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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/12/2024, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA
N. 13330/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 08/10/2024
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. STECCANELLA SABRINA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto opportuno e comunicandosi reciprocamente le variazioni della stessa;
1 b) il SI. su richiesta della SI.ra si impegna a lasciare l'abitazione Pt_2 Pt_1
familiare entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso, mentre la casa familiare, sino alla vendita della stessa verrà assegnata alla SI.ra che vi abiterà insieme Pt_1
ai figli;
c) la casa coniugale, sita in Cazzano di Tramigna (VR), via G. Minzoni 21, andrà venduta ed il ricavato, saldato il residuo mutuo e pagate tutte le spese attinenti alla vendita, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi. Sino alla vendita della casa familiare il mutuo verrà corrisposto nella misura del 50% tra i coniugi. Alla SI.ra e ai figli Pt_1 verrà concesso un termine di almeno 30 giorni dall'atto di vendita della suddetta casa per liberare l'immobile. La SI.ra acconsentirà le visite di interessati/possibili Pt_1 acquirenti presso l'abitazione in oggetto;
d) la SI.ra entro quindici giorni dall'uscita di casa del SI. provvederà Pt_1 Pt_2
a fare richiesta per il passaggio di intestazione delle bollette relative ai consumi dell'abitazione. In ogni caso, le bollette relative ai consumi successive al trasferimento del SI. saranno a carico della SI.ra Pt_2 Pt_1
e) I rimborsi relativi al mutuo della casa coniugale verranno suddivisi al 50% tra i coniugi;
f) Il furgone, tg. ET836YH di proprietà della SI.ra verrà trasferito in Parte_1
proprietà al SI. , che si assumerà le spese della pratica di passaggio. Parte_2
g) La motocicletta tg ED68727 di proprietà della SI.ra , resterà Parte_1
nella disponibilità della stessa;
h) L'automobile Ford Focus, tg.. EL634MS di proprietà del SI. verrà Parte_2
trasferita alla SI.ra . Si assumerà le spese di passaggio il SI. Parte_1 Pt_2
i) il figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà parentale in modo condiviso per ciò che riguarda le scelte fondamentali (istruzione, educazione, anche religiosa, salute), tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
La residenza dei figli verrà stabilita presso il domicilio della madre. I coniugi si accordano affinché i periodi di permanenza dei figli presso le rispettive abitazioni siano compatibili con le eSIenze proprie e dei figli stessi. Il padre potrà stare con i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20,00. I genitori, superato il primo periodo di adattamento dei figli alla separazione, accorderanno una o
2 più sere a settimana in cui i bambini potranno stare con il padre.
j) Durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, i bambini staranno con il padre almeno 5 giorni complessivi, comprendendo ad anni alterni il pranzo di Natale e quello di Capodanno o la cena di Natale e quella del 31.12. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera e passerà il lunedì dell'Angelo con la madre.
k) durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno 10 giorni, anche non consecutivi con il padre (i giorni di vacanza verranno concordati ogni anno dai genitori entro il mese di giugno);
l) il Sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla Sig.ra € 500, 00 Pt_2 Pt_1
(da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. I genitori pagheranno al 50% le spese straordinarie
(compresa anche la mensa scolastica) così come da Protocollo del Tribunale di Verona.
