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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11028 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. AN De RI SC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5244 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 25 marzo
2025, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Piero Vinci e l'avv. Parte_1
SI RA;
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'avv. Vincenzo Gambardella, l'avv. Giuseppe Fratto e l'avv. Egidio
Mammone;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La quale cessionaria del diritto al risarcimento del danno subito Parte_1 dall'autovettura DACIA targato EW787KN di proprietà della cedente citava in Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l' Controparte_2 esponendo che la predetta vettura, mentre in data 23/02/2019 era in sosta all'interno del parcheggio dell'Ospedale San Camillo di davanti al padiglione veniva colpita e danneggiata CP_2 CP_3 dalla caduta della chioma di un albero il quale, spezzandosi e staccandosi dal tronco, cadeva sull'auto.
1 Tanto premesso concludeva per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, oggetto di cessione del credito, pari all'importo di euro 7859,13 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva l' , eccependo in via pregiudiziale Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita ed opponendo l'inefficacia della cessione del credito;
nel merito invocava il caso fortuito e contestava comunque la fondatezza della domanda.
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi, la causa, istruita in via documentale, mediante escussioni testimoniali ed espletamento di
CTU tecnico – estimativa, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, atteso che è stata prodotta missiva di invito alla predetta negoziazione con allegazione della stampa di invio a mezzo pec in data 11 marzo 2019, non disconosciuta da controparte.
Peraltro, l'eccezione è stata abbandonata in sede di scritti conclusivi.
2. Non merita diversa sorte l'eccezione di inefficacia della cessione del credito, sul presupposto della mancata adesione della P.A..
Invero, secondo l'art. 1260 c.c. <Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito(1) il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge>>.
Né colgono nel segno l'eccezione di parte convenuta sul regime derogatorio previsto per la P.A., dovendosi richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24758/2021), alla cui stregua <Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto
e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione
e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica>>.
2 Il principio richiamato, espresso in materia contrattuale, vale senza dubbio in materia di responsabilità extracontrattuale.
Sotto diverso profilo, neppure fondata è l'eccezione di inopponibilità della cessione sul presupposto della carenza formale ai sensi dell'art. 69 del richiamato r.d..
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato (cfr. Cass. n. 30658/2017) che << L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali>>.
Ebbene, nel caso in esame la cessione risulta da scrittura privata tra le parti senza alcuna forma di autenticazione (cfr. doc. 6 della citazione) è opponibile, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, all'ente convenuto.
3. È possibile ora passare all'esame del merito della domanda.
3.1. Occorre preliminarmente richiamare i principi di diritto applicabili alla responsabilità da cose in custodia.
L'azione risarcitoria, infatti, deve essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., addebitandosi i danni reclamati al cedimento del manto stradale.
Deve rammentarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.,
SS.UU., n. 20943/2022 e n. 11152/2023), alla cui stregua la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.
Da tale qualificazione della fattispecie in esame discende, da un lato, che l'onere probatorio del danneggiato si concretizza unicamente nella dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa e, dall'altro, che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.
Nello specifico, il fattore estraneo che escluderebbe la responsabilità del custode potrebbe essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o, comunque, negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr., da ultima, Cass. n. 12895/2016).
Lo schema della responsabilità in esame è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e può essere schematizzato nei punti che seguono:
3 1) la colpa del custode non gioca alcun ruolo ai fini del giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella custodia, intesa come signoria di fatto sulla cosa;
2) l'onere probatorio a carico del danneggiato attiene alla dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la res e l'evento dannoso, ricostruito sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale che affonda le radici nella teoria della condicio sine qua non e che, a partire da
Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, trova il suo temperamento nel principio della causalità efficiente e nel principio della causalità adeguata, ricostruita sulla scorta di criteri di regolarità statistica e di probabilità apprezzabile ex ante;
3) l'onere probatorio a carico del custode attiene, invece, al caso fortuito, inteso come eccezione alla normale sequenza causale appena specificata e consiste perciò nella dimostrazione dell'esistenza di una causa esterna «oggettivamente ed in astratto» imprevedibile, che, in quanto tale, e secondo i principi di regolarità causale innanzi richiamati, comporta l'inevitabilità dell'evento.
Specificatamente, <dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili>> (cfr. Cass. n. 19974/2005).
3.2. Applicando gli enunciati principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Non è in contestazione l'evento della caduta del ramo d'albero sulla vettura in premessa specificata, confermata anche dalle deposizioni testimoniali e dalla relazione di sinistro redatta dalla vigilanza interna.
