Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2025, proposto da
IS di IS s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Carmine Migale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di IS, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di IS del 10.01.2025, emesso nei confronti della società IS di IS s.n.c., di cui al procedimento prot. n. IS/AreaI/AM-White list, comunicato con nota del 10.01.2025;
- del non conosciuto verbale delle riunioni del Gruppo Interforze del 28.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura – U.T.G. di IS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa ER RT e udito per la parte resistente l’Avvocato dello Stato Giorgio Martino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto come in rito, la società IS di IS s.n.c. (in avanti IS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore , ha impugnato il provvedimento prot. n. IS/AreaI/AM-White List emesso dalla Prefettura di IS ai sensi degli articoli 84, 89 bis e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, unitamente al verbale del Gruppo Interforze.
Il provvedimento di interdittiva antimafia è fondato su una pluralità di evidenze istruttorie ritenute rilevanti dall’Autorità prefettizia ai fini della prognosi di permeabilità mafiosa dell’azienda e, segnatamente, i) sul profilo personale di IS, socio amministratore e proprietario del 34% delle quote societarie, con particolare riferimento ai suoi rapporti di frequentazione con soggetti gravitanti nella consorteria criminale di stampo ‘ndranghetistico, ii) sul profilo personale di IS, moglie di IS, socio amministratore e proprietario del 33% delle quote societarie, con particolare riferimento ai suoi rapporti di parentela e di affinità con soggetti legati a sodalizi criminali ‘ndranghetistici, iii ) sulla fitta rete di rapporti di parentela e affinità dei fratelli IS, IS e IS con soggetti a vario titolo contigui alla criminalità organizzata calabrese, iv ) sulle numerose cointeressenze economiche della IS con altre società attinte da misure in chiave di prevenzione antimafia o i cui amministratori risultano contigui, se non propriamente affiliati, alla criminalità ‘ndranghetista e, in particolare, alla cosca dei IS.
La ricorrente contesta le risultanze del giudizio inferenziale compiuto dalla Prefettura di IS, chiedendo l’annullamento del gravato provvedimento previa adozione di misura cautelare sospensiva.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di IS, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 64 del 10 aprile 2025 questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: « Considerato che, all’esito di una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, non appaiono prima facie ravvisabili i presupposti per la concessione della invocata tutela, atteso che l’atto impugnato appare sorretto da adeguata istruttoria, come risulta dalla documentazione versata in atti; Ritenuto, inoltre, che il provvedimento è esaurientemente motivato anche con riferimento agli accertamenti e alle relative risultanze effettuati dalla Prefettura e dal Gruppo Interforze, in ordine al giudizio prognostico di permeabilità dell’impresa alle logiche della criminalità organizzata; Ritenuto, infatti, che gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio - relativi a profili personali dei soci amministratori, ai rapporti di parentela e affinità degli stessi con esponenti della criminalità di matrice ‘ndranghetista e ai rapporti di cointeressenza economica della società - devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2024 n. 4206); Ritenuto che costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale l’accertamento della permeabilità mafiosa non richiede la prova della intervenuta “occupazione” mafiosa dell’azienda, né presuppone l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa sospettata, essendo sufficiente che dalle informazioni acquisite si evinca un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamenti dell’attività di impresa ad opera della criminalità organizzata; Ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi, debba ritenersi prevalente l’esigenza dello Stato in ordine alla tutela della legalità nei confronti dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica del Paese; Ritenuto, quindi, di dover respingere la domanda cautelare; Ritenuto che le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare inter partes le spese della fase incidentale ».
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è affidato alle seguenti censure.
I. “ Eccesso di potere: per carenza di motivazione e di adeguata istruttoria, per falso supposto di fatto e travisamento. Violazione di legge: per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, L. 190/2012 nonché del Dlgs. 159/2011 ”.
