesto in atto di citazione ovvero a quanto ritenuto di giustizia con conseguente condanna di alla rifusione integrale o parziale alla convenuta delle spese di Parte_1 lite.
In via istruttoria: Acquisire agli atti il fascicolo d'ufficio della causa n. 1182/2015 RG avanti la Corte d'Appello di Venezia ed il fascicolo d'ufficio della causa n. 2694/2007
RG avanti il Tribunale di Venezia. Rigettarsi ogni istanza istruttoria integrativa avversaria già respinta in primo grado, in quanto inammissibile sia per la fase giudiziale sia in quanto il capitolo di prova orale proposto riguarda circostanze da provarsi documentalmente ed altre che richiedono giudizi inammissibili al teste.
MOTIVAZIONE pag. 3/13 Fatto
Con ordinanza n.14378/2023 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n.73/2020 di questa Corte d'Appello, pubblicata il 14/1/2020, e ha disposto il rinvio ad altra sezione.
La Corte di Cassazione così riferisce lo svolgimento del processo: “1.I signori Pt_3
,
[...] CP_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e convennero in Parte_7 Parte_8 Parte_9 giudizio davanti al Tribunale di Venezia l' e Controparte_5 in proprio (odierno ricorrente) per sentirli condannare al risarcimento dei Parte_1 danni subiti in conseguenza dei gravi difetti riscontrati, a mezzo ATP, sui cinque immobili da ciascuno acquistati dall'Immobiliare convenuta tra il luglio 2004 e l'aprile
2005.
2. Si costituì Immobiliare RO s.a.s. chiedendo il rigetto della domanda per essere la stessa mera venditrice, chiedendo, in via subordinata, di essere autorizzata alla chiamata in causa di a cui aveva commissionato la costruzione Controparte_6 dell'edificio, di a cui aveva affidato i lavori di smaltimento Controparte_7 dell'acqua piovana, e di , incaricato della tinteggiatura esterna. Controparte_8
3.Autorizzata la chiamata in causa delle imprese indicate, ciascuna si costituì con separati atti chiedendo il rigetto della domanda nei loro confronti. In particolare,
l'Impresa edile chiese di chiamare in causa l'Arch. , Parte_2 Persona_1 quale progettista e direttore dei lavori, che a sua volta si costituì chiedendo il rigetto della domanda.
4. Con sentenza n. 2734 del 01/12/14 il Tribunale di Venezia accolse la domanda, condannando Immobiliare RO s.a.s. di NO RO e in solido fra loro, a Parte_1 corrispondere a ciascuno degli attori le somme emerse in sede tecnica. Accolse, altresì, la domanda di manleva proposta dall'Immobiliare nei confronti di , Persona_1
e condannando gli stessi, in solido fra loro, al Parte_2 Controparte_7 pagamento a favore di Immobiliare RO s.a.s. di determinate somme specificamente individuate in base alla ripartizione interna che contestualmente accertava. Rigettò, invece, la domanda di manleva proposta da Immobiliare RO sas e da nei Parte_1 confronti di Controparte_8
pag. 4/13 5.Avverso tale sentenza propose appello principale , lamentando (i) l'erronea Parte_1 applicazione della domanda proposta ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., anziché ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. (ii) L'erroneo esame delle istanze istruttorie. (iii) La violazione e falsa applicazione degli artt. 1668, 1669 e 2043 cod. civ., per non avere il Giudice accolto la domanda di manleva nei confronti dell' per i vizi Controparte_9
e difetti consistenti nella formazione di muffe, rigonfiamenti e distacchi di dipintura lungo le pareti esterne dei vari appartamenti, riconducendone la responsabilità esclusivamente alla scelta dell'Immobiliare RO.
6. , , Parte_3 CP_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e costituitisi, Parte_7 Parte_8 Parte_9 resistettero al gravame proponendo appello incidentale.
7.Si costituirono, con distinti atti, e formulando Controparte_8 Controparte_7 anch'essi, per diverse ragioni, appello incidentale. Restarono contumaci Per_1
e l'
[...] Controparte_6
8. La Corte di Appello di Venezia accolse il primo ed il sesto motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale condizionato di , Parte_3 CP_4
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e condizionato all'accoglimento del primo, Parte_8 Parte_9 relativo all'inquadramento della domanda, da sussumere nell'ambito dell'art. 1669 cod. civ. anziché dell'art. 1494 cod. civ., dichiarando inammissibile il secondo, e respingendo il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello principale”.
9. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione affidato a Parte_1 due motivi.
Restate intimate tutte le altre parti, la trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.; ed il solo ricorrente deposita memoria “ ( cfr. sentenza in atti)
proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello per due motivi. Parte_1
Con il primo motivo denunciava, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
“Violazione e falsa applicazione dell'art 132 c.p.c., omessa motivazione, in relazione all'art. 360, comma l n.
4 - Nullità della sentenza” evidenziando l'assenza di motivazione sulla limitazione della responsabilità del professionista Arch. e Per_1 sulla quota di responsabilità dello stesso tenuto conto che la sentenza stessa Parte_1
pag. 5/13 attribuiva espressamente la causa dell'evento dannoso al solo progettista Arch.