Invero, parte convenuta invoca l'interruzione del nesso causale in ragione dell'eccezionalità delle condizioni atmosferiche che hanno provocato la rottura del ramo.
Al riguardo, giova evidenziare che <In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur
4 potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici>> (così Cass. n. 14861/2019).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha già osservato che, a seguito dei processi dei cambiamenti climatici, il ricorrere di fenomeni estremi non può considerarsi del tutto imprevedibile
(cfr. Cass. n. 5877/2016, in materia di precipitazione piovose, ma con ratio estensibile ad altri fenomeni atmosferici).
A fronte del maggior rigore che nel contesto attuale si impone nella valutazione del caso fortuito, va dato rilievo alla circostanza che non è stato fornito alcun elemento di prova sullo stato dell'albero e sulla sua manutenzione, potendosi ritenere che un normale stato di conservazione della pianta avrebbe consentito di resistere anche a fenomeni ventosi intensi.
Sotto diverso profilo, non è neppure invocabile un concorso di colpa del danneggiato, atteso che l'ente convenuto non ha in alcun modo dimostrato, pur essendo gravata del relativo onere della prova secondo gli ordinari criteri di riparto di cui all'art. 2967 c.c., la non legittimità del parcheggio.
3.3. Va ulteriormente osservato che parte convenuta ha eccepito il principio della c.d.
“compensantio lucri cum damno” rispetto all'assicuratore del danneggiato, instando per un ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della polizza stipulato per l'autoveicolo modello DACIA targatoEW787KN nei confronti dell'originaria danneggiata, cedente la pretesa risarcitoria fatta valere nella presente sede processuale, Parte_2
In merito, deve osservarsi come, la più recente giurisprudenza di legittimità, abbia precisato, con riferimento al principio di cui si discute, che <Questo principio sta a significare che l'applicazione di tale regola non può costituire il frutto di una sorta di opzione teorica resa necessaria per affermare la correttezza del principio, ma deve essere conseguenza di un'effettiva dimostrazione, da parte del debitore, del fatto che il versamento di una somma ulteriore a titolo di risarcimento dei danni verrebbe a determinare un'ingiustificata locupletazione a favore del creditore.>> (cfr. Cass.
n. 29815/2024).
Ebbene, nel caso in esame, l'eccezione di parte convenuta appare fondata su una prospettiva generica ed ipotetica, senza alcun riscontro, relativamente ad una copertura assicurativa per l'evento di cui trattasi non obbligatoria e non scontata in relazione ad un veicolo immatricolato da alcuni anni.
D'altra parte, l'ente convenuto avrebbe potuto richiedere tale dato in sede di istruttoria della richiesta di risarcimento ricevuta prima dell'introduzione del presente giudizio e tale circostanza fa emerge un'inerzia in relazione alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che per tale ragione appare inammissibile, in quanto volto a sopperire proprio alla predetta inerzia.
5 3.4. Sulla scorta dei richiamati principi, si deve allora affermare la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. per il danneggiamento dell'autovettura a seguito della caduta dell'albero.
4. In ordine alla quantificazione del danno, non vi è motivo, invece, di discostarsi dalla valutazione dei danni stimati nell'espletata CTU (€ 6.450,76, IVA inclusa), le cui conclusioni il giudice condivide per la completezza dei dati raccolti e per la logicità del metodo utilizzato, in assenza di contestazioni tecniche.
Detta somma è comunque inferiore al valore dell'auto al momento attuale.
5. Conclusivamente, la domanda attorea va accolta e l' Controparte_2 va condannata, in favore di parte attrice, al risarcimento di € 6.450,76, IVA
[...] inclusa, all'attualità, per i danni subiti dall'automobile DACIA targato EW787KN, a causa della caduta di ramo d'albero, verificatosi a in data 23/02/2019. CP_2
6. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezione Uniti, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto
(lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per
6 effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
7. Le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, e le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 in base al risarcimento effettivamente riconosciuto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna l' Controparte_2
al pagamento, in favore di parte attrice, di € 6.450,76, IVA inclusa, oltre interessi
[...] legali e lucro cessante, come in parte motiva;
- condanna l' al pagamento, in favore delle Controparte_2 parte attrice, delle spese del giudizio, che liquida in € 2.600,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Roma, addì 22 luglio 2025.
