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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/12/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente REL. Dott.ssa Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 789 / 2023 R.G. promossa da app. e dif. dall'Avv.to POMA DR CARLO presso Parte_1 il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica, l'Avv. Poma si dichiara antistatario
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e dif. dall'avv.to RIVELLINI Controparte_1
DR presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI PARTE APPELLANTE
Come da note scritte depositate per l'udienza di p.c. dell'8.10.2025, si richiamava alle conclusioni già precisate in data 29.11.2024, ossia:
“voglia la Corte d'Appello di Genova adìta, contrariis reiectis, per le motivazioni tutte già esposte
- e qui, per brevità, integralmente richiamate, riproposte e ribadite, per relationem - sia nel giudizio di primo grado, sia nel proprio atto d'appello introduttivo del presente giudizio di secondo grado, sia nelle proprie note scritte autorizzate in quest'ultimo giudizio depositate in data
15.01.2024, nonchè per quelle che altresì verranno da essa meglio e/o ulteriormente esplicitate e provate nel prosieguo, così giudicare: in totale riforma dell'appellata sentenza n. 267/2023 del Giudice Unico designato del Tribunale di
Genova, Dott.ssa Patrizia Cazzato, sentenza emessa a conclusione del processo civile ordinario che si è svolto con il n. 6287/2021 R.G. e pubblicata in data 01.02.2023, 1 in via pregiudiziale,
- dichiarare, anche d'ufficio, inammissibili, improponibili ed improcedibili le nuove domande e/o eccezioni, da proposte, per la prima volta, e dunque indebitamente, nel presente Controparte_1 giudizio di secondo grado,
e altresì
- dichiarare, pure d'ufficio, inammissibili ed improducibili le nuove prove documentali, da
[...] depositate, per la prima volta, e quindi indebitamente, nel presente giudizio di secondo CP_1 grado;
in via preliminare,
- accertare, riconoscere e dichiarare la sopravvenuta estinzione, per maturata prescrizione estintiva, del credito pecuniario ingiunto di pagamento con il decreto ingiuntivo qui opposto, quanto meno relativamente agli interessi,
e, per l'effetto
- revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il decreto ingiuntivo qui opposto e dichiarare la società non tenuta a pagare le Parte_1 somme di denaro a vario titolo portate, o derivanti, dal medesimo decreto,
- con adozione di ogni ulteriore provvedimento, inerente e conseguente;
in via principale, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso,
- accertare, riconoscere e dichiarare, pure d'ufficio:
* il difetto di titolarità, in capo a del credito pecuniario ingiunto di pagamento Controparte_1 con il decreto ingiuntivo qui opposto, in linea capitale e/o per interessi, ovvero, in subordine,
* la mancata dimostrazione dell'esistenza e/o dell'ammontare del medesimo credito pecuniario, in linea capitale e/o per interessi,
e, per l'effetto
- revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il decreto ingiuntivo qui opposto e dichiarare la società non tenuta a pagare Parte_1 alcuna delle somme di denaro a vario titolo portate, o derivanti, dal medesimo decreto,
- con adozione di ogni ulteriore provvedimento, inerente e conseguente;
in ogni caso,
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, o perché non dimostrate, tutte le domande e tutte le eccezioni a qualunque titolo proposte dalla società nei confronti della Controparte_1 società Parte_1
2 Con vittoria di compensi e di spese di lite, da riferirsi ad entrambi i gradi - primo e secondo - del giudizio e da maggiorarsi del rimborso forfettario spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge;
e da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Carlo Poma del Foro di Pavia, il quale ne è stato,
e se ne è dichiarato, l'antistatario
PARTE APPELLATA
Come da note scritte depositate per l'udienza di p.c. dell'8.10.2025, si richiamava alle conclusioni già precisate in data 28/11/2024, ossia:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese legali, ivi compresi gli onorari di avvocato”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1370 del 03/05/2021, emesso dal Tribunale di Genova su ricorso depositato da quale società procuratrice di Controparte_2 CP_1
Mediante tale decreto, immediatamente esecutivo, veniva ingiunto all' di
[...] Parte_1 pagare la somma di €305.047,06 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), dovuta in forza di un'apertura di credito in conto corrente, concessa nel 2009 da alla società Controparte_3 ingiunta. L'ingiungente deduceva infatti che il credito in questione era pervenuto nella titolarità di
, a seguito delle seguenti operazioni di cessione: CP_1
o quella tra e asseritamente stipulata in data Controparte_3 Parte_2
06.12.2017;
o quella tra e asseritamente stipulata in Parte_2 Controparte_2 data 03.12.2020;
o quella tra e asseritamente stipulata Controparte_2 Controparte_1 in data 11.12.2020.
L'opponente chiedeva:
• la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
• l'accertamento e la dichiarazione della sopravvenuta estinzione, per maturata prescrizione estintiva, del credito pecuniario ingiunto, almeno relativamente agli interessi, con conseguente revoca, annullamento o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
• l'accertamento e la dichiarazione, anche d'ufficio:
3 o del difetto di titolarità, in capo a del credito pecuniario ingiunto, Controparte_1 in linea capitale e/o per interessi, ovvero, in subordine, della mancata dimostrazione dell'esistenza e/o dell'ammontare del medesimo credito pecuniario, in linea capitale e/o per interessi;
o per l'effetto, la revoca, l'annullamento o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente contestava la titolarità in capo all'ingiungente del diritto di credito azionato con il decreto, deducendo:
• che la controparte non aveva prodotto i contratti di cessione tramite i quali essa e i propri danti causa avrebbero acquisito il diritto in questione, né indicato i notai roganti o fornito gli estremi necessari per la loro individuazione e acquisizione;
• che, essendo ignoto il contenuto dei contratti, non era provato neppure il trasferimento degli interessi scaduti sul capitale, alla luce di quanto disposto dall'art. 1263, co. 3, c.c.;
• che la produzione degli estratti della Gazzetta Ufficiale, recanti gli avvisi di cessione, non era sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, avendo tale adempimento pubblicitario solo la funzione di sostituire la notificazione o accettazione di cui all'art. 1264, co. 1, c.c.;
• che dalla documentazione prodotta dall'ingiungente emergeva che la cessione del
03.12.2020 tra e , comunicata con avviso in G.U. n. 144 del Pt_2 Controparte_2
10.12.2020, riguardava i crediti che erano stati oggetto di una precedente cessione nei confronti del cedente, comunicata con avviso in G.U. n. 87 del 25.07.2020 (cfr. doc. 9, pag.
