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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7011/2025 R.G. promossa da:
DOTT. rappresentato e difeso dall'avvPAPADIA MARIA Parte_1
NT e CA RA ( ) Indirizzo Telematico;
giusta C.F._1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso LOTITO Controparte_1
GIUSEPPINA giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento punteggio militare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2025, l'odierno ricorrente, premettendo di essere regolarmente inserito nelle graduatorie nell'ambito territoriale della
Provincia di Bari, lamentava l'omessa valutazione ed attribuzione del punteggio da parte dell'amministrazione convenuta in relazione al servizio militare svolto non in costanza di nomina;
illegittima era infatti, a dire del ricorrente, la mancata assegnazione di un punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di lavoro rispetto a quello prestato in costanza di lavoro. Concludeva chiedendo il riconoscimento del punteggio per il servizio militare prestato ai fini del computo del punteggio spettante nelle graduatorie per il personale docente per l'ambito territoriale della Provincia di Bari per gli aa.ss. 2024-2026, nel quale il ricorrente risulta validamente inserito. Avanzava domanda cautelare che venia accolta
Si costituiva l'amministrazione che concludeva per il rigetto del ricorso.
In primo luogo, il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di punteggio per il servizio militare prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di laurea magistrale, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal nelle graduatorie della CP_1
Provincia di Bari per i profili per cui è inserito.
Tanto premesso, occorre richiamare brevemente la normativa applicabile al caso di specie nonché gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sul punto.
L'art. 52 Cost., in relazione alla leva obbligatoria, dispone che “il servizio militare (…) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (…).
Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7 relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; prevedendo al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. A livello regolamentare il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinanti le graduatorie ad esaurimento, disponeva che “il servizio militare di leva ed
i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”. Allo stesso modo l'O.M. n. 60/2020 all'art 15 prevedeva che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”.
Il contrasto tra le disposizioni appena richiamate, in relazione alla valutabilità o meno, ed a quali fini, del servizio di leva prestato non in costanza di nomina è stato ricomposto e risolto dalla giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 5679/2020, ha chiarito che “secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”. Seguendo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., pertanto, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli
(art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del
d.lgs. n. 66 del 2010” (Cass. ordinanza n. 33151/2021). In conseguenza di ciò la Cassazione, nelle pronunce richiamate, ha disapplicato, in quanto illegittima la disciplina di rango regolamentare che, in contrasto con la normativa di rango primario consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.
Su tale scia si pone anche la giurisprudenza amministrativa, la quale con specifico riferimento alle graduatorie Ata ha ritenuto che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli
(art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”, ( n.1720/2022; cfr. anche Sez. VI, n. 2151/2018, CP_2 CP_2
n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020).
Più di recente, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che lo scopo perseguito dal legislatore nell'attribuire rilievo al servizio di leva ai fini dell'accesso al lavoro e della partecipazione ai concorsi (art. 62 l. n. 312/80
e art. 2050 d.lgs. 66/10), della carriera (art. 485, co. 7 d.lgs. n. 297/94), e più in generale a tutti i fini, sia quello di riconoscere a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, un vantaggio compensativo del sacrificio subito, rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa, nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. In particolare, con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio per l'anno di servizio militare deve essere valutato “interamente”, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante il Consiglio di Stato Pt_2 afferma che “se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Cons. St., sez. VI,
n. 07383 e n. 07376/2022). Va osservato che tali conclusioni erano poi state in parte superate dalla nuova disciplina ministeriale. E difatti la giurisprudenza sopra citata si riferiva a fattispecie relative alla mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina.
Al contrario nel DM 50/2021 è stato valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma è stato assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
L'amministrazione aveva dunque tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs.
66/2010.
Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del DM 42/2009 e del DM 374/2017, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro.
Il DM 50/2021, invece, assegnava una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n. 6369/2021).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrastava, pertanto, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità
(per i quali, come detto, il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
Diversamente, nell'ordinanza ministeriale n.88/24 l'amministrazione ha nuovamente escluso la possibilità di attribuire il punteggio aggiuntivo al servizio militare prestato a meno che lo stesso non sia stato svolto in costanza di nomina.
Va peraltro notato che, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte
(Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma.
Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel precedente Dm e che invece l'attuale ordinanza ha del tutto eliminato non assegnando alcun punteggio al servizio militare prestato non in costanza di nomina.
L'OM 88/24, quale normativa vigente ed applicata al ricorrente, infatti, all'art. 15 co. 6 prevede che “il servizio militare di leva il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili purché prestati in costanza di nomina” senza nulla aggiungere in ordine alla valutabilità del servizio prestato non in costanza di nomina. Tale disciplina si pone, dunque, in continuità con le precedenti
OM 44/2001 e OM 66/2020, già disapplicate dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Ne deriva che il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina non può ritenersi legittimo per le medesime argomentazioni sopra riportate e relative alla disciplina che, come l'attuale, non assegnava alcun punteggio in tale ipotesi.
Ciò detto, deve rilevarsi che la tabella allegata alla om che in questa sede si deve disapplicare, non prevede alcun punteggio per i servizi svolti negli enti pubblici. Non può, pertanto trovare applicazione la disciplina propria del precedente dm 50/21 che differenziava il punteggio da assegnare per il servizio militare a seconda che fosse stato o meno svolto in costanza di rapporto (differenzazione che era stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza, cfr. a tal fine CdS. n.11602/22). Ritiene pertanto lo scrivente che al ricorrente deve essere riconosciuto il punteggio pari a due punti per ogni mese di servizio militare svolto con un massimo di dodici punti ad anno scolastico.
Da ultimo anche la giurisprudenza amministrativa è giunta a tale conclusione con la sentenza Tar Lazio n.17635/24 confermata dal Cds con sentenza n.2854/25.
Le spese, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate in disposititvo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da DOTT. nei confronti Parte_3 Controparte_3
, così provvede
[...]
1.Accoglie il ricorso e per l'effetto, disapplicato l'art. 15 co. 5 OM 88/24, dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina con l'assegnazione di due punti per ogni mese di servizio militare svolto con un massimo di dodici punti nella graduatoria GPS 2024/2026 della classe di concorso A046 e ADSS.
2.Ordina all'amministrazione di adottare i provvedimenti consequenziali.
3.Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
Bari, 15/12/2025. il Giudice dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7011/2025 R.G. promossa da:
DOTT. rappresentato e difeso dall'avvPAPADIA MARIA Parte_1
NT e CA RA ( ) Indirizzo Telematico;
giusta C.F._1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso LOTITO Controparte_1
GIUSEPPINA giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento punteggio militare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2025, l'odierno ricorrente, premettendo di essere regolarmente inserito nelle graduatorie nell'ambito territoriale della
Provincia di Bari, lamentava l'omessa valutazione ed attribuzione del punteggio da parte dell'amministrazione convenuta in relazione al servizio militare svolto non in costanza di nomina;
illegittima era infatti, a dire del ricorrente, la mancata assegnazione di un punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di lavoro rispetto a quello prestato in costanza di lavoro. Concludeva chiedendo il riconoscimento del punteggio per il servizio militare prestato ai fini del computo del punteggio spettante nelle graduatorie per il personale docente per l'ambito territoriale della Provincia di Bari per gli aa.ss. 2024-2026, nel quale il ricorrente risulta validamente inserito. Avanzava domanda cautelare che venia accolta
Si costituiva l'amministrazione che concludeva per il rigetto del ricorso.
In primo luogo, il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di punteggio per il servizio militare prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di laurea magistrale, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal nelle graduatorie della CP_1
Provincia di Bari per i profili per cui è inserito.
Tanto premesso, occorre richiamare brevemente la normativa applicabile al caso di specie nonché gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sul punto.
L'art. 52 Cost., in relazione alla leva obbligatoria, dispone che “il servizio militare (…) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (…).
Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7 relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; prevedendo al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. A livello regolamentare il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinanti le graduatorie ad esaurimento, disponeva che “il servizio militare di leva ed
i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”. Allo stesso modo l'O.M. n. 60/2020 all'art 15 prevedeva che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”.
Il contrasto tra le disposizioni appena richiamate, in relazione alla valutabilità o meno, ed a quali fini, del servizio di leva prestato non in costanza di nomina è stato ricomposto e risolto dalla giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 5679/2020, ha chiarito che “secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”. Seguendo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., pertanto, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli
(art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del
d.lgs. n. 66 del 2010” (Cass. ordinanza n. 33151/2021). In conseguenza di ciò la Cassazione, nelle pronunce richiamate, ha disapplicato, in quanto illegittima la disciplina di rango regolamentare che, in contrasto con la normativa di rango primario consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.
