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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7726 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 18383 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 15/05/2025 e vertente
TRA
( , nata a [...] in data [...], cittadina italiana;
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ARANCIO PIERLUIGI e Avv. MANIM FEDERICA presso i quali ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
( , nato a [...] - GERMANIA in data 11/05/1973; Controparte_1 C.F._2 cittadino italiano;
irreperibile.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. IL 9 OTTOBRE 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 08/09/2001(trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1996; atto n. 1384; parte II, serie A).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con verbale di separazione consensuale del 21.09.2005 omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 3.10.2005.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15/05/2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 9 ottobre 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” non vedo né sento mio marito da anni. Non so più dove viva e cosa faccia. Al tempo della convivenza ha cambiato tanti lavori. Non abbiamo da anni più rapporti. Io attualmente non lavoro, vivo con il mio compagno e due figlie avute dal mio compagno, mi dedico a loro. Vivo in una casa di proprietà del mio compagno che fa l'agente immobiliare.
Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la declaratoria della cessazione degli effetti civili.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Milano il 08/09/2001(trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1996; atto n. 1384; parte II, serie A).
Dalla loro unione non nascevano figli.
I coniugi si sono separati con verbale di separazione consensuale del 21.09.2005 omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 3.10.2005.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 2 di 3 Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano il
08/09/2001(trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1996; atto n. 1384; parte II, serie A).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 15/05/2025 e vertente
TRA
( , nata a [...] in data [...], cittadina italiana;
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ARANCIO PIERLUIGI e Avv. MANIM FEDERICA presso i quali ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
( , nato a [...] - GERMANIA in data 11/05/1973; Controparte_1 C.F._2 cittadino italiano;
irreperibile.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. IL 9 OTTOBRE 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 08/09/2001(trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1996; atto n. 1384; parte II, serie A).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con verbale di separazione consensuale del 21.09.2005 omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 3.10.2005.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15/05/2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 9 ottobre 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” non vedo né sento mio marito da anni. Non so più dove viva e cosa faccia. Al tempo della convivenza ha cambiato tanti lavori. Non abbiamo da anni più rapporti. Io attualmente non lavoro, vivo con il mio compagno e due figlie avute dal mio compagno, mi dedico a loro. Vivo in una casa di proprietà del mio compagno che fa l'agente immobiliare.
Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la declaratoria della cessazione degli effetti civili.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Milano il 08/09/2001(trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1996; atto n. 1384; parte II, serie A).
Dalla loro unione non nascevano figli.
I coniugi si sono separati con verbale di separazione consensuale del 21.09.2005 omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 3.10.2005.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 2 di 3 Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano il
08/09/2001(trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1996; atto n. 1384; parte II, serie A).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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