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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 9442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9442 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.14916/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Della Corte (C.F. , presso lo stesso elett.te dom.ti in C.F._2
Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone n.59.
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pasquale Allocca (C.F. e dall'avv. Imperia Tagliafierro C.F. C.F._3
con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. C.F._4
387, giusta procura in atti.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.06.2024 , il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato Cont dipendente dell' dal 1 gennaio 2013 sino al 31.12.2021, con inquadramento nel parametro 178 con mansioni di operatore della mobilità di cui al CCNL della categoria Autoferrotranvieri, ha dedotto che la predetta società datoriale non ha computato nella retribuzione erogata durante il congedo feriale le voci “indennità perequativa a.r. 2011 e compensativa a.r. 2011” ed “indennità di scorta”, e ha convenuto in giudizio l inanzi all'adito Tribunale al fine di Controparte_3 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“A) in totale accoglimento del presente ricorso, previo accertamento delle pretese tutte vantate dal ricorrente così come descritte nella parte narranda del presente atto, in ragione della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'inquadramento previsto dal C.C.N.L. del settore, degli Accordi del
16.12.2011 e del 25.07.2012, e comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, integrati dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti contabili, pronunciare nei confronti della resistente
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., i seguenti provvedimenti: Controparte_4
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi,
2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del
16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominato indennità perequativa/compensativa – nonché dell'Indennità di Scorta/Condotta di cui all'Accordo del 26.05.2021, anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto,
3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 al riconoscimento effettivo del diritto, e che alla data del 31.12.2021 ammontano ad
€ 4.697,28 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo;
C) condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
La parte convenuta, costituitasi ritualmente, eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione e, nel merito, deduceva la correttezza del proprio operato, contestando il quantum e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, il tutto con vittoria di spese di lite.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, possono essere qui in parte richiamati i precedenti già espressi da altri giudici di questo Tribunale (cfr., su tutte, sent. n. 1131/25 dott.ssa Am. Ur.) ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendosi integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate. L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive,
l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità perequativa, indennità compensativa, indennità di scorta/condotta.
La normativa delle ferie per gli autoferrotranvieri, categoria di cui ha fatto parte il ricorrente fino al suo pensionamento, è prevista dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976,sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000, il quale stabilisce che “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modificato dall'art. 5 del CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6
(sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due…Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato;
la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al (omissis)”
Per la soluzione della controversia, occorre altresì richiamare la nozione cd. “europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Co. di Cassazione n. 13425 / 2019 e n.22401 / 2020).
L'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno
4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, He. e To., C-
229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Ki., C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre
2018, Di., C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Co. di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); Per_1 ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bo., C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz- Ho. Cont e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo
1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018,causa
To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Co. di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Ro.-St. e altri
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7,
n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e
C- 520/06, Schultz-Ho. e altri, punto 58).
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze
Ro.-St. e altri, punto 58, nonchè . e altri, punto 60). CP_6
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Co. di Giustizia 15 settembre
2011, causa C-155/10, Wi. e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Co. di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative Cont all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Wi. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Wi. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza Wi. e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Co. di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lo., punti
29, 30, 31). In ordine alla questione controversa, nel prendere atto dell'orientamento dei Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, questo Giudicante ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della
Co. di Cassazione.
Va quindi riportata la motivazione della sentenza della Cassazione del 27.09.2024 n. 5850,intervenuta in una controversia nei confronti dell' in relazione all'indennità Controparte_1 perequativa e all'indennità compensativa, cui hanno dato continuità le successive pronunce della
Suprema Co. (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 8160 del 27.03.2025).
Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: “Rileva preliminarmente il
Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n9716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Co. di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Ro. St. del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE (omissis) in C.350/06 e C-520/06, . e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione CP_6 equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
Wi. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, (omissis)).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Co. che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
(con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando
1 della direttiva 2003/88/CE, e recepitaanch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Co. di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n.
185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Co. di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Co. Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quandorisolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE
13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 Fa. Do. p. 26, CGUE
10/04/1984 causa C-14/83 von Co. p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 Ca. p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Co. di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile
è in linea con le indicazioni provenienti dalla Co. di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica”. Avuto riguardo alle indennità “perequativa”
e “compensativa”, è documentato che l'Accordo Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una “omogeneizzazione del costo del lavoro” nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale. Le predette indennità sono state istituite poi con Accordo in materia di contrattazione collettiva di secondo livello siglato, in data 16/12/2011, presso la Regione Campania, tra l'associazione Datoriale ASSTRA, la società Cont
e le Organizzazioni Sindacali Regionali e territoriali CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio 2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti. L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, e, per l'effetto, l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero trattamenti Cont di miglior favore per i dipendenti dell' rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di “condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento”. Lo stesso Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato “Articolo 3 dell'Accordo”) ha precisato che le indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi,
“ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di provenienza dei lavoratori (Metrocampania, Circumvesuviana e Sepsa), precisando che il riconoscimento dell'indennità perequativa e compensativa sostituisce le precedenti indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse “alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore”. Le voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: “.... Indennità di cassa,
Pernottamento10% CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate, Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavorodomenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità, Indennità unico, Indennità DCO,
Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria, Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali,
Indennità speciale, Premio manutenzione…”.
