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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/10/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
N. 8885/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione 1° Civile, composto dai signori Magistrati:
Presidente rel. dott. Cinzia Balletti
Giudice dott. Alina Rossato
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8885/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da Parte 1 con l'avv. MARIANO GLORIA, come da mandato in atti;
,
e con l'avv. MARIANO GLORIA, come da mandato in atti;
Controparte 1
,
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione: Le parti chiedono congiuntamente sia dichiarata la separazione personale così come domandato in ricorso alle cui condizioni si riportano integralmente e che vengono allegate al presente verbale con contestuale richiesta da parte del sig. SC MA di trasferimento della propria quota dell'unità immobiliare adibita ad ex casa coniugale (sita in IO di sacco - PD- Via Chiusa n. 91/A) in favore della signora FA EL e ciò
nell'ambito delle disposizioni patrimoniali oggetto di separazione.
Dichiarano altresì di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis n. 28 c.p.c.
La signora FA EL dichiara di voler accettare il predetto trasferimento immobiliare alle condizioni indicate in ricorso.
I signori FA EL e SC MA si rivolgono altresì all'Ill.mo Tribunale adito affinché, pronunciata la separazione personale dei medesimi, con separata ordinanza, decorsi i termini di legge, rimetta gli stessi davanti al Giudice a ciò delegato ed autorizzato e pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONDIZIONI OGGETTO DI SEPARAZIONE
- omologarsi con sentenza la separazione personale tra i coniugi, FA EL, nata a
IO di CC (PD) il 21.09.1986 e residente in [...]di IO di CC (PD) Via
Chiusa n° 91/A, c.f. [...]e SC MA, nato a [...] il
14.10.1979 e residente in residente in [...]di IO di CC (PD), Via Chiusa n°
91/A, c.f. FRNMTT79R14D3251, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo di IO di CC (PD) e ciò alle seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Per quanto riguarda l'unità immobiliare sita in Sant'Angelo di IO di CC
(PD), Via Chiusa n° 91/A, identificata in ricorso (sub doc. 3), al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, i signori FA EL e SC MA, concordano di eseguire in questa sede la seguente attribuzione patrimoniale: il sig. SC MA trasferisce alla sig.ra FA EL, che accetta, la piena proprietà della propria quota pari al 50% dell' immobile sito in Sant'Angelo di IO di CC (PD), Via Chiusa n° 91/A, comprensivo di pertinenze, accessori, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, già noto alle parti;
3) L'immobile diventerà pertanto di proprietà esclusiva della sig.ra FA EL;
4) Le parti convengono che la signora FA EL si accolli, in via esclusiva, liberando integralmente il sig. SC MA da qualsiasi obbligo nei confronti dell'istituto di credito, il debito residuo nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di
Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia società cooperativa di cui al contratto di mutuo fondiario per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare stipulato avanti al Notaio
AR AR registrato a Venezia il 09.08.2019 al n. 4533 - S IT (rep. 1919 - racc. 1550)
e ciò con accollo liberatorio che la signora FA EL da atto di aver richiesto al predetto Istituto;
5) Il debito residuo oggetto di mutuo ad oggi ammonta ad euro 103.581,88;
6) A tali effetti la signora RI EL si impegna ed obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola;
7) I coniugi dichiarano di voler mantenere l'ipoteca volontaria sull'immobile sopra descritto per la complessiva somma di euro 187.500,00 a garanzia dell'esatto adempimento del capitale mutuato e dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto a carico della signora FA EL e in favore della Banca di Credito
Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia società cooperativa;
8) Viene dato atto che l'immobile sito in Sant'Angelo di IO di CC (PD), Via
Chiusa n° 91/A, è pervenuto ai coniugi con atto di compravendita del 08.08.2019, repertorio n. 1918, raccolta n. 1549, redatto dal Notaio AR AR di Stra (doc. 3) e registrato a Venezia in data 09.08.2019 al n. 4531-S 1T atti pubblici e trascritto presso
P'Agenzia del Territorio di Padova il 12.08.2019 reg. gen. 34514 reg. part. 22092.
