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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 16316/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16316/2023 R.G. LAVORO TRA
n. a ARZANO (NA) il 11/04/1973 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti. RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti. OGGETTO: Fondo di Garanzia, fondo complementare MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2023 la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di essere stato dipendente della WATTSUD Parte_2
dal 10 novembre 1997 al 15 aprile 2021 con le mansioni di cui al
[...] ricorso;
- di non aver percepito alla cessazione del rapporto il T.F.R e le quote T.F.R. versate al Fondo Complementare e le ultime due mensilità (marzo e aprile 2021);
- che la WATTSUD veniva prima ammessa al concordato preventivo n. 12/17 e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Fallimentare – con sentenza N. 30 del 15.04.2021;
- di essere stato ammesso al passivo fallimentare, dichiarato esecutivo il 03.05.2022, per la somma di €. 27.228,20 a titolo di T.F.R., ed €. 15.767,82 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare Cometa, oltre interessi e rivalutazione;
- di aver inoltrato per tali somme domanda al Fondo Garanzia il 6.07.2022, allegando CP_2 stato passivo esecutivo, autocertificazione di mancata opposizione allo stato passivo, CP_ rifiuto curatore a sottoscrivere la modulistica modello SR 54, modello SR 98 e istanza di ammissione al passivo fallimentare;
- di aver inoltrato in data 23.01.2023 ricorso al Comitato provinciale allegando CP_2
1 modello SR 97, rimasto privo di riscontro;
- di aver ricevuto missiva del 30.05.2023 con cui l' comunicava che la “Wattsud non CP_2 tenuta al pagamento delle somme, risulta cessione e successiva cessazione con altra azienda. Inoltre, manca SR 96”;
- di aver inviato, con istanza di riesame, il modello SR 96 richiesto;
- che il contratto di fitto di azienda con la società West sud s.r.l. era stato sottoscritto dalla curatela fallimentare della come autorizzata dal giudice delegato del CP_3
Tribunale di Napoli nord, e che nello stesso, al capo 2.2., si specificava che il TFR maturato fino a tale data sarebbe rimasto a carico di quest'ultima;
- che in relazione all'affitto dell'azienda era stata regolarmente espletata la procedura con le OO.SS. ex art. 47 D.Lgs. 428/90, il quale dispone espressamente, al comma 4, lett. b) e b) - bis che, in caso di cessione, trasferimento, affitto d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. qualora sia intervenuto Accordo sindacale “circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende […] per le quali sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo”;
- che con verbale di accordo del 16.10.2017 le OO.SS., la e la West sud CP_3
s.r.l. siglavano accordo per il passaggio di tutte le unità lavorative (40) presenti in azienda, alle condizioni di cui al contratto di affitto stipulato tra le due società;
- che dalla Certificazione unica 2019 rilasciata dalla West Sud s.r.l., come indicato, anche nell'istanza di ammissione al passivo, risultava un TFR accantonato pari a €. 1.688,43, relativo al periodo lavorativo successivo al 29.11.2017, atteso che il TFR maturato restava a carico della come evincibile anche dalla Certificazione unica rilasciata CP_3 da quest'ultima. Tanto premesso, ha chiesto la condanna dell' – quale gestore del Fondo di garanzia - al CP_2 pagamento della somma di € 22.952,04 a titolo di TFR, di cui € 10.398,83 a titolo di T.F.R., ed € 10.858,41, a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare Cometa, e 1.694,80 a titolo di ultime mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione. L' si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso per CP_2 carenza di domanda amministrativa e la decadenza annuale prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. Nel merito, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'operatività della garanzia del Fondo, riproponendo la motivazione già espressa con provvedimento del 30.05.2023, ossia ritenendo la “Wattsud non tenuta al pagamento delle somme, risulta cessione e successiva cessazione con altra azienda. Inoltre, manca SR 96”. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 21.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c. a tutte le parti costituite, lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. In via preliminare, va dichiarata la ammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente fornito la prova della presentazione della domanda amministrativa e del successivo ricorso al Comitato Provinciale, ricevuti dall' (cfr. ricevute di presentazione in atti). CP_2
Ancora, deve rigettarsi l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/70, atteso che il ricorso risulta iscritto il 28.12.2023, nel rispetto, quindi, del termine di un anno e 300 giorni dall'inoltro
2 della domanda amministrativa.