In ragione della natura intrinsecamente retributiva di tutte le indennità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza, consegue che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL 27.11.2000), disposta dagli artt.
2 e 3 dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dal successivo accordo aziendale del 25/07/2012, contrasta con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Co. di Giustizia.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Co., dunque, emerge che: - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Quanto ai rilievi della società relativi alla lieve entità economica delle indennità in oggetto, reputa il
Giudicante considerati i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione prima richiamati (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), che l'esclusione di tali voci, ordinariamente inserite nella retribuzione giornaliera, dal computo delle ferie potrebbe comunque determinare, in ragione del loro importo economico, quell'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, dovendosi, comunque, considerare l'incidenza complessiva data dalla sommatoria di tali indennità sulla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore e dal numero di giorni di ferie da godere annualmente.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'Accordo Regionale del 2011 e del relativo Accordo di recepimento del
25.07.2012, escludenti il computo delle indennità perequativa e compensativa nel compenso per i giorni di ferie.
Sulla base di tale ricostruzione, la valutazione del giudice di merito di considerare tali indennità, parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione per cui non vi è ragione ostativa al loro riconoscimento quale differenza retributiva tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto.
Con riferimento alla indennità di scorta/condotta, essa è stata prevista dall'Accordo aziendale del
26.5.2021 (cfr. allegato al ricorso), entrato in vigore a luglio 2021 ed è correlata alle ore di condotta/scorta all'interno di un turno di lavoro, l'importo della stessa è variabile in relazione alle ore prestate con distinzione tra personale di Macchina e personale di Scorta o secondo agente.
Pur potendo ritenersi in astratto l'attività di condotta tipica della mansione di macchinista e, pertanto, la relativa la voce retributiva compensativa anch'essa dello status professionale rivestito dal ricorrente
(cfr. Cass. civile, sentenza n. 19663 del 2023), deve osservarsi che la corresponsione della stessa nel corso del rapporto lavorativo di cui è causa risulta soltanto da due buste paga (agosto 2021 e gennaio
2022 non avendo il ricorrente depositato tutte le buste paga del periodo di riferimento ( luglio 2021 a dicembre del 2021).
Pertanto, in carenza di allegazione e prova dell'effettivo collegamento della stessa alla prestazione lavorativa espletata dal ricorrente, la voce in oggetto non può essere compresa nel computo dell'indennità corrisposta per le giornate di ferie.
Va, poi, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, in quanto, nonostante sia pacifica oltre che documentalmente provata la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione della tutela reale ex art. 18 della L. n. 300/1970 e successive modifiche, trovano applicazione i principi di cui alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 26246/2022 del
06.09.2022 (nei medesimi termini Cass. 30957/2022).
In quella sede i giudici di legittimità hanno espressamente argomentato nel senso che “ …Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato (ai superiori p.ti 4 e 4.1.) l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro.
Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava… In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012
e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012…Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
(31.12.2021), il ricorso è stato notificato prima del 22.01.2025 e le pretese economiche vantate dal attengono ad un periodo decorrente dal gennaio 2013, dunque, successivo all'entrata in vigore Pt_1 della l. Fornero. In applicazione del suesposto orientamento e nonostante il requisito dimensionale della società resistente, l'eccezione di prescrizione va, dunque, integralmente rigettata. In ordine al quantum debeatur, si condividono i conteggi contenuti in ricorso con riferimento al numero di giorni di ferie complessivamente indicati in ogni anno ed all'importo dell'indennità perequativa pari ad euro 4,00 giornaliera. Mentre con riferimento agli importi della indennità compensativa devono ritenersi fondate le doglianze della parte convenuta, sicchè ai fini del conteggio del dovuto dovrà essere considerato un importo giornaliero pari ad euro 8,78 fino al 2018 e pari ad euro 11,16 a decorrere dal 2019. Ne discende che l'importo complessivamente dovuto è pari ad euro
3748,62.
Ne deriva la condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'istante dell'importo di Euro
3748,62 per le causali di cui in premessa, per il periodo dal gennaio 2013 al 31.12.2021. Su tali somme vanno computati gli interessi legali sugli importi rivalutati dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Stante il parziale accoglimento della domanda le spese di lite sono compensate nella misura di un terzo. La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e succ. mod., in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, considerata l'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. di parte ricorrente antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 26.04.2024 nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive di cui in parte motiva volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011 accerta e dichiara il diritto di al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione Parte_1 comprensiva delle voci “indennità perequativa ar 11 ”, “indennità compensativa ar 11” e per l'effetto, condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, Controparte_1 in suo favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2021, per un importo pari ad € 3748,62 oltre accessori di legge;
compensa, nella misura di un terzo, le spese di lite e condanna l' Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte che liquida, in complessivi
[...]
€ 880,38, tre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, oltre spese a titolo di contributo unificato, ove dovute, con attribuzione all'avv. Giovanni Della Corte, antistatario.
Si comunichi
Così deciso in Napoli in data 20.12.2025
Il Giudice del Lavoro (Dott.ssa Daniela Ammendola)