Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2978/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2978 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: PAGAMENTO.
TRA
già con sede legale Parte_1 Parte_2 in Torre del Greco Via Napoli n°35, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Parte_3 rappresentato e difeso, dagli avv.ti Paolo Galluccio e Vincenzo Mirra, e Andrea Ferraro, unitamente al quale elettivamente domicilia presso il loro studio in Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla via Melorio, 21--- ricorrente-attrice
E
, in persona del legale rapp. pro-tempore, con sede in Torre del Greco via Controparte_1 Marconi 66 ed elett. dom. ivi unitamente agli avv.ti Eduardo Martucci e Guido Cortese (quest'ultimo in sostituzione di precedente Difensore) giusta procure notarili debitamente richiamate--- resistente-convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc (procedimento sommario di cognizione) dep. in data 26.5.2021 la il esponeva di essere accreditato presso il Servizio e per esso con Parte_1 Controparte_2 l' e di erogare in particolare prestazioni di giusta regolari contratti Controparte_1 Parte_4 In virtù di tali contratti esso aveva erogato le relative prestazioni (per gli anni in questione) come da fatture che indicava analiticamente. Cont Sennonché l' non aveva corrisposto l'intero importo dovuto, trattenendo la somma di € 17.705,72 in applicazione del c.d. “Sconto Tariffario” previsto dalla L. 296/06. Cont Il comportamento dell' era però illegittimo in quanto lo Sconto Tariffario riguardava esclusivamente gli anni dal 2007 al 2009 inclusi e non poteva essere applicato ultrattivamente. Con Essendo risultati vane le richieste all'uopo inviate l'istante chiedeva condannarsi l' al pagamento dell'indicata somma oltre accessori. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la resistente che contestava la domanda sostenendo la legittimità del proprio operato.
Con ordinanza in data 1.3.2022 veniva disposto il mutamento del rito (da sommario ad ordinario di cognizione) attesi i contrasti che si rinvenivano sul punto e la necessità di ulteriori approfondimenti.
La causa veniva quindi istruita con la produzione di documentazione varia e quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti la stessa è stata assegnata a sentenza con i termini di legge.
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La domanda non può trovare accoglimento.
Va premesso che essa mira ad ottenere il recupero del c.d. sconto tariffario. Si tratta di un particolare meccanismo, introdotto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n.
296 del 2006 che (per quel che qui interessa) recita: fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a
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partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con
i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate».
In sostanza, a fini di contenimento della spesa pubblica (finalità analoga invero ad altri istituti del settore sanità, come ad es. i c.d. ) è stato previsto che sulle somme spettanti ai vari Parte_5
Soggetti Accreditati (per le prestazioni rese) fosse praticata una riduzione (c.d. sconto tariffario, da applicare in misura percentuale diversa in relazione al tipo di servizio erogato).
Si tratta di sconto obbligatorio e sottratto all'autonomia negoziale delle parti (quindi imposto ai vari Centri). Esso si ricollega all'esigenza pubblicista di programmare la spesa sanitaria: infatti il diritto alla salute del singolo deve essere armonizzato col diritto alla salute di tutti gli altri cittadini e tener quindi conto della limitatezza delle disponibilità finanziarie onde garantire a tutti la stessa (e più ampia possibile) possibilità di accesso al sistema sanitario (in tal senso Cass. 14778/2020).
In particolare lo sconto operava in una situazione contingente in cui era necessario rientrare da passati sforamenti di bilancio che avevano messo a rischio la tenuta dell'intero sistema. Il problema principale che però pone (o meglio: poneva) l'istituto dello Sconto Tariffario non è la sua legittimità o meno (come noto sulle esigenze di programmazione e contenimento della spesa in ambito sanitario è stata chiamata a pronunciarsi anche la Corte Costituzionale che ha ritenuto legittima la previsione di limiti proprio perché necessari nel superiore interesse del diritto alla salute di tutti i cittadini), ma quella della sua vigenza in base alla norma che l'ha previsto. Orbene - come evidenziato da Cass. 10582/2018 - la norma in questione (art. 1, comma 796, lettera o, della finanziaria per il 2007), espressamente disciplina “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009” e quindi ha ambito temporale limitato al suddetto triennio. Poiché gli importi di cui qui si discute riguardano periodi successivi al 2009 è quindi da concludere che non v'è alcuna norma di legge che imponga lo sconto anche per il caso in esame. In tal senso quanto sostenuto dalla ricorrente è pienamente (e doverosamente) condivisibile. Tuttavia occorre esaminare: 1) il meccanismo complessivo di determinazione e limitazione della spesa sanitaria a livello regionale
2) la valenza del contratto in essere fra le parti (cfr. contratti esibiti per l'anno in questione –
2012 – e anche per l'anno successivo). SUL MECCANISMO DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA SANITARIA
Nella fattispecie qui in esame l'art. 5 del contratto (per l'anno 2012 che qui interessa), ai punti 1 e
2 testualmente prevede (con riferimento complessivo a tutti i Centri convenzionati da applicare quindi a ciascuno di essi):
Orbene appare evidente che è stato stabilito un limite di spesa massimo (nel contratto qui in esame esso è individuato nel dettaglio dal precedente art. 4) e tale limite massimo tiene conto anche
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della componente negativa dello sconto tariffario che quindi non sarà applicato solo se l'importo complessivo non superi quel limite.