6, fascicolo monitorio), mentre il credito vantato nei confronti di sarebbe Parte_1 pervenuto a , secondo la prospettazione dell'ingiungente, mediante la precedente Pt_2 cessione del 06.12.2017, di cui all'avviso in G.U. n. 148 del 16.12.2017 (cfr. doc. 8, pag. 2, fascicolo monitorio);
• che la certificazione ex art. 50 TUB prodotta dall'ingiungente (doc. 6 fascicolo monitorio) aveva valore probatorio esclusivamente nel procedimento monitorio, e non anche nel procedimento di opposizione;
• che non risultava comprensibile il criterio di calcolo degli interessi, di cui l'opponente eccepiva l'illiceità e la non debenza per difetto di preventiva pattuizione scritta laddove superiori al tasso legale o capitalizzati in via anatocistica;
• che gli interessi richiesti erano comunque prescritti ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Infine, l'opponente contestava la rilevanza e la pertinenza dei documenti depositati dalla controparte in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
4 Si costituiva in qualità di mandataria con rappresentanza della Controparte_1
che deduceva: Controparte_1
• che gli asseriti contratti di cessione tra , e CP_3 Pt_2 Controparte_2
erano stati effettivamente stipulati, come dimostrato, non solo dagli avvisi CP_1 pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ma anche dalla reperibilità in apposito sito internet dell'elenco completo dei crediti ceduti, dalle iscrizioni effettuate presso il Registro delle imprese, nonché dalle lettere delle cedenti (cfr. doc. 17, 18 e 19, fascicolo di primo grado
, volte ad attestare l'avvenuta cessione del credito in questione;
Controparte_1
• che l'inclusione degli interessi scaduti nel campo di applicazione delle cessioni emergeva dal tenore degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale;
• che la somma oggetto del decreto ingiuntivo risultava coerente con le previsioni contrattuali di cui all'apertura di credito concessa a e con la documentazione contabile Parte_1 inerente al relativo conto corrente;
• che non risultava essersi verificata alcuna prescrizione relativamente al credito in questione, visti i fenomeni interruttivi prodotti dalla lettera di messa in mora trasmessa al debitore in data 10/07/2012 (doc. 7 fascicolo monitorio), dalla notifica degli atti di pignoramento e precetto di cui all'esecuzione n. 231/2013 RGE Tribunale di Pavia e, infine, dalla notifica del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione;
• che la capitalizzazione trimestrale degli interessi relativi al contratto di conto corrente risultava legittima, in quanto approvata per iscritto e rispettosa della condizione di reciprocità.
Pertanto, l'opposta chiedeva di rigettare l'avversaria istanza ex art. 649 c.p.c., di respingere le domande formulate dall'opponente, nonché, in via subordinata, di condannare quest'ultima a corrispondere l'importo di cui all'ingiunzione di pagamento, o quello maggiore o minore risultante a seguito dell'istruttoria.
Con sentenza n. 267/2023, pubblicata il 01/02/2023, il Tribunale di Genova così decideva:
“• Rigetta l'opposizione presentata da in persona del legale Parte_1 rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n. 1370/2021 emesso dal Tribunale di Genova il
3.5.2021;
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere a 6.023,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA. Controparte_1
• Dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 654 c.p.c.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la quale Parte_1 formulava quattro motivi di impugnazione:
5 1. in ordine alla titolarità del credito, in quanto non sarebbe stata offerta la prova dell'effettiva sussistenza delle operazioni di cessione, tramite le quali la società ingiungente avrebbe acquisito la titolarità del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo;
2. in ordine alla prova del quantum del credito, in quanto non sarebbe stata dimostrata la debenza della somma di €3.989.40 per spese di chiusura del conto, né avrebbe potuto essere applicato, a seguito del venir meno dei contratti di conto corrente e apertura di credito, il saggio degli interessi di mora del 14,50%;
3. in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto quest'ultima non avrebbe potuto essere applicata, a seguito della revoca, da parte di degli affidamenti CP_3 concessi all'appellante;
4. in ordine all'intervenuta prescrizione del credito, in quanto il termine prescrizionale rilevante nel caso in esame risulterebbe quello quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
Per la si costituiva, in qualità di mandataria con rappresentanza, Controparte_1 [...]
, che chiedeva di rigettare l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, CP_1 confermare integralmente la sentenza appellata.
Con ordinanza dep. 26/01/2024, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza del 29/01/2025 (sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte) per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352, co. 1, c.p.c.
Con ordinanza dep. 24/03/2025, il Consigliere Istruttore, visto il programma di smaltimento dell'arretrato e la necessità di riorganizzazione del ruolo, rinviava per gli stessi incombenti all'udienza del 08/10/2025 (sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte).
Con ordinanza dep. 10/11/2025, il Consigliere Istruttore, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
1. Sul primo motivo di appello.
Con il primo motivo, parte appellante lamenta che la società ingiungente non avrebbe offerto la prova della titolarità del credito per il quale agisce, in quanto la documentazione prodotta allo scopo di dimostrare la sussistenza delle plurime operazioni di cessione, all'esito delle quali essa avrebbe acquisito il diritto in questione, non risulterebbe sufficiente a soddisfare tale onere probatorio.
