TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/07/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5061 del Ruolo Generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , nata il [...] in [...], residente Parte_1 C.F._1 in TO, Corso Cavour 67, elettivamente domiciliato in TO alla via Sant'Agostino 51, presso lo
Studio dell'Avv. Emanuela Stramaccia che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso (fax 0758944793; PEC;
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Perugia via Cortonese 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Lazzaro, nonché dall'Avv. Cinzia Cassisa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato (PEC: FAX Email_2
0759079013);
Resistente
Conclusioni delle parti: per : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa e reietta 1) emettere sentenza di separazione dei coniugi e con obbligo di tenere un Parte_1 CP_1 comportamento di rispetto reciproco. 2) Dichiarare che la separazione è addebitabile al Sig.
per i motivi esposti e indicati nei precedenti atti difensivi e alla luce dei CP_1 documenti in atti. 2) Considerato che il figlio , studente universitario, seppur Persona_1 maggiorenne, non è ad oggi economicamente autosufficiente, per i motivi esposti e indicati nei precedenti atti difensivi e alla luce dei documenti in atti, a parziale modifica dell'ordinanza ex art 473 -bis 22 cpc resa il 18 luglio 2024, disporre che il padre CP_1 provveda a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario e straordinario direttamente al figlio le somme necessarie per gli studi in Milano e che la madre Persona_2 provveda a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie del figlio Persona_2 quando dimora in TO . Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. per : “Vorrà l'On.le Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza e CP_1 difesa: a- rigettare l'avversaria domanda di addebito per carenza di presupposti di legge;
b- dichiarare la separazione personale dei coniugi con obbligo di reciproco rispetto;
c- disporre per entrambi i coniugi ed in termini paritari, l'obbligo di mantenimento del figlio _2
, sino alla sua indipendenza economica;
d- ai sensi dell'art. 473bis n. 49 cpc, dichiarare
[...] la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 03/08/2002 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Conclusioni del P.M.: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sig.ra con ricorso depositato il 14.12.2023, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione con addebito al marito , con il quale ha contratto matrimonio il CP_1
3.08.2002. Ha riferito che dall'unione è nato, il 2.12.2002, il figlio , Persona_2 maggiorenne, studente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e convivente con la madre presso la casa coniugale sita in TO. Ha precisato che il nucleo familiare, ad eccezione di due anni trascorsi a Catanzaro, aveva sempre vissuto a
TO, in un immobile donatole dal padre, facente parte di un palazzo storico della famiglia sul quale era stata eseguita una ristrutturazione contraendo mutuo, ancora in essere, Pt_1 di euro 70.000. L'unione coniugale era proseguita serenamente, fino a quando il marito - adducendo come scusa crescenti impegni di lavoro - aveva improvvisamente cambiato comportamento, iniziando a pernottare fuori sempre più spesso e a far rientro a casa a tarda ora;
alla propria richiesta di spiegazioni, le aveva detto di aver bisogno di “riflettere sulla sua vita” ma in verità da mesi, come poi appreso dalla ricorrente, stava vivendo una relazione extra- coniugale con una donna dalla quale era andato addirittura a vivere.
La ha spiegato poi che la scelta dell'Università privata a Milano frequentata dal figlio – Pt_1 con spese di retta e di alloggio molto alte - era stata fortemente voluta dal padre, dai nonni paterni e dallo zio paterno che vive a Milano, dove anch'egli esercita, come la stessa ricorrente ed il marito, la professione di avvocato. Le consistenti spese universitarie per il figlio, da febbraio 2023, vengono pagate dai nonni paterni, anche in considerazione del fatto che la ricorrente, dopo la scelta del marito di allontanarsi, continua a pagare il mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale e la rata per l'acquisto di un immobile a Perugia, via
Cortonese, di proprietà esclusiva del marito.
Ha poi ulteriormente argomentato di essere venuta a conoscenza anche di pregressi precedenti tradimenti da parte del marito e che il figlio riceve direttamente dai nonni e dallo zio paterno le somme che gli occorrono per gli studi a Milano, sì da potersi reputare economicamente autosufficiente. La ricorrente ha allegato di percepire dalla propria attività professionale di avvocato reddito di circa euro 45.000 annui ed ha concluso chiedendo che venisse posto a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio versandogli tutto quanto occorrente per gli studi a Milano, ponendo a proprio carico le sole spese di mantenimento per i periodi in cui il figlio avrebbe dimorato a TO.
1.1 Il sig. , costituitosi con comparsa depositata il 29.5.24, ha contestato la CP_1 domanda di addebito della separazione avanzata in ricorso e negato di avere intrattenuto alcuna relazione extraconiugale. Ha precisato che l'unione con la moglie, che aveva “resistito alle intemperie” fino a che l'unico figlio non era partito per gli studi universitari, era logorata da tempo a causa di caratteri diametralmente opposti dei coniugi (“solare, sincero e per nulla interessato al denaro” il resistente, “permalosa, venale e mai espansiva” la moglie). Ha negato di avere mai abbandonato la casa coniugale, precisando che era stata la moglie, con l'inganno,
a impedirgli di farvi rientro e di essere stato costretto a trovare ospitalità presso amici ed in particolare presso la donna - un'amica, ex cliente dello studio - con la quale la ricorrente reputava sussistere una relazione extraconiugale;
ha precisato di avere incontrato questa donna al bar in una pubblica piazza (come nella foto allegata al ricorso) solo “a titolo di gratitudine per l'ospitalità ricevuta”.
Il resistente ha contestato quanto riferito dalla moglie circa il fatto che essa provvederebbe al pagamento delle rate del mutuo gravante sull'immobile di Perugia via Cortonese, adibito a studio legale di entrambi. Ha chiarito che le rate di mutuo, pur veicolate sul c/c della CP_2 ricorrente, vengono pagate con gli introiti dello studio legale Orsini-Aiello, e/o con finanziamenti dei suoceri, come pure tutte le utenze relative a detto immobile, dove il resistente ha riferito di avere esercitato la professione sino al novembre 2023. Ha poi inteso precisare che la moglie nei venti anni di matrimonio aveva ricevuto finanziamenti da parte dei suoceri per circa euro 100.000,00 ed aveva goduto come ospite di soggiorni al mare, vitto, alloggio ed escursioni, oltre che di gite di piacere in varie parti del mondo a spese dei suoceri, mai ringraziandoli.
Ha concluso chiedendo dichiarare la separazione con rigetto dell'avversa domanda di addebito, ponendo a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica. Ha poi chiesto in via riconvenzionale pronunciarsi ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
1.2 In esito all'udienza di comparizione del 2.7.2024, ove sono state sentite le parti tentando senza esito la conciliazione, è stata adottata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e ammettendo le prove orali nei limiti in cui ritenute rilevanti ai fini della decisione.
All'esito, all'udienza del 20.5.25, cui è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28
c.p.c., è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
***
2. L'esame degli atti, il tenore delle difese e la certa conflittualità che connota il rapporto tra le parti evidenziano che è irrimediabilmente venuta meno quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, sì da non apparire percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. La domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, deve essere dunque accolta, con conseguenti annotazioni di legge.
2.1 Venendo alla richiesta di addebito della separazione avanzata dalla nei confronti del Pt_1 marito, giova premettere alcune osservazioni in punto di diritto.
Per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
(cfr., tra le numerose, Cass. n. 14042/2008; Cass. n. 2740/2008; Cass. n. 279/2000).
In altri termini, la violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Si è infatti riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
Ebbene, nel caso di specie, il resistente ha contrastato la domanda di addebito sia negando di avere intrattenuto e di intrattenere qualsivoglia relazione extra-coniugale, sia riferendo che in realtà la crisi matrimoniale, deflagrata quando l'unico figlio si era trasferito Persona_2
a vivere a Milano per l'università, era in atto da tempo, e trovava la sua genesi in distanze caratteriali.
Come è noto, in virtù dei principi di riparto dell'onere della prova, la suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass., sez. I, 18 aprile 2024, nr. 10489) ritiene come “gravi sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. In sostanza, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso mediante una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza formale e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, deve considerarsi che la ricorrente non ha offerto prova in giudizio circa il fatto che il marito ha intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione extra-coniugale, né tanto meno del nesso di causalità tra detta ipotetica relazione e ila fine dell'unione.
Va, in particolare, considerato che è pacifico che la convivenza tra le parti sia cessata a metà settembre dell'anno 2022, quanto l' – non è chiaro se per iniziativa propria o perché CP_1 costretto dalla moglie – ha lasciato la casa coniugale. Ora, la ha allegato al ricorso conversazioni wattsapp con il marito (al quale la Pt_1 Pt_1 chiedeva di rientrare in casa “in orario decente”, o chiedeva conto di dove fosse e che programmi avesse, menzionando distanze prossime a divenire “incolmabili” o rimproverandogli di non avere “il senso della misura”) e alcune foto (due raffigurano una auto parcheggiata dinanzi a una abitazione, l'altra raffigura l' seduto all'esterno in un bar, CP_1 insieme ad una signora).
Le conversazioni wattsapp sono datate settembre 2022, la foto in cui l' appare in CP_1 compagnia di una donna è datata gennaio 2023.
E' evidente che si tratta di documenti che, oltre a non essere certo idonei a provare una relazione adulterina, sono formati nell'imminenza della separazione di fatto tra i coniugi, quando cioè la crisi coniugale non poteva che essere in atto, o addirittura mesi dopo, sì da venir meno in radice la possibilità di ipotizzare integrato il nesso causale.
Né le prove per testi articolate dalla ricorrente per provare gli assunti inerenti la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale erano idonee al fine, come meglio esposto nell'ordinanza del
18.7.24 con la quale la più parte delle richieste di prova orale sono state rigettate.
Quanto alle relazioni extraconiugali in tesi intrattenute anche negli anni precedenti dall' , CP_1 alle quali nessun accenno si faceva in ricorso, deve osservarsi che è la stessa rappresentazione dei fatti offerta dalla ricorrente che induce ad escludere che possa sussistere nesso di causalità con la fine dell'unione. La riferisce, infatti, di avere appreso di “altri tradimenti” solo “di Pt_1 recente”, e presumibilmente solo dopo la separazione di fatto dal marito (si veda, sul punto, il doc. 18 della ricorrente che, in una mail al proprio difensore datata 6.11.23 menziona “gravi episodi di infedeltà di cui si è appreso solo di recente”), sì da doversi escludere in radice che tali tradimenti (allegati, ma non provati) possano avere inciso negativamente sull'armonia coniugale comportandone il deterioramento. Per tale ragione l'unica prova orale ammessa – di fatto non assunta perché la ricorrente non ha rinvenuto il teste che ha cercato di intimare – comunque, siccome relativa a fatti in tesi avvenuti nel 2021 ma appresi dalla quando la Pt_1 crisi coniugale era ampiamente conclamata, era inidonea alla prova dell'addebito.
La domanda non può che essere rigettata.
3. Venendo alle statuizioni accessorie, avendo le parti dato atto di essere economicamente autonome, ciò su cui solo occorre provvedere è la ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio maggiorenne , studente universitario iscritto all'Università Cattolica di Persona_2
Milano.
Ritiene il collegio che anche nella presente sede debba trovare conferma l'assetto delineato con ordinanza del 18.7.2024 con la quale sono stati adottati i provvedimenti provvisori. Perciò, le spese straordinarie per il figlio – aventi una sicura consistenza, considerando la permanenza a
Milano e la iscrizione ad una università privata – dovranno essere ripartite per il 70% sul padre e per la restante parte a carico della madre, mentre le le spese ordinarie di mantenimento per i periodi in cui il figlio si tratterà in Umbria saranno sostenute da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza.
Nell'ordinanza non si è però tenuto conto del fatto che il giovane, vivendo per la maggior parte del tempo a Milano, deve affrontare anche una serie di spese di natura ordinaria (quali quelle per alimentazione e vitto in generale, abbigliamento, socialità, igiene personale, trasporti urbani). Ritenendo presuntivamente congrua a far fronte alle spese indicate la somma di euro
500,00 mensili può applicarsi la ripartizione percentuale già prevista per le spese straordinarie
(70% e 30%), così ponendo a carico della la somma di euro 150,00 e a carico dell' Pt_1 CP_1 la somma di euro 350,00, che dovrà essere versata mensilmente direttamente al figlio.
Le spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e del suo esito, sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Parte_1
Perugia, e , nata il [...] a [...], autorizzandoli per l'effetto a CP_1 vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione al marito avanzata da . Parte_1
3) Pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente al figlio Parte_1 Persona_2 la somma di euro 150,00 e a carico di l'obbligo di versare al figlio CP_1 _2
la somma di euro 350,00 a titolo di mantenimento ordinario e onera le parti di
[...] provvedere al pagamento delle spese straordinarie (tra le quali rientrano quelle universitarie), ripartendole per il 70% a carico dell' e per il 30% a carico della CP_1 Pt_1
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice rel.
