Ordinanza cautelare 26 novembre 2019
Sentenza 18 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 18/08/2023, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/08/2023
N. 02646/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02246/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2246 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Raffadali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, con la quale il Comune di Raffadali ha ordinato la demolizione di opere abusive;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza -OMISSIS-, notificata in pari data, con la quale il Comune di Raffadali ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere: - un volume tecnico realizzato con muri in laterizi forati aventi altezza di circa mt. 3.00 a monte del fabbricato per tutta la sua lunghezza, coperto da un telo di plastica; - un muro di contenimento in calcestruzzo in prolungamento del muro esistente già assentito dal Genio Civile con autorizzazione n. -OMISSIS-; - un muro in conci di tufo sempre in prolungamento del sopra citato muro; - un muro in conci di tufo realizzato tra il piazzale del piano terra e la strada di accesso che porta al seminterrato; - terrazzamenti con dei muri di contenimento in pietrame a secco;
Premesso altresì che parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “il volume di cui al punto 1) dell’ordinanza di demolizione è stato già oggetto di permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS-, e pertanto non poteva esserne disposta la sua demolizione”;
- le “altre opere oggetto dell’ordinanza di demolizione non sono altro che interventi che rientrano nell’attività edilizia libera, per come previsto dall’art. 6 del DPR 380/2001, così come recepita dall’art.3 della L.R. 16/2016”;
- carenza della motivazione;
- “la realizzazione di muretti, camminamenti, risanamento e sistemazione di suoli rientrano tra le opere non soggette a permesso di costruire e pertanto non sono suscettibili dell’applicazione della sanzione della demolizione”;
- omessa indicazione dell’“area di sedime che verrebbe acquisita al patrimonio dell’Ente, in caso di sua mancata ottemperanza o comunque il contenuto degli ulteriori provvedimenti sanzionatori”;
Rilevato che, con memoria in data 23.05.2023, parte ricorrente ha riferito che il sig. “-OMISSIS-, per le opere oggetto di contestazione e di cui all’ordinanza di demolizione, presentava in data-OMISSIS-, integrata con nota del -OMISSIS-, richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001”, a fronte della quale il “Comune di Raffadali, con nota del 6/9/2021, rilasciava certificato di conformità urbanistica e relativo nulla osta al rilascio del detto permesso di costruire in sanatoria, fatte salve le determinazioni degli Enti preposti alla tutela dei vincoli. Il -OMISSIS- ha già proceduto ad ogni regolarizzazione con l’Ufficio del Genio Civile, mentre è in corso con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento”;
Considerato che:
- l’ordinanza di demolizione è motivata con specifico (ed esclusivo) riferimento alla carenza del nulla osta del Genio Civile e dei titoli edilizi;
Ritenuto che:
- quanto alle opere di cui al punto 1) dell’ordinanza di demolizione, le stesse sono state regolarmente assentite con p.d.c. -OMISSIS-, ciò che giustifica l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento, in parte qua , del provvedimento impugnato;
- quanto alle altre opere oggetto della ingiunzione demolitoria, le sopravvenienze indicate dal ricorrente con la memoria in data 23.05.2023 (regolarizzazione quanto agli aspetti di competenza dell’Ufficio del Genio Civile e “ nulla osta ” comunale al rilascio del permesso di costruire in sanatoria) comportano il venir meno delle ragioni che avevano determinato l’adozione della sanzione, che pertanto deve ritenersi superata, ciò che determina, in parte qua , l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento, fatte salve le determinazioni degli Enti preposti alla tutela del vincolo sismico e paesaggistico;
Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara improcedibile nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO