TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1724/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1724/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ALBERTO MANZINI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA
BORGONUOVO 12, MILANO 20121
- parte attrice opponente- nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. TAISCH SIMONA, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 11 20122
MILANO
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna declaratoria in rito ed in merito, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare la carenza della legittimazione attiva in capo alla TA Parte_2
” (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con riferimento alle domande ex adverso relative a (i) tutti gli importi indicati nel
Preventivo Lavori - preventivo n. 893 in data 28 luglio 2020 prodotto sub doc. n. 1 Per_1 in allegato a Memoria 1 – nonché relative a (ii) tutti gli importi indicati nel Parte_3
Preventivo Lavori Aggiuntivi - preventivo n. 912 in data 1 marzo 2021 prodotto Per_1 sub doc. n. 23 in allegato a Memoria 3 , – e per l'effetto dichiarare Parte_3 inammissibili o improcedibili o improponibili o nulle o invalide e comunque rigettare tutte le domande creditorie aventi ad oggetto i suddetti importi proposte ex adverso;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'invalidità e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 406/2022 pubblicato dal Tribunale di Lodi in data 10/05/2022, N R.G. 748/2022 e notificato in data
pagina 1 di 18 1/06/2022 e nei confronti della IG per tutte le argomentazioni in Parte_4 fatto e in diritto di cui in atti;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che la IG nulla deve alla TA “ Parte_4 [...]
” (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 P.IVA_1
(CF ) e per l'effetto rigettare ogni domanda CP_1 C.F._2 proposta ex adverso anche in via riconvenzionale dalla TA “ ” Parte_2
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore (CF P.IVA_1 Parte_2
); C.F._2
NEL MERITO. IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato un credito a favore della TA
“ ” in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti Parte_2 della IG , accertare e dichiarare che tale credito deriva Controparte_2 esclusivamente dal preventivo redatto dalla TA “ ” in data Parte_2
2/3/2021, e ridurre tale credito secondo quanto dimostrato in atti fino al suo eventuale completo azzeramento, ovvero quantificarlo nella diversa somma che sarà accertata da codesto Ill.mo Tribunale all'esito del presente giudizio e nei limiti di quanto dimostrato negli atti di causa;
NEL MERITO. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato un credito a favore della TA
“ ” in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti Parte_2 della IG , limitare le somme dovute da quest'ultima all'importo Controparte_2 non superiore a Euro 1.000,00 in forza della intervenuta compensazione con l'importo di
Euro 65.000,00 maturato a credito dalla IG in forza della Parte_4 domanda riconvenzionale introdotta a titolo di danno emergente e di somme pagate per lavori già ricompresi nel Preventivo Lavori predisposto dalla
[...]
in data 28/7/2020 ovvero nella diversa somma che sarà Controparte_3 accertata da codesto Ill.mo Tribunale all'esito del presente giudizio e nei limiti di quanto dimostrato negli atti di causa;
IN VIA RICONVENZIONALE
-Accertare e dichiarare che la IG ha subito un danno Parte_4 complessivo, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante per i motivi di cui in atti, non inferiore a Euro 65.000,00 e condannare la TA “ ” in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Signora
[...]
dell'importo di Euro 65.000,00 salvo maggiore o minore qualificazione Parte_4 dell'Ill.mo Giudice ovvero nella diversa somma che sarà accertata da codesto Ill.mo Tribunale all'esito del presente giudizio e nei limiti di quanto dimostrato negli atti di causa;
IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE
- Nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse essere riconosciuto un qualsivoglia credito della TA “ ” nei confronti della IG Parte_2 Pt_4
pagina 2 di 18 , porre in ogni caso a compensazione di tale eventuale credito il Parte_3 controcredito vantato dalla IG per qualsivoglia titolo, nei limiti Parte_4 di quanto risulti dimostrato negli atti di causa, nei confronti della TA Parte_2
” in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
NEL MERITO. IN OGNI CASO.