Il Presidente
Ilenia Miccichè
Gaia Muscato
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5061 del Ruolo Generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , nata il [...] in [...], residente Parte_1 C.F._1 in TO, Corso Cavour 67, elettivamente domiciliato in TO alla via Sant'Agostino 51, presso lo
Studio dell'Avv. Emanuela Stramaccia che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso (fax 0758944793; PEC;
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Perugia via Cortonese 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Lazzaro, nonché dall'Avv. Cinzia Cassisa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato (PEC: FAX Email_2
0759079013);
Resistente
Conclusioni delle parti: per : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa e reietta 1) emettere sentenza di separazione dei coniugi e con obbligo di tenere un Parte_1 CP_1 comportamento di rispetto reciproco. 2) Dichiarare che la separazione è addebitabile al Sig.
per i motivi esposti e indicati nei precedenti atti difensivi e alla luce dei CP_1 documenti in atti. 2) Considerato che il figlio , studente universitario, seppur Persona_1 maggiorenne, non è ad oggi economicamente autosufficiente, per i motivi esposti e indicati nei precedenti atti difensivi e alla luce dei documenti in atti, a parziale modifica dell'ordinanza ex art 473 -bis 22 cpc resa il 18 luglio 2024, disporre che il padre CP_1 provveda a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario e straordinario direttamente al figlio le somme necessarie per gli studi in Milano e che la madre Persona_2 provveda a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie del figlio Persona_2 quando dimora in TO . Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. per : “Vorrà l'On.le Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza e CP_1 difesa: a- rigettare l'avversaria domanda di addebito per carenza di presupposti di legge;
b- dichiarare la separazione personale dei coniugi con obbligo di reciproco rispetto;
c- disporre per entrambi i coniugi ed in termini paritari, l'obbligo di mantenimento del figlio _2
, sino alla sua indipendenza economica;
d- ai sensi dell'art. 473bis n. 49 cpc, dichiarare
[...] la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 03/08/2002 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Conclusioni del P.M.: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sig.ra con ricorso depositato il 14.12.2023, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione con addebito al marito , con il quale ha contratto matrimonio il CP_1
3.08.2002. Ha riferito che dall'unione è nato, il 2.12.2002, il figlio , Persona_2 maggiorenne, studente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e convivente con la madre presso la casa coniugale sita in TO. Ha precisato che il nucleo familiare, ad eccezione di due anni trascorsi a Catanzaro, aveva sempre vissuto a
TO, in un immobile donatole dal padre, facente parte di un palazzo storico della famiglia sul quale era stata eseguita una ristrutturazione contraendo mutuo, ancora in essere, Pt_1 di euro 70.000. L'unione coniugale era proseguita serenamente, fino a quando il marito - adducendo come scusa crescenti impegni di lavoro - aveva improvvisamente cambiato comportamento, iniziando a pernottare fuori sempre più spesso e a far rientro a casa a tarda ora;
alla propria richiesta di spiegazioni, le aveva detto di aver bisogno di “riflettere sulla sua vita” ma in verità da mesi, come poi appreso dalla ricorrente, stava vivendo una relazione extra- coniugale con una donna dalla quale era andato addirittura a vivere.
La ha spiegato poi che la scelta dell'Università privata a Milano frequentata dal figlio – Pt_1 con spese di retta e di alloggio molto alte - era stata fortemente voluta dal padre, dai nonni paterni e dallo zio paterno che vive a Milano, dove anch'egli esercita, come la stessa ricorrente ed il marito, la professione di avvocato. Le consistenti spese universitarie per il figlio, da febbraio 2023, vengono pagate dai nonni paterni, anche in considerazione del fatto che la ricorrente, dopo la scelta del marito di allontanarsi, continua a pagare il mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale e la rata per l'acquisto di un immobile a Perugia, via
Cortonese, di proprietà esclusiva del marito.
Ha poi ulteriormente argomentato di essere venuta a conoscenza anche di pregressi precedenti tradimenti da parte del marito e che il figlio riceve direttamente dai nonni e dallo zio paterno le somme che gli occorrono per gli studi a Milano, sì da potersi reputare economicamente autosufficiente. La ricorrente ha allegato di percepire dalla propria attività professionale di avvocato reddito di circa euro 45.000 annui ed ha concluso chiedendo che venisse posto a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio versandogli tutto quanto occorrente per gli studi a Milano, ponendo a proprio carico le sole spese di mantenimento per i periodi in cui il figlio avrebbe dimorato a TO.