. Per_1
Con il secondo motivo denunciava in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
“Violazione o falsa applicazione dell'art. 2055 cod. civ.” la violazione dell'art. 2055 cod. civ. per non averne la Corte territoriale fatto corretta applicazione nella parte in cui esso impone al Giudice, in presenza dell'esercizio di un'azione di regresso fra coobbligati solidali su fatto illecito, di individuare le quote di responsabilità dei responsabili, esaminando la graduazione delle colpe e l'entità delle conseguenze, attribuendo valore alla presunzione di pari responsabilità ex art. 2055, 3° comma, cod. civ. solo in ipotesi di non provata individuazione concreta delle quote di responsabilità
Con la sentenza di rinvio la Corte Suprema di Cassazione in accoglimento del ricorso, ha cassato la gravata sentenza “limitatamente al capo relativo ai rapporti processuali tra e , e (eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_10
)” con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa Persona_1 composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La Corte accogliendo il primo motivo ha evidenziato che “Come correttamente rilevato dal ricorrente, una volta qualificata come obbligazione risarcitoria quella inerente ai rapporti tra i proprietari degli immobili ed i soggetti convenuti in giudizio o chiamati in causa ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., doveva procedersi successivamente all'individuazione della causa produttiva dell'evento o danno conseguenza. Doveva, cioè, darsi spiegazione se l'evento dannoso fosse o meno riferibile al comportamento dell'impresa oppure al solo professionista , solo in tal modo potendosi Pt_1 Per_1 giustificare una decisione di attribuzione della responsabilità al ricorrente, o ad una sua ripartizione con il predetto professionista. In un contesto motivazionale che ascrive
l'evento dannoso ad un difetto progettuale, la motivazione della sentenza difetta dell'illustrazione del criterio in base al quale la responsabilità è stata ripartita tra il
e l'architetto al 50%. Il motivo è pertanto fondato.” Ha inoltre accolto Pt_1 Per_1 il secondo motivo evidenziando che “La responsabilità solidale dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori per l'intero danno arrecato al committente, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2055, 1° comma, e 1292 cod. civ., obbliga il Giudice, quando – come nel caso di specie – sia stata a tal fine formulata apposita domanda, pag. 6/13 all'accertamento e all'attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all'ultimo comma dello stesso art. 2055 (il quale prevede che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”), solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale (Cass., ord.
22672/2017).
Nel caso di specie la Corte territoriale non ha motivato un pur minimo apporto causale dell'Immobiliare RO alla causazione dell'evento dannoso e delle sue conseguenze;
non ha motivato nemmeno una eventuale colpa dell'Immobiliare RO, comparando il tutto con l'apporto causale ritenuto dalla stessa Corte riferibile esclusivamente al professionista Arch. Per espressa ammissione della stessa Corte territoriale, Per_1 nella specie era possibile provare le diverse entità degli apporti causali. La Corte avrebbe pertanto dovuto valutare e motivare i diversi apporti causali in merito all'evento dannoso verificatosi, avendo la stessa accertato che lo stesso era ascrivibile ad un difetto progettuale. La motivazione è pertanto carente quanto all'illustrazione del criterio in base al quale la responsabilità è stata ripartita tra il e l'architetto Pt_1
al 50%. Il motivo è pertanto fondato” ( cfr. ordinanza in atti). Per_1
Con atto di citazione ex art 392 c.p.c. quale socio accomandatario di Parte_1
cancellata dal Registro delle Imprese, Controparte_5 conveniva in giudizio , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 quali eredi di chiedendo di condannarli “a manlevare Persona_1 Parte_1 dell'intera spesa sostenuta- e non solo del 50%- per la ridipintura del fabbricato per ogni unità abitativa oltre interessi e rivalutazione ( più specificamente“a manlevare e/o garantire integralmente – e non solo nella misura del 50% - l'appellante/qui riassumente, e per l'effetto, condannare i qui convenuti – in sede di rinvio ex art. 392
c.p.c. - a corrispondere all'appellante/riassumente gli integrali costi di ridipintura degli edifici per la somma non inferiore a € 6.295,00 (IVA inclusa)(cfr. pag. 41 relazione tecnica d'ufficio depositata il 13.04.2010 nel giudizio di primo grado n. 2694/2007) per ciascuna unità abitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria”).
pag. 7/13 Si costituiva e, dopo il rinnovo della notifica della citazione Controparte_3 nell'osservanza dei termini a comparire, si costituivano anche e Controparte_1
Controparte_2
I convenuti hanno domandato, con diversi atti in quanto costituiti con diversi difensori, ma di uguale contenuto, in via principale di respingere integralmente le pretese attoree e in via subordinata di ridurne la pretesa. A tale ultimo proposito eccepivano l'intervenuto pagamento della somma richiesta con precetto notificato in data 2.12.2020 unitamente alla sentenza della Corte d'Appello n.73/2020. Rilevavano come con scrittura privata dimessa unitamente alla comparsa gli stessi avevano pagato a saldo e stralcio del maggior importo richiesto la somma omnicomprensiva di euro 30.000,00 come da scrittura privata e quietanza dimesse unitamente alla comparsa. Rappresentavano che con il pagamento di tale somma gli stessi avevano saldato quanto dovuto dal de cuius “
e quindi anche per il pagamento del 50% degli importi dovuti per la ridipintura degli edifici come oggi richiesto in atto di citazione in riassunzione. […] Oggi Parte_1 non può pretendere il pagamento integrale come richiesto, vale a dire euro 6.295,00 ( iva inclusa) per ciascuna unità abitativa, bensì, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa azionata, solo il 50% restante – vale a dire euro 3.147,50 (iva inclusa) per ciascuna unità abitativa- ovvero la minor percentuale ritenuta di giustizia” ( così in comparsa di risposta).
I convenuti rilevavano inoltre che nella determinazione della percentuale di responsabilità da attribuire alla committente Immobiliare RO s.a.s. doveva considerarsi che nella c.t.u. a carico della stessa veniva evidenziata “una concausa nell'errata scelta effettuata dalla committente di eseguire una semplice dipintura dell'intonaco esterno anziché procedere alla realizzazione della finitura indicata dal
CTU” ( cfr. perizia pag. 42 ultimo cpv).
