TAR Parma, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 100
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Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
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Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di motivazione e di adeguata istruttoria, per falso supposto di fatto e travisamento. Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, L. 190/2012 nonché del Dlgs. 159/2011

    Il Tribunale ritiene che il quadro indiziario a fondamento dell'interdittiva superi il vaglio di legittimità. La valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa è discrezionale e basata su un ragionamento induttivo probabilistico, non richiedendo certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Gli elementi (rapporti di parentela, frequentazioni, cointeressenze economiche) devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente. La 'ndrangheta è caratterizzata da strutture familiari di tipo 'clanico', rendendo rilevanti i legami di parentela e affinità per valutare il pericolo di infiltrazione. Non è necessaria la prova di responsabilità penali né l'intervenuta infiltrazione, ma solo la sussistenza di elementi sintomatici del pericolo. La giurisprudenza ha confermato la compatibilità costituzionale di tale interpretazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 100
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 100
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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