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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario AT OL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 14 ottobre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 747/2024 R.G.
Lavoro, promossa da
rappresentata e difesa per delega a margine del Parte_1 ricorso per ATPO n. 2167/2022 R.G.L. dall'avv. Maristella Petronzi presso lo studio della quale in Carpino (FG) Via Maestra, 1 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione/assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto il diritto con decorrenza successiva alla proposizione della domanda amministrativa;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari finalizzati all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con distrazione. Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la richiesta di chiarimenti al CTU, all'odierna udienza tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del
74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani. La pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il
65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità, l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
Ai fini che qui interessano, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo,
Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, dott. – le cui conclusioni questo Giudicante reputa Persona_2 condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità civile riconoscendo una percentuale invalidante pari al 75% con decorrenza dalla visita peritale.
Parte ricorrente si duole della decorrenza indicata al CTU poiché asserisce che il quadro clinico individuato sarebbe stato già presente alla data della domanda amministrativa come desumibile dalla certificazione prodotta che il CTU avrebbe omesso di valutare adeguatamente.
Deve rilevarsi che i motivi di censura non sono tali da inficiare la correttezza della valutazione compiuta dal consulente.
Va premesso che nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale alle quali il CTU ha fornito risposta inviando le proprie considerazioni alle note critiche (cfr. considerazioni in atti).
Con riferimento in particolare alla documentazione indicata dalla parte ricorrente ( -Spondilodiscoartrosi cervicale (C3-C4/ C4-C5/ C5- C6/
C6-C7). -Spondilodiscoartrosi dorsale (D6-D7). -Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale (L4-L5/ L5-S1), il CTU attesta una condizione di spondiloartrosi specificando che “però deve avere un impatto funzionale deficitario sull'apparato osteo-articolare per essere invalidante e, nel caso di specie, le conseguenze di tali alterazioni hanno obiettivamente un impatto nullo/minimo sulla mobilità del rachide.” ed ha precisato con riferimento all'ipertensione arteriosa che “la stessa non ha determinato alcun un danno clinico-strumentale tale da poter essere classificata come una cardiopatia ipertensiva NYHA II”.
Parte ricorrente ha nuovamente contestato le risultanze della CTU senza prendere tuttavia, posizione sui chiarimenti già forniti.
Ed invero, deve ritenersi che correttamente il CTU abbia svolto le sue conclusioni dovendo fondare il proprio convincimento sulla scorta della documentazione medica prodotta e dell'esame obiettivo condotto sulla persona della ricorrente.
Ad ogni buon conto, si osserva in proposito che, se per un verso può ritenersi incontestabile il principio secondo cui, di norma, il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non può riconnettersi, come nel caso di specie, alla precisa data della certificazione attestante l'aggravamento, trattandosi di uno stato o un processo esteso nel tempo, per altro verso ben può ritenersi che, in assenza di specifici dati anamnestici (come evidenziato dal CTU), il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente fatto risalire al momento valutativo dell'aggravamento difettando elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
Il cd principio di anteriorità non giustifica, invero, ulteriori indagini retroattive ove, accertato in dato momento lo stato invalidante, manchi ogni indice per una diversa determinazione temporale;
e qualora, poi, come nella specie, la infermità invalidante sia stata diagnosticata ad un livello iniziale e poi accertata solo a seguito di peculiare accertamento diagnostico, una retrodatazione del momento invalidante risulterebbe comunque arbitraria, in quanto opinabile e carente di quel rigoroso ed obiettivo supporto probatorio cui deve essere ancorata ogni decisione giudiziale.
Deve peraltro, aggiungersi che è, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata in data anteriore, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che alla data individuata dal CTU fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione.
Ciò posto deve valutarsi che parte ricorrente sovrappone la propria valutazione a quella già effettuata dal CTU.
Deve ritenersi che le osservazioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni dei C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, e anche quanto alla decorrenza riferita alla documentazione sanitaria in atti. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11/2011).
Si tratta dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 75% a far data dal
1° giugno 2023.
Ferma la decorrenza sopra indicata, risulta invece inammissibile la domanda di riconoscimento alla corresponsione della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali.
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Civ.
9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 6084/2014,
Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento alla erogazione delle prestazioni.
Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto nel procedimento per ATPO, devono essere poste definitivamente a carico dell ricorrendo CP_1 le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Nulla è dovuto al CTU nella presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico conferito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accerta e dichiara che sussistono in capo a i Parte_1 requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 75% a far data dal 1° giugno 2023.
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU della fase CP_1 di ATPO;
- nulla per spese di CTU per la presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico conferito.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AT OL
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario AT OL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 14 ottobre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 747/2024 R.G.
