Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Peppino Mariano, Antonio Greco e Giuseppina Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crotone, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Sitra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Irtuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina del dirigente del Settore 3 - Servizi Finanziari, Patrimonio e Ambiente del Comune di Crotone del -OMISSIS-, di aggiudicazione del servizio di pulizia di fossi e canali, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. SC AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS-, impugnando la determina meglio indicata in epigrafe, si duole dell’esito della procedura aperta indetta dal Comune di Crotone per l’affidamento del servizio di pulizia di fossi e canali, che ha visto prevalere l’offerta di -OMISSIS-, ritenuta economicamente più vantaggiosa.
1.1. – In particolare, secondo la parte ricorrente la società aggiudicataria non avrebbe dimostrato la sussistenza dei richiesti requisiti di capacità tecnico-professionale, vale a dire l’esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, di servizi del tutto analoghi a quello oggetto dell'appalto svolti con buon esito e per un importo complessivo, pari o superiore ad € 500.000.
I servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni dalla controinteressata aggiudicataria, infatti, avrebbero un valore di soli € 234.148,35.
1.2. – In secondo luogo, nell’attribuire i punteggi all’offerta tecnica presentata da -OMISSIS-, la stazione appaltante non avrebbe considerato adeguatamente i seguenti subcriteri: 1.1 Struttura Organizzativa; 1.2 Macchine operatrici; 1.3 Qualifica del personale.
1.3. – Infine, l’operato del Comune di Crotone sarebbe viziato da eccesso di potere perché, nonostante la -OMISSIS- abbia presentato il -OMISSIS- istanza di riesame in autotutela, l’Ente non avrebbe mai fornito riscontro, ledendo così il diritto dell’operatore economico ad avere delle legittime risposte.
2. – Costituitasi in giudizio, la controinteressata -OMISSIS- ha preliminarmente rilevato che la determina dirigenziale oggetto di impugnativa si sarebbe limitata a emendare da un errore materiale la precedente determina del -OMISSIS-, che aveva – questa sì – disposto l’aggiudicazione dei lavori, ma che non era stata impugnata.
Ne conseguirebbe l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all’annullamento del solo atto oggetto di impugnativa.
Inammissibile sarebbe, per difetto di specificità, anche l’ultimo motivo di ricorso.
Quanto al requisito di capacità economica, la -OMISSIS- lo possiederebbe e ne avrebbe provato il possesso attraverso la produzione di numerosi atti sulla piattaforma telematica certificata Tuttogare del Comune di Crotone, e non sul fascicolo FVOE 2.0., a causa di problemi di malfunzionamento del sistema. Peraltro, il motivo di impugnazione sarebbe inammissibile per la mancata impugnazione della mancata esclusione dalla gara del controinteressato aggiudicatario.
Quanto alla valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente, il motivo non sarebbe scrutinabile da questo giudice amministrativo per indeterminatezza.
3. – Il Comune di Crotone, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi, per mancanza di interesse – essendo stata impugnata una determina di rettifica di quella che ha effettivamente disposto l’aggiudicazione del servizio -, per omessa impugnazione della mancata esclusione della controinteressata aggiudicataria.
Nel merito, l’amministrazione ha dedotto di aver riscontrato l’istanza di autotutela, rigettandola; ha difeso in generale la correttezza del proprio operato.
4. – Rigettata, con ordinanza dell’-OMISSIS-, l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie.
4.1. – In particolare, nel proprio atto difensivo la ricorrente ha sostenuto l’ammissibilità del ricorso e, nel merito, ha lamentato un illegittimo uso, da parte del Comune di Crotone, dell’istituto del soccorso istruttorio.
Inoltre, il seggio di gara avrebbe attribuito punteggi non coerenti e non motivati alle offerte tecniche.
Infine, il provvedimento impugnato sarebbe stato posto in essere senza assicurare le garanzie provvedimentali di cui agli artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241.
4.2. – Comune di Crotone e -OMISSIS-, nelle distinte memorie di replica depositate, hanno eccepito l’inammissibilità dei nuovi motivi articolati dalla ricorrente nelle memorie ex art. 73 c.p.a.
5. – Il Tribunale deve premettere che le questioni poste dalla -OMISSIS- con la memoria ex art. 73 c.p.a. non possono essere esaminate. Esse non sono il mero sviluppo delle censure già dedotte (per esempio, nel ricorso non si fa cenno all’istituto del soccorso istruttorio), ma rappresentano un amplimento del thema decidendum , evidenziando nuove ragioni di illegittimità dell’operato dell’amministrazione.
Trattandosi di motivi di ricorso non già esplicitati nel ricorso, essi avrebbero dovuto essere oggetto di motivi aggiunti tempestivamente notificati e depositati, e non avrebbero potuto essere contenuti in una semplice memoria processuale.
6. – Ciò posto, il ricorso è da respingere nel merito, non essendo quindi necessario esaminare le questioni preliminari di rito poste dal Comune di Crotone e da -OMISSIS-
6.1. – Il Comune di Crotone, alle pagg. 10, 11 e 12 della memoria depositata il 29 agosto 2025 ha indicato i lavori analoghi svolti dall’aggiudicataria negli ultimi 10 anni, presi in considerazione in quanto caricati sul portale Tuttogare a seguito di soccorso istruttorio attivato anche in relazione al cattivo funzionamento del FVO 2.0.
Non potendo essere sindacato, come spiegato al § 5., l’esercizio dell’istituto del soccorso istruttorio da parte del Comune di Crotone, vi è che risulta che la -OMISSIS- abbia svolto lavori del tutto analoghi per un importo di € 822.375,72, così integrando il richiesto requisito di capacità economica.
6.2. – Premesso poi che la valutazione dell’offerta tecnica da parte della commissione valutatrice è caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2025, n. 7458), la società ricorrente si è limitata a indicare, in ricorso, alcuni criteri di valutazione per i quali sarebbe erroneo il punteggio attribuito alla propria offerta tecnica.
Non sono nemmeno articolate le ragioni per cui dovrebbe rinvenirsi un’illogicità nell’operato valutativo dell’amministrazione.
Il motivo non può, quindi, essere favorevolmente apprezzato da questo giudice.
6.3. – Anche l’ultimo motivo non è suscettibile di accoglimento, giacché l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente sulle richieste di riesame (Cons. Stato, Sez. V, 18 settembre 2025, n. 7369).
In ogni caso, il Comune di Crotone ha dato dimostrazione di aver esaminato l’istanza, rigettandola con motivato provvedimento del 4 agosto 2025, n. 78186, che la parte ricorrente non ha autonomamente impugnato.
7. – Il ricorso deve essere respinto, con regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , alla rifusione, in favore del Comune di Crotone, in persona del Sindaco in carica, e dei -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.148,00 per ciascuno, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV RE, Presidente
SC AL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC AL | IV RE |
IL SEGRETARIO