3. Venendo al merito, la domanda di parte ricorrente è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Sul piano generale, si osserva che l'odierna domanda giudiziale si fonda sull'art. 2 della Legge n. 297/82, che ha istituito presso l' un apposito “fondo di garanzia” con lo scopo di sostituire il CP_2 datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto. La norma appena citata, nello specifico, dispone:
“Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”. Vale a dire che nei casi in cui il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito, in quanto cancellato dal registro delle imprese da più di un anno (artt. 10 e 11 L.F.) o in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati accertati nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare condotta dal Tribunale sia inferiore ad € 30.000,00 (art. 15 co 9, L.F.), il Fondo di Garanzia interviene sulla base dei requisiti previsti per i datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali (art. 2, co. 5 L. 297/82). Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di garanzia la corresponsione del T.F.R. ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, che è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, fermo restando che il quantum della prestazione è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale allorché ricorrono i presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata (vd. ex multis Cassazione civile sez. lav., 23/10/2018, n.26809; Cassazione civile sez. lav. 23 luglio 2012 n. 12852). Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di essere stato ammesso al passivo del fallimento della Wattsud Lavorazioni Elettromeccaniche di precisione S.p.A., come da verbale di udienza di discussione dello stato passivo del Tribunale di Napoli Nord del 03.05.2022, col quale lo stesso veniva anche dichiarato esecutivo (cfr. allegato 1 al ricorso), per le somme aventi a oggetto il T.F.R., le ultime mensilità e le quote di T.F.R. non versate al Fondo Cometa. Come già ritenuto dalla Giurisprudenza di merito dell'intestato Tribunale (cfr. Sent. Trib. Napoli nord n. 5331 del 2024), non possono assumere rilievo le contestazioni svolte dall' circa la non CP_2 imputabilità del TFR alla fallita in ragione del contratto di affitto d'azienda stipulato CP_3 con la West Sud s.r.l. e della conseguente applicabilità dell'art. 2112 c.c. Infatti, la difesa del ricorrente ha allegato al ricorso introduttivo contratto preliminare di affitto di azienda del 26.06.2017, nel quale si dà atto che la all'epoca ammessa al CP_3 concordato preventivo “in bianco”, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie al buon esito del depositando piano di concordato, subordinava la stipula del definitivo all'autorizzazione del Tribunale Fallimentare, previo parere dei pre-commissari nominati (cfr. pag. 4 del contratto). Le parti contraenti, poi, stipulavano espressamente che il TFR maturato dai dipendenti di
3 fino alla data di effettivo passaggio alla West Sud s.r.l. sarebbe rimasto a carico CP_3 della società promittente locatrice, “salvo quanto previsto dall'art. 2112 c.c. nonché quanto previsto dall'art.
