Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
In tema d'interpretazione del nuovo diritto societario, la modifica dell'art. 2495 cod. civ., ex art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative ed, inoltre la norma, per la sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto inammissibile la proposizione del ricorso per cassazione per inesistenza del soggetto proponente e conseguente difetto di rappresentanza processuale, trattandosi di società in nome collettivo cancellata dal registro delle imprese il giorno otto gennaio del 2003).
Commentari • 8
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TRIBUNALE DI LUCCA, decr., 12 gennaio 2009 – Terrusi Giudice del Registro – G. e altri (avv. ***) Impresa e imprenditore – Registro delle imprese – Cancellazione in assenza dei presupposti – Estinzione della società (Artt. 2043, 2191, 2495 c.c.) Poiché la cancellazione della società dal registro delle imprese possiede effetti costitutivi ex art. 2495 c.c., non è consentito utilizzare il procedimento di cui all'art. 2191 c.c. per eliminare l'effetto estintivo che consegue a detta cancellazione, ancorché avvenuta in difetto dei necessari presupposti. (1) Tribunale Lucca 12/01/2009 Il giudice del registro delle imprese, – premesso che gli istanti hanno chiesto, ex art. 2191 c.c., la …
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(Artt. 2312. 2495 c.c.; 10 legge fall) In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, 2° comma, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venire meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2008, n. 25192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25192 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - rel. Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 21 aprile 2004 da:
SS Frascati di Di LI CO & C. s.n.c. - in persona del suo amministratore e legale rappresentante sig. Di LI CO - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. MALANDRINO GIANLUIGI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Viale delle Milizie, n. 1;
- ricorrente -
contro
FI Italiana di Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa - in persona del commissario liquidatore avv. Pazzaglia Ludovico - rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del controricorso dall'avv. GARGANI BENEDETTO, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Leonida Bissolati, n. 76;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 765 del 12 febbraio 2004 - notificata il 31 marzo 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 2008 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
uditi per la ricorrente l'avv. Gianluigi Malandrino e per la controricorrente l'avv. R. Catalano per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13 dicembre 1993, la FI Italiana di Assicurazioni S.p.A. propose opposizione davanti al Tribunale di Roma avverso il decreto n. 22697, con il quale il Presidente del medesimo Tribunale aveva ingiunto alla società il pagamento di L. 467.183.334 in favore della SS di CO di LI s.n.c. (rectius: SS Frascati di Di LI CO & C. s.n.c.) per indennità relative alla risoluzione del mandato di agenzia a quest'ultima conferito dall'opponente.
Dedusse la FI Italiana di Assicurazioni (in seguito: FI Italiana) che il credito dell'agente ammontava a L. 408.565.172, in quanto il rapporto era stato risolto per giusta causa, e, opposto in compensazione un proprio credito di L. 1.098.750.078, chiese in via riconvenzionale la condanna della società opposta (in seguito:
SS) al pagamento in suo favore della somma di L. 690.184.906 risultante dalla parziale compensazione dei reciproci crediti. Resistette la SS e, dopo la riassunzione del giudizio seguita alla interruzione per la messa in liquidazione coatta della FI Italiana, il Tribunale con sentenza n. 29231/2001 revocò il decreto ingiuntivo e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condannò la SS a corrispondere all'opponente la differenza tra il credito di L. 962.937.849 riconosciuto alla FI Italiana e quello di L. 408.563.172 attribuito all'opposta.
La decisione, gravata dalla SS e, in via incidentale dalla FI Italiana in l.c.a., venne riformata il 12 febbraio 2004 dalla Corte di appello di Roma, che rigettò l'impugnazione principale e, in accoglimento di quella incidentale, dichiarò improcedibile la domanda proposta dalla SS nei confronti dell'opponente con il ricorso per decreto ingiuntivo e condannò l'opposta a corrispondere alla FI Italiana in l.c.a. l'ammontare dell'intero credito riconosciuto a quest'ultima in primo grado.
Osservò il giudice di secondo grado che, a seguito della sottoposizione della FI Italiana a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio di primo grado, il credito vantato dalla SS nei confronti dell'opponente andava accertato in sede concorsuale e che la improcedibilità della domanda azionata con il rito monitorio non comportava anche di quella riconvenzionale della FI Italiana, ma la separazione delle cause e la prosecuzione del giudizio relativamente a quest'ultima davanti al giudice adito;
aggiunse che in mancanza di una istanza di insinuazione del credito della SS al passivo della l.c.a. non erano ipotizzabili ne' la sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e ne' la compensazione dei crediti, non essendo quello dell'agente di facile e pronta liquidazione e non avendo la compensazione formato oggetto di specifica domanda della SS Frascati, bensì soltanto di mera eccezione.
La società SS è ricorsa con tre motivi per la cassazione della sentenza e la FI Italiana in l.c.a. ha resistito con controricorso notificato il 31 maggio 2004, eccependo, preliminarmente l'inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente ai sensi dell'art. 2312 c.c., per l'inesistenza del soggetto ricorrente ed il difetto di rappresentanza di quello conferente il mandato, avendo la SS cessato la propria attività dall'11 dicembre 2002 ed essendo stata la stessa cancellata dal registro delle imprese l'8 gennaio 2003.
Costituiva ius receptum sulla base della giurisprudenza di legittimità che l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese aveva funzione di pubblicità, e non ne determinava l'estinzione, ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa e che, conseguentemente, fino a tale momento, permaneva la legittimazione processuale in capo alla società e doveva escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato dovesse proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci, (cfr.: Cass. civ., sez. 3^, sent. 15 gennaio 2007, n. 646, Cass. civ., sez. 5^, sent. 26 aprile 2001, n. 6078; Cass. civ., sez. 2^, sent. 2 aprile 1999, n. 3221). La correttezza dell'interpretazione che giustificava il diritto vivente è stata, tuttavia, messa in discussione e negata dalla modifica apportata all'art. 2495 c.c., dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art.4, (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366), che, seppure non facendo riferimento alle società di persone, dopo avere imposto la richiesta della cancellazione della società dal registro delle imprese dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, al comma 2, ("fermo restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione...") ravvisa la vigenza nell'ordinamento del diverso generale principio che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società. La natura meramente ricognitiva dell'inciso contenuto nella norma esclude che la necessità di immediato adeguamento dell'interpretazione delle norme a tale principio trovi ostacolo nell'entrata in vigore della modifica normativa in data 1 gennaio 2004, atteso che la funzione esegetica ad essa attribuibile ne impone un'applicazione retroattiva ed in relazione ad ogni forma societaria, con la sola esclusione dei rapporti giuridici già esauriti e degli effetti già in precedenza irreversibilmente verificatisi.
Ne consegue che, dovendo ritenersi estinta la società ricorrente l'8 gennaio 2003 con la sua cancellazione dal registro delle imprese, il ricorso per cassazione notificato il 21 aprile 2004 avverso la sentenza depositata il 12 febbraio 2004 avrebbe dovuto essere proposto dai soci della SS e non dal suo cessato amministratore e legale rappresentante, non essendo la società estinta più legittimata al giudizio e non avendo l'amministratore alcuna ulteriore capacità di rappresentarla (cfr.: Cass. sez. L., sent. 18 settembre 2007, n. 19347; Cass. civ., sez. 1^, sent. 28 agosto 2006, n. 18618). L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei relativi motivi. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008