- In ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande, istanze, eccezioni proposte ex adverso.
NEL MERITO IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare il carattere temerario della costituzione in giudizio e delle difese proposte dalla TA “ ” in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, e, per l'effetto, condannare la TA “ ” in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da , per aver attivato un procedimento Parte_4 monitorio che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 406/2022 emesso dal
Tribunale di Lodi in data 11/05/2022 R.G. 748/2022 e di aver resistito nel presente giudizio con mala fede o colpa grave, liquidando tali danni secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale, anche in via equitativa, in una misura che si suggerisce pari a Euro 10.000,00 o nella diversa maggiore e/o minore che sarà ritenuta dall'Ill.mo Tribunale ovvero, in aggiunta o alternativamente a quanto testé richiesto, condannare la TA “ ” in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento a favore della IG
di una somma equitativamente determinata e che si suggerisce pari a Parte_4
Euro 10.000,00 o la diversa maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta da codesto
Ill.mo Tribunale.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Conclusioni di parte convenuta opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare
-concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 406/2022 – RGN. 748/22 emessa dal Tribunale di Lodi e ivi opposto;
sempre in via preliminare
-non autorizzare la chiamata di terzo di poiché irrituale e Controparte_3 carente della richiesta di autorizzazione alla chiamata. nel merito, in via principale
-accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso formulate perchè infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata
-accertare e dichiarare l'esposizione debitoria dell'opponente come da decreto ingiuntivo
n. 406/2022 pari a € 66.292,00= oltre gli interessi come da domanda ex art. 1284 co IV
pagina 3 di 18 c.c. dal dovuto sino al saldo, oltre spese e compensi professionali liquidati in € 406,50 e €
2135,00, oltre accessori come per legge, anche nella diversa somma che dovesse risultare in sede istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della diversa somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
-rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente e pertanto accertare e dichiarare che nulla è dovuto da di a a nessun Pt_2 Parte_2 Parte_4 titolo, a titolo di domanda riconvenzionale.
In via istruttoria […] Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
pagina 4 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa da al Parte_4 decreto ingiuntivo n. 406/2022, con cui il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla stessa in data
10.5.2022 il pagamento in favore di della somma di euro 66.292,00 Parte_2 oltre interessi e spese.
In particolare, con ricorso monitorio depositato in data 30.3.2022, parte opposta ha dedotto le seguenti circostanze a fondamento dell'azione monitoria:
- è TA che si occupa di attività di ristrutturazioni e Parte_2 lavori edili;
- La Sig.ra nel luglio 2020 commissionava lavori di Parte_4 demolizione, ristrutturazione e fornitura di materiale di pregio, per un importo iniziale di € 73.720,00 oltre IVA, per il rifacimento dell'immobile Milano, Via
Massimo Bontempelli 1, come da preventivo n. 893/20 (doc.2), incaricando altresi l'Architetto di avviare immediatamente la pratica edilizia al fine di Testimone_1 consentire alla di iniziare i lavori nel più breve Parte_2 tempo possibile (doc.3);
- In data 01/03/2021 venivano concordati tra la TA Parte_2
c ulteriori lavori extra con conseguente fornitura di Parte_4 materiale aggiuntivo altamente di pregio, per un ulteriore importo di € 32.168,00 (di cui € 23.068,00 per lavori extra e € 9.100,00 per fornitura materiale) oltre IVA, come da preventivo n. 912/21 (doc.4);