4.2 della presente scrittura”, al quale ultimo veniva previsto che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., ogni e qualunque credito dei lavoratori attualmente inquadrati alle dipendenze della e che passeranno alle dipendenze della West Sud s.r.l. resterà a CP_3 carico della Promittente Locatrice” (cfr. contratto in atti). La parte ricorrente ha, poi, versato in atti il verbale di incontro relativo alla procedura di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/90, da cui si evince l'intervenuta stipula del contratto definitivo di affitto d'azienda in data 12.10.2017. Non sono ravvisabili, inoltre, eccezioni ed elementi idonei a ritenere che le condizioni pattuite nel preliminare citato siano state oggetto di modifica nel contratto definitivo. Al contrario, che le condizioni predette siano state confermate può agevolmente desumersi dalla documentazione in atti - ossia dal CUD 2017 rilasciato dalla da cui risulta un CP_3
TFR accantonato in azienda pari a € 27.228,46, e dal CUD 2019 rilasciato dalla conduttrice West Sud s.r.l., da cui risulta un TFR accantonato in azienda pari a € 1.608,43 – nonché dall'accertamento svolto dal Tribunale Fallimentare in sede di ammissione al passivo, positivo per il ricorrente. Del resto, l'art. 47, comma 4 bis, L. 428/90, nella formulazione applicabile ratione temporis¸ prevedeva che “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende: a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
[…]”. Ne discende che le deroghe alla disciplina di cui all'art. 2112 c.c., poste in essere dalla CP_3
e dalla West Sud s.r.l., trovano nella norma appena citata la propria fonte legislativa.
[...]
Le eccezioni svolte dall' sul punto non possono, pertanto, condividersi, dovendo la domanda CP_2 trovare accoglimento, seppur limitatamente al TFR maturato e accantonato in azienda e alle ultime mensilità.
4. Per quanto concerne le quote di TFR non versate al fondo complementare, infatti, deve rilevarsi quanto segue. Pur risultando le allegazioni offerte sul punto scarne e generiche, non avendo il ricorrente né specificato le modalità di funzionamento del Fondo, né depositato documentazione relativa allo stesso, è possibile fare riferimento alla disciplina vigente e ai principi giurisprudenziali espressi riguardo ai Fondi di previdenza complementare ammessi per legge, atteso che lo stesso ricorrente qualifica come tale il Fondo Cometa in esame. L'art. 5, D.lgs n. 80/1992 dispone che “
1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' Controparte_4
un apposito Fondo di garanzia.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o
[...]
4 parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2”. È prevista, pertanto, esclusivamente la possibilità per il lavoratore insoddisfatto di chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia perché questo integri i contributi omessi presso il Fondo di CP_2 previdenza complementare. La legge non prevede, al contrario, la possibilità che le somme non versate siano corrisposte direttamente al lavoratore. Ciò deriva dalla natura giuridica dei fondi di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005. Invero, l'intervento del Fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare dall'art. 5, D.Lgs n. 80/92 non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma bensì in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari. E infatti, le garanzie della previdenza integrativa riguardano prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari, in relazione alle quali non opera il principio di automatismo delle prestazioni. Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr, SS.UU n. 4684 del 2015), il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso lavoratore potrà percepire. La contribuzione datoriale, pertanto, non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto, e infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Ne deriva che non vi è spazio nel sistema per l'intervento del Fondo di garanzia ex lege n. 297 del 1982, che ha diversi presupposti, in relazione a prestazione di previdenza obbligatoria in caso di mancata corresponsione del TFR a causa dell'insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote di TFR destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto. La Corte di Cassazione ha, quindi affermato che “l'intervento del fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari;
ne deriva che le quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982” cfr. (Cassazione civile, sez. lav., n. 8524 del 2023). Nel caso di specie, in assenza di idonee allegazioni e prove circa il diritto del ricorrente alla percezione diretta delle quote destinate al Fondo Cometa, dedotto in via del tutto generica nel ricorso introduttivo, la domanda non può che essere rigettata sul punto. CP_
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo, sulla base del
5 valore della controversia, individuato in dispositivo come dovuto, nei valori minimi, senza la fase istruttoria, che non si è tenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto b) condanna l' , quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore del CP_2 ricorrente della complessiva somma di € 12.093,63, di cui 10.398,83 a titolo di TFR e 1.694,80 a titolo di ultime mensilità, oltre accessori come per legge;