Nell'atto l'immobile era così catastalmente identificato: Catasto Fabbricati - Comune di Sant'Angelo di IO di CC (PD),Via Chiusa n° 91/A-
foglio 4:
- numero 457, sub 1, piano T-1, categoria A/7, classe 1, vani 6, R.C. € 697,22;
- numero 457, sub 2, piano T, categoria C/6, classe 2, consistenza 18 m.q., con sup. cat.
di mq 23, R.C. € 39,97;
-la porzione di piena ed esclusiva proprietà dei signori FA EL e SC MA è posta a sud del fabbricato bifamiliare e contraddistinta con il civico "91" /A e comprende un'abitazione sviluppatasi ai piani terra e primo, composta da più vani ed accessori, con area scoperta di pertinenza e annesso garage di pertinenza al piano terra;
- sono altresì cedute le comproprietà tutte ai sensi di legge o per destinazione e, segnatamente, quota di 1/2 (un mezzo) del diritto di proprietà sull'area adibita ad accesso e censita nel catasto dei terreni del Comune di Sant'Angelo di IO di CC (PD) al foglio 4, Particella 458, seminativo, cl. 2, di are 01.70, RdE 1,16.
- A confini: mapp. li 88, 457 e 293 del C.T. e pubblica via;
9) Il trasferimento della quota di piena proprietà dell'immobile identificato viene effettuato rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della presente separazione al fine di riequilibrare i rispettivi patrimoni;
in conseguenza del predetto trasferimento la sig.ra FAEL diverrà piena proprietaria in via esclusiva delle consistenze immobiliari sopra descritte e corrisponde in questa sede d'udienza, avanti al
Giudice dott.ssa Cinzia Balletti del Tribunale di Padova ed in favore del sig. SC
MA la somma di Euro 29.000,00 (ventinovemila//00) a mezzo assegno circolare n.
4031103016-05 (Iccrea Banca - Banca Annia S.C. Filiale di Dolo); contestualmente ed unitamente alla sottoscrizione del verbale d'udienza il sig. SC MA rilascia ampia quietanza liberatoria;
10) unitamente alla proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta, corrispondente alla propria quota di 1/2 di proprietà dell'intero, il sig. SC MA traferisce alla signora FA EL per la relativa quota altresi la comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e ss.;
11) L'immobile viene ceduto con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, comunione e servitù attive e/o passive esistenti, nello stato di fatto o di diritto in cui si trova, ben noto alle parti;
12) i coniugi autorizzano sin d'ora la trascrizione del verbale di separazione omologato, con espressa rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale;
13) Ai fini dell'esatta individuazione dell'immobile sopra identificato ad oggetto di cessione, le parti fanno riferimento alla planimetria catastale allegata (doc. 6);
14) Le parti dichiarano, ai sensi e per l'effetto dell'art. 19 c. 14 del D.L. 78/2010 (che modifica l'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, aggiungendo il coma 1-bis) che tutte le indicazioni dei dati catastali riportati riguardano l'unità immobiliare di cui alle planimetric e che i dati catastali e le planimetric sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
15) Le parti dichiarano altresì la conformità degli intestatari catastali con risultanze dei registri immobiliari;
16) il sig. SC MA dichiara, ai sensi della legge n. 47/1985, che l'immobile è stato costruito nel pieno rispetto delle norme che erano vigenti e garantisce pertanto la regolarità di quanto oggetto del presente atto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie e che non sussistono situazioni di abuso edilizio;
17) il sig. SC MA dichiara che l'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto ai coniugi, con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, vincolo che gli competono, e con le servitù attive e passive esistenti, ben note alle parti;
immobile esente e libero da pesi, trascrizioni, iscrizioni oneri o vincoli pregiudizievoli che ne limitino il suo godimento o che ne diminuiscano il valore, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Padova in data
12.08.2019 nn. Reg. gen. 34519 - reg. part. 6054 per l'importo totale di € 187.500,00 e meglio descritta nell'atto Notaio AR AR di Stra rep. n. 1919- racc. n. 1550.