Con un primo mezzo di gravame, la ricorrente contesta le risultanze istruttorie su cui si fonda l’interdittiva prefettizia, rilevando che:
- a carico del IS sussistono unicamente un controllo di polizia datato nel tempo e rapporti di parentela privi di consistenza, risultando lo stesso estraneo a contatti ed effettivi legami con soggetti coinvolti in vicende di criminalità organizzata, non potendosi desumere alcuna relazione con IS e IS dal semplice fatto che veniva controllato “ unitamente ” a questi in data 10 dicembre 2016, presso il Bar Trattoria denominato “IS”;
- a carico del IS non risulta alcuna segnalazione o alcun precedente di polizia;
- l’interdittiva prefettizia si fonda unicamente sui rapporti di parentela e affinità dei fratelli IS, legami privi di quella consistenza necessaria a sorreggere la prognosi di permeabilità mafiosa dell’impresa;
- è irrilevante la circostanza che IS, moglie di IS, sia nipote di IS, non risultando sussistere alcun rapporto diretto tra il IS e il IS;
- è irrilevante la parentela della IS con IS e IS, cugini di IS (soggetto condannato per associazione mafiosa nel processo IS ad anni 8 e mesi 6 di reclusione), non sussistendo alcun rapporto diretto tra questi e il IS;
- è irrilevante il riferimento a IS, fratello dei soci della IS, dal momento che trattasi di soggetto lontano dalla società e con cui i fratelli non hanno alcun tipo di rapporto sin dal 2003;
- è insignificante il rapporto di parentela con IS, moglie di IS, a sua volta nipote di IS, che è cugina di IS, elemento di spicco della cosca IS, e ciò trattandosi di una parentela di secondo grado che non può provare che i fratelli IS abbiano frequentazioni con esponenti della cosca ‘ndranghetista;
- parimenti insignificante è il rapporto parentale con IS, in assenza di qualsiasi relazione del marito IS con i fratelli IS;
- analogamente priva di rilevanza è la parentela con IS, moglie di IS socio dell’impresa IS s.r.l. (destinataria di informativa antimafia nel 2022), in assenza della prova di rapporti commerciali della IS con tale società;
- priva di importanza è la parentela con IS (cognato di IS, sorella di IS), trattandosi di un mero tentativo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di accostare i fratelli IS al noto boss di ‘ndrangheta;
- non può assumere alcun peso il rapporto di parentela con IS, non più coniugata con IS, che peraltro non ha alcun rapporto con la società IS;
- insignificante è il riferimento alla parentela con IS (moglie di IS, figlio di IS, soggetto vicino alla consorteria IS), elemento che non consente di inferire alcuna “vicinanza” dei fratelli IS alla cosca ‘ndranghetista dei IS;
- tutte le ulteriori parentele indicate nell’interdittiva antimafia sono inerenti a rapporti non in linea retta, non in grado di dimostrare alcun pericolo di contiguità compiacente o soggiacente della società IS con la criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista;
- è irrilevante il rapporto di parentela con IS, vicepresidente del Consorzio IS destinatario di divieto di iscrizione in White List , non sussistendo alcun rapporto commerciale tra il consorzio in questione e la società IS;
- sono trascurabili le cointeressenze economiche con il IS, dal quale invero la società IS è uscita in data 13 dicembre 2024;
- sono prive di rilevanza: i ) le fatture ricevute da IS società cooperativa, destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di IS, dal momento che non è messa in discussione né la falsità delle fatture, né l’inesistenza di un rapporto giuridico sottostante, ragion per cui non può assumere alcuna influenza l’interdittiva antimafia che ha attinto la società cooperativa in questione; ii ) le fatture ricevute da IS s.n.c., per il solo fatto che il legale rappresentante e il figlio sono gravati da precedenti penali, non potendo tale circostanza influire sul pericolo di condizionamento mafioso di IS; iii ) le fatture ricevute da IS s.r.l., destinataria di interdittiva antimafia nell’anno 2016 e, poi, nell’anno 2024, non potendo avere efficacia determinante ai fini del pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa la mera ricezione di fatture da parte di altra società attinta da interdittiva antimafia; iv ) la fattura ricevuta da IS s.r.l., per il solo fatto che il padre del legale rappresentante ha precedenti per reati concernenti il crimine organizzato, trattandosi peraltro di fattura di esiguo importo; v ) le fatture ricevute da IS di IS, per il solo fatto che il legale rappresentante è titolare di altra società e, in particolare, del IS, elemento questo ininfluente ai fini della ritenuta contiguità di IS alla criminalità di matrice ‘ndranghetista.
II. “ Eccesso di potere: per carenza di motivazione e di adeguata istruttoria, per falso supposto di fatto e travisamento. Violazione di legge: per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, L. 190/2012 nonché del Dlgs. 159/2011 ”.
Con il secondo mezzo di gravame, la ricorrente deduce che l’Autorità di pubblica sicurezza si sarebbe limitata ad una acritica elencazione di elementi estrinseci risultanti dalle banche dati, senza valutarne i profili intrinseci relativi al fatto concreto.
Ritiene che tali dati sarebbero “ privi di quell’elemento unificante che è la lettura d’insieme ” e si sostanzierebbero in una mera elencazione di circostanze non idonee a fornire, in un quadro unitario, la prognosi di pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa.
Ribadisce l’assoluta irrilevanza dei rapporti di parentela e affinità evocati nell’interdittiva prefettizia, che non avrebbero la consistenza tale da poter sostenere la permeabilità mafiosa dell’impresa; e l’assoluta irrilevanza delle richiamate cointeressenze economiche della società, nessuna in grado di sorreggere la prognosi del pericolo di infiltrazione criminale di IS.
Prosegue, poi, la ricorrente con una rassegna di pronunce giurisprudenziali relative al profilo dell’individuazione degli elementi sintomatici del pericolo infiltrativo (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016 n. 1743 e 5 febbraio 2016 n. 463; C.G.A. 3 agosto 2016 n. 257; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 20 luglio 2010 n. 16884; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2010 n. 1938; T.A.R. Lazio, 24 aprile 2009 n. 4137) e al criterio della probabilità causale (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2021 n. 412), evidenziando l’insussistenza nel caso di specie dei presupposti necessari per ritenere concretizzatosi il pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa.
Rileva la ricorrente che, in tema di misure di prevenzione (tra cui le misure interdittive “ ante delictum ”), è necessaria la tipizzazione delle condotte, che devono essere obiettivamente percepibili, ritenute indice presuntivo sintomatico del pericolo di condizionamento mafioso; e ciò con richiamo ai principi espressi dalla Corte EDU (con riferimento alla sentenza 23 febbraio 2017 in ricorso 43395/2009 D.T. c/ Italia), laddove ha affermato l'importanza del rispetto sia del principio di tassatività, sia del principio di specificità delle fattispecie, stigmatizzando negativamente le norme che non descrivono con sufficiente determinatezza le condotte umane da valutare ai fini dell'applicazione di misure preventive implicanti la compressione di "diritti di libertà".
Ad avviso della difesa attorea, l’interpretazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, in ordine al concetto di pericolo di infiltrazione mafiosa, non può far ritenere sufficiente qualunque possibile sospetto e non deve quindi costituire una anticipazione della tutela così ampia e discrezionale da entrare in contrasto con valori essenziali dello Stato democratico e dell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il principio di non colpevolezza (art. 27 Cost.) ed il diritto di esercitare liberamente l’attività d’impresa (art. 41 Cost.).
Quanto ai legami parentali, alla luce della copiosa giurisprudenza citata (anni 2014/2019), secondo l’esponente la Prefettura non ha indicato (né avrebbe potuto) quali sarebbero gli elementi (diversi ed ulteriori rispetto alla mera “parentela”, sempre “alla lontana”, cui fa riferimento sui fratelli IS) che indurrebbero a ritenere che la società ricorrente sia o possa essere soggetta ad una “etero-conduzione”, o comunque, a condizionamenti.
La difesa attorea evidenzia che dare per scontato che un imprenditore con familiari “scomodi” sia invariabilmente un prestanome di questi ultimi è arbitrario e illegittimo, facendo espresso riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, I sezione penale, 11 aprile 2023, n. 15156, in cui si dubita che il principio della “familiarità” determini di per sé contiguità o addirittura “intraneità” al sistema criminale.
Sulla rilevanza delle frequentazioni, parte attrice richiama la pronuncia del T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 24 aprile 2023 n. 251, che ha distinto « “in subiecta materia” le vere e proprie “frequentazioni” dagli incontri occasionali o sporadici con soggetti malavitosi i quali a differenza delle vere e proprie frequentazioni soprattutto in occasione di eventi pubblici (cortei, feste, funerali ecc.) o in luoghi pubblici (nel caso di specie in aeroporto) non possano di per sé essere utilizzati come sintomatici dell'appartenenza a sodalizi criminali (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 7 aprile 2010, n.320) né tantomeno del tentativo di infiltrazione mafiosa (T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna 25 marzo 2021, n. 304) ».