Ciò corrisponde chiaramente ad una medesima esigenza imposta dalla in sede di Pt_6 programmazione complessiva della spesa sanitaria (ed in effetti i contratti vengono stilati sullo Con schema predisposto appunto per tutte le . Ed il fatto che la previsione di cui sopra sia fatta per tutti “i centri privati” conferma che la decurtazione dello sconto è stata adottata come sistema di determinazione del limite massimo della spesa complessiva (importo che così determinato va poi suddiviso fra i vari Centri in maniera proporzionale). In sostanza lo sconto si salda col meccanismo previsto per i c.d. “ ” e costituisce uno Parte_5 degli aspetti del complessivo (ed unico) budget di spesa: un singolo Centro potrà avere in concreto una remunerazione extra sconto, solo nell'ipotesi che dal calcolo complessivamente fatto su tutti i
Centri vi siano margini di budget che consentano la redistribuzione dello stesso. Quindi la previsione dello sconto si inserisce nell'articolato (e complesso) meccanismo in base al quale è prevista la determinazione del limite di spesa: tale limite massimo (che tiene conto delle risorse economiche a disposizione per la spesa sanitaria e che pertanto non solo è lecito ma addirittura doveroso) viene quindi determinato in concreto anche con scorporo anche dello sconto.
In definitiva la previsione contrattuale prevede che il limite del c.d. massimo vada Parte_7 determinato applicando anche l'istituto in esame (al netto dello Sconto Tariffario). E nella specie tale tetto massimo risulta raggiunto (e già con gli importi corrisposti “ridotti” Con dallo “sconto tariffario”) come attestato dai risultati del “Tavolo Tecnico” esibito dall' che addirittura prevede l'avvio della procedura di RTU (Regressione Tariffaria Unica) per il recupero del surplus corrisposto.
E da ultimo va rammentato che la determinazione del limite di spesa complessivo (pur se con il farraginoso meccanismo sopra appena accennato) costituisce atto amministrativo in alcun modo sindacabile (e fra l'altro risponde ad evidenti e doverose esigenze di razionalizzazione della spesa). SULLA VALENZA CONTRATTUALE DELLA PREVISIONE Ragionando poi sotto diverso punto di vista sembra piuttosto chiara la volontà di contrattualizzare lo sconto.
Il contratto non solo obbedisce ai criteri di razionalizzazione delle spesa di cui sopra, ma contrattualizza lo Sconto Tariffario indipendentemente dalla sorte che esso avrebbe potuto avere a livello normativo.
La previsione è chiara ed espressa: il contratto qui in esame non si limita ad un generico riferimento alla normativa statuale ma manifesta una chiara ed espressa volontà di evitare che il tetto di spesa massimo possa essere superato qualora lo sconto non sia più imposto a livello legislativo. E non avrebbe senso ritenere che le parti abbiano certo inteso limitare la spesa alla sola determinazione dei tetti di spesa, perché – come visto – è proprio il tetto di spesa massimo che viene determinato sottraendo anche la quota dello sconto. Ed ancora non si ritiene che nel caso in esame si possa essere in presenza di una clausola vessatoria ex art. 1341 cod. civ.
Infatti qui non vi sono condizioni generali di contratto come previste dal comma 1 dell'art. 1341 e nemmeno si discute di una clausola rientrante fra quelle di cui al comma 2 di tale norma (né tanto meno si può parlare di consumatore o di contraente debole). Si tratta più semplicemente di contratto predisposto da una sola parte (e al più assimilabile a quelli conclusi su moduli o formulari) senza alcun particolare problema di nullità delle clausole ivi contenute. E' ovvio che - dal punto di vista strettamente privatistico - la determinazione del prezzo di una prestazione (e quindi gli eventuali sconti) rientra normalmente nell'autonomia privata, ma il particolare tipo di rapporto in esame impone di chiedersi se il contratto che intercorre fra Centro Con Accreditato e possa prevedere qualcosa di diverso (id est: lo sconto) rispetto a quanto già previsto normativamente (se cioè possano essere incluse clausole che non sono previste a monte o che addirittura – come lo sconto – si riferiscano ad istituti previsti dapprima normativamente ma poi non più vigenti.
