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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10151/2024, avente come oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BECHERI ROSETTA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
[...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Crema (CR), presso CP_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. CAPPELLI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.3.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29 gennaio 2017 a Punjab (India) con
(CF ) nato in [...] il [...] ( atto n° 24 CP_1 CodiceFiscale_3 parte II serie B anno 2018 Comune d Rivolta D'Adda), con trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile per le annotazioni di rito;
2.
Considerato che
il padre SI. è stabilmente residente in [...], disporre CP_1
l'affidamento esclusivo “rafforzato” ex art. 337 quater 3° comma cc del figlio minore
[...]
nato a [...] il [...] alla madre SI.ra che potrà quindi assumere Per_1 Parte_1 per il figlio, senza il consenso dell'altro genitore, le decisioni di straordinaria importanza relative anche all'aspetto sanitario, religioso e scolastico;
3. Prevedere a carico del padre il versamento di un assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento del figlio pari ad € 300,00 mensili somma dovuta per 12 mensilità e soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT , oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo in uso all'intestato Tribunale;
4. In considerazione del fatto che il padre non vede il minore da oltre un anno, che non ha conoscenza dei suoi problemi di salute, stabilire che lo stesso potrà far visita al figlio previo accordo e comunque in presenza della madre e/o tramite i servizi sociali cui lo stesso dovrà rivolgersi qualora intenda intraprendere un percorso di recupero padre-figlio;
5. Disporre che l'assegno unico universale e/o contributi tutti che verranno elargiti in favore del minore disabile vengano incassati e gestiti per l'intero dalla madre;
6. Spese e onorari di lite interamente compensati fra le parti .”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.8.2024, deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1
29.1.2017 in India con , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Rivolta D'Adda (CR) al n.3, parte II, serie C, anno 2018, e che dall'unione erano nato il figlio il 13.4.2018. Per_1
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Cremona aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 252/2023, pubblicata il 15.5.2023 e passata in giudicato. Ella chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato che concedeva nuovo termine per la costituzione;
all'udienza 7.3.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti raggiungevano un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dal Giudice, precisavano le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si riservava di riferirne al
Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce della tenera età del figlio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 13.3.2025. La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10151/2024, avente come oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BECHERI ROSETTA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
[...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Crema (CR), presso CP_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. CAPPELLI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.3.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29 gennaio 2017 a Punjab (India) con
(CF ) nato in [...] il [...] ( atto n° 24 CP_1 CodiceFiscale_3 parte II serie B anno 2018 Comune d Rivolta D'Adda), con trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile per le annotazioni di rito;
2.
Considerato che
il padre SI. è stabilmente residente in [...], disporre CP_1
l'affidamento esclusivo “rafforzato” ex art. 337 quater 3° comma cc del figlio minore
[...]
nato a [...] il [...] alla madre SI.ra che potrà quindi assumere Per_1 Parte_1 per il figlio, senza il consenso dell'altro genitore, le decisioni di straordinaria importanza relative anche all'aspetto sanitario, religioso e scolastico;
3. Prevedere a carico del padre il versamento di un assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento del figlio pari ad € 300,00 mensili somma dovuta per 12 mensilità e soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT , oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo in uso all'intestato Tribunale;
4. In considerazione del fatto che il padre non vede il minore da oltre un anno, che non ha conoscenza dei suoi problemi di salute, stabilire che lo stesso potrà far visita al figlio previo accordo e comunque in presenza della madre e/o tramite i servizi sociali cui lo stesso dovrà rivolgersi qualora intenda intraprendere un percorso di recupero padre-figlio;
5. Disporre che l'assegno unico universale e/o contributi tutti che verranno elargiti in favore del minore disabile vengano incassati e gestiti per l'intero dalla madre;
6. Spese e onorari di lite interamente compensati fra le parti .”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.8.2024, deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1
29.1.2017 in India con , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Rivolta D'Adda (CR) al n.3, parte II, serie C, anno 2018, e che dall'unione erano nato il figlio il 13.4.2018. Per_1
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Cremona aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 252/2023, pubblicata il 15.5.2023 e passata in giudicato. Ella chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato che concedeva nuovo termine per la costituzione;
all'udienza 7.3.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti raggiungevano un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dal Giudice, precisavano le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si riservava di riferirne al
Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce della tenera età del figlio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 13.3.2025. La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209