Il giudice
AN De RI SC
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. AN De RI SC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5244 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 25 marzo
2025, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Piero Vinci e l'avv. Parte_1
SI RA;
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'avv. Vincenzo Gambardella, l'avv. Giuseppe Fratto e l'avv. Egidio
Mammone;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La quale cessionaria del diritto al risarcimento del danno subito Parte_1 dall'autovettura DACIA targato EW787KN di proprietà della cedente citava in Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l' Controparte_2 esponendo che la predetta vettura, mentre in data 23/02/2019 era in sosta all'interno del parcheggio dell'Ospedale San Camillo di davanti al padiglione veniva colpita e danneggiata CP_2 CP_3 dalla caduta della chioma di un albero il quale, spezzandosi e staccandosi dal tronco, cadeva sull'auto.
1 Tanto premesso concludeva per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, oggetto di cessione del credito, pari all'importo di euro 7859,13 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva l' , eccependo in via pregiudiziale Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita ed opponendo l'inefficacia della cessione del credito;
nel merito invocava il caso fortuito e contestava comunque la fondatezza della domanda.
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi, la causa, istruita in via documentale, mediante escussioni testimoniali ed espletamento di
CTU tecnico – estimativa, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, atteso che è stata prodotta missiva di invito alla predetta negoziazione con allegazione della stampa di invio a mezzo pec in data 11 marzo 2019, non disconosciuta da controparte.
Peraltro, l'eccezione è stata abbandonata in sede di scritti conclusivi.
2. Non merita diversa sorte l'eccezione di inefficacia della cessione del credito, sul presupposto della mancata adesione della P.A..
Invero, secondo l'art. 1260 c.c. <Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito(1) il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge>>.
Né colgono nel segno l'eccezione di parte convenuta sul regime derogatorio previsto per la P.A., dovendosi richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24758/2021), alla cui stregua <Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto
e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione
e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica>>.
2 Il principio richiamato, espresso in materia contrattuale, vale senza dubbio in materia di responsabilità extracontrattuale.
Sotto diverso profilo, neppure fondata è l'eccezione di inopponibilità della cessione sul presupposto della carenza formale ai sensi dell'art. 69 del richiamato r.d..
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato (cfr. Cass. n. 30658/2017) che << L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali>>.
Ebbene, nel caso in esame la cessione risulta da scrittura privata tra le parti senza alcuna forma di autenticazione (cfr. doc. 6 della citazione) è opponibile, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, all'ente convenuto.
3. È possibile ora passare all'esame del merito della domanda.
3.1. Occorre preliminarmente richiamare i principi di diritto applicabili alla responsabilità da cose in custodia.
L'azione risarcitoria, infatti, deve essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., addebitandosi i danni reclamati al cedimento del manto stradale.
Deve rammentarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.,
SS.UU., n. 20943/2022 e n. 11152/2023), alla cui stregua la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.
Da tale qualificazione della fattispecie in esame discende, da un lato, che l'onere probatorio del danneggiato si concretizza unicamente nella dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa e, dall'altro, che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.
Nello specifico, il fattore estraneo che escluderebbe la responsabilità del custode potrebbe essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o, comunque, negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr., da ultima, Cass. n. 12895/2016).
Lo schema della responsabilità in esame è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e può essere schematizzato nei punti che seguono:
3 1) la colpa del custode non gioca alcun ruolo ai fini del giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella custodia, intesa come signoria di fatto sulla cosa;
2) l'onere probatorio a carico del danneggiato attiene alla dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la res e l'evento dannoso, ricostruito sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale che affonda le radici nella teoria della condicio sine qua non e che, a partire da
Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, trova il suo temperamento nel principio della causalità efficiente e nel principio della causalità adeguata, ricostruita sulla scorta di criteri di regolarità statistica e di probabilità apprezzabile ex ante;
3) l'onere probatorio a carico del custode attiene, invece, al caso fortuito, inteso come eccezione alla normale sequenza causale appena specificata e consiste perciò nella dimostrazione dell'esistenza di una causa esterna «oggettivamente ed in astratto» imprevedibile, che, in quanto tale, e secondo i principi di regolarità causale innanzi richiamati, comporta l'inevitabilità dell'evento.
Specificatamente, <dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili>> (cfr. Cass. n. 19974/2005).
3.2. Applicando gli enunciati principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Non è in contestazione l'evento della caduta del ramo d'albero sulla vettura in premessa specificata, confermata anche dalle deposizioni testimoniali e dalla relazione di sinistro redatta dalla vigilanza interna.