Rilevavano inoltre come già nella sentenza della Corte d'Appello veniva sottolineata l'ingerenza nell'opera da parte della committente e inoltre che doveva valutarsi la scelta da parte della committente di avvalersi di diverse imprese appaltatrici per le differenti lavorazioni “ed in taluni casi imponendo una sovrapposizione delle imprese su singole opere” ( così in comparsa).
pag. 8/13 Rilevavano infine che l'Immobiliare RO si era assunta contrattualmente l'obbligo di dipintura esterna a lavori ultimati e che con riguardo all'unità abitativa di Pt_5
( per 1/5 del complessivo) vi era stato un cambio di direzione lavori “ e
[...] pertanto non può escludersi un intervento o errate indicazioni o assenza di controllo anche del nuovo Direttore Lavori e quindi per i vizi di tale immobile non può in ogni caso dirsi provata una responsabilità esclusiva dell'arch. ” ( così in comparsa Per_1 di risposta).
In ogni caso i convenuti assumono l'applicabilità dell'articolo 1227 comma primo c.c. con conseguente riduzione del quantum risarcitorio in capo al direttore lavori e inoltre, stante la difficoltà o impossibilitò di determinare le diverse entità degli apporti causali,
l'applicabilità della presunzione di parità causale ex art 2055 c.c. come già effettuato dalla Corte d'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Ragioni della decisione.
Va preliminarmente premesso che la Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio ha riformato la pronuncia della Corte d'appello che accoglieva la domanda di manleva formulata da nei confronti del progettista e direttore lavori Parte_1 [...]
sicchè le valutazioni da compiersi in questa sede vanno svolte tenuto conto Per_1 del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa” (Cass. civ. n. 7091/2022; Cass. civ. n.
20887/2018).
Ebbene nel caso di specie la pronuncia della Corte d'Appello impugnata in Cassazione e cassata sul punto aveva accolto il motivo d'impugnazione proposto da che, Parte_1 in relazione alla pronuncia del primo giudice che aveva addebitato i costi per la pag. 9/13 ridipintura solo all'Immobiliare “mentre avrebbe dovuto considerare che l'impresa committente aveva già eseguito la tinteggiatura, rovinatasi a causa dell'omessa previsione progettuale ed esecutiva dei presidi di convogliamento dell'acqua piovana, imputabile solo al progettista mandato, invece, esente da Persona_1 responsabilità al riguardo” osservando che “l'assenza di presidi per evitare l'infiltrazione dell'acqua piovana nelle murature è imputabile anche al progettista e direttore dei lavori, come evidenziato dallo stesso Giudice di primo grado laddove ha mandato esente da responsabilità l'impresa per il difetto progettuale ascrivibile al
(pag.10 sentenza). Contraddittoriamente, poi, il primo Giudice ha ritenuto di dover porre a carico della sola Immobiliare RO la spesa per la ridipintura, riferendone l'obbligazione alla previsione contrattuale e senza considerare che si trattava di una obbligazione risarcitoria. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda di manleva proposta da deve Parte_1 essere condannato a tenere indenne l'appellante del costo dell'intervento necessario per la ridipintura, conseguente all'ammaloramento delle pareti esterne dovuto al difetto di protezione delle stesse, nella misura del 50% dell'importo liquidato per ciascuna unità abitativa” ( così pag 20 sentenza appello).
Tanto premesso ritiene il Collegio che vada accolta la domanda formulata in questa sede dall'attore sulla base del rilievo che dagli elementi emersi nel corso del giudizio, come peraltro già evidenziato nell'ordinanza di rinvio e già nella sentenza impugnata, non risultano elementi dai quali desumere un pur minimo apporto causale dell'Immobiliare
RO alla causazione dell'evento dannoso e delle sue conseguenze, né dell'eventuale colpa dell'Immobiliare RO.
A fronte del riscontro da parte del c.t.u. dell'omessa previsione progettuale ed esecutiva dei presidi di convogliamento dell'acqua piovana, imputabile solo al progettista
, circostanza non contestata sul punto dai convenuti, non risulta Persona_1 provata “una concausa nell'errata scelta effettuata dalla committente di eseguire una semplice dipintura dell'intonaco esterno anziché procedere alla realizzazione della finitura indicata dal CTU” (cfr. comparsa di costituzione) trattandosi di circostanza allegata dal solo c.t.p. e non comprovata né in alcun modo condivisa dal c.t.u.
pag. 10/13 Quanto alle deduzioni relative all'asserita ingerenza nell'opera da parte dalla committente, ovvero dall'omesso controllo rispetto alla sovrapposizione delle imprese,
è sufficiente rilevare come si tratta di deduzioni del tutto aspecifiche e prive di alcun supporto probatorio
Nemmeno può trovare ingresso in questa fase processuale l'eccezione dei convenuti relativa alla fonte contrattuale dell'obbligo di dipintura a carico esclusivo della sola committente, tenuto conto che la deducibilità in questa fase della questione sollevata dagli appellati è impedita dalla pronuncia rescindente che ha ritenuto sussistere la responsabilità ex art.1669 c.c., con la quale il loro assunto - inteso a ricondurre le obbligazioni al contratto di compravendita (già dedotto in primo grado) si pone in contrasto.