Analizzando brevemente la complessa natura del rapporto che lega il Sistema Sanitario CP_3Cont (e per esso le varie ai singoli Centri Privati, va considerato che l'accreditamento di una
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Struttura nell'ambito del SSN costituisce il presupposto di una vera e propria concessione di pubblico servizio: la Struttura Accreditata infatti erogherà prestazioni sanitarie per conto del SSN. Tuttavia l'accreditamento configura solo la cornice (appunto: il presupposto): il rapporto di concessione si instaurerà concretamente solo con la stipula di apposito contratto in cui comunque andranno necessariamente trasfuse tutte le regole imposte dal superiore interesse pubblico (sia a livello locale/regionale, sia a livello centrale/statale).
Tale contratto andrà a regolare nel dettaglio (se del caso adattandolo alla fattispecie concreta) il rapporto che si viene ad instaurare, ma resta pur sempre uno strumento privatistico che concorrerà alla disciplina del rapporto stesso (anche se con i limiti inderogabili imposti dalla normativa quadro statale/regionale). Pertanto - pur se con i limiti pubblicistici più volte richiamati - è ad esso che andrà fatto riferimento per individuare i diritti e le obbligazioni che nascono. Ed in effetti la normativa (statale e/o regionale) impone limiti all'autonomia privata per la tutela del pubblico interesse, ma non pregiudica le altre clausole (ed è pacifico che il prevedere uno sconto sulla Tariffa non solo non è proibito da nessuna norma, ma addirittura è a vantaggio del pubblico interesse). Quindi il contratto deve recepire necessariamente i vincoli imposti a livello generale, ma una volta salvaguardati gli stessi può essere riempito di contenuto ulteriore pur nel rispetto dei criteri che la Parte Pubblica deve necessariamente osservare nel suo agire. Ragionare in senso diverso priverebbe di qualsiasi utilità o rilevanza lo stesso contratto, che non avrebbe alcuna ragione di esistere se fosse obbligato a recepire solo quanto previsto su base statale. Del resto la giurisprudenza (cfr. Cass. 14778/2020 già citata) si è occupata del problema dell'autonomia negoziale solo dal punto di vista dei limiti imposti a tutela della del diritto alla salute della collettività e ciò a contrario presuppone il riespandersi di tale autonomia laddove non siano previsti interessi pubblici da tutelare.
E la soluzione di cui sopra (dal punto di vista meramente fattuale) si giustifica altresì considerando che spesso (come risulta da varie inchieste a livello nazionale) gli importi corrisposti dal Servizio Sanitario sono normalmente superiori a quello che vengono praticati per la stessa prestazione sanitaria, resa però in ambito meramente privatistico (uno stesso esame di laboratorio ha spesso un costo inferiore se lo si effettua senza ricorrere al Servizio Pubblico Convenzionato). Il che dimostra che i margini di guadagno consentono un'agevole applicazione dello sconto. Né la Struttura Privata resterebbe priva di tutela di fronte ad un comportamento del tutto arbitrario Cont Con dell' (o meglio della poiché le i limitano a recepire modelli contrattuali predisposti Pt_6 su base ragionale).
Infatti, oltre ai classici rimedi civilistici, è ben possibile adire la Giustizia Amministrativa per valutare se la imposizione (da parte dell' dello Sconto Tariffario indipendentemente da Parte_8 analoga previsione normativa, possa essere considerata illegittima sotto il profilo amministrativo ed in particolare ritenendo che vi sia un eccesso di potere (si rammenta che l'istituto della disapplicazione non opera che nei rapporti fra privati).
---------------------------- In definitiva va ritenuta la validità e l'operatività dello sconto tariffario sia perché legittimamente contrattualizzato, sia soprattutto perché le somme versate al Centro – pur se ridotte dello “sconto”, risultavano già aver sforato il limite del tetto di spesa.
Per tutti i motivi di cui sopra la domanda non può essere accolta. Per quel che concerne il governo delle spese ritiene il giudicante che sussistono equi motivi per l'integrale compensazione delle stesse, fra le parti. Infatti la normativa sul tema non è del tutto lineare e la giurisprudenza è stata piuttosto oscillante, almeno fino a qualche tempo fa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1 nei confronti dell' con ricorso dep. il 26.5.2021 rigetta la domanda stessa e Controparte_1 dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di giudizio. Così deciso in Torre Annunziata addì 10.12.2024.
IL GIUDICE (dott. Vincenzo Del Sorbo)
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