La censura è fondata e assorbe le ulteriori doglianze sollevate da Parte_1 con la propria impugnazione.
Occorre premettere in diritto:
- che secondo il costante insegnamento della Suprema Corte “In tema di cessione dei crediti,
l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel
6 diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta” (Cass. Sez. 1, 04/03/2024, n.
5728);
- che “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata” (Cass. Sez. 3, n. 17944/2023);
- che infatti, “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. Sez. 3, n. 22151/2019);
- che nel caso in cui “sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione […] detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, […] di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera 'notificazione' della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cass. Sez. 3, n. 17944/2023). Peraltro,
“ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (ibidem).
Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso in esame, in assenza della produzione dei contratti di cessione, la società appellata fonda la prova degli avvenuti trasferimenti, e dunque della propria titolarità del credito, sui seguenti elementi indiziari:
• l'avvenuta pubblicazione degli avvisi di cessione nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB;
• l'avvenuta iscrizione dei trasferimenti all'interno del Registro delle imprese;
• la pubblicazione dell'elenco completo dei crediti ceduti all'interno di un apposito sito web;
• la dichiarazione, da parte dei cedenti, di aver effettivamente ceduto il credito secondo quanto allegato dall'ingiungente.
7 Tuttavia, l'efficacia probante di tali indizi non risulta sufficiente, allo scopo di dimostrare l'effettiva stipula dei contratti di cessione.
1.2. Per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi di cessione in Gazzetta Ufficiale, la società appellata ha prodotto:
a. l'estratto della Gazzetta Ufficiale – Foglio delle inserzioni n. 148 del 16/12/2017, riguardante la cessione da a (doc. 8 fascicolo monitorio); CP_3 Pt_2
b. l'estratto della Gazzetta Ufficiale – Foglio delle inserzioni n. 144 del 10/12/2020, riguardante la cessione da a (doc. 9 fascicolo monitorio); Pt_2 Controparte_2
c. l'estratto della Gazzetta Ufficiale – Foglio delle inserzioni n. 146 del 15/12/2020, riguardante la cessione da a (doc. 10 fascicolo monitorio). Controparte_2 CP_1
Tali pubblicazioni, di per sé, come già sopra esposto, non sono sufficiente a provare l'avvenuta cessione, trattandosi di un adempimento pubblicitario meramente sostitutivo, ai sensi dell'art. 58
TUB, della notifica di cui all'art. 1264 c.c.
Peraltro, nel caso di specie, il tenore letterale degli avvisi risulta di scarso rilievo indiziario ai fini delle prospettazioni dell'asserito creditore.
Infatti, l'avviso doc. 9 (G.U. n. 144/2020), relativo alla cessione di crediti in blocco da Pt_2
(avente causa da a (dante causa di ), espressamente CP_3 Controparte_2 CP_1 concerne i crediti a sua volta acquisiti da tramite una precedente cessione pubblicata nella Pt_2
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 25 luglio 2020. Diversamente, il credito vantato nei confronti di sarebbe stato ceduto a , secondo la prospettazione Parte_1 Pt_2 dell'appellante, tramite la cessione da di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta CP_3
Ufficiale n. 148 del 16/12/2017.
Risulta pertanto che i dati identificativi dei crediti ceduti, per come pubblicati nell'avviso del 2020, non sono corrispondenti a quelli di cui al decreto ingiuntivo, e conseguentemente che tale credito, non ricompreso nell'asserita cessione del 03/12/2020, sarebbe rimasto in capo a (ove pure Pt_2 si ritenesse effettivamente avvenuta la cessione da a quest'ultima società). CP_3
A fronte di quanto sopra esposto, la società appellata in primo grado ha ammesso la sussistenza di tale “mancanza” nell'avviso in G.U. n. 144/2020, limitandosi ad asserire che “non v'era bisogno che i crediti vantati nei confronti della fossero trasferiti a luglio 2020 a Parte_1
, in quanto già da tempo di titolarità di quest'ultima per essere stati dalla stessa Parte_2 acquistati direttamente da nel dicembre 2017” (cfr. comparsa di costituzione in primo grado CP_3
pag. 11). Tale asserzione – che ribadisce il prospettato trasferimento del credito in CP_1 questione a nel 2017, senza spiegare perché allora tale credito dovrebbe essere coinvolto Pt_2 dall'alienazione a , nel dicembre 2020, dei soli crediti acquisiti nel luglio 2020 – Controparte_2
8 non può essere superata dalle nuove allegazioni svolte in appello da né dal documento CP_1 da quest'ultima tardivamente prodotto (doc. C). La deduzione dei nuovi fatti e la produzione del suddetto documento risultano infatti inammissibili ex art. 345 c.p.c., in quanto l'effettiva titolarità del diritto fatto valere non attiene alla legittimazione ad agire, bensì al merito della controversia, restando dunque sottoposta alle relative preclusioni istruttorie. A tal proposito, è stato infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. Sez. U., n. 2951/2016 e, per quanto specificamente attiene alla cessione di crediti in blocco, Cass. Sez. 1, n. 16668/2025).
1.2. Per quanto riguarda la pubblicazione delle asserite cessioni all'interno del Registro delle imprese, può rilevarsi che si tratta ancora di un adempimento pubblicitario prescritto dal medesimo art. 58, co. 2, TUB, il quale, al già citato scopo di produrre gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., prescrive: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. I due adempimenti, pertanto, rappresentano congiuntamente il presupposto del medesimo effetto giuridico (l'opponibilità al debitore ceduto del negozio concluso tra cedente e cessionario), senza che le iscrizioni nel Registro delle imprese possano di per sé incrementare in alcun modo la portata indiziante degli avvisi già pubblicati in G.U., dei quali rappresentano piuttosto il necessario complemento.
1.3. Per quanto concerne la possibilità di consultazione dell'elenco dei crediti ceduti all'interno di un apposito sito web, il cui indirizzo era riportato all'interno degli avvisi pubblicati in Gazzetta
Ufficiale, occorre osservare che, secondo la prospettazione della parte appellata, il link originariamente menzionato nei pubblici avvisi non è più operativo, in quanto la relativa pagina web è stata sostituita, a seguito della costituzione della società da un nuovo sito (cfr. CP_1 comparsa di costituzione in primo grado pp. 9, 11 e 12). In tal modo, lo stesso CP_1 riferimento all'indirizzo web perde qualsivoglia efficacia probante, in quanto gli unici dati che effettivamente emergono dalle allegazioni dell'ingiungente consistono: 1) nella circostanza che il link riportato all'interno degli avvisi presenti in Gazzetta Ufficiale non può essere attualmente utilizzato per rinvenire alcun riferimento al credito in questione;
2) nella circostanza che il credito oggetto del decreto ingiuntivo è incluso all'interno di un elenco, rinvenibile in un nuovo sito web, riferito ad una società diversa da tutte quelle che risultano parti degli asseriti contratti di cessione.
Del resto, le serie numeriche prodotte dalla società appellata, le quali rappresenterebbero gli elenchi di crediti pubblicati nell'originario sito web (doc. 9, 10, 14 e 15 del fascicolo di primo grado
9 non recano alcuna indicazione idonea a lasciarne desumere l'effettiva provenienza, né CP_1 la data di eventuale pubblicazione in rete.
1.4. In quarto luogo, l'appellante ha prodotto tre dichiarazioni, asseritamente riferibili a CP_3
(doc. 17 fascicolo di primo grado , a (doc. 18 fascicolo di primo grado
[...] CP_1 Pt_2
e a (doc. 19 fascicolo di primo grado , tramite le quali i CP_1 Controparte_2 CP_1 soggetti di volta in volta cedenti confermerebbero la stipula dei relativi contratti di cessione.
Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova.
Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico […] con le altre risultanze del processo. In particolare, gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento, specie ove di essi sia stata provata (nella specie, mediante l'autentica della sottoscrizione apposta alle dichiarazioni in atti) la veridicità formale” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 12763/2000; Cass. Sez. 1, n. 9507/2023).
Nel caso in esame, le dichiarazioni prodotte risultano prive di efficacia probatoria in quanto:
• sulla base della visura camerale prodotta dall'ingiungente, la società , alla quale è Pt_2 attribuita la dichiarazione doc. 18, risulta partecipata in maniera maggioritaria dalla società
(cfr. doc. 11, pag. 8, fascicolo di primo grado , la quale Controparte_1 CP_1 agisce nel presente giudizio per conto di;
CP_1
• la società , alla quale è attribuita la dichiarazione doc. 19, ha agito in sede Controparte_2 monitoria quale procuratrice di , oltre a detenere la totalità delle partecipazioni CP_1 della stessa società (cfr. doc. 7, pag. 5, fascicolo di primo grado;
CP_1 CP_1
• in generale, emerge dunque una stretta comunanza di interessi tra le società coinvolte nelle prospettate operazioni di alienazione di crediti, oltreché la sussistenza della partecipazione totale di uno dei dichiaranti all'interno della società la quale a sua volta detiene CP_1 una partecipazione maggioritaria all'interno dell'altra società dichiarante;
Pt_2
• tale contiguità tra le varie compagini societarie non può che indebolire in maniera significativa l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni, comunque riconducibili al medesimo centro di interessi;
in ogni caso si tratta di documenti privi di valore confessorio, ex art. 229 c.p.c., e indiziario, perché precostituita a favore e non contro il dichiarante;
10 • del resto, dal punto di vista formale, solamente la dichiarazione doc. 17 è corredata di sottoscrizione autografa, data e autenticazione notarile, mentre le dichiarazioni doc. 18 e 19 risultano prive del riferimento ad alcuna data (ciò impedendo anche di verificare la distanza temporale rispetto alle asserite cessioni, ai fini della valutazione di attendibilità), nonché sprovviste di autenticazione.
In breve, le tre dichiarazioni non forniscono alcun contributo probatorio utile ai fini del decidere, in quanto non risultano idonee a corroborare in maniera attendibile la verificazione delle tre cessioni necessarie ad affermare la titolarità del credito in capo a . CP_1
2. Sulle spese di giudizio. L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di ridefinire la pronuncia di primo grado anche in ordine alle spese legali. Infatti, “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423/2016).
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellata. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, secondo il valore della causa (inferiore ad €520.000,00), nei valori medi, con riduzione del 50% della fase di trattazione, non risultando complessa:
• Fase davanti al tribunale:
Studio controversia: € 3.544,00;
Fase introduttiva: € 2.338,00;
Fase istruttoria/trattazione: € 5.205,50= già ridotta del 50%
Fase decisionale: € 6.164,00=totale per compensi avvocato: € 22.457,00;
• Fase davanti alla Corte d'appello:
Studio controversia: € 4.389,00;
Fase introduttiva: € 2.552,00;
Fase istruttoria/trattazione: € 2.940,00= già ridotta del 50%
Fase decisionale: €7.298,00=totale per compensi avvocato: € 20.119,00.
11
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 267/2023, pronunciata inter partes dal Tribunale di Genova in data 01/02/2023 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 1370 del 03/05/2021;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 dell'intero giudizio sostenute da he liquida in € Parte_1
22.457,00 per compensi di avvocato per il primo grado;
in € 20.119,00 per compensi di avvocato per il presente grado;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per ciascun grado di giudizio;
con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Carlo Poma del Foro di Pavia, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 12/11/2025
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Davide Vescovo.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Rosella Silvestri
12
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente REL. Dott.ssa Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 789 / 2023 R.G. promossa da app. e dif. dall'Avv.to POMA DR CARLO presso Parte_1 il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica, l'Avv. Poma si dichiara antistatario
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e dif. dall'avv.to RIVELLINI Controparte_1
DR presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI PARTE APPELLANTE
Come da note scritte depositate per l'udienza di p.c. dell'8.10.2025, si richiamava alle conclusioni già precisate in data 29.11.2024, ossia:
“voglia la Corte d'Appello di Genova adìta, contrariis reiectis, per le motivazioni tutte già esposte
- e qui, per brevità, integralmente richiamate, riproposte e ribadite, per relationem - sia nel giudizio di primo grado, sia nel proprio atto d'appello introduttivo del presente giudizio di secondo grado, sia nelle proprie note scritte autorizzate in quest'ultimo giudizio depositate in data
15.01.2024, nonchè per quelle che altresì verranno da essa meglio e/o ulteriormente esplicitate e provate nel prosieguo, così giudicare: in totale riforma dell'appellata sentenza n. 267/2023 del Giudice Unico designato del Tribunale di
Genova, Dott.ssa Patrizia Cazzato, sentenza emessa a conclusione del processo civile ordinario che si è svolto con il n. 6287/2021 R.G. e pubblicata in data 01.02.2023, 1 in via pregiudiziale,
- dichiarare, anche d'ufficio, inammissibili, improponibili ed improcedibili le nuove domande e/o eccezioni, da proposte, per la prima volta, e dunque indebitamente, nel presente Controparte_1 giudizio di secondo grado,
e altresì
- dichiarare, pure d'ufficio, inammissibili ed improducibili le nuove prove documentali, da
[...] depositate, per la prima volta, e quindi indebitamente, nel presente giudizio di secondo CP_1 grado;
in via preliminare,
- accertare, riconoscere e dichiarare la sopravvenuta estinzione, per maturata prescrizione estintiva, del credito pecuniario ingiunto di pagamento con il decreto ingiuntivo qui opposto, quanto meno relativamente agli interessi,
e, per l'effetto
- revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il decreto ingiuntivo qui opposto e dichiarare la società non tenuta a pagare le Parte_1 somme di denaro a vario titolo portate, o derivanti, dal medesimo decreto,
- con adozione di ogni ulteriore provvedimento, inerente e conseguente;
in via principale, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso,
- accertare, riconoscere e dichiarare, pure d'ufficio:
* il difetto di titolarità, in capo a del credito pecuniario ingiunto di pagamento Controparte_1 con il decreto ingiuntivo qui opposto, in linea capitale e/o per interessi, ovvero, in subordine,
* la mancata dimostrazione dell'esistenza e/o dell'ammontare del medesimo credito pecuniario, in linea capitale e/o per interessi,
e, per l'effetto
- revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il decreto ingiuntivo qui opposto e dichiarare la società non tenuta a pagare Parte_1 alcuna delle somme di denaro a vario titolo portate, o derivanti, dal medesimo decreto,
- con adozione di ogni ulteriore provvedimento, inerente e conseguente;
in ogni caso,
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, o perché non dimostrate, tutte le domande e tutte le eccezioni a qualunque titolo proposte dalla società nei confronti della Controparte_1 società Parte_1
2 Con vittoria di compensi e di spese di lite, da riferirsi ad entrambi i gradi - primo e secondo - del giudizio e da maggiorarsi del rimborso forfettario spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge;
e da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Carlo Poma del Foro di Pavia, il quale ne è stato,
e se ne è dichiarato, l'antistatario
PARTE APPELLATA
Come da note scritte depositate per l'udienza di p.c. dell'8.10.2025, si richiamava alle conclusioni già precisate in data 28/11/2024, ossia:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese legali, ivi compresi gli onorari di avvocato”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1370 del 03/05/2021, emesso dal Tribunale di Genova su ricorso depositato da quale società procuratrice di Controparte_2 CP_1
Mediante tale decreto, immediatamente esecutivo, veniva ingiunto all' di
[...] Parte_1 pagare la somma di €305.047,06 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), dovuta in forza di un'apertura di credito in conto corrente, concessa nel 2009 da alla società Controparte_3 ingiunta. L'ingiungente deduceva infatti che il credito in questione era pervenuto nella titolarità di
, a seguito delle seguenti operazioni di cessione: CP_1
o quella tra e asseritamente stipulata in data Controparte_3 Parte_2
06.12.2017;
o quella tra e asseritamente stipulata in Parte_2 Controparte_2 data 03.12.2020;
o quella tra e asseritamente stipulata Controparte_2 Controparte_1 in data 11.12.2020.
L'opponente chiedeva:
• la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
• l'accertamento e la dichiarazione della sopravvenuta estinzione, per maturata prescrizione estintiva, del credito pecuniario ingiunto, almeno relativamente agli interessi, con conseguente revoca, annullamento o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
• l'accertamento e la dichiarazione, anche d'ufficio:
3 o del difetto di titolarità, in capo a del credito pecuniario ingiunto, Controparte_1 in linea capitale e/o per interessi, ovvero, in subordine, della mancata dimostrazione dell'esistenza e/o dell'ammontare del medesimo credito pecuniario, in linea capitale e/o per interessi;
o per l'effetto, la revoca, l'annullamento o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente contestava la titolarità in capo all'ingiungente del diritto di credito azionato con il decreto, deducendo:
• che la controparte non aveva prodotto i contratti di cessione tramite i quali essa e i propri danti causa avrebbero acquisito il diritto in questione, né indicato i notai roganti o fornito gli estremi necessari per la loro individuazione e acquisizione;
• che, essendo ignoto il contenuto dei contratti, non era provato neppure il trasferimento degli interessi scaduti sul capitale, alla luce di quanto disposto dall'art. 1263, co. 3, c.c.;
• che la produzione degli estratti della Gazzetta Ufficiale, recanti gli avvisi di cessione, non era sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, avendo tale adempimento pubblicitario solo la funzione di sostituire la notificazione o accettazione di cui all'art. 1264, co. 1, c.c.;
• che dalla documentazione prodotta dall'ingiungente emergeva che la cessione del
03.12.2020 tra e , comunicata con avviso in G.U. n. 144 del Pt_2 Controparte_2
10.12.2020, riguardava i crediti che erano stati oggetto di una precedente cessione nei confronti del cedente, comunicata con avviso in G.U. n. 87 del 25.07.2020 (cfr. doc. 9, pag.
6, fascicolo monitorio), mentre il credito vantato nei confronti di sarebbe Parte_1 pervenuto a , secondo la prospettazione dell'ingiungente, mediante la precedente Pt_2 cessione del 06.12.2017, di cui all'avviso in G.U. n. 148 del 16.12.2017 (cfr. doc. 8, pag. 2, fascicolo monitorio);
• che la certificazione ex art. 50 TUB prodotta dall'ingiungente (doc. 6 fascicolo monitorio) aveva valore probatorio esclusivamente nel procedimento monitorio, e non anche nel procedimento di opposizione;
• che non risultava comprensibile il criterio di calcolo degli interessi, di cui l'opponente eccepiva l'illiceità e la non debenza per difetto di preventiva pattuizione scritta laddove superiori al tasso legale o capitalizzati in via anatocistica;
• che gli interessi richiesti erano comunque prescritti ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Infine, l'opponente contestava la rilevanza e la pertinenza dei documenti depositati dalla controparte in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
4 Si costituiva in qualità di mandataria con rappresentanza della Controparte_1
che deduceva: Controparte_1
• che gli asseriti contratti di cessione tra , e CP_3 Pt_2 Controparte_2
erano stati effettivamente stipulati, come dimostrato, non solo dagli avvisi CP_1 pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ma anche dalla reperibilità in apposito sito internet dell'elenco completo dei crediti ceduti, dalle iscrizioni effettuate presso il Registro delle imprese, nonché dalle lettere delle cedenti (cfr. doc. 17, 18 e 19, fascicolo di primo grado
, volte ad attestare l'avvenuta cessione del credito in questione;
Controparte_1
• che l'inclusione degli interessi scaduti nel campo di applicazione delle cessioni emergeva dal tenore degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale;
• che la somma oggetto del decreto ingiuntivo risultava coerente con le previsioni contrattuali di cui all'apertura di credito concessa a e con la documentazione contabile Parte_1 inerente al relativo conto corrente;
• che non risultava essersi verificata alcuna prescrizione relativamente al credito in questione, visti i fenomeni interruttivi prodotti dalla lettera di messa in mora trasmessa al debitore in data 10/07/2012 (doc. 7 fascicolo monitorio), dalla notifica degli atti di pignoramento e precetto di cui all'esecuzione n. 231/2013 RGE Tribunale di Pavia e, infine, dalla notifica del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione;
• che la capitalizzazione trimestrale degli interessi relativi al contratto di conto corrente risultava legittima, in quanto approvata per iscritto e rispettosa della condizione di reciprocità.
Pertanto, l'opposta chiedeva di rigettare l'avversaria istanza ex art. 649 c.p.c., di respingere le domande formulate dall'opponente, nonché, in via subordinata, di condannare quest'ultima a corrispondere l'importo di cui all'ingiunzione di pagamento, o quello maggiore o minore risultante a seguito dell'istruttoria.
Con sentenza n. 267/2023, pubblicata il 01/02/2023, il Tribunale di Genova così decideva:
“• Rigetta l'opposizione presentata da in persona del legale Parte_1 rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n. 1370/2021 emesso dal Tribunale di Genova il
3.5.2021;
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere a 6.023,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA. Controparte_1
• Dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 654 c.p.c.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la quale Parte_1 formulava quattro motivi di impugnazione:
5 1. in ordine alla titolarità del credito, in quanto non sarebbe stata offerta la prova dell'effettiva sussistenza delle operazioni di cessione, tramite le quali la società ingiungente avrebbe acquisito la titolarità del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo;
2. in ordine alla prova del quantum del credito, in quanto non sarebbe stata dimostrata la debenza della somma di €3.989.40 per spese di chiusura del conto, né avrebbe potuto essere applicato, a seguito del venir meno dei contratti di conto corrente e apertura di credito, il saggio degli interessi di mora del 14,50%;
3. in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto quest'ultima non avrebbe potuto essere applicata, a seguito della revoca, da parte di degli affidamenti CP_3 concessi all'appellante;
4. in ordine all'intervenuta prescrizione del credito, in quanto il termine prescrizionale rilevante nel caso in esame risulterebbe quello quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
Per la si costituiva, in qualità di mandataria con rappresentanza, Controparte_1 [...]
, che chiedeva di rigettare l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, CP_1 confermare integralmente la sentenza appellata.
Con ordinanza dep. 26/01/2024, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza del 29/01/2025 (sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte) per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352, co. 1, c.p.c.
Con ordinanza dep. 24/03/2025, il Consigliere Istruttore, visto il programma di smaltimento dell'arretrato e la necessità di riorganizzazione del ruolo, rinviava per gli stessi incombenti all'udienza del 08/10/2025 (sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte).
Con ordinanza dep. 10/11/2025, il Consigliere Istruttore, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
1. Sul primo motivo di appello.
Con il primo motivo, parte appellante lamenta che la società ingiungente non avrebbe offerto la prova della titolarità del credito per il quale agisce, in quanto la documentazione prodotta allo scopo di dimostrare la sussistenza delle plurime operazioni di cessione, all'esito delle quali essa avrebbe acquisito il diritto in questione, non risulterebbe sufficiente a soddisfare tale onere probatorio.