Tali essendo le questioni prospettate in giudizio, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di provvedimenti interdittivi antimafia.
L’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’Autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 gennaio 2024, n. 614).
D’altra parte, lo stesso legislatore – con l’art. 84, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di « eventuali tentativi » di infiltrazione mafiosa « tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle persone o imprese interessate ». Si è precisato, al riguardo, che « eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa » e « tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa » sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31 gennaio 2024, n. 952).
Il pericolo di infiltrazione mafiosa è, dunque, la probabilità che si verifichi l’evento (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3391).
L’introduzione di simili misure di prevenzione è stata la risposta cardine dell’ordinamento per attuare un contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata. Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia. La funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini, e solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio deve arrestarsi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2024, n. 3964).
In tale direzione, la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2024, n. 3531).
Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 aprile 2024, n. 3263).
Ciò posto, deve ritenersi che il quadro indiziario a fondamento dell’avversata determinazione superi indenne il presente vaglio di legittimità, tenuto conto della molteplicità, attualità e convergenza delle relative acquisizioni istruttorie agli atti.
L’interdittiva antimafia della Prefettura di IS è fondata su una pluralità di evidenze istruttorie che, valorizzate unitariamente – e non atomisticamente –, consentono di ritenere “più probabile che non” il pericolo che l’impresa soggiaccia a tentativi di infiltrazione mafiosa.
In tale ottica depongono le evidenze istruttorie a carico dei soci amministratori di IS e, segnatamente, la fitta rete di rapporti di parentela e affinità dei fratelli IS, IS e IS con soggetti a vario titolo contigui alla criminalità organizzata calabrese, i rapporti di frequentazione di IS (socio amministratore e proprietario del 34% delle quote societarie) con soggetti gravitanti nella consorteria criminale di stampo ‘ndranghetistico, i rapporti di parentela e di affinità di IS (moglie di IS) con soggetti vicini alle cosche ‘ndranghetiste, le numerose cointeressenze economiche della IS con altre società attinte da misure in chiave di prevenzione antimafia o i cui amministratori risultano contigui, se non propriamente affiliati, alla criminalità ‘ndranghetista e, in particolare, alla cosca dei IS.
Orbene, i descritti elementi indiziari sintomatici, vagliati alla luce dei peculiari caratteri del metodo ‘ndranghetista, che è caratterizzato da rapporti di soggiacenza/compiacenza nel quadro di strutture familiari di tipo “clanico”, sono da ritenersi – in forza del criterio della “probabilità cruciale” (ossia del nesso causale del “più probabile che non”) – gravi e concreti al fine di una prognosi inferenziale di permeabilità criminale.
È irrilevante la circostanza che a carico del IS non risulti alcuna segnalazione o alcun precedente di polizia. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 12 agosto 2021, n. 5493). Ne deriva che non è necessario che si sia instaurato un procedimento penale, né che si sia addivenuti ad una sentenza di condanna, risultando sufficiente che dall’analisi complessiva delle evidenze istruttorie relative agli amministratori e proprietari della società emerga un pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa.
Non è persuasiva la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui vi sarebbe una eccessiva valorizzazione di rapporti di parentela e di affinità, a suo dire non sufficienti a comprovare la permeabilità mafiosa dell’azienda, in considerazione di collegamenti ritenuti forzosi e operati anche con rapporti di parentela non in linea retta al fine di tracciare un legame tra i fratelli IS e la criminalità di matrice ‘ndranghetista.
In tema di interdittive antimafia, invero, i concetti di « tentativi di infiltrazione mafiosa » e di « tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa » sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2024 n. 4588). Viene in rilievo, infatti, la scelta del legislatore di operare un’anticipazione della tutela giuridica, arretrando la difensiva dello Stato rispetto all’anti-Stato alla fase potenziale del mero pericolo, al fine di ampliare lo spettro della tutela preventiva.
In tale ottica di anticipazione della tutela, devono essere considerati come rilevanti tutti i rapporti di parentela e di affinità sia dei fratelli IS che di IS (moglie di IS) con soggetti gravitanti all’interno di consorterie di stampo ‘ndranghetistico, in quanto – ove letti unitariamente alle altre acquisizioni probatorie – sono idonei a sorreggere la prognosi di permeabilità mafiosa dell’azienda.