- Durante l'esecuzione dei lavori la Sig.ra provvedeva a pagare la Parte_4 fattura n. 1 del 22/03/21, la fattura n. 3 del 05/04/2021 e la fattura n. 6 del
26/04/2021 (doc. 5) per un importo complessivo di € 22.000,00, fatture emesse per lavori eseguiti e la fornitura di materiali come descritti nei preventivi allegati (doc. 2
e 4);
- Ultimati i lavori provvedeva ad emettere in data Parte_2
03/06/2021 la fattura n. 8/21 (doc.6) per un importo complessivo di € 12.100,00 relativa a una parte di materiale già fornito e posato presso l'abitazione di Milano,
Via Massimo Bontempelli 1;
- Senonché la Sig.ra non provvedeva al pagamento della fattura Parte_4
n. 8/21;
- ha cosi provveduto ad emettere e consegnare alla Parte_2 debitrice le fatture n.12 del 7/10/21 e n. 13 del 10/10/21 per l'ulteriore importo di €
54.192,00 a saldo delle opere eseguite e materiale fornito;
pagina 5 di 18 - Nonostante i ripetuti solleciti dell'odierno ricorrente, solleciti avvenuti personalmente e a mezzo procuratore mediante raccomandata r.r. ricevuta dalla debitrice (doc.9), la Sigra risulta ad oggi inadempiente Parte_4 non avendo provveduto al pagamento delle seguenti fatture:
- fattura n. 8 del 03/06/2021 dell'importo di € 12.100,00;
- fattura n. 12 del 07/10/2021 dell'importo di € 24.992,00;
- fattura n. 13 del 11/10/2021 dell'importo di € 29.200,00; per la somma complessiva di € 66.292,00= come risultante dall'estratto notarile autentico del Registro Iva autenticato dal Notaio Dott. . Persona_2
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ha Parte_4 domandato in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al risarcimento del danno nella misura di euro
65.000,00. La parte, ancorchè solo nella parte motiva, ha formulato istanza di chiamata in causa del terzo Costruzioni di Controparte_3
A fondamento del proprio atto di opposizione ha dedotto Parte_4 quanto segue:
- In data 28/07/2020 la Signora si accordava verbalmente per l'inizio Parte_3 dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà in via Massimo Bontempelli nr. 1 a Milano, con la TA " Controparte_3
i cui rapporti venivano curati direttamente dal Signor
[...] Pt_2
- A dispetto dei solleciti, il si rifiutava di formalizzare il tutto con un contratto Pt_2 di appalto;
- Venivano comunque stabiliti in maniera indicativa dei pagamenti in denaro brevi manu cosa peraltro avvenuta con la consegna di € 40.000,00 in sei rate, per inciso dal 28/07/2020 al 09/11/2020, importo che comprendeva anche il costo di alcuni materiali;
- Veniva, altresì, stabilita una durata di massima dei lavori che comunque non avrebbe dovuto superare i 90 giorni dalla data di inizio degli stessi (allegato 2 - relazione tecnica architetto;
Testimone_1
- Successivamente, venivano eseguite delle opera extra della cui necessità, od opportunità, la Signora veniva informata solo in un secondo Parte_1 momento;
- Solo in seguito l'attrice opponente veniva a conoscenza della possibilità di accedere al bonus ristrutturazione tramite lo schema della cessione del credito e, di conseguenza, si rivolgeva al affinché questi retrocedesse gli importi Pt_2 corrisposti in contanti procedendo all'emissione delle relative fatture per tutte le opere realizzate (e pagate) fino a quel momento;
- Tuttavia, questa richiesta della Signora aveva come risultato Parte_1
l'emissione di alcune fatture per lavori svolti successivamente con la conseguenza di limitare l'accesso al bonus della ristrutturazione di cui sopra solo da un momento successivo e, quindi, con un beneficio solamente parziale;
pagina 6 di 18 - Infatti, il 14/01/2021, veniva emessa la prima fattura di € 7.700,00 della TA
" per le opere di carattere elettrico saldata con Controparte_3 bonifico del 14/01/2021 (allegato 3 - bonifico da Signora a Parte_1