18) Il sig. SC MA dichiara che fino ad oggi l'unità immobiliare predetta non è stata oggetto di ulteriori opere per cui fossero necessari provvedimenti autorizzativi dell'autorità amministrativa o ulteriori concessioni o licenze e non esistono per la predetta unità immobiliare provvedimenti sanzionatori o domande di sanatoria in corso;
19) Il sig. SC MA presta le garanzie di legge in ordine alla proprietà ceduta, in particolare garantisce la proprietà, disponibilità, provenienza e libertà di quanto oggetto di trasferimento da vincoli, canoni, oneri, pesi, privilegi, vizi, diritti di terzi in genere,
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Padova in data 12.08.2019 nn. Reg. gen. 34519 - reg. part. 6054 per l'importo totale di € 187.500,00 e meglio descritta nell'atto Notaio AR
AR di Stra rep. n. 1919- racc. n. 1550; 20) Con riferimento agli impianti, il sig. SC MA garantisce la conformità degli stessi e la signora FA EL dichiara di avere ricevuto la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica ai sensi dell'art. 3 bis legge n. 90 n. 1549 del 06.08.2019 attestato che si allega (doc. 7); garantendo il cedente la sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato;
21) la signora FA EL dichiara che la porzione di immobile oggetto di acquisto è situata nel territorio del Comune in cui lei stessa ha la propria residenza;
che la stessa non
è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
che la stessa non è titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da sè medesima o dal proprio coniuge con le agevolazioni previste dalla nota II bis, art.1 della tariffa, parte allegata al DPR 26.4.1986 n. 131; 22) la signora FA EL, attesa che sta procedendo all'acquisto di ulteriore quota del medesimo immobile, chiede le agevolazioni fiscali di cui alla nota 2 bis della tariffa parte prima allegata al testo unico delle disposizioni concernente l'imposta di registro e a tal fine dichiara che le unità immobiliati in oggetto hanno le caratteristiche di abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui al D.M 2.8.69, 23) i coniugi chiedono, ai sensi dell'art 19 1. 6 marzo 1987 n° 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale 154/1999, l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa ed imposta, ed in particolare della tassa di registro, delle imposte ipocatastali e dalla tassa di bollo;
24) alla luce di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente verbale di separazione e la successiva omologazione del Tribunale, la signora FA EL diverrà piena ed esclusiva proprietaria dell'unità immobiliare sopra descritta;
25) le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
26) di eventuali sanzioni derivanti dal trasferimento dell'immobile e/o a fatti antecedenti risponderanno i coniugi in solido tra loro;
27) le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione;
nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al notaio. Le parti ed i difensori si impegnano a curare la trascrizione dell'atto; 28) Per quanto riguarda gli arredi e corredi presenti all'interno della casa coniugale, i medesimi rimarranno a servizio del predetto immobile ed il sig. SC MA dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa sugli stessi;
29) Il sig. SC MA e la signora FA EL, così avendo disciplinato le questioni patrimoniali ed economiche tra gli stessi intercorrenti, dichiarano inoltre che sono economicamente indipendenti e pertanto nulla pretendono l'una dall'altro; partedi30) Nulla pertanto sarà dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento da ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, cui gli stessi rinunciano espressamente;
31) I coniugi si prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. Parte 1 e Controparte 1 hanno contratto matrimonio concordatario il 06/09/2015 in IO di CC e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune, anno 2015; dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del
16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire le condizioni da
2 a 28 perchè costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente e questo collegio si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità
dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P,Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, 1° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte 1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate (a parte quelle da 2 a 28 che non richiedono omologa);
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 7.10.25
Il Presidente dr.ssa Cinzia Balletti
N. 8885/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione 1° Civile, composto dai signori Magistrati:
Presidente rel. dott. Cinzia Balletti
Giudice dott. Alina Rossato
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8885/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da Parte 1 con l'avv. MARIANO GLORIA, come da mandato in atti;
,
e con l'avv. MARIANO GLORIA, come da mandato in atti;
Controparte 1
,
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione: Le parti chiedono congiuntamente sia dichiarata la separazione personale così come domandato in ricorso alle cui condizioni si riportano integralmente e che vengono allegate al presente verbale con contestuale richiesta da parte del sig. SC MA di trasferimento della propria quota dell'unità immobiliare adibita ad ex casa coniugale (sita in IO di sacco - PD- Via Chiusa n. 91/A) in favore della signora FA EL e ciò
nell'ambito delle disposizioni patrimoniali oggetto di separazione.