La censura è fondata e assorbe le ulteriori doglianze sollevate da Parte_1 con la propria impugnazione.
Occorre premettere in diritto:
- che secondo il costante insegnamento della Suprema Corte “In tema di cessione dei crediti,
l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel
6 diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta” (Cass. Sez. 1, 04/03/2024, n.
5728);
- che “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata” (Cass. Sez. 3, n. 17944/2023);
- che infatti, “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. Sez. 3, n. 22151/2019);
- che nel caso in cui “sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione […] detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, […] di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera 'notificazione' della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cass. Sez. 3, n. 17944/2023). Peraltro,
“ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (ibidem).
Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso in esame, in assenza della produzione dei contratti di cessione, la società appellata fonda la prova degli avvenuti trasferimenti, e dunque della propria titolarità del credito, sui seguenti elementi indiziari:
• l'avvenuta pubblicazione degli avvisi di cessione nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB;
• l'avvenuta iscrizione dei trasferimenti all'interno del Registro delle imprese;
• la pubblicazione dell'elenco completo dei crediti ceduti all'interno di un apposito sito web;
• la dichiarazione, da parte dei cedenti, di aver effettivamente ceduto il credito secondo quanto allegato dall'ingiungente.
7 Tuttavia, l'efficacia probante di tali indizi non risulta sufficiente, allo scopo di dimostrare l'effettiva stipula dei contratti di cessione.
1.2. Per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi di cessione in Gazzetta Ufficiale, la società appellata ha prodotto:
a. l'estratto della Gazzetta Ufficiale – Foglio delle inserzioni n. 148 del 16/12/2017, riguardante la cessione da a (doc. 8 fascicolo monitorio); CP_3 Pt_2
b. l'estratto della Gazzetta Ufficiale – Foglio delle inserzioni n. 144 del 10/12/2020, riguardante la cessione da a (doc. 9 fascicolo monitorio); Pt_2 Controparte_2
c. l'estratto della Gazzetta Ufficiale – Foglio delle inserzioni n. 146 del 15/12/2020, riguardante la cessione da a (doc. 10 fascicolo monitorio). Controparte_2 CP_1
Tali pubblicazioni, di per sé, come già sopra esposto, non sono sufficiente a provare l'avvenuta cessione, trattandosi di un adempimento pubblicitario meramente sostitutivo, ai sensi dell'art. 58
TUB, della notifica di cui all'art. 1264 c.c.
Peraltro, nel caso di specie, il tenore letterale degli avvisi risulta di scarso rilievo indiziario ai fini delle prospettazioni dell'asserito creditore.
Infatti, l'avviso doc. 9 (G.U. n. 144/2020), relativo alla cessione di crediti in blocco da Pt_2
(avente causa da a (dante causa di ), espressamente CP_3 Controparte_2 CP_1 concerne i crediti a sua volta acquisiti da tramite una precedente cessione pubblicata nella Pt_2
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 25 luglio 2020. Diversamente, il credito vantato nei confronti di sarebbe stato ceduto a , secondo la prospettazione Parte_1 Pt_2 dell'appellante, tramite la cessione da di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta CP_3
Ufficiale n. 148 del 16/12/2017.
Risulta pertanto che i dati identificativi dei crediti ceduti, per come pubblicati nell'avviso del 2020, non sono corrispondenti a quelli di cui al decreto ingiuntivo, e conseguentemente che tale credito, non ricompreso nell'asserita cessione del 03/12/2020, sarebbe rimasto in capo a (ove pure Pt_2 si ritenesse effettivamente avvenuta la cessione da a quest'ultima società). CP_3
A fronte di quanto sopra esposto, la società appellata in primo grado ha ammesso la sussistenza di tale “mancanza” nell'avviso in G.U. n. 144/2020, limitandosi ad asserire che “non v'era bisogno che i crediti vantati nei confronti della fossero trasferiti a luglio 2020 a Parte_1
, in quanto già da tempo di titolarità di quest'ultima per essere stati dalla stessa Parte_2 acquistati direttamente da nel dicembre 2017” (cfr. comparsa di costituzione in primo grado CP_3
pag. 11). Tale asserzione – che ribadisce il prospettato trasferimento del credito in CP_1 questione a nel 2017, senza spiegare perché allora tale credito dovrebbe essere coinvolto Pt_2 dall'alienazione a , nel dicembre 2020, dei soli crediti acquisiti nel luglio 2020 – Controparte_2
8 non può essere superata dalle nuove allegazioni svolte in appello da né dal documento CP_1 da quest'ultima tardivamente prodotto (doc. C). La deduzione dei nuovi fatti e la produzione del suddetto documento risultano infatti inammissibili ex art. 345 c.p.c., in quanto l'effettiva titolarità del diritto fatto valere non attiene alla legittimazione ad agire, bensì al merito della controversia, restando dunque sottoposta alle relative preclusioni istruttorie. A tal proposito, è stato infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. Sez. U., n. 2951/2016 e, per quanto specificamente attiene alla cessione di crediti in blocco, Cass. Sez. 1, n. 16668/2025).
1.2. Per quanto riguarda la pubblicazione delle asserite cessioni all'interno del Registro delle imprese, può rilevarsi che si tratta ancora di un adempimento pubblicitario prescritto dal medesimo art. 58, co. 2, TUB, il quale, al già citato scopo di produrre gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., prescrive: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. I due adempimenti, pertanto, rappresentano congiuntamente il presupposto del medesimo effetto giuridico (l'opponibilità al debitore ceduto del negozio concluso tra cedente e cessionario), senza che le iscrizioni nel Registro delle imprese possano di per sé incrementare in alcun modo la portata indiziante degli avvisi già pubblicati in G.U., dei quali rappresentano piuttosto il necessario complemento.