; Controparte_3
- In data 27/01/2021 veniva emessa dalla " una Controparte_3 seconda fattura per la ristrutturazione di bagni dell'importo di € 14.300,00 che veniva puntualmente saldata dalla Signora con bonifico della Fineco Parte_1
Bank in data 14/02/2021 (allegato 4 - bonifico da Signora a Parte_1
" ); Controparte_3
- I lavori che risultavano essere male eseguiti, raffazzonati e, comunque, privi del rispetto di una qualunque logica di carattere architettonico progettuale;
- Il nel mentre apriva una TA, stavolta a proprio nome, " di Pt_2 Pt_2 Pt_2
", l'odierna convenuta opposta, proseguendo nei lavori di completamento finale
[...] della ristrutturazione emettendo fatture per il rifacimento della cucina e sgabuzzino per € 10.000,00 (fattura del 05/04/2021), per fornitura e posa impianto di aria condizionata Daikin per € 8.000,00 e per la posa della "meravigliose" porte interne e della porta blindata di ingresso (€ 4.000,00);
- La Signora procedeva cosi al pagamento delle prime due fatture non Parte_1 avendo fatto caso, o comunque dato importanza, al cambio del nominativo: per l'attrice opponente l'unico interlocutore era sempre stato il Pt_2
- Ad ogni buon conto la Signora lasciava in sospeso il pagamento di Parte_1 una fattura di € 4.000,00 proprio a causa del lassismo del nell'effettuare i Pt_2 lavori;
- In data 25 maggio 2021, il si incontrava con il Signor compagno Pt_2 Per_3 di vita della Signora da una quindicina di anni, e, alla presenza della Parte_1 collaboratrice di quest'ultimo Signora si impegnava a ultimare i lavori Parte_5
e a porre rimedio a tutte le situazioni rimaste in sospeso e/o male seguite, a fronte del pagamento della fattura di € 4.000,00 rimasta in sospeso oltre ai seguenti ulteriori importi cosi cadenzati: € 5.000.00 al 31/05/2021 con fattura, € 4.550.00 in contanti, € 11.000.00 con fattura di fine lavori;
- la fattura di € 4.000,00 veniva corrisposta dalla Signora Parte_1 immediatamente;
- Tuttavia il in totale spregio degli accordi presi con il compagno dell'attrice Pt_2 opponente, emetteva fattura di € 11.000,00 in data 03/06/2021 in luogo di fattura di
€ 5.000,00 pattuiti proponendo, dopo un sopralluogo, la sostituzione di tutte le lastre del pavimento che, nel frattempo, erano state acquistate a spese dell'attrice opponente e proponeva di incollare le nuove lastre dimenticando che l'assetto del pavimento era da rifare completamente con la conseguenza che siffatto modus operandi avrebbe ulteriormente aggravato la situazione;
pagina 7 di 18 - Tuttavia il non ricevendo il pagamento della fattura di € 11.000,00 si Pt_2 dileguava senza nemmeno terminare le opere e consegnare le chiavi dell'appartamento;
- L'attrice opponente era costretta a organizzarsi diversamente con altre ditte per terminare i lavori con ulteriori esborsi a diversi artigiani e terminare, o meglio stante il problema del pavimento sarebbe più corretto dire "tamponare", solo a fine settembre 2021 con ben nove mesi di ritardo;
- Inoltre, emergevano numerosi vizi e difetti nell'opera realizzata;
- la Signora aveva già pagato i materiali con un esborso direttamente al Parte_1
tra bonifici e contanti di € 84.000,00; Pt_2
- Nel mentre il dopo avere abbandonato il cantiere senza preavviso né Pt_2 motivazione, si "materializzava" nuovamente alla fine di ottobre del 2021 non chiedendo più il saldo di € 11.000.00 come da accordi ma un importo a saldo che era cresciuto a € 66.292,00 "dimenticandosi" degli importi incassati in contanti tramite la TA " facente sempre capo al medesimo Controparte_3
(anche in maniera occulta); Pt_2
- ad oggi alla Signora non sono ancora state ancora consegnate le Parte_1 certificazioni degli impianti;