Dichiarano altresì di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis n. 28 c.p.c.
La signora FA EL dichiara di voler accettare il predetto trasferimento immobiliare alle condizioni indicate in ricorso.
I signori FA EL e SC MA si rivolgono altresì all'Ill.mo Tribunale adito affinché, pronunciata la separazione personale dei medesimi, con separata ordinanza, decorsi i termini di legge, rimetta gli stessi davanti al Giudice a ciò delegato ed autorizzato e pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONDIZIONI OGGETTO DI SEPARAZIONE
- omologarsi con sentenza la separazione personale tra i coniugi, FA EL, nata a
IO di CC (PD) il 21.09.1986 e residente in [...]di IO di CC (PD) Via
Chiusa n° 91/A, c.f. [...]e SC MA, nato a [...] il
14.10.1979 e residente in residente in [...]di IO di CC (PD), Via Chiusa n°
91/A, c.f. FRNMTT79R14D3251, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo di IO di CC (PD) e ciò alle seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Per quanto riguarda l'unità immobiliare sita in Sant'Angelo di IO di CC
(PD), Via Chiusa n° 91/A, identificata in ricorso (sub doc. 3), al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, i signori FA EL e SC MA, concordano di eseguire in questa sede la seguente attribuzione patrimoniale: il sig. SC MA trasferisce alla sig.ra FA EL, che accetta, la piena proprietà della propria quota pari al 50% dell' immobile sito in Sant'Angelo di IO di CC (PD), Via Chiusa n° 91/A, comprensivo di pertinenze, accessori, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, già noto alle parti;
3) L'immobile diventerà pertanto di proprietà esclusiva della sig.ra FA EL;
4) Le parti convengono che la signora FA EL si accolli, in via esclusiva, liberando integralmente il sig. SC MA da qualsiasi obbligo nei confronti dell'istituto di credito, il debito residuo nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di
Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia società cooperativa di cui al contratto di mutuo fondiario per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare stipulato avanti al Notaio
AR AR registrato a Venezia il 09.08.2019 al n. 4533 - S IT (rep. 1919 - racc. 1550)
e ciò con accollo liberatorio che la signora FA EL da atto di aver richiesto al predetto Istituto;
5) Il debito residuo oggetto di mutuo ad oggi ammonta ad euro 103.581,88;
6) A tali effetti la signora RI EL si impegna ed obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola;
7) I coniugi dichiarano di voler mantenere l'ipoteca volontaria sull'immobile sopra descritto per la complessiva somma di euro 187.500,00 a garanzia dell'esatto adempimento del capitale mutuato e dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto a carico della signora FA EL e in favore della Banca di Credito
Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia società cooperativa;
8) Viene dato atto che l'immobile sito in Sant'Angelo di IO di CC (PD), Via
Chiusa n° 91/A, è pervenuto ai coniugi con atto di compravendita del 08.08.2019, repertorio n. 1918, raccolta n. 1549, redatto dal Notaio AR AR di Stra (doc. 3) e registrato a Venezia in data 09.08.2019 al n. 4531-S 1T atti pubblici e trascritto presso
P'Agenzia del Territorio di Padova il 12.08.2019 reg. gen. 34514 reg. part. 22092.