Lavoro, promossa da
rappresentata e difesa per delega a margine del Parte_1 ricorso per ATPO n. 2167/2022 R.G.L. dall'avv. Maristella Petronzi presso lo studio della quale in Carpino (FG) Via Maestra, 1 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione/assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto il diritto con decorrenza successiva alla proposizione della domanda amministrativa;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari finalizzati all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con distrazione. Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la richiesta di chiarimenti al CTU, all'odierna udienza tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del
74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani. La pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il
65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità, l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
Ai fini che qui interessano, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo,
Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, dott. – le cui conclusioni questo Giudicante reputa Persona_2 condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità civile riconoscendo una percentuale invalidante pari al 75% con decorrenza dalla visita peritale.
Parte ricorrente si duole della decorrenza indicata al CTU poiché asserisce che il quadro clinico individuato sarebbe stato già presente alla data della domanda amministrativa come desumibile dalla certificazione prodotta che il CTU avrebbe omesso di valutare adeguatamente.
Deve rilevarsi che i motivi di censura non sono tali da inficiare la correttezza della valutazione compiuta dal consulente.
Va premesso che nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale alle quali il CTU ha fornito risposta inviando le proprie considerazioni alle note critiche (cfr. considerazioni in atti).
Con riferimento in particolare alla documentazione indicata dalla parte ricorrente ( -Spondilodiscoartrosi cervicale (C3-C4/ C4-C5/ C5- C6/
C6-C7). -Spondilodiscoartrosi dorsale (D6-D7). -Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale (L4-L5/ L5-S1), il CTU attesta una condizione di spondiloartrosi specificando che “però deve avere un impatto funzionale deficitario sull'apparato osteo-articolare per essere invalidante e, nel caso di specie, le conseguenze di tali alterazioni hanno obiettivamente un impatto nullo/minimo sulla mobilità del rachide.” ed ha precisato con riferimento all'ipertensione arteriosa che “la stessa non ha determinato alcun un danno clinico-strumentale tale da poter essere classificata come una cardiopatia ipertensiva NYHA II”.
Parte ricorrente ha nuovamente contestato le risultanze della CTU senza prendere tuttavia, posizione sui chiarimenti già forniti.
Ed invero, deve ritenersi che correttamente il CTU abbia svolto le sue conclusioni dovendo fondare il proprio convincimento sulla scorta della documentazione medica prodotta e dell'esame obiettivo condotto sulla persona della ricorrente.
Ad ogni buon conto, si osserva in proposito che, se per un verso può ritenersi incontestabile il principio secondo cui, di norma, il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non può riconnettersi, come nel caso di specie, alla precisa data della certificazione attestante l'aggravamento, trattandosi di uno stato o un processo esteso nel tempo, per altro verso ben può ritenersi che, in assenza di specifici dati anamnestici (come evidenziato dal CTU), il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente fatto risalire al momento valutativo dell'aggravamento difettando elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
Il cd principio di anteriorità non giustifica, invero, ulteriori indagini retroattive ove, accertato in dato momento lo stato invalidante, manchi ogni indice per una diversa determinazione temporale;
e qualora, poi, come nella specie, la infermità invalidante sia stata diagnosticata ad un livello iniziale e poi accertata solo a seguito di peculiare accertamento diagnostico, una retrodatazione del momento invalidante risulterebbe comunque arbitraria, in quanto opinabile e carente di quel rigoroso ed obiettivo supporto probatorio cui deve essere ancorata ogni decisione giudiziale.
Deve peraltro, aggiungersi che è, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata in data anteriore, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che alla data individuata dal CTU fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione.
Ciò posto deve valutarsi che parte ricorrente sovrappone la propria valutazione a quella già effettuata dal CTU.
Deve ritenersi che le osservazioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni dei C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, e anche quanto alla decorrenza riferita alla documentazione sanitaria in atti. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11/2011).
Si tratta dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 75% a far data dal
1° giugno 2023.
Ferma la decorrenza sopra indicata, risulta invece inammissibile la domanda di riconoscimento alla corresponsione della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali.
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Civ.
9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 6084/2014,
Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento alla erogazione delle prestazioni.
Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto nel procedimento per ATPO, devono essere poste definitivamente a carico dell ricorrendo CP_1 le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Nulla è dovuto al CTU nella presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico conferito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accerta e dichiara che sussistono in capo a i Parte_1 requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 75% a far data dal 1° giugno 2023.
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU della fase CP_1 di ATPO;
- nulla per spese di CTU per la presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico conferito.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AT OL