- la richiesta avanzata nel maggio 2021 dal per complessivi € 20.000.00, e Pt_2 comunicata anche all'architetto e dalla medesima confermata, comprende la Tes_1 sistemazione definitiva del pavimento in marmo e del parquet, la conclusione di tutti i lavori e la ripulitura e riconsegna dell'immobile in condizioni di essere abitato sia arrivata, non si comprende come, a € 66,292,00;
- la convenuta opposta non solo ha fatturato importi riconducibili a lavori in realtà mai eseguiti (e male eseguiti!), ma ha fatturato importi già corrisposti alla TA
" ; Controparte_3
- la maggior parte delle opere sono state effettuate con una tale imperizia e un tale pressapochismo, per non dire di peggio, da costringere l'attrice opponente a rivolgersi ad altre imprese con ulteriori esborsi e a registrare nel tempo ulteriori guasti ed inconvenienti che non paiono avere fine;
- i costi delle strutture alberghiere dove la Signora si è dovuta Parte_1 appoggiare nei suoi soggiorni milanesi a causa dei ritardi unicamente imputabili al oltre al costo del deposito del mobilio per il protarsi dei tempi di consegna;
Pt_2
- le intervenute complicazioni nella pratica di cessione del credito che con il passare del tempo, anche a fronte del D.L. 157/2021 si stanno rivelando sempre più complesse cosa che ha portato l'odierna attrice opponente a usufruime solo parzialmente anche a causa del diniego del LI, le certificazioni necessarie, a dispetto dei solleciti, avvenuti con raccomandata alla convenuta opposta (allegato 5
- raccomandata del 21/01/2022) e alla TA Controparte_3
(allegato 6 - raccomandata del 21/01/2022);
pagina 8 di 18 - la Signora ha dovuto sostenere ulteriori per spese e rivolgersi ad altre Parte_1 imprese per terminare i lavori e tentare di porre rimedio ai disastri perpetrati dal con ulteriori costi di cui non si può non tenere conto;
Pt_2
- Quanto al lucro cessante (dunque danno conseguenziale) la mancata possibilità di locare l'immobile con la conseguente perdita economica, ha accresciuto ulteriormente il rammarico e generato nell'attrice opponente un ulteriore stress che porta a una prudenziale e complessiva quantificazione tra danno emergente e lucro cessante in € 65.000,00.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituita
[...]
(di seguito ) chiedendo in via preliminare il rigetto Parte_2 Pt_2 dell'istanza di chiamata in causa del terzo e la concessione della provvisoria esecuzione, nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento delle proprie difese ha dedotto quanto segue: Pt_2
- Come risultante dal doc. 4), ossia il preventivo per lavori extra oggi contestato, gli interventi ivi contenuti non possono certamente essere definiti necessari, bensì sono opere e forniture di esclusivo decoro e abbellimento dell'immobile che sono state eseguite solo ed esclusivamente su richiesta dell'odierna opponente;
- In particolare, la sig.ra durante la ristrutturazione indicava e Parte_3 richiedeva al nuovi interventi che lo stesso eseguiva previo accordo con Pt_2 parte opponente la quale era ben consapevole dei costi da sostenere, tenuto conto che quanto richiesto era di elevato pregio, sia nella prestazione d'opera che nella fornitura di materiale;
- I presunti vizi sono stati lamentati da controparte in modo generico impreciso e tardivo ex art. 1667 c.c.;
- la Sig.ra si accordava per l'inizio dei lavori di ristrutturazione Parte_1 dell'appartamento di sua proprietà sito in Milano, Via Bontempelli 1 con la TA
Costruzioni di i cui rapporti venivano curati direttamente da Controparte_3 Pt_2 ossia il Sig. il quale è sempre stato l'unico interlocutore Parte_2 dell'opponente, nonché esecutore di tutti i lavori come voluto da controparte;
- Non avendo al tempo una propria TA che avrebbe aperto, come effettivamente ha fatto a marzo 2021, prestava l'attività per la Pt_2 Controparte_3 CP_3 comunque in modo autonomo e curando direttamente i rapporti con i clienti;
[...]