Nell'atto l'immobile era così catastalmente identificato: Catasto Fabbricati - Comune di Sant'Angelo di IO di CC (PD),Via Chiusa n° 91/A-
foglio 4:
- numero 457, sub 1, piano T-1, categoria A/7, classe 1, vani 6, R.C. € 697,22;
- numero 457, sub 2, piano T, categoria C/6, classe 2, consistenza 18 m.q., con sup. cat.
di mq 23, R.C. € 39,97;
-la porzione di piena ed esclusiva proprietà dei signori FA EL e SC MA è posta a sud del fabbricato bifamiliare e contraddistinta con il civico "91" /A e comprende un'abitazione sviluppatasi ai piani terra e primo, composta da più vani ed accessori, con area scoperta di pertinenza e annesso garage di pertinenza al piano terra;
- sono altresì cedute le comproprietà tutte ai sensi di legge o per destinazione e, segnatamente, quota di 1/2 (un mezzo) del diritto di proprietà sull'area adibita ad accesso e censita nel catasto dei terreni del Comune di Sant'Angelo di IO di CC (PD) al foglio 4, Particella 458, seminativo, cl. 2, di are 01.70, RdE 1,16.
- A confini: mapp. li 88, 457 e 293 del C.T. e pubblica via;
9) Il trasferimento della quota di piena proprietà dell'immobile identificato viene effettuato rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della presente separazione al fine di riequilibrare i rispettivi patrimoni;
in conseguenza del predetto trasferimento la sig.ra FAEL diverrà piena proprietaria in via esclusiva delle consistenze immobiliari sopra descritte e corrisponde in questa sede d'udienza, avanti al
Giudice dott.ssa Cinzia Balletti del Tribunale di Padova ed in favore del sig. SC
MA la somma di Euro 29.000,00 (ventinovemila//00) a mezzo assegno circolare n.
4031103016-05 (Iccrea Banca - Banca Annia S.C. Filiale di Dolo); contestualmente ed unitamente alla sottoscrizione del verbale d'udienza il sig. SC MA rilascia ampia quietanza liberatoria;
10) unitamente alla proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta, corrispondente alla propria quota di 1/2 di proprietà dell'intero, il sig. SC MA traferisce alla signora FA EL per la relativa quota altresi la comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e ss.;
11) L'immobile viene ceduto con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, comunione e servitù attive e/o passive esistenti, nello stato di fatto o di diritto in cui si trova, ben noto alle parti;
12) i coniugi autorizzano sin d'ora la trascrizione del verbale di separazione omologato, con espressa rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale;
13) Ai fini dell'esatta individuazione dell'immobile sopra identificato ad oggetto di cessione, le parti fanno riferimento alla planimetria catastale allegata (doc. 6);
14) Le parti dichiarano, ai sensi e per l'effetto dell'art. 19 c. 14 del D.L. 78/2010 (che modifica l'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, aggiungendo il coma 1-bis) che tutte le indicazioni dei dati catastali riportati riguardano l'unità immobiliare di cui alle planimetric e che i dati catastali e le planimetric sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
15) Le parti dichiarano altresì la conformità degli intestatari catastali con risultanze dei registri immobiliari;
16) il sig. SC MA dichiara, ai sensi della legge n. 47/1985, che l'immobile è stato costruito nel pieno rispetto delle norme che erano vigenti e garantisce pertanto la regolarità di quanto oggetto del presente atto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie e che non sussistono situazioni di abuso edilizio;
17) il sig. SC MA dichiara che l'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto ai coniugi, con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, vincolo che gli competono, e con le servitù attive e passive esistenti, ben note alle parti;
immobile esente e libero da pesi, trascrizioni, iscrizioni oneri o vincoli pregiudizievoli che ne limitino il suo godimento o che ne diminuiscano il valore, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Padova in data
12.08.2019 nn. Reg. gen. 34519 - reg. part. 6054 per l'importo totale di € 187.500,00 e meglio descritta nell'atto Notaio AR AR di Stra rep. n. 1919- racc. n. 1550.