Il SI. verserà il mantenimento ordinario per i figli dal mese in cui lascerà Pt_2
l'abitazione familiare;
m) l'assegno unico relativo ai figli verrà suddiviso al 50% tra i coniugi;
n) le detrazioni relative ai figli verranno attribuite nella misura del 100% alla madre;
o) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, di conseguenza, rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento;
p) entrambi i coniugi dichiarano che all'esecuzione dei suddetti accordi non avranno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa dedotta o deducibile derivante dal rapporto di coniugio.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di due figli minorenni nato il [...] ed Per_1 Per_2
nata il [...]) alla data del deposito del ricorso.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 28.10.2024 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle medesime parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cazzano di Tramigna -
VR (anno 2012, Numero 1, Parte II, Serie A ufficio 1), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di conSIlio del 26 novembre 2024
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
4
N. 13330/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 08/10/2024
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. STECCANELLA SABRINA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto opportuno e comunicandosi reciprocamente le variazioni della stessa;
1 b) il SI. su richiesta della SI.ra si impegna a lasciare l'abitazione Pt_2 Pt_1
familiare entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso, mentre la casa familiare, sino alla vendita della stessa verrà assegnata alla SI.ra che vi abiterà insieme Pt_1
ai figli;
c) la casa coniugale, sita in Cazzano di Tramigna (VR), via G. Minzoni 21, andrà venduta ed il ricavato, saldato il residuo mutuo e pagate tutte le spese attinenti alla vendita, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi. Sino alla vendita della casa familiare il mutuo verrà corrisposto nella misura del 50% tra i coniugi. Alla SI.ra e ai figli Pt_1 verrà concesso un termine di almeno 30 giorni dall'atto di vendita della suddetta casa per liberare l'immobile. La SI.ra acconsentirà le visite di interessati/possibili Pt_1 acquirenti presso l'abitazione in oggetto;
d) la SI.ra entro quindici giorni dall'uscita di casa del SI. provvederà Pt_1 Pt_2
a fare richiesta per il passaggio di intestazione delle bollette relative ai consumi dell'abitazione. In ogni caso, le bollette relative ai consumi successive al trasferimento del SI. saranno a carico della SI.ra Pt_2 Pt_1
e) I rimborsi relativi al mutuo della casa coniugale verranno suddivisi al 50% tra i coniugi;
f) Il furgone, tg. ET836YH di proprietà della SI.ra verrà trasferito in Parte_1
proprietà al SI. , che si assumerà le spese della pratica di passaggio. Parte_2
g) La motocicletta tg ED68727 di proprietà della SI.ra , resterà Parte_1
nella disponibilità della stessa;
h) L'automobile Ford Focus, tg.. EL634MS di proprietà del SI. verrà Parte_2
trasferita alla SI.ra . Si assumerà le spese di passaggio il SI. Parte_1 Pt_2
i) il figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà parentale in modo condiviso per ciò che riguarda le scelte fondamentali (istruzione, educazione, anche religiosa, salute), tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
La residenza dei figli verrà stabilita presso il domicilio della madre. I coniugi si accordano affinché i periodi di permanenza dei figli presso le rispettive abitazioni siano compatibili con le eSIenze proprie e dei figli stessi. Il padre potrà stare con i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20,00. I genitori, superato il primo periodo di adattamento dei figli alla separazione, accorderanno una o
2 più sere a settimana in cui i bambini potranno stare con il padre.
j) Durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, i bambini staranno con il padre almeno 5 giorni complessivi, comprendendo ad anni alterni il pranzo di Natale e quello di Capodanno o la cena di Natale e quella del 31.12. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera e passerà il lunedì dell'Angelo con la madre.
k) durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno 10 giorni, anche non consecutivi con il padre (i giorni di vacanza verranno concordati ogni anno dai genitori entro il mese di giugno);
l) il Sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla Sig.ra € 500, 00 Pt_2 Pt_1
(da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. I genitori pagheranno al 50% le spese straordinarie
(compresa anche la mensa scolastica) così come da Protocollo del Tribunale di Verona.
Il SI. verserà il mantenimento ordinario per i figli dal mese in cui lascerà Pt_2
l'abitazione familiare;
m) l'assegno unico relativo ai figli verrà suddiviso al 50% tra i coniugi;
n) le detrazioni relative ai figli verranno attribuite nella misura del 100% alla madre;
o) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, di conseguenza, rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento;
p) entrambi i coniugi dichiarano che all'esecuzione dei suddetti accordi non avranno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa dedotta o deducibile derivante dal rapporto di coniugio.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di due figli minorenni nato il [...] ed Per_1 Per_2
nata il [...]) alla data del deposito del ricorso.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 28.10.2024 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle medesime parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cazzano di Tramigna -
VR (anno 2012, Numero 1, Parte II, Serie A ufficio 1), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di conSIlio del 26 novembre 2024
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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