1.1 Il sig. , costituitosi con comparsa depositata il 29.5.24, ha contestato la CP_1 domanda di addebito della separazione avanzata in ricorso e negato di avere intrattenuto alcuna relazione extraconiugale. Ha precisato che l'unione con la moglie, che aveva “resistito alle intemperie” fino a che l'unico figlio non era partito per gli studi universitari, era logorata da tempo a causa di caratteri diametralmente opposti dei coniugi (“solare, sincero e per nulla interessato al denaro” il resistente, “permalosa, venale e mai espansiva” la moglie). Ha negato di avere mai abbandonato la casa coniugale, precisando che era stata la moglie, con l'inganno,
a impedirgli di farvi rientro e di essere stato costretto a trovare ospitalità presso amici ed in particolare presso la donna - un'amica, ex cliente dello studio - con la quale la ricorrente reputava sussistere una relazione extraconiugale;
ha precisato di avere incontrato questa donna al bar in una pubblica piazza (come nella foto allegata al ricorso) solo “a titolo di gratitudine per l'ospitalità ricevuta”.
Il resistente ha contestato quanto riferito dalla moglie circa il fatto che essa provvederebbe al pagamento delle rate del mutuo gravante sull'immobile di Perugia via Cortonese, adibito a studio legale di entrambi. Ha chiarito che le rate di mutuo, pur veicolate sul c/c della CP_2 ricorrente, vengono pagate con gli introiti dello studio legale Orsini-Aiello, e/o con finanziamenti dei suoceri, come pure tutte le utenze relative a detto immobile, dove il resistente ha riferito di avere esercitato la professione sino al novembre 2023. Ha poi inteso precisare che la moglie nei venti anni di matrimonio aveva ricevuto finanziamenti da parte dei suoceri per circa euro 100.000,00 ed aveva goduto come ospite di soggiorni al mare, vitto, alloggio ed escursioni, oltre che di gite di piacere in varie parti del mondo a spese dei suoceri, mai ringraziandoli.
Ha concluso chiedendo dichiarare la separazione con rigetto dell'avversa domanda di addebito, ponendo a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica. Ha poi chiesto in via riconvenzionale pronunciarsi ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
1.2 In esito all'udienza di comparizione del 2.7.2024, ove sono state sentite le parti tentando senza esito la conciliazione, è stata adottata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e ammettendo le prove orali nei limiti in cui ritenute rilevanti ai fini della decisione.
All'esito, all'udienza del 20.5.25, cui è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28
c.p.c., è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
***
2. L'esame degli atti, il tenore delle difese e la certa conflittualità che connota il rapporto tra le parti evidenziano che è irrimediabilmente venuta meno quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, sì da non apparire percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. La domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, deve essere dunque accolta, con conseguenti annotazioni di legge.
2.1 Venendo alla richiesta di addebito della separazione avanzata dalla nei confronti del Pt_1 marito, giova premettere alcune osservazioni in punto di diritto.
Per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
(cfr., tra le numerose, Cass. n. 14042/2008; Cass. n. 2740/2008; Cass. n. 279/2000).
In altri termini, la violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Si è infatti riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
Ebbene, nel caso di specie, il resistente ha contrastato la domanda di addebito sia negando di avere intrattenuto e di intrattenere qualsivoglia relazione extra-coniugale, sia riferendo che in realtà la crisi matrimoniale, deflagrata quando l'unico figlio si era trasferito Persona_2
a vivere a Milano per l'università, era in atto da tempo, e trovava la sua genesi in distanze caratteriali.
Come è noto, in virtù dei principi di riparto dell'onere della prova, la suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass., sez. I, 18 aprile 2024, nr. 10489) ritiene come “gravi sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. In sostanza, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso mediante una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza formale e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, deve considerarsi che la ricorrente non ha offerto prova in giudizio circa il fatto che il marito ha intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione extra-coniugale, né tanto meno del nesso di causalità tra detta ipotetica relazione e ila fine dell'unione.
Va, in particolare, considerato che è pacifico che la convivenza tra le parti sia cessata a metà settembre dell'anno 2022, quanto l' – non è chiaro se per iniziativa propria o perché CP_1 costretto dalla moglie – ha lasciato la casa coniugale. Ora, la ha allegato al ricorso conversazioni wattsapp con il marito (al quale la Pt_1 Pt_1 chiedeva di rientrare in casa “in orario decente”, o chiedeva conto di dove fosse e che programmi avesse, menzionando distanze prossime a divenire “incolmabili” o rimproverandogli di non avere “il senso della misura”) e alcune foto (due raffigurano una auto parcheggiata dinanzi a una abitazione, l'altra raffigura l' seduto all'esterno in un bar, CP_1 insieme ad una signora).