18) Il sig. SC MA dichiara che fino ad oggi l'unità immobiliare predetta non è stata oggetto di ulteriori opere per cui fossero necessari provvedimenti autorizzativi dell'autorità amministrativa o ulteriori concessioni o licenze e non esistono per la predetta unità immobiliare provvedimenti sanzionatori o domande di sanatoria in corso;
19) Il sig. SC MA presta le garanzie di legge in ordine alla proprietà ceduta, in particolare garantisce la proprietà, disponibilità, provenienza e libertà di quanto oggetto di trasferimento da vincoli, canoni, oneri, pesi, privilegi, vizi, diritti di terzi in genere,
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Padova in data 12.08.2019 nn. Reg. gen. 34519 - reg. part. 6054 per l'importo totale di € 187.500,00 e meglio descritta nell'atto Notaio AR
AR di Stra rep. n. 1919- racc. n. 1550; 20) Con riferimento agli impianti, il sig. SC MA garantisce la conformità degli stessi e la signora FA EL dichiara di avere ricevuto la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica ai sensi dell'art. 3 bis legge n. 90 n. 1549 del 06.08.2019 attestato che si allega (doc. 7); garantendo il cedente la sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato;
21) la signora FA EL dichiara che la porzione di immobile oggetto di acquisto è situata nel territorio del Comune in cui lei stessa ha la propria residenza;
che la stessa non
è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
che la stessa non è titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da sè medesima o dal proprio coniuge con le agevolazioni previste dalla nota II bis, art.1 della tariffa, parte allegata al DPR 26.4.1986 n. 131; 22) la signora FA EL, attesa che sta procedendo all'acquisto di ulteriore quota del medesimo immobile, chiede le agevolazioni fiscali di cui alla nota 2 bis della tariffa parte prima allegata al testo unico delle disposizioni concernente l'imposta di registro e a tal fine dichiara che le unità immobiliati in oggetto hanno le caratteristiche di abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui al D.M 2.8.69, 23) i coniugi chiedono, ai sensi dell'art 19 1. 6 marzo 1987 n° 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale 154/1999, l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa ed imposta, ed in particolare della tassa di registro, delle imposte ipocatastali e dalla tassa di bollo;
24) alla luce di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente verbale di separazione e la successiva omologazione del Tribunale, la signora FA EL diverrà piena ed esclusiva proprietaria dell'unità immobiliare sopra descritta;
25) le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
26) di eventuali sanzioni derivanti dal trasferimento dell'immobile e/o a fatti antecedenti risponderanno i coniugi in solido tra loro;
27) le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione;
nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al notaio. Le parti ed i difensori si impegnano a curare la trascrizione dell'atto; 28) Per quanto riguarda gli arredi e corredi presenti all'interno della casa coniugale, i medesimi rimarranno a servizio del predetto immobile ed il sig. SC MA dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa sugli stessi;
29) Il sig. SC MA e la signora FA EL, così avendo disciplinato le questioni patrimoniali ed economiche tra gli stessi intercorrenti, dichiarano inoltre che sono economicamente indipendenti e pertanto nulla pretendono l'una dall'altro; partedi30) Nulla pertanto sarà dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento da ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, cui gli stessi rinunciano espressamente;
31) I coniugi si prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. Parte 1 e Controparte 1 hanno contratto matrimonio concordatario il 06/09/2015 in IO di CC e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune, anno 2015; dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del
16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire le condizioni da
2 a 28 perchè costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente e questo collegio si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità
dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P,Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, 1° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte 1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate (a parte quelle da 2 a 28 che non richiedono omologa);
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 7.10.25
Il Presidente dr.ssa Cinzia Balletti