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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4121 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 26/11/1965, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo Via Villagrazia n.368, presso lo studio dell'avv. Di Betta Antonella che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 27/02/1965, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo via N. Turrisi n.59, presso lo studio dell'avv. Cammarata Barbara che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero AVENTE AD OGGETTO Separazione consensuale Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 10/09/2025.
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente e di darsi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento di residenza a mezzo lettera raccomandata A.R. e ciò anche ai fini della conoscenza del recapito reciproco e delle eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie in futuro.
2)La signora , continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Palermo, via XVII Parte_1
Maggio n°28.
3)Il signor si obbliga a corrispondere, mediante bonifico bancario, alla signora CP_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma complessiva di € 200,00 a titolo di contributo
[...] al mantenimento della stessa. Tale somma, concordata tra le parti in considerazione delle attuali reciproche condizioni economiche e reddituali, verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
4)Le parti si prestano, ora per allora, reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente potrà servire quale nulla - osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o rinnovarli.
5)Le spese del presente giudizio rimangono compensate tra le parti.
6)Le condizioni di cui al presente ricorso, avranno decorrenza dal momento della sottoscrizione dello stesso”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 10/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 07/01/1984 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 32 - P. II- serie A - Anno 1984).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4121 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 26/11/1965, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo Via Villagrazia n.368, presso lo studio dell'avv. Di Betta Antonella che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 27/02/1965, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo via N. Turrisi n.59, presso lo studio dell'avv. Cammarata Barbara che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero AVENTE AD OGGETTO Separazione consensuale Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 10/09/2025.
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente e di darsi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento di residenza a mezzo lettera raccomandata A.R. e ciò anche ai fini della conoscenza del recapito reciproco e delle eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie in futuro.
2)La signora , continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Palermo, via XVII Parte_1
Maggio n°28.
3)Il signor si obbliga a corrispondere, mediante bonifico bancario, alla signora CP_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma complessiva di € 200,00 a titolo di contributo
[...] al mantenimento della stessa. Tale somma, concordata tra le parti in considerazione delle attuali reciproche condizioni economiche e reddituali, verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
4)Le parti si prestano, ora per allora, reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente potrà servire quale nulla - osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o rinnovarli.
5)Le spese del presente giudizio rimangono compensate tra le parti.
6)Le condizioni di cui al presente ricorso, avranno decorrenza dal momento della sottoscrizione dello stesso”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 10/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 07/01/1984 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 32 - P. II- serie A - Anno 1984).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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