La domanda attorea va dunque accolta e conseguentemente la domanda di manleva già proposta da quale socio accomandatario di Immobiliare RO s.a.s.. nei Parte_1 confronti di , e quali Controparte_11 Controparte_12 Controparte_2 eredi di e gli stessi vanno condannati a tenere indenne l'attore Persona_2 dell'intero costo dell'intervento necessario per la ridipintura, conseguente all'ammaloramento delle pareti esterne dovute al difetto di protezione delle stesse, pari ad euro 6.882,00 più iva per ciascuna unità abitativa.
In proposito va rilevato come nella integrazione peritale 13 novembre 2013 l'importo era stato quantificato in euro 6.882,00 rispetto al precedente pari ad euro 5.160,00 ( cfr. relazione integra c.t.u. e sentenza Corte d'Appello pag.20-21).
Tuttavia, al fine di determinare il corretto rapporto di dare-avere tra le parti, secondo quanto richiesto dai convenuti, alla complessiva somma così individuata va detratto quanto già corrisposto dagli stessi convenuti in esecuzione della sentenza di secondo grado (pari ad euro 30.000,00 in data 21.4.2021 come da documentazione dimessa doc.
1-3 convenuti), somma che l'attore in riassunzione non contesta di aver ricevuto.
Diversamente da quanto opinato dal procuratore attoreo di tale somma andrà tenuto conto in questa sede quale anticipo di pagamento sul maggior dovuto secondo quanto ritualmente richiesto dai convenuti e non nella successiva sede esecutiva.
pag. 11/13 Quanto alla decorrenza degli interessi, gli stessi andranno corrisposti dal giorno della domanda mentre non va riconosciuta la rivalutazione monetaria in assenza di specifiche allegazioni sul punto.
Spese
La domanda formulata da va dunque accolta e per l'effetto Parte_1 CP_11
, e quali eredi di
[...] Controparte_12 Controparte_2 [...] vanno condannati a tenere indenne l'attore dell'intero costo dell'intervento Per_2 necessario per la ridipintura, conseguente all'ammaloramento delle pareti esterne dovute al difetto di protezione delle stesse, pari ad euro 6.882,00 più iva per ciascuna unità abitativa per complessivi euro 41.289,20 oltre interessi legali dalla domanda ( notifica atto di appello 7.5.2015) al saldo, detratta la somma di euro 30.000,00 già versata in data 21.4.2021
Spetta inoltre all'attore in riassunzione la rifusione delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, viste le note spese depositate e tenuto conto del valore e della complessità della lite nei valori medi nonché delle fasi effettivamente svolte.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo in qualità del giudice del rinvio, a seguito della ordinanza n. 1385/23 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 18 gennaio 2023:
1) condanna , e , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_2 in solido tra loro, a pagare a la somma di euro 41.289,20 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda (notifica atto di appello 7.5.2015) al saldo detratta la somma di euro 30.000,00 già versata in data 21.4.2021
2) condanna , e , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_2 in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite relative al presente e ai Parte_1 precedenti gradi di giudizio, liquidate come segue:
a) quanto al primo grado di giudizio in euro 7.616,00 oltre euro 38,80 per spese oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) quanto al secondo grado di giudizio in euro 9.991,00 per compensi, euro pag. 12/13 1.290,70 per spese oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) quanto al giudizio di legittimità in euro 5.513,00 per compensi oltre euro
1.371,10 per spese oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) quanto al presente grado di giudizio in euro 6.946,00 per compensi ed euro 553,19 per spese, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Venezia, 17 settembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Enrico Schiavon
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2292/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione da
(c.f. ) con gli avv.ti Primo Michielan, Andrea Parte_1 C.F._1
Michielan, Francesca Michielan e Alessandro Michielan attore in riassunzione contro
(C.F ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
(C. F. con l'avv. Daniela Polizzi Controparte_2 C.F._3 convenuti in riassunzione
(C.F ) con l'avv. Elisabetta Controparte_3 CodiceFiscale_4
Giacomelli convenuta in riassunzione
Oggetto: Appalto. Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. – ordinanza Corte di Cassazione
n.14378/2023 depositata il 24.5.2023.
CONCLUSIONI
Per Parte_1 “preso atto della cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 73/2020, resa nel giudizio n. 1182/2015 R.G., per effetto e per le ragioni di cui all'ordinanza n.
14378/2023 della Suprema Corte di Cassazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, terza sezione civile n. 2734/2014, pronunciata l'1 dicembre 2014
(pubblicata il 15.12.2014), nel giudizio n. 2694/2007 RG, ed in accoglimento dell'atto di citazione d'appello del 27 aprile 2012, in particolare, in accoglimento integrale del sesto motivo di cui al citato atto di appello (già richiamato nell'ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione 14378/2023), condannare Controparte_2 CP_1
e , tutti e tre in qualità di successori del sig.
[...] Controparte_3 [...]
, a manlevare e/o garantire integralmente – e non solo nella misura del 50% - Per_1
l'appellante/qui riassumente, e per l'effetto, condannare i qui convenuti – in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. - a corrispondere all'appellante/riassumente gli integrali costi di ridipintura degli edifici per la somma non inferiore a € 6.295,00 (IVA inclusa)(cfr. pag.
41 relazione tecnica d'ufficio depositata il 13.04.2010 nel giudizio di primo grado n.
2694/2007) per ciascuna unità abitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, secondo quanto risultante dalla relazione istruttoria depositata in giudizio in primo grado e secondo quanto già accertato nella sentenza della Corte d'appello di
Venezia n. 73/2020 e quanto già richiamato più volte nella citata ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione 14378/2023.