Le conversazioni wattsapp sono datate settembre 2022, la foto in cui l' appare in CP_1 compagnia di una donna è datata gennaio 2023.
E' evidente che si tratta di documenti che, oltre a non essere certo idonei a provare una relazione adulterina, sono formati nell'imminenza della separazione di fatto tra i coniugi, quando cioè la crisi coniugale non poteva che essere in atto, o addirittura mesi dopo, sì da venir meno in radice la possibilità di ipotizzare integrato il nesso causale.
Né le prove per testi articolate dalla ricorrente per provare gli assunti inerenti la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale erano idonee al fine, come meglio esposto nell'ordinanza del
18.7.24 con la quale la più parte delle richieste di prova orale sono state rigettate.
Quanto alle relazioni extraconiugali in tesi intrattenute anche negli anni precedenti dall' , CP_1 alle quali nessun accenno si faceva in ricorso, deve osservarsi che è la stessa rappresentazione dei fatti offerta dalla ricorrente che induce ad escludere che possa sussistere nesso di causalità con la fine dell'unione. La riferisce, infatti, di avere appreso di “altri tradimenti” solo “di Pt_1 recente”, e presumibilmente solo dopo la separazione di fatto dal marito (si veda, sul punto, il doc. 18 della ricorrente che, in una mail al proprio difensore datata 6.11.23 menziona “gravi episodi di infedeltà di cui si è appreso solo di recente”), sì da doversi escludere in radice che tali tradimenti (allegati, ma non provati) possano avere inciso negativamente sull'armonia coniugale comportandone il deterioramento. Per tale ragione l'unica prova orale ammessa – di fatto non assunta perché la ricorrente non ha rinvenuto il teste che ha cercato di intimare – comunque, siccome relativa a fatti in tesi avvenuti nel 2021 ma appresi dalla quando la Pt_1 crisi coniugale era ampiamente conclamata, era inidonea alla prova dell'addebito.
La domanda non può che essere rigettata.
3. Venendo alle statuizioni accessorie, avendo le parti dato atto di essere economicamente autonome, ciò su cui solo occorre provvedere è la ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio maggiorenne , studente universitario iscritto all'Università Cattolica di Persona_2
Milano.
Ritiene il collegio che anche nella presente sede debba trovare conferma l'assetto delineato con ordinanza del 18.7.2024 con la quale sono stati adottati i provvedimenti provvisori. Perciò, le spese straordinarie per il figlio – aventi una sicura consistenza, considerando la permanenza a
Milano e la iscrizione ad una università privata – dovranno essere ripartite per il 70% sul padre e per la restante parte a carico della madre, mentre le le spese ordinarie di mantenimento per i periodi in cui il figlio si tratterà in Umbria saranno sostenute da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza.
Nell'ordinanza non si è però tenuto conto del fatto che il giovane, vivendo per la maggior parte del tempo a Milano, deve affrontare anche una serie di spese di natura ordinaria (quali quelle per alimentazione e vitto in generale, abbigliamento, socialità, igiene personale, trasporti urbani). Ritenendo presuntivamente congrua a far fronte alle spese indicate la somma di euro
500,00 mensili può applicarsi la ripartizione percentuale già prevista per le spese straordinarie
(70% e 30%), così ponendo a carico della la somma di euro 150,00 e a carico dell' Pt_1 CP_1 la somma di euro 350,00, che dovrà essere versata mensilmente direttamente al figlio.
Le spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e del suo esito, sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Parte_1
Perugia, e , nata il [...] a [...], autorizzandoli per l'effetto a CP_1 vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione al marito avanzata da . Parte_1
3) Pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente al figlio Parte_1 Persona_2 la somma di euro 150,00 e a carico di l'obbligo di versare al figlio CP_1 _2
la somma di euro 350,00 a titolo di mantenimento ordinario e onera le parti di
[...] provvedere al pagamento delle spese straordinarie (tra le quali rientrano quelle universitarie), ripartendole per il 70% a carico dell' e per il 30% a carico della CP_1 Pt_1
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice rel.
Il Presidente
Ilenia Miccichè
Gaia Muscato