Invero, parte convenuta invoca l'interruzione del nesso causale in ragione dell'eccezionalità delle condizioni atmosferiche che hanno provocato la rottura del ramo.
Al riguardo, giova evidenziare che <In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur
4 potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici>> (così Cass. n. 14861/2019).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha già osservato che, a seguito dei processi dei cambiamenti climatici, il ricorrere di fenomeni estremi non può considerarsi del tutto imprevedibile
(cfr. Cass. n. 5877/2016, in materia di precipitazione piovose, ma con ratio estensibile ad altri fenomeni atmosferici).
A fronte del maggior rigore che nel contesto attuale si impone nella valutazione del caso fortuito, va dato rilievo alla circostanza che non è stato fornito alcun elemento di prova sullo stato dell'albero e sulla sua manutenzione, potendosi ritenere che un normale stato di conservazione della pianta avrebbe consentito di resistere anche a fenomeni ventosi intensi.
Sotto diverso profilo, non è neppure invocabile un concorso di colpa del danneggiato, atteso che l'ente convenuto non ha in alcun modo dimostrato, pur essendo gravata del relativo onere della prova secondo gli ordinari criteri di riparto di cui all'art. 2967 c.c., la non legittimità del parcheggio.
3.3. Va ulteriormente osservato che parte convenuta ha eccepito il principio della c.d.
“compensantio lucri cum damno” rispetto all'assicuratore del danneggiato, instando per un ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della polizza stipulato per l'autoveicolo modello DACIA targatoEW787KN nei confronti dell'originaria danneggiata, cedente la pretesa risarcitoria fatta valere nella presente sede processuale, Parte_2
In merito, deve osservarsi come, la più recente giurisprudenza di legittimità, abbia precisato, con riferimento al principio di cui si discute, che <Questo principio sta a significare che l'applicazione di tale regola non può costituire il frutto di una sorta di opzione teorica resa necessaria per affermare la correttezza del principio, ma deve essere conseguenza di un'effettiva dimostrazione, da parte del debitore, del fatto che il versamento di una somma ulteriore a titolo di risarcimento dei danni verrebbe a determinare un'ingiustificata locupletazione a favore del creditore.>> (cfr. Cass.
n. 29815/2024).
Ebbene, nel caso in esame, l'eccezione di parte convenuta appare fondata su una prospettiva generica ed ipotetica, senza alcun riscontro, relativamente ad una copertura assicurativa per l'evento di cui trattasi non obbligatoria e non scontata in relazione ad un veicolo immatricolato da alcuni anni.
D'altra parte, l'ente convenuto avrebbe potuto richiedere tale dato in sede di istruttoria della richiesta di risarcimento ricevuta prima dell'introduzione del presente giudizio e tale circostanza fa emerge un'inerzia in relazione alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che per tale ragione appare inammissibile, in quanto volto a sopperire proprio alla predetta inerzia.
5 3.4. Sulla scorta dei richiamati principi, si deve allora affermare la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. per il danneggiamento dell'autovettura a seguito della caduta dell'albero.
4. In ordine alla quantificazione del danno, non vi è motivo, invece, di discostarsi dalla valutazione dei danni stimati nell'espletata CTU (€ 6.450,76, IVA inclusa), le cui conclusioni il giudice condivide per la completezza dei dati raccolti e per la logicità del metodo utilizzato, in assenza di contestazioni tecniche.
Detta somma è comunque inferiore al valore dell'auto al momento attuale.
5. Conclusivamente, la domanda attorea va accolta e l' Controparte_2 va condannata, in favore di parte attrice, al risarcimento di € 6.450,76, IVA
[...] inclusa, all'attualità, per i danni subiti dall'automobile DACIA targato EW787KN, a causa della caduta di ramo d'albero, verificatosi a in data 23/02/2019. CP_2
6. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezione Uniti, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto
(lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per
6 effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
7. Le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, e le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 in base al risarcimento effettivamente riconosciuto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna l' Controparte_2
al pagamento, in favore di parte attrice, di € 6.450,76, IVA inclusa, oltre interessi
[...] legali e lucro cessante, come in parte motiva;
- condanna l' al pagamento, in favore delle Controparte_2 parte attrice, delle spese del giudizio, che liquida in € 2.600,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Roma, addì 22 luglio 2025.
Il giudice
AN De RI SC
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