Si chiede, altresì, data la rilevanza, l'ulteriore ammissione della prova per testi sul seguente capitolo, già dedotto in primo grado: “Vero che l'Immobiliare RO s.a.s., in persona del suo legale rappresentante sig. delegava il controllo Parte_1 sull'esecuzione delle opere e la direzione dei lavori all'Arch. , poiché Persona_1 quest'ultimo aveva precedentemente curato e realizzato il progetto esecutivo e particolareggiato dell'intero fabbricato a schiera, mentre la realizzazione materiale del fabbricato alla ”. Parte_2
Si indicano a testi: - , residente in [...]
211/D; - , residente in [...]. Testimone_2
Con rifusione di spese e competenze di causa – anche di CTU e ATP - di entrambi i gradi di giudizio merito e di cassazione
Per e Controparte_1 Controparte_2
pag. 2/13 Nel merito: In via principale, respingersi integralmente le domande avanzate da Pt_1
e per l'effetto condannare il medesimo al rimborso integrale delle spese di lite nei
[...] confronti dei convenuti.
In via subordinata, rilevato che i convenuti hanno già provveduto a pagare a Parte_1 quanto dovuto in forza della sentenza n.73/2020 della Corte d'Appello, ridursi la pretesa dello stesso alla metà rispetto a quanto richiesto in atto di citazione con conseguente condanna di alla rifusione integrale o parziale ai convenuti delle spese di Parte_1 lite.
In via istruttoria: Acquisire agli atti il fascicolo d'ufficio della causa n. 1182/2015 RG avanti la Corte d'Appello di Venezia ed il fascicolo d'ufficio della causa n. 2694/2007
RG avanti il Tribunale di Venezia. Rigettarsi ogni istanza istruttoria integrativa avversaria già respinta in primo grado, in quanto inammissibile sia per la fase giudiziale sia in quanto il capitolo di prova orale proposto riguarda circostanze da provarsi documentalmente ed altre che richiedono giudizi inammissibili al teste.
Per Controparte_3
Nel merito: In via principale, respingersi integralmente le domande avanzate da Pt_1
e per l'effetto condannare il medesimo al rimborso integrale delle spese di lite nei
[...] confronti della signora . Controparte_3
In via subordinata, rilevato che i convenuti hanno già provveduto a pagare a Parte_1 quanto dovuto in forza della sentenza n.73/2020 della Corte d'Appello, come da documenti in atti, ridursi la pretesa dell'attore in riassunzione alla metà rispetto a quanto richiesto in atto di citazione ovvero a quanto ritenuto di giustizia con conseguente condanna di alla rifusione integrale o parziale alla convenuta delle spese di Parte_1 lite.
In via istruttoria: Acquisire agli atti il fascicolo d'ufficio della causa n. 1182/2015 RG avanti la Corte d'Appello di Venezia ed il fascicolo d'ufficio della causa n. 2694/2007
RG avanti il Tribunale di Venezia. Rigettarsi ogni istanza istruttoria integrativa avversaria già respinta in primo grado, in quanto inammissibile sia per la fase giudiziale sia in quanto il capitolo di prova orale proposto riguarda circostanze da provarsi documentalmente ed altre che richiedono giudizi inammissibili al teste.
MOTIVAZIONE pag. 3/13 Fatto
Con ordinanza n.14378/2023 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n.73/2020 di questa Corte d'Appello, pubblicata il 14/1/2020, e ha disposto il rinvio ad altra sezione.
La Corte di Cassazione così riferisce lo svolgimento del processo: “1.I signori Pt_3
,
[...] CP_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e convennero in Parte_7 Parte_8 Parte_9 giudizio davanti al Tribunale di Venezia l' e Controparte_5 in proprio (odierno ricorrente) per sentirli condannare al risarcimento dei Parte_1 danni subiti in conseguenza dei gravi difetti riscontrati, a mezzo ATP, sui cinque immobili da ciascuno acquistati dall'Immobiliare convenuta tra il luglio 2004 e l'aprile
2005.
2. Si costituì Immobiliare RO s.a.s. chiedendo il rigetto della domanda per essere la stessa mera venditrice, chiedendo, in via subordinata, di essere autorizzata alla chiamata in causa di a cui aveva commissionato la costruzione Controparte_6 dell'edificio, di a cui aveva affidato i lavori di smaltimento Controparte_7 dell'acqua piovana, e di , incaricato della tinteggiatura esterna. Controparte_8
3.Autorizzata la chiamata in causa delle imprese indicate, ciascuna si costituì con separati atti chiedendo il rigetto della domanda nei loro confronti. In particolare,
l'Impresa edile chiese di chiamare in causa l'Arch. , Parte_2 Persona_1 quale progettista e direttore dei lavori, che a sua volta si costituì chiedendo il rigetto della domanda.
4. Con sentenza n. 2734 del 01/12/14 il Tribunale di Venezia accolse la domanda, condannando Immobiliare RO s.a.s. di NO RO e in solido fra loro, a Parte_1 corrispondere a ciascuno degli attori le somme emerse in sede tecnica. Accolse, altresì, la domanda di manleva proposta dall'Immobiliare nei confronti di , Persona_1
e condannando gli stessi, in solido fra loro, al Parte_2 Controparte_7 pagamento a favore di Immobiliare RO s.a.s. di determinate somme specificamente individuate in base alla ripartizione interna che contestualmente accertava. Rigettò, invece, la domanda di manleva proposta da Immobiliare RO sas e da nei Parte_1 confronti di Controparte_8
pag. 4/13 5.Avverso tale sentenza propose appello principale , lamentando (i) l'erronea Parte_1 applicazione della domanda proposta ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., anziché ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. (ii) L'erroneo esame delle istanze istruttorie. (iii) La violazione e falsa applicazione degli artt. 1668, 1669 e 2043 cod. civ., per non avere il Giudice accolto la domanda di manleva nei confronti dell' per i vizi Controparte_9
e difetti consistenti nella formazione di muffe, rigonfiamenti e distacchi di dipintura lungo le pareti esterne dei vari appartamenti, riconducendone la responsabilità esclusivamente alla scelta dell'Immobiliare RO.