b) rigetta nel resto;
CP_ c) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.900,00, oltre C.p.a. ed I.v.a. se dovute secondo legge, con attribuzione. Si comunichi. Aversa, 29/10/2025 Il Giudice del Lavoro Raffaela Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16316/2023 R.G. LAVORO TRA
n. a ARZANO (NA) il 11/04/1973 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti. RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti. OGGETTO: Fondo di Garanzia, fondo complementare MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2023 la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di essere stato dipendente della WATTSUD Parte_2
dal 10 novembre 1997 al 15 aprile 2021 con le mansioni di cui al
[...] ricorso;
- di non aver percepito alla cessazione del rapporto il T.F.R e le quote T.F.R. versate al Fondo Complementare e le ultime due mensilità (marzo e aprile 2021);
- che la WATTSUD veniva prima ammessa al concordato preventivo n. 12/17 e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Fallimentare – con sentenza N. 30 del 15.04.2021;
- di essere stato ammesso al passivo fallimentare, dichiarato esecutivo il 03.05.2022, per la somma di €. 27.228,20 a titolo di T.F.R., ed €. 15.767,82 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare Cometa, oltre interessi e rivalutazione;
- di aver inoltrato per tali somme domanda al Fondo Garanzia il 6.07.2022, allegando CP_2 stato passivo esecutivo, autocertificazione di mancata opposizione allo stato passivo, CP_ rifiuto curatore a sottoscrivere la modulistica modello SR 54, modello SR 98 e istanza di ammissione al passivo fallimentare;
- di aver inoltrato in data 23.01.2023 ricorso al Comitato provinciale allegando CP_2
1 modello SR 97, rimasto privo di riscontro;
- di aver ricevuto missiva del 30.05.2023 con cui l' comunicava che la “Wattsud non CP_2 tenuta al pagamento delle somme, risulta cessione e successiva cessazione con altra azienda. Inoltre, manca SR 96”;
- di aver inviato, con istanza di riesame, il modello SR 96 richiesto;
- che il contratto di fitto di azienda con la società West sud s.r.l. era stato sottoscritto dalla curatela fallimentare della come autorizzata dal giudice delegato del CP_3
Tribunale di Napoli nord, e che nello stesso, al capo 2.2., si specificava che il TFR maturato fino a tale data sarebbe rimasto a carico di quest'ultima;
- che in relazione all'affitto dell'azienda era stata regolarmente espletata la procedura con le OO.SS. ex art. 47 D.Lgs. 428/90, il quale dispone espressamente, al comma 4, lett. b) e b) - bis che, in caso di cessione, trasferimento, affitto d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. qualora sia intervenuto Accordo sindacale “circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende […] per le quali sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo”;
- che con verbale di accordo del 16.10.2017 le OO.SS., la e la West sud CP_3
s.r.l. siglavano accordo per il passaggio di tutte le unità lavorative (40) presenti in azienda, alle condizioni di cui al contratto di affitto stipulato tra le due società;
- che dalla Certificazione unica 2019 rilasciata dalla West Sud s.r.l., come indicato, anche nell'istanza di ammissione al passivo, risultava un TFR accantonato pari a €. 1.688,43, relativo al periodo lavorativo successivo al 29.11.2017, atteso che il TFR maturato restava a carico della come evincibile anche dalla Certificazione unica rilasciata CP_3 da quest'ultima. Tanto premesso, ha chiesto la condanna dell' – quale gestore del Fondo di garanzia - al CP_2 pagamento della somma di € 22.952,04 a titolo di TFR, di cui € 10.398,83 a titolo di T.F.R., ed € 10.858,41, a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare Cometa, e 1.694,80 a titolo di ultime mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione. L' si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso per CP_2 carenza di domanda amministrativa e la decadenza annuale prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. Nel merito, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'operatività della garanzia del Fondo, riproponendo la motivazione già espressa con provvedimento del 30.05.2023, ossia ritenendo la “Wattsud non tenuta al pagamento delle somme, risulta cessione e successiva cessazione con altra azienda. Inoltre, manca SR 96”. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 21.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c. a tutte le parti costituite, lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. In via preliminare, va dichiarata la ammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente fornito la prova della presentazione della domanda amministrativa e del successivo ricorso al Comitato Provinciale, ricevuti dall' (cfr. ricevute di presentazione in atti). CP_2
Ancora, deve rigettarsi l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/70, atteso che il ricorso risulta iscritto il 28.12.2023, nel rispetto, quindi, del termine di un anno e 300 giorni dall'inoltro
2 della domanda amministrativa.