Su tale scia si pone anche la giurisprudenza amministrativa, la quale con specifico riferimento alle graduatorie Ata ha ritenuto che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli
(art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”, ( n.1720/2022; cfr. anche Sez. VI, n. 2151/2018, CP_2 CP_2
n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020).
Più di recente, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che lo scopo perseguito dal legislatore nell'attribuire rilievo al servizio di leva ai fini dell'accesso al lavoro e della partecipazione ai concorsi (art. 62 l. n. 312/80
e art. 2050 d.lgs. 66/10), della carriera (art. 485, co. 7 d.lgs. n. 297/94), e più in generale a tutti i fini, sia quello di riconoscere a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, un vantaggio compensativo del sacrificio subito, rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa, nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. In particolare, con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio per l'anno di servizio militare deve essere valutato “interamente”, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante il Consiglio di Stato Pt_2 afferma che “se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Cons. St., sez. VI,
n. 07383 e n. 07376/2022). Va osservato che tali conclusioni erano poi state in parte superate dalla nuova disciplina ministeriale. E difatti la giurisprudenza sopra citata si riferiva a fattispecie relative alla mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina.
Al contrario nel DM 50/2021 è stato valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma è stato assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
L'amministrazione aveva dunque tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs.
66/2010.
Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del DM 42/2009 e del DM 374/2017, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro.
Il DM 50/2021, invece, assegnava una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n. 6369/2021).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrastava, pertanto, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità
(per i quali, come detto, il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
Diversamente, nell'ordinanza ministeriale n.88/24 l'amministrazione ha nuovamente escluso la possibilità di attribuire il punteggio aggiuntivo al servizio militare prestato a meno che lo stesso non sia stato svolto in costanza di nomina.
Va peraltro notato che, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte
(Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma.
Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel precedente Dm e che invece l'attuale ordinanza ha del tutto eliminato non assegnando alcun punteggio al servizio militare prestato non in costanza di nomina.
L'OM 88/24, quale normativa vigente ed applicata al ricorrente, infatti, all'art. 15 co. 6 prevede che “il servizio militare di leva il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili purché prestati in costanza di nomina” senza nulla aggiungere in ordine alla valutabilità del servizio prestato non in costanza di nomina. Tale disciplina si pone, dunque, in continuità con le precedenti
OM 44/2001 e OM 66/2020, già disapplicate dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Ne deriva che il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina non può ritenersi legittimo per le medesime argomentazioni sopra riportate e relative alla disciplina che, come l'attuale, non assegnava alcun punteggio in tale ipotesi.
Ciò detto, deve rilevarsi che la tabella allegata alla om che in questa sede si deve disapplicare, non prevede alcun punteggio per i servizi svolti negli enti pubblici. Non può, pertanto trovare applicazione la disciplina propria del precedente dm 50/21 che differenziava il punteggio da assegnare per il servizio militare a seconda che fosse stato o meno svolto in costanza di rapporto (differenzazione che era stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza, cfr. a tal fine CdS. n.11602/22). Ritiene pertanto lo scrivente che al ricorrente deve essere riconosciuto il punteggio pari a due punti per ogni mese di servizio militare svolto con un massimo di dodici punti ad anno scolastico.
Da ultimo anche la giurisprudenza amministrativa è giunta a tale conclusione con la sentenza Tar Lazio n.17635/24 confermata dal Cds con sentenza n.2854/25.
Le spese, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate in disposititvo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da DOTT. nei confronti Parte_3 Controparte_3
, così provvede
[...]
1.Accoglie il ricorso e per l'effetto, disapplicato l'art. 15 co. 5 OM 88/24, dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina con l'assegnazione di due punti per ogni mese di servizio militare svolto con un massimo di dodici punti nella graduatoria GPS 2024/2026 della classe di concorso A046 e ADSS.
2.Ordina all'amministrazione di adottare i provvedimenti consequenziali.
3.Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
Bari, 15/12/2025. il Giudice dott. Francesco De Giorgi