6. , , Parte_3 CP_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e costituitisi, Parte_7 Parte_8 Parte_9 resistettero al gravame proponendo appello incidentale.
7.Si costituirono, con distinti atti, e formulando Controparte_8 Controparte_7 anch'essi, per diverse ragioni, appello incidentale. Restarono contumaci Per_1
e l'
[...] Controparte_6
8. La Corte di Appello di Venezia accolse il primo ed il sesto motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale condizionato di , Parte_3 CP_4
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e condizionato all'accoglimento del primo, Parte_8 Parte_9 relativo all'inquadramento della domanda, da sussumere nell'ambito dell'art. 1669 cod. civ. anziché dell'art. 1494 cod. civ., dichiarando inammissibile il secondo, e respingendo il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello principale”.
9. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione affidato a Parte_1 due motivi.
Restate intimate tutte le altre parti, la trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.; ed il solo ricorrente deposita memoria “ ( cfr. sentenza in atti)
proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello per due motivi. Parte_1
Con il primo motivo denunciava, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
“Violazione e falsa applicazione dell'art 132 c.p.c., omessa motivazione, in relazione all'art. 360, comma l n.
4 - Nullità della sentenza” evidenziando l'assenza di motivazione sulla limitazione della responsabilità del professionista Arch. e Per_1 sulla quota di responsabilità dello stesso tenuto conto che la sentenza stessa Parte_1
pag. 5/13 attribuiva espressamente la causa dell'evento dannoso al solo progettista Arch.
. Per_1
Con il secondo motivo denunciava in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
“Violazione o falsa applicazione dell'art. 2055 cod. civ.” la violazione dell'art. 2055 cod. civ. per non averne la Corte territoriale fatto corretta applicazione nella parte in cui esso impone al Giudice, in presenza dell'esercizio di un'azione di regresso fra coobbligati solidali su fatto illecito, di individuare le quote di responsabilità dei responsabili, esaminando la graduazione delle colpe e l'entità delle conseguenze, attribuendo valore alla presunzione di pari responsabilità ex art. 2055, 3° comma, cod. civ. solo in ipotesi di non provata individuazione concreta delle quote di responsabilità
Con la sentenza di rinvio la Corte Suprema di Cassazione in accoglimento del ricorso, ha cassato la gravata sentenza “limitatamente al capo relativo ai rapporti processuali tra e , e (eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_10
)” con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa Persona_1 composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La Corte accogliendo il primo motivo ha evidenziato che “Come correttamente rilevato dal ricorrente, una volta qualificata come obbligazione risarcitoria quella inerente ai rapporti tra i proprietari degli immobili ed i soggetti convenuti in giudizio o chiamati in causa ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., doveva procedersi successivamente all'individuazione della causa produttiva dell'evento o danno conseguenza. Doveva, cioè, darsi spiegazione se l'evento dannoso fosse o meno riferibile al comportamento dell'impresa oppure al solo professionista , solo in tal modo potendosi Pt_1 Per_1 giustificare una decisione di attribuzione della responsabilità al ricorrente, o ad una sua ripartizione con il predetto professionista. In un contesto motivazionale che ascrive
l'evento dannoso ad un difetto progettuale, la motivazione della sentenza difetta dell'illustrazione del criterio in base al quale la responsabilità è stata ripartita tra il
e l'architetto al 50%. Il motivo è pertanto fondato.” Ha inoltre accolto Pt_1 Per_1 il secondo motivo evidenziando che “La responsabilità solidale dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori per l'intero danno arrecato al committente, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2055, 1° comma, e 1292 cod. civ., obbliga il Giudice, quando – come nel caso di specie – sia stata a tal fine formulata apposita domanda, pag. 6/13 all'accertamento e all'attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all'ultimo comma dello stesso art. 2055 (il quale prevede che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”), solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale (Cass., ord.
22672/2017).
Nel caso di specie la Corte territoriale non ha motivato un pur minimo apporto causale dell'Immobiliare RO alla causazione dell'evento dannoso e delle sue conseguenze;
non ha motivato nemmeno una eventuale colpa dell'Immobiliare RO, comparando il tutto con l'apporto causale ritenuto dalla stessa Corte riferibile esclusivamente al professionista Arch. Per espressa ammissione della stessa Corte territoriale, Per_1 nella specie era possibile provare le diverse entità degli apporti causali. La Corte avrebbe pertanto dovuto valutare e motivare i diversi apporti causali in merito all'evento dannoso verificatosi, avendo la stessa accertato che lo stesso era ascrivibile ad un difetto progettuale. La motivazione è pertanto carente quanto all'illustrazione del criterio in base al quale la responsabilità è stata ripartita tra il e l'architetto Pt_1
al 50%. Il motivo è pertanto fondato” ( cfr. ordinanza in atti). Per_1
Con atto di citazione ex art 392 c.p.c. quale socio accomandatario di Parte_1
cancellata dal Registro delle Imprese, Controparte_5 conveniva in giudizio , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 quali eredi di chiedendo di condannarli “a manlevare Persona_1 Parte_1 dell'intera spesa sostenuta- e non solo del 50%- per la ridipintura del fabbricato per ogni unità abitativa oltre interessi e rivalutazione ( più specificamente“a manlevare e/o garantire integralmente – e non solo nella misura del 50% - l'appellante/qui riassumente, e per l'effetto, condannare i qui convenuti – in sede di rinvio ex art. 392
c.p.c. - a corrispondere all'appellante/riassumente gli integrali costi di ridipintura degli edifici per la somma non inferiore a € 6.295,00 (IVA inclusa)(cfr. pag. 41 relazione tecnica d'ufficio depositata il 13.04.2010 nel giudizio di primo grado n. 2694/2007) per ciascuna unità abitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria”).