3. Venendo al merito, la domanda di parte ricorrente è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Sul piano generale, si osserva che l'odierna domanda giudiziale si fonda sull'art. 2 della Legge n. 297/82, che ha istituito presso l' un apposito “fondo di garanzia” con lo scopo di sostituire il CP_2 datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto. La norma appena citata, nello specifico, dispone:
“Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”. Vale a dire che nei casi in cui il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito, in quanto cancellato dal registro delle imprese da più di un anno (artt. 10 e 11 L.F.) o in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati accertati nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare condotta dal Tribunale sia inferiore ad € 30.000,00 (art. 15 co 9, L.F.), il Fondo di Garanzia interviene sulla base dei requisiti previsti per i datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali (art. 2, co. 5 L. 297/82). Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di garanzia la corresponsione del T.F.R. ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, che è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, fermo restando che il quantum della prestazione è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale allorché ricorrono i presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata (vd. ex multis Cassazione civile sez. lav., 23/10/2018, n.26809; Cassazione civile sez. lav. 23 luglio 2012 n. 12852). Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di essere stato ammesso al passivo del fallimento della Wattsud Lavorazioni Elettromeccaniche di precisione S.p.A., come da verbale di udienza di discussione dello stato passivo del Tribunale di Napoli Nord del 03.05.2022, col quale lo stesso veniva anche dichiarato esecutivo (cfr. allegato 1 al ricorso), per le somme aventi a oggetto il T.F.R., le ultime mensilità e le quote di T.F.R. non versate al Fondo Cometa. Come già ritenuto dalla Giurisprudenza di merito dell'intestato Tribunale (cfr. Sent. Trib. Napoli nord n. 5331 del 2024), non possono assumere rilievo le contestazioni svolte dall' circa la non CP_2 imputabilità del TFR alla fallita in ragione del contratto di affitto d'azienda stipulato CP_3 con la West Sud s.r.l. e della conseguente applicabilità dell'art. 2112 c.c. Infatti, la difesa del ricorrente ha allegato al ricorso introduttivo contratto preliminare di affitto di azienda del 26.06.2017, nel quale si dà atto che la all'epoca ammessa al CP_3 concordato preventivo “in bianco”, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie al buon esito del depositando piano di concordato, subordinava la stipula del definitivo all'autorizzazione del Tribunale Fallimentare, previo parere dei pre-commissari nominati (cfr. pag. 4 del contratto). Le parti contraenti, poi, stipulavano espressamente che il TFR maturato dai dipendenti di
3 fino alla data di effettivo passaggio alla West Sud s.r.l. sarebbe rimasto a carico CP_3 della società promittente locatrice, “salvo quanto previsto dall'art. 2112 c.c. nonché quanto previsto dall'art.
