Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2478/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 15/04/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle dott.sse A.U.P.P. Marianna Formica, Daria De
Maio e Sara Cecere sono presenti: per parte ricorrente l'avv. Agnese Iantosca, che si riporta all'atto introduttivo e ai verbali di causa e ne chiede l'accoglimento.
Per parte resistente l'avv. Patrizia Spagnuolo anche per delega dell'avv. Nello Pizza.
L'avv. Spagnuolo si riporta alle proprie difese svolte in atti e nei verbali di udienza e ne chiede l'accoglimento con il rigetto di ogni avverso dedotto e domandato.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori e in subordine chiedono fissarsi udienza di discussione a trattazione scritta ex art. art. 127 ter c.p.c..
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429
c.p.c., mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 15/4/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2478/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. IANTOSCA AGNESE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti PIZZA NELLO e SPAGNUOLO PATRIZIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato:
; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/10/2021, la Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino in
[...] CP_1 funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “Accertare l'inadempimento contrattuale ex art.1746c.c. della dott.ssa Accertare l'esercizio del recesso dal contratto di CP_1 lavoro senza giusta causa e senza preavviso;
Per l'effetto condannare la resistente al
2 pagamento nei confronti del ricorrente di € 1400,00 come da penale e alla corresponsione dell'indennità sostitutiva ex art.1751cc, per l'importo quantificato di
€ 3000,00 o nella somma maggiore o minore che codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
A sostegno delle proprie pretese esponeva che: la società Parte_1 si occupa della sponsorizzazione e vendita di spazi pubblicitari su tutto il territorio nazionale;
avendo esigenza di estendere la propria attività sul territorio della Provincia di Avellino, in data 28/1/2019, la società stipulava un contratto di collaborazione continuativa con incarico a tempo indeterminato con l'incarico CP_1 veniva svolto in piena autonomia senza vincoli di subordinazione nei confronti della società proponente, ma nel rispetto degli obblighi previsti al punto 4) del contratto;
l'agente era tenuto a rendicontare il lavoro svolto mercè report settimanali, da cui si evincevano i potenziali clienti contattati e quelli disinteressati;
tuttavia, la resistente, dopo aver inoltrato in data 28.01.2019 il contratto di collaborazione, concordando un appuntamento telefonico con il product manager, si rendeva inadempiente, omettendo di presentare il report settimanale cui era tenuta come da contratto;
soltanto a seguito di sollecito del 4.2.2019, la resistente comunicava la volontà di recedere, in quanto aveva trovato altra occupazione che l'avrebbe occupata full time;
preso atto della risposta, la società rammentava le condizioni riportate al punto 10 del contratto;
non ricevendo risposta in merito, la società, in data 8.02.2019, inoltrava diffida di pagamento, contestata dalla resistente;
espletata la procedura per l'invito alla convenzione di negoziazione assistita, il tentativo si concludeva con esito negativo;
gli ulteriori tentativi di risolvere bonariamente la questione non sortivano esito positivi.
In punto di diritto lamentava la violazione degli articoli del contratto concluso tra le parti (contratto di agenzia), precisando che al punto 10) dell'accordo, le parti pattuivano lo scioglimento del rapporto in qualsiasi momento, con obbligo a carico del collaboratore di prestare, durante il periodo di preavviso la propria opera, salvo il pagamento di un risarcimento danni in favore della proponente per ogni giornata lavorativa dalla data della sottoscrizione per tutto il periodo di inadempienza contrattuale e comunque fino alla disdetta formale tramite raccomandata o pec.
Sulla scorta di tali deduzioni rassegnava le conclusioni come innanzi riportate.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente
3 instando per il rigetto della domanda. CP_1
Contestava recisamente la ricostruzione dei fatti come prospettata da parte attrice esponendo che: essa resistente, in cerca di occupazione, verso la fine del mese di gennaio 2019 intratteneva dei colloqui telefonici anche con la società “ Parte_1
nella persona del suo L.R. p.t., il sig. a cui aveva inviato il curriculum
[...] Pt_1 vitae;
sempre telefonicamente il sig. letto il curriculum e manifestando Pt_1
l'interesse a collaborare con la resistente, le faceva pervenire, via mail, il format del contratto di collaborazione;
nel prendere visione del suddetto contratto, la dott.ssa durante i successivi colloqui con il sig. gli manifestava sin da subito CP_1 Pt_1 dubbi su alcuni punti del contratto, rappresentando che le clausole sul compenso fisso, sulla provvigione e sui premi così come previsti all'art. 5 e al successivo art. 6 del contratto non erano chiare poichè per tali voci non si comprendeva né la percentuale, né il metodo del calcolo, né tantomeno se l'ammontare delle provvigioni e dei premi che sarebbero stati oggetto di calcolo sarebbe stato corrisposto al lordo o al netto delle spese, né tantomeno si comprendeva quando le stesse suddette voci sarebbero maturate nel corso del rapporto;
essa resistente faceva altresì presente al Sig. Pt_1 che aveva inviato il curriculum a più aziende e che, in caso di accettazione della loro proposta contrattuale, non le sarebbe stato comunque possibile iniziare a lavorare prima di febbraio;
il sig. nonostante ciò, le riferiva che l'importante era Pt_1 sottoscrivere nell'immediato il contratto e che dopo avrebbero visto ogni aspetto dello stesso, chiarito ogni suo dubbio e in caso di disaccordo avrebbero risolto ogni problema, riferendo della possibilità di posticipare l'inizio della collaborazione;
pertanto le parti, convenivano che l'effettiva data di inizio della collaborazione sarebbe stata concordata dopo la sottoscrizione del contratto.
