Art. 41. (Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento)
Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale e per le spese riguardanti l'assistenza tecnica, l'attivita' fitosanitaria, la zootecnia, la bonifica montana, i rimboschimenti ed i vivai forestali, rimasti in tutto o In parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.
Le somme di cui agli articoli 44 e 45, lettere d) e e), non utilizzate nell'anno per cui sono stanziate, possono essere utilizzate negli anni successivi.
Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale e per le spese riguardanti l'assistenza tecnica, l'attivita' fitosanitaria, la zootecnia, la bonifica montana, i rimboschimenti ed i vivai forestali, rimasti in tutto o In parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.
Le somme di cui agli articoli 44 e 45, lettere d) e e), non utilizzate nell'anno per cui sono stanziate, possono essere utilizzate negli anni successivi.