4.2 della presente scrittura”, al quale ultimo veniva previsto che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., ogni e qualunque credito dei lavoratori attualmente inquadrati alle dipendenze della e che passeranno alle dipendenze della West Sud s.r.l. resterà a CP_3 carico della Promittente Locatrice” (cfr. contratto in atti). La parte ricorrente ha, poi, versato in atti il verbale di incontro relativo alla procedura di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/90, da cui si evince l'intervenuta stipula del contratto definitivo di affitto d'azienda in data 12.10.2017. Non sono ravvisabili, inoltre, eccezioni ed elementi idonei a ritenere che le condizioni pattuite nel preliminare citato siano state oggetto di modifica nel contratto definitivo. Al contrario, che le condizioni predette siano state confermate può agevolmente desumersi dalla documentazione in atti - ossia dal CUD 2017 rilasciato dalla da cui risulta un CP_3
TFR accantonato in azienda pari a € 27.228,46, e dal CUD 2019 rilasciato dalla conduttrice West Sud s.r.l., da cui risulta un TFR accantonato in azienda pari a € 1.608,43 – nonché dall'accertamento svolto dal Tribunale Fallimentare in sede di ammissione al passivo, positivo per il ricorrente. Del resto, l'art. 47, comma 4 bis, L. 428/90, nella formulazione applicabile ratione temporis¸ prevedeva che “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende: a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
[…]”. Ne discende che le deroghe alla disciplina di cui all'art. 2112 c.c., poste in essere dalla CP_3
e dalla West Sud s.r.l., trovano nella norma appena citata la propria fonte legislativa.
[...]
Le eccezioni svolte dall' sul punto non possono, pertanto, condividersi, dovendo la domanda CP_2 trovare accoglimento, seppur limitatamente al TFR maturato e accantonato in azienda e alle ultime mensilità.
4. Per quanto concerne le quote di TFR non versate al fondo complementare, infatti, deve rilevarsi quanto segue. Pur risultando le allegazioni offerte sul punto scarne e generiche, non avendo il ricorrente né specificato le modalità di funzionamento del Fondo, né depositato documentazione relativa allo stesso, è possibile fare riferimento alla disciplina vigente e ai principi giurisprudenziali espressi riguardo ai Fondi di previdenza complementare ammessi per legge, atteso che lo stesso ricorrente qualifica come tale il Fondo Cometa in esame. L'art. 5, D.lgs n. 80/1992 dispone che “
1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' Controparte_4
un apposito Fondo di garanzia.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o
[...]
4 parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2”. È prevista, pertanto, esclusivamente la possibilità per il lavoratore insoddisfatto di chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia perché questo integri i contributi omessi presso il Fondo di CP_2 previdenza complementare. La legge non prevede, al contrario, la possibilità che le somme non versate siano corrisposte direttamente al lavoratore. Ciò deriva dalla natura giuridica dei fondi di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005. Invero, l'intervento del Fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare dall'art. 5, D.Lgs n. 80/92 non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma bensì in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari. E infatti, le garanzie della previdenza integrativa riguardano prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari, in relazione alle quali non opera il principio di automatismo delle prestazioni. Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr, SS.UU n. 4684 del 2015), il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso lavoratore potrà percepire. La contribuzione datoriale, pertanto, non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto, e infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Ne deriva che non vi è spazio nel sistema per l'intervento del Fondo di garanzia ex lege n. 297 del 1982, che ha diversi presupposti, in relazione a prestazione di previdenza obbligatoria in caso di mancata corresponsione del TFR a causa dell'insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote di TFR destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto. La Corte di Cassazione ha, quindi affermato che “l'intervento del fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari;
ne deriva che le quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982” cfr. (Cassazione civile, sez. lav., n. 8524 del 2023). Nel caso di specie, in assenza di idonee allegazioni e prove circa il diritto del ricorrente alla percezione diretta delle quote destinate al Fondo Cometa, dedotto in via del tutto generica nel ricorso introduttivo, la domanda non può che essere rigettata sul punto. CP_
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo, sulla base del
5 valore della controversia, individuato in dispositivo come dovuto, nei valori minimi, senza la fase istruttoria, che non si è tenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto b) condanna l' , quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore del CP_2 ricorrente della complessiva somma di € 12.093,63, di cui 10.398,83 a titolo di TFR e 1.694,80 a titolo di ultime mensilità, oltre accessori come per legge;
b) rigetta nel resto;
CP_ c) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.900,00, oltre C.p.a. ed I.v.a. se dovute secondo legge, con attribuzione. Si comunichi. Aversa, 29/10/2025 Il Giudice del Lavoro Raffaela Sorrentino
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