Con riferimento ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni criminali di stampo mafioso, la giurisprudenza ha chiarito che l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, sicché in una “famiglia” mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso, ove avvinto da un vincolo di sangue particolarmente stringente, può subire, obtorto collo , l’influenza dell’associazione (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5 febbraio 2024, n. 102; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2023, n. 5227).
Giova precisare che i rapporti familiari sono particolarmente pervasivi nella criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetistico, che differisce sensibilmente dalle altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, caratterizzandosi per una struttura orizzontale clanica fondata su nuclei familiari (c.d. «‘ndrine») e utilizzando sistemi di reclutamento selettivi prioritariamente fondati sul vincolo di sangue (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 18 aprile 2025 n. 167).
In altri termini, l’influenza della “famiglia” è particolarmente determinante nelle consorterie criminose di matrice ‘ndranghetistica, strutturate secondo un modello clanico e articolate, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché a maggior ragione in una famiglia ‘ndranghetista anche il soggetto che non sia attinto da specifici pregiudizi criminali, purché legato ai congiunti controindicati da uno stretto vincolo di sangue, può subire, nolente, l’influenza, diretta o indiretta, dell’associazione (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 18 aprile 2025 n. 167).
Orbene, nel caso di specie la sostenuta irrilevanza dei legami parentali risulta meramente assertiva e l’indicazione di tutti i legami familiari significativi è dettagliata al fine, demandato dal Legislatore all’Amministrazione, di verificare, a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza e libertà delle attività economiche in una fase di “frontiera anticipata”, il pericolo che l’impresa sia esposta, anche nolente, ad un rapporto soggiacente-compiacente. Ciò esclude nel caso di specie l’applicazione di un automatismo tra “familiarità” e oggettiva contiguità o “intraneità” al sistema criminale, atteso che in tale fase preventiva non sono richiesti elementi di avvenuta infiltrazione (di rilievo invece penale), bensì oggettivi elementi di pericolo di esposizione all’influenza mafiosa, come riscontrato nella fattispecie (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 26 novembre 2025 n. 520).
Non persuadono le argomentazioni con cui parte ricorrente tenta di sminuire la rilevanza delle acquisizioni probatorie a carico di IS, adducendo che lo stesso sarebbe stato controllato “unitamente” a IS e IS per il solo fatto di trovarsi nello stesso locale in data 10 dicembre 2016. In realtà, il provvedimento di interdittiva antimafia dà atto precisamente del fatto che “ IS, socio amministratore e proprietario del 34% delle quote societarie, sul conto del quale risulta un controllo delle Forze di Polizia in data 10.12.2016 alle ore 10.55 in IS - IS presso il Bar Trattoria "IS" unitamente:- IS, gravato da precedenti di Polizia per dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (2018), emissione di fatture per operazioni inesistenti (2022), e lesioni personali (2023);- IS, gravato da un precedente di Polizia per ricettazione (2000), sottoposto a numerosi controlli con soggetti controindicati, alcuni dei quali anche per reati di tipo associativo e/o sottoposti a misure di prevenzione antimafia, nonché amministratore unico del "IS" che rileva criticità antimafia in ordine alle ditte consorziate talune anche già raggiunte da provvedimenti interdittivi antimafia ”, sì da doversi ritenere attestata una frequentazione del IS con i soggetti ivi indicati.
Anche se recentemente si è ribadito che “ per la consolidata giurisprudenza amministrativa basterebbero a fondare i provvedimenti di interdittiva antimafia anche i soli rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una 'regia collettiva' dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica" (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n. 8902; Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2024, n. 7230) ” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7232 dell’8 settembre 2025), si deve ritenere che la segnalata frequentazione costituisca in ogni caso uno degli “ulteriori elementi” che conducono logicamente a confermare l’esposizione della società alla contiguità soggiacente-compiacente nei confronti delle organizzazioni criminali.
Il controllo effettuato, con soggetti incontestatamente significativi, nel caso di specie non risulta essere il solo elemento considerato dall’Amministrazione che, invece, coerentemente ai principi in materia, ne ha riportato la sussistenza quale indizio convergente all’interno di un articolato motivazionale ampio e dettagliato; pertanto, la censura sull’irrilevanza di tale segnalazione è inconferente alla tesi attorea.