pag. 7/13 Si costituiva e, dopo il rinnovo della notifica della citazione Controparte_3 nell'osservanza dei termini a comparire, si costituivano anche e Controparte_1
Controparte_2
I convenuti hanno domandato, con diversi atti in quanto costituiti con diversi difensori, ma di uguale contenuto, in via principale di respingere integralmente le pretese attoree e in via subordinata di ridurne la pretesa. A tale ultimo proposito eccepivano l'intervenuto pagamento della somma richiesta con precetto notificato in data 2.12.2020 unitamente alla sentenza della Corte d'Appello n.73/2020. Rilevavano come con scrittura privata dimessa unitamente alla comparsa gli stessi avevano pagato a saldo e stralcio del maggior importo richiesto la somma omnicomprensiva di euro 30.000,00 come da scrittura privata e quietanza dimesse unitamente alla comparsa. Rappresentavano che con il pagamento di tale somma gli stessi avevano saldato quanto dovuto dal de cuius “
e quindi anche per il pagamento del 50% degli importi dovuti per la ridipintura degli edifici come oggi richiesto in atto di citazione in riassunzione. […] Oggi Parte_1 non può pretendere il pagamento integrale come richiesto, vale a dire euro 6.295,00 ( iva inclusa) per ciascuna unità abitativa, bensì, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa azionata, solo il 50% restante – vale a dire euro 3.147,50 (iva inclusa) per ciascuna unità abitativa- ovvero la minor percentuale ritenuta di giustizia” ( così in comparsa di risposta).
I convenuti rilevavano inoltre che nella determinazione della percentuale di responsabilità da attribuire alla committente Immobiliare RO s.a.s. doveva considerarsi che nella c.t.u. a carico della stessa veniva evidenziata “una concausa nell'errata scelta effettuata dalla committente di eseguire una semplice dipintura dell'intonaco esterno anziché procedere alla realizzazione della finitura indicata dal
CTU” ( cfr. perizia pag. 42 ultimo cpv).
Rilevavano inoltre come già nella sentenza della Corte d'Appello veniva sottolineata l'ingerenza nell'opera da parte della committente e inoltre che doveva valutarsi la scelta da parte della committente di avvalersi di diverse imprese appaltatrici per le differenti lavorazioni “ed in taluni casi imponendo una sovrapposizione delle imprese su singole opere” ( così in comparsa).
pag. 8/13 Rilevavano infine che l'Immobiliare RO si era assunta contrattualmente l'obbligo di dipintura esterna a lavori ultimati e che con riguardo all'unità abitativa di Pt_5
( per 1/5 del complessivo) vi era stato un cambio di direzione lavori “ e
[...] pertanto non può escludersi un intervento o errate indicazioni o assenza di controllo anche del nuovo Direttore Lavori e quindi per i vizi di tale immobile non può in ogni caso dirsi provata una responsabilità esclusiva dell'arch. ” ( così in comparsa Per_1 di risposta).
In ogni caso i convenuti assumono l'applicabilità dell'articolo 1227 comma primo c.c. con conseguente riduzione del quantum risarcitorio in capo al direttore lavori e inoltre, stante la difficoltà o impossibilitò di determinare le diverse entità degli apporti causali,
l'applicabilità della presunzione di parità causale ex art 2055 c.c. come già effettuato dalla Corte d'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Ragioni della decisione.
Va preliminarmente premesso che la Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio ha riformato la pronuncia della Corte d'appello che accoglieva la domanda di manleva formulata da nei confronti del progettista e direttore lavori Parte_1 [...]
sicchè le valutazioni da compiersi in questa sede vanno svolte tenuto conto Per_1 del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa” (Cass. civ. n. 7091/2022; Cass. civ. n.
20887/2018).
Ebbene nel caso di specie la pronuncia della Corte d'Appello impugnata in Cassazione e cassata sul punto aveva accolto il motivo d'impugnazione proposto da che, Parte_1 in relazione alla pronuncia del primo giudice che aveva addebitato i costi per la pag. 9/13 ridipintura solo all'Immobiliare “mentre avrebbe dovuto considerare che l'impresa committente aveva già eseguito la tinteggiatura, rovinatasi a causa dell'omessa previsione progettuale ed esecutiva dei presidi di convogliamento dell'acqua piovana, imputabile solo al progettista mandato, invece, esente da Persona_1 responsabilità al riguardo” osservando che “l'assenza di presidi per evitare l'infiltrazione dell'acqua piovana nelle murature è imputabile anche al progettista e direttore dei lavori, come evidenziato dallo stesso Giudice di primo grado laddove ha mandato esente da responsabilità l'impresa per il difetto progettuale ascrivibile al
(pag.10 sentenza). Contraddittoriamente, poi, il primo Giudice ha ritenuto di dover porre a carico della sola Immobiliare RO la spesa per la ridipintura, riferendone l'obbligazione alla previsione contrattuale e senza considerare che si trattava di una obbligazione risarcitoria. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda di manleva proposta da deve Parte_1 essere condannato a tenere indenne l'appellante del costo dell'intervento necessario per la ridipintura, conseguente all'ammaloramento delle pareti esterne dovuto al difetto di protezione delle stesse, nella misura del 50% dell'importo liquidato per ciascuna unità abitativa” ( così pag 20 sentenza appello).