- Gli accordi iniziali tra opposta e opponente prevedevano la consegna a della Pt_2 somma di € 40.000,00 dilazionata in più tranches al fine sia di consentire allo stesso di affrontare i costi per l'acquisto di materiali e forniture, per lo smaltimento macerie, sia a garanzia del pagamento futuro durante l'avanzamento lavori, con l'impegno da parte di alla restituzione di detta somma ad avvenuto saldo delle Pt_2 fatture emesse da parte della . E così è stato! Parte_1
- La stessa controparte ne da atto, seppur “mascherando” la restituzione delle somme in contanti dietro la motivazione della possibilità di accedere al c.d. Bonus ristrutturazione;
pagina 9 di 18 - Premesso che non è mai stato né negli accordi, né nelle intenzioni di Pt_2 incamerare somme di denaro “in nero”, in ogni caso lo stesso ha restituito nel tempo la detta somma ogni qualvolta l'opponente provvedeva al pagamento delle fatture emesse;
- ad avvenuto pagamento delle fatture n. 1 del 14/01/2021 e n. 3 del 27/01/2021 emesse da per l'importo complessivo di € 22.000 Controparte_3
(doc.
3-4 controparte), provvedeva alla restituzione all'opponente di pari Pt_2 somma precedentemente trattenuta per acquisto materiale e a garanzia del pagamento, come anche affermato da controparte;
- In data 01/03/2021 il Sig. apriva la TA Parte_2 Parte_2
(questo il motivo per cui viene chiamato , subentrando così anche
[...] Pt_2 nella fatturazione a Costruzioni di Controparte_3
- E' importante sottolineare e ribadire che tale circostanza, ossia il subentro di Pt_2 alla precedente TA, oltre a essere nota fin dall'inizio a parte opponente (pag.
3-4 opposizione) è stata comunicata alla stessa la quale, presone atto, ha riconosciuto e pagato le fatture n. 1/21 – 3/21 - 6/21 emesse da e relative ad alcune opere Pt_2
e forniture (e si specifica contenute nel preventivo 28/07/2020, ossia Pt_6 quello iniziale concordato con la ma di fatto Controparte_3 gestito e curato da Pt_2
- Al pagamento delle fatture di cui sopra, ossia le fatture n. 1-3-6 /2021 per l'importo complessivo di € 22.000,00 provvedeva, come da accordi, alla restituzione Pt_2 all'opponente della somma residua in contanti di € 18.000,00 (€ 22.000,00 erano stati restituiti ad avvenuto pagamento delle fatture emesse da ) Controparte_3 avendo ricevuto il pagamento delle fatture de quo;
- una volta recuperata la somma in contanti di € 40.000,00 che correttamente ha Pt_2 restituito, parte opponente si è resa inadempiente;
- Controparte afferma infatti di aver pagato direttamente a per materiali, tra Pt_2 bonifici e contanti, la somma di € 84.000,00 (pag.8 opposizione) non solo senza darne prova, come per tutto quanto riportato nel proprio atto introduttivo, ma contraddicendo il suo stesso dire;
- La somma complessiva versata dalla Sig.ra è pari a € 44.000,00 Parte_1 ed è relativa al pagamento delle seguenti fatture:
fattura n. 1/21 per € 7.700,00 emessa da Controparte_3
fattura n.3/21 per € 14.300,00 emessa da Controparte_3
fattura n. 1/21 per € 10.000,00 emessa da Pt_2
fattura n. 3/21 per € 8.000,00 emessa da Pt_2
fattura n. 6/21 per € 4.000,00 emessa da Pt_2 così per un importo complessivo di € 44.000,00
- La ricostruzione di controparte è smentita dalla semplice lettura del dettaglio delle Person fatture emesse da e da quelle emesse da nelle quali Controparte_3 Pt_2 si ripete la stessa voce di fatturazione;
pagina 10 di 18 - sommando tutte le fatture emesse, l'importo complessivo di € 110.292,00 (ivi comprese quelle non saldate) è ben ricompreso nel maggior importo dei preventivi;