Ulteriore rilevanza, sempre in chiave unitaria con le ulteriori risultanze istruttorie, deve essere attribuita alla articolata rete di cointeressenze economiche di IS con società a vario titolo caratterizzate da criticità in termini antimafia.
Non coglie nel segno il tentativo della ricorrente di sminuire gli evidenziati legami di carattere commerciale, adducendo che la mera sussistenza di fatturazioni non sarebbe idonea a fondare rapporti economico-commerciali tra le società; e ciò perché viene in rilievo, nel caso di specie, una pluralità di fatturazioni che nella loro complessiva articolazione possono supportare la sussistenza di “affari comuni” tra le società e, con essi, l’aggiunta di un ulteriore tassello al mosaico della prognosi di infiltrazione mafiosa.
In definitiva, come correttamente osservato dall’Avvocatura dello Stato, il complessivo quadro indiziario tracciato dalla Prefettura non può essere scalfito dalle deduzioni di parte ricorrente in quanto “ tutte caratterizzate da un approccio di tipo atomistico, che tenta di confutare la rilevanza dei singoli elementi raccolti nell’istruttoria, trascurandone la lettura unitaria e coordinata ”.
Quanto, infine, alla compatibilità costituzionale del perimetro interpretativo delle ipotesi di pericolo infiltrativo, evocata da parte attrice, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 5180 del 10 giugno 2024, ha ribadito che “ Il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio (cfr. 18 settembre 2023, n. 8395). Il delicato bilanciamento raggiunto dall'interpretazione di questo Consiglio di Stato è stato avallato dalla Corte costituzionale dapprima con le sentenze n. 24 del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019. Come ha ben posto in rilievo la Corte costituzionale nella sentenza n. IS del 2019, infatti, allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base "dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione". Essenziale - nell'ottica costituzionale così come in quella convenzionale (v., ex multis, Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione quinta, sentenza 26 novembre 2011, Gochev c. Bulgaria; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 4 giugno 2002, Olivieiria c. Paesi Bassi; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 20 maggio 2010, Lelas c. Croazia) - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa. Ciò che connota la regola probatoria del "più probabile che non" non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, "ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale" (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483). I principi elaborati dalla Sezione - che, come si è detto, hanno ricevuto un primo avallo dal giudice delle leggi (sentenze n. IS del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019) - sono stati nuovamente confermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 57 del 26 marzo 2020), che, sebbene abbia pronunciato con specifico riferimento alla comunicazione antimafia interdittiva che impinge sull'esercizio di una attività imprenditoriale puramente privatistica, ha ribadito le linee fondanti di tale misura preventiva. Nel respingere la questione di legittimità costituzionale la Corte - prendendo le mosse da una analisi della giurisprudenza di questa Sezione - ha affermato che il fenomeno mafioso rappresenta un quadro preoccupante non solo per le dimensioni ma anche per le caratteristiche del fenomeno, e in particolare - e in primo luogo - per la sua pericolosità (rilevata anche da questa Corte: sentenza n. 4 del 2018). Difatti la forza intimidatoria del vincolo associativo e la mole ingente di capitali provenienti da attività illecite sono inevitabilmente destinate a tradursi in atti e comportamenti che inquinano e falsano il libero e naturale sviluppo dell'attività economica nei settori infiltrati, con grave vulnus, non solo per la concorrenza, ma per la stessa libertà e dignità umana. Le modalità, poi, di tale azione criminale non sono meno specifiche, perché esse manifestano una IS "adattabilità alle circostanze": variano, cioè, in relazione alle situazioni e alle problematiche locali, nonché alle modalità di penetrazione, e mutano in funzione delle stesse. Ha aggiunto la Corte costituzionale che quello che si chiede alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori prima ricordati, compito naturale dell'autorità giudiziaria, bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento. È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità che si colloca il provvedimento di informativa antimafia al quale, infatti, è riconosciuta dalla giurisprudenza natura "cautelare e preventiva" (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3), comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa. La Corte costituzionale ha quindi fatto riferimento alle situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale, individuate da questa Sezione. Tra queste: i provvedimenti "sfavorevoli" del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa; la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una "regia collettiva" dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica"; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un "volto di legalità" idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi "benefici"; l'inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità ”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
ER RT, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RT | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.