La resistente rappresentava inoltre che: dopo diverse ed insistenti telefonate ricevute dal sig. nei giorni 24 e 25 gennaio, in assoluta e buona fede, alla luce anche dei Pt_1 suddetti accordi, si persuadeva a sottoscrivere il format del contratto ricevuto dalla società; nel pomeriggio del lunedì, 28 gennaio 2019, apposta la firma sul contratto, inviava mail alla società con il contratto allegato e, al contempo, si accordava per essere contattata per discutere dei punti del contratto;
successivamente, nel pomeriggio del giovedì, 31 gennaio 2019, veniva contattata, sempre telefonicamente all'azienda, per chiarire e risolvere, come concordato con il sig. ogni aspetto del contratto;
Pt_1
l'intercorsa telefonata non chiarì alla Dott.ssa i dubbi sul contratto e CP_1 pertanto la resistente si riservava di sentire telefonicamente il sig. ; Parte_1
4 tanto però non fu possibile, in quanto, il lunedì immediatamente successivo,
04/02/2019, la società la contattava via mail, chiedendole -sebbene essa resistente fosse ancora in attesa di ricevere controfirmato dalla società il contratto inviato in data
28 gennaio- il motivo per cui non aveva inviato il report settimanale.
Allegava ancora che nel riscontrare la mail ricevuta, ribadiva alla società di aver fatto più colloqui e che era stata selezionata per un lavoro full time, dovendo pertanto abbandonare l'idea di lavorare con la società; nell'immediatezza la società le rispondeva affermando, sic et sempliciter, che vi era una penale da pagare con e-mail del seguente testuale contenuto: “Bisogna pagare la penale come previsto dal punto
10.c 3 preferisce pagarla a noi o le facciamo scrivere dall'avvocato?”; riscontrata la suddetta e-mail, la società rispondeva che la pratica era già in mano dell'avvocato e difatti il giorno successivo la Dott.ssa riceveva la diffida della società per il CP_1 tramite dell'avvocato, che chiedeva il pagamento della somma di € 1.400,00; somma che, di poi, con la seconda diffida (di giugno 2021) diventava di € 4.000,00; la resistente, pur avendo contestato prontamente le pretese avanzate dalla società, a riprova della sua buona fede, si dichiarava nondimeno disponibile, in sede di negoziazione assistita, a corrispondere alla società -ai soli fini conciliativi e senza riconoscimento delle pretese avversarie- la somma di € 400,00, rifiutata dalla società perché ritenuta insufficiente.
In punto di diritto, rinviandosi alla lettura della memoria per il maggior dettaglio delle deduzioni e argomentazioni di parte convenuta, le difese della resistente possono essere sintetizzate come di seguito: la domanda è improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
il contratto è nullo e non si è mai perfezionato, stante i dubbi manifestati sulle clausole dalla dott.ssa CP_1 tanto è vero che non si dava immediata ed effettiva esecuzione allo stesso;
anche a voler ritenere il contratto concluso, la pretesa creditoria è comunque infondata, non avendo la società adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, non essendo neanche stati descritti gli elementi di fatto e diritto su cui la domanda si sorreggerebbe, né dedotto nulla di specifico sotto il profilo del quantum debeatur; la norma di cui all'art. 1751 cod. civ., invocata dal ricorrente al fine di rivendicare l'indennità sostitutiva del preavviso, è stata prevista dal legislatore per la tutela del solo lavoratore/agente; l'art. 10 del contratto, rubricato alla “decorrenza e durata” e posto a fondamento della pretesa di condanna al pagamento della somma di € 1.400,00, a titolo di penale, non prevede alcuna penale. Soggiungeva, infine, che con atto di citazione notificato il
5 25/02/2021 la resistente veniva citata in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Avellino per vedersi condannare al pagamento di € 1.112,00 a titolo di danno emergente e di €
1.112,00 a titolo di lucro cessante nonché al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa, ma la causa all'indicata udienza non veniva iscritta a ruolo.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. 2) rigettare in toto le domande avanzate dalla Parte_1 nei confronti della Dott.ssa con il ricorso in quanto
[...] CP_1 infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte così come gradatamente indicate in atti. 3) in via gradata e del tutto subordinata, al mancato accoglimento delle pregresse domande e solo qualora, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere provata la domanda della e riconoscere una qualche Parte_1 responsabilità in capo alla convenuta Voglia comunque ridurre l'esorbitante ammontare della somma richiesta alla luce della espletanda istruttoria e/o in quella misura meglio vista dall'Ill.mo Giudice”. Il tutto con il favore delle spese processuali.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato a far data dal settembre 2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, a seguito dei rinvii disposti al fine di rispettare il programma di gestione, all'esito della odierna udienza di discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato alla luce delle motivazioni che di seguito si esporranno e in applicazione del principio della ragione più liquida.