Tanto premesso ritiene il Collegio che vada accolta la domanda formulata in questa sede dall'attore sulla base del rilievo che dagli elementi emersi nel corso del giudizio, come peraltro già evidenziato nell'ordinanza di rinvio e già nella sentenza impugnata, non risultano elementi dai quali desumere un pur minimo apporto causale dell'Immobiliare
RO alla causazione dell'evento dannoso e delle sue conseguenze, né dell'eventuale colpa dell'Immobiliare RO.
A fronte del riscontro da parte del c.t.u. dell'omessa previsione progettuale ed esecutiva dei presidi di convogliamento dell'acqua piovana, imputabile solo al progettista
, circostanza non contestata sul punto dai convenuti, non risulta Persona_1 provata “una concausa nell'errata scelta effettuata dalla committente di eseguire una semplice dipintura dell'intonaco esterno anziché procedere alla realizzazione della finitura indicata dal CTU” (cfr. comparsa di costituzione) trattandosi di circostanza allegata dal solo c.t.p. e non comprovata né in alcun modo condivisa dal c.t.u.
pag. 10/13 Quanto alle deduzioni relative all'asserita ingerenza nell'opera da parte dalla committente, ovvero dall'omesso controllo rispetto alla sovrapposizione delle imprese,
è sufficiente rilevare come si tratta di deduzioni del tutto aspecifiche e prive di alcun supporto probatorio
Nemmeno può trovare ingresso in questa fase processuale l'eccezione dei convenuti relativa alla fonte contrattuale dell'obbligo di dipintura a carico esclusivo della sola committente, tenuto conto che la deducibilità in questa fase della questione sollevata dagli appellati è impedita dalla pronuncia rescindente che ha ritenuto sussistere la responsabilità ex art.1669 c.c., con la quale il loro assunto - inteso a ricondurre le obbligazioni al contratto di compravendita (già dedotto in primo grado) si pone in contrasto.
La domanda attorea va dunque accolta e conseguentemente la domanda di manleva già proposta da quale socio accomandatario di Immobiliare RO s.a.s.. nei Parte_1 confronti di , e quali Controparte_11 Controparte_12 Controparte_2 eredi di e gli stessi vanno condannati a tenere indenne l'attore Persona_2 dell'intero costo dell'intervento necessario per la ridipintura, conseguente all'ammaloramento delle pareti esterne dovute al difetto di protezione delle stesse, pari ad euro 6.882,00 più iva per ciascuna unità abitativa.
In proposito va rilevato come nella integrazione peritale 13 novembre 2013 l'importo era stato quantificato in euro 6.882,00 rispetto al precedente pari ad euro 5.160,00 ( cfr. relazione integra c.t.u. e sentenza Corte d'Appello pag.20-21).
Tuttavia, al fine di determinare il corretto rapporto di dare-avere tra le parti, secondo quanto richiesto dai convenuti, alla complessiva somma così individuata va detratto quanto già corrisposto dagli stessi convenuti in esecuzione della sentenza di secondo grado (pari ad euro 30.000,00 in data 21.4.2021 come da documentazione dimessa doc.
1-3 convenuti), somma che l'attore in riassunzione non contesta di aver ricevuto.
Diversamente da quanto opinato dal procuratore attoreo di tale somma andrà tenuto conto in questa sede quale anticipo di pagamento sul maggior dovuto secondo quanto ritualmente richiesto dai convenuti e non nella successiva sede esecutiva.
pag. 11/13 Quanto alla decorrenza degli interessi, gli stessi andranno corrisposti dal giorno della domanda mentre non va riconosciuta la rivalutazione monetaria in assenza di specifiche allegazioni sul punto.
Spese
La domanda formulata da va dunque accolta e per l'effetto Parte_1 CP_11
, e quali eredi di
[...] Controparte_12 Controparte_2 [...] vanno condannati a tenere indenne l'attore dell'intero costo dell'intervento Per_2 necessario per la ridipintura, conseguente all'ammaloramento delle pareti esterne dovute al difetto di protezione delle stesse, pari ad euro 6.882,00 più iva per ciascuna unità abitativa per complessivi euro 41.289,20 oltre interessi legali dalla domanda ( notifica atto di appello 7.5.2015) al saldo, detratta la somma di euro 30.000,00 già versata in data 21.4.2021
Spetta inoltre all'attore in riassunzione la rifusione delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, viste le note spese depositate e tenuto conto del valore e della complessità della lite nei valori medi nonché delle fasi effettivamente svolte.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo in qualità del giudice del rinvio, a seguito della ordinanza n. 1385/23 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 18 gennaio 2023:
1) condanna , e , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_2 in solido tra loro, a pagare a la somma di euro 41.289,20 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda (notifica atto di appello 7.5.2015) al saldo detratta la somma di euro 30.000,00 già versata in data 21.4.2021
2) condanna , e , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_2 in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite relative al presente e ai Parte_1 precedenti gradi di giudizio, liquidate come segue:
a) quanto al primo grado di giudizio in euro 7.616,00 oltre euro 38,80 per spese oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) quanto al secondo grado di giudizio in euro 9.991,00 per compensi, euro pag. 12/13 1.290,70 per spese oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) quanto al giudizio di legittimità in euro 5.513,00 per compensi oltre euro
1.371,10 per spese oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) quanto al presente grado di giudizio in euro 6.946,00 per compensi ed euro 553,19 per spese, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Venezia, 17 settembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Enrico Schiavon
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 13/13