1.3. Per quanto concerne la possibilità di consultazione dell'elenco dei crediti ceduti all'interno di un apposito sito web, il cui indirizzo era riportato all'interno degli avvisi pubblicati in Gazzetta
Ufficiale, occorre osservare che, secondo la prospettazione della parte appellata, il link originariamente menzionato nei pubblici avvisi non è più operativo, in quanto la relativa pagina web è stata sostituita, a seguito della costituzione della società da un nuovo sito (cfr. CP_1 comparsa di costituzione in primo grado pp. 9, 11 e 12). In tal modo, lo stesso CP_1 riferimento all'indirizzo web perde qualsivoglia efficacia probante, in quanto gli unici dati che effettivamente emergono dalle allegazioni dell'ingiungente consistono: 1) nella circostanza che il link riportato all'interno degli avvisi presenti in Gazzetta Ufficiale non può essere attualmente utilizzato per rinvenire alcun riferimento al credito in questione;
2) nella circostanza che il credito oggetto del decreto ingiuntivo è incluso all'interno di un elenco, rinvenibile in un nuovo sito web, riferito ad una società diversa da tutte quelle che risultano parti degli asseriti contratti di cessione.
Del resto, le serie numeriche prodotte dalla società appellata, le quali rappresenterebbero gli elenchi di crediti pubblicati nell'originario sito web (doc. 9, 10, 14 e 15 del fascicolo di primo grado
9 non recano alcuna indicazione idonea a lasciarne desumere l'effettiva provenienza, né CP_1 la data di eventuale pubblicazione in rete.
1.4. In quarto luogo, l'appellante ha prodotto tre dichiarazioni, asseritamente riferibili a CP_3
(doc. 17 fascicolo di primo grado , a (doc. 18 fascicolo di primo grado
[...] CP_1 Pt_2
e a (doc. 19 fascicolo di primo grado , tramite le quali i CP_1 Controparte_2 CP_1 soggetti di volta in volta cedenti confermerebbero la stipula dei relativi contratti di cessione.
Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova.
Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico […] con le altre risultanze del processo. In particolare, gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento, specie ove di essi sia stata provata (nella specie, mediante l'autentica della sottoscrizione apposta alle dichiarazioni in atti) la veridicità formale” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 12763/2000; Cass. Sez. 1, n. 9507/2023).
Nel caso in esame, le dichiarazioni prodotte risultano prive di efficacia probatoria in quanto:
• sulla base della visura camerale prodotta dall'ingiungente, la società , alla quale è Pt_2 attribuita la dichiarazione doc. 18, risulta partecipata in maniera maggioritaria dalla società
(cfr. doc. 11, pag. 8, fascicolo di primo grado , la quale Controparte_1 CP_1 agisce nel presente giudizio per conto di;
CP_1
• la società , alla quale è attribuita la dichiarazione doc. 19, ha agito in sede Controparte_2 monitoria quale procuratrice di , oltre a detenere la totalità delle partecipazioni CP_1 della stessa società (cfr. doc. 7, pag. 5, fascicolo di primo grado;
CP_1 CP_1
• in generale, emerge dunque una stretta comunanza di interessi tra le società coinvolte nelle prospettate operazioni di alienazione di crediti, oltreché la sussistenza della partecipazione totale di uno dei dichiaranti all'interno della società la quale a sua volta detiene CP_1 una partecipazione maggioritaria all'interno dell'altra società dichiarante;
Pt_2
• tale contiguità tra le varie compagini societarie non può che indebolire in maniera significativa l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni, comunque riconducibili al medesimo centro di interessi;
in ogni caso si tratta di documenti privi di valore confessorio, ex art. 229 c.p.c., e indiziario, perché precostituita a favore e non contro il dichiarante;
10 • del resto, dal punto di vista formale, solamente la dichiarazione doc. 17 è corredata di sottoscrizione autografa, data e autenticazione notarile, mentre le dichiarazioni doc. 18 e 19 risultano prive del riferimento ad alcuna data (ciò impedendo anche di verificare la distanza temporale rispetto alle asserite cessioni, ai fini della valutazione di attendibilità), nonché sprovviste di autenticazione.
In breve, le tre dichiarazioni non forniscono alcun contributo probatorio utile ai fini del decidere, in quanto non risultano idonee a corroborare in maniera attendibile la verificazione delle tre cessioni necessarie ad affermare la titolarità del credito in capo a . CP_1
2. Sulle spese di giudizio. L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di ridefinire la pronuncia di primo grado anche in ordine alle spese legali. Infatti, “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423/2016).
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellata. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, secondo il valore della causa (inferiore ad €520.000,00), nei valori medi, con riduzione del 50% della fase di trattazione, non risultando complessa:
• Fase davanti al tribunale:
Studio controversia: € 3.544,00;
Fase introduttiva: € 2.338,00;
Fase istruttoria/trattazione: € 5.205,50= già ridotta del 50%
Fase decisionale: € 6.164,00=totale per compensi avvocato: € 22.457,00;
• Fase davanti alla Corte d'appello:
Studio controversia: € 4.389,00;
Fase introduttiva: € 2.552,00;
Fase istruttoria/trattazione: € 2.940,00= già ridotta del 50%
Fase decisionale: €7.298,00=totale per compensi avvocato: € 20.119,00.
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P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 267/2023, pronunciata inter partes dal Tribunale di Genova in data 01/02/2023 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 1370 del 03/05/2021;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 dell'intero giudizio sostenute da he liquida in € Parte_1
22.457,00 per compensi di avvocato per il primo grado;
in € 20.119,00 per compensi di avvocato per il presente grado;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per ciascun grado di giudizio;
con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Carlo Poma del Foro di Pavia, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 12/11/2025
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Davide Vescovo.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Rosella Silvestri
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