4. La società ricorrente, in ragione del recesso comunicato dalla resistente con la e- mail del 4/2/2019, ha proposto due distinte domande.
In primo luogo, ha chiesto il risarcimento dei danni scaturenti dall'inadempimento dell'agente, nella misura forfettizzata “come da penale”, rinvenibile, secondo la prospettazione attorea, nell'art. 10 del contratto stipulato il 29/1/2019 e, in secondo luogo, la sua condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 1751 cod. civ..
Entrambe le pretese vanno respinte.
Rileva al riguardo il Tribunale che l'accordo concluso tra le parti debba essere correttamente qualificato come contratto di agenzia (cfr. tra le altre Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13629 del 24/06/2005; Sez. L, Sentenza n. 12776 del 23/07/2012; Sez. L,
Sentenza n. 19828 del 28/08/2013) contenendo l'obbligo per il cosiddetto collaboratore di promuovere (cfr. clausola 4. a1) in maniera continuativa e stabile (cfr.
6 clausola 10 a3) la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale (cfr. clausola 1b).
Orbene in tema di contratto di agenzia, è stato chiarito che “l'art. 1750 c.c., comma 4, limita l'autonomia privata nel senso che le parti possono sì stabilire termini di maggior durata rispetto a quelli minimi previsti dal comma terzo dello stesso articolo, ma per il preponente non possono essere previsti termini inferiori a quello posto a carico dell'agente. In tema di recesso dal contratto, quindi, la disciplina individuale deve rispettare il principio di parità di cui è espressione la regola menzionata. In sostanza, sebbene sia ben configurabile l'ipotesi concreta che il preponente abbia un interesse preminente, rispetto a quello dell'agente, a termini di preavviso maggiori (stante il rischio di pregiudizi notevoli alla sua organizzazione
d'impresa), il legislatore ha escluso che questo interesse possa essere tutelato mediante la pattuizione di termini diversi e maggiori per l'agente. Esprime, quindi, il precetto materiale che, in tema di recesso, la posizione dell'agente non possa essere squilibrata rispetto a quella del preponente” (così Cass Sez. L, Sentenza n. 24274 del
14/11/2006 in motivazione)
Nel caso di specie, la pattuizione della penale, qualificata in questi termini la clausola di cui all'art. 10 del contratto, prevista per il recesso del solo agente, raggiunge il risultato di contraddire il detto principio, rendendo notevolmente più gravosa, per l'agente, la possibilità di liberarsi del vincolo.
Per le ragioni esposte, siffatto risultato deve ritenersi non consentito dalla legge in quanto elusivo del principio di parità nella materia del recesso, con conseguente nullità della clausola ex art 1344 cod. civ. poiché pattuita in frode all'art. 1750 c.c. (cfr. Cass
Sez. L, Sentenza n. 24274 del 14/11/2006 cit;
conf. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 24478 del 10/09/2021).
5. Ad eguali conclusioni deve giungersi in relazione alla seconda domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1751 cod. civ. così come formulata nelle rassegnate conclusioni del ricorso.
La norma invocata infatti prevede che “all'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
È di palmare evidenza che si tratta di una somma corrisposta dal preponente all'agente
7 quale corrispettivo per la clientela procacciata e con cui il preponente continuerà, presumibilmente, a tessere rapporti commerciali anche in seguito alla cessazione del contratto di agenzia. Nessuna previsione di legge consente di attribuire l'indennità di cessazione al preponente.
La richiesta va quindi rigettata.
6. In conclusione, in ragione delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va integralmente rigettato.
7. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società ricorrente al rimborso delle stesse in favore della resistente, spese queste che vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società con ricorso Parte_1 depositato in data 1/10/2021 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.030,00 (euromilletrenta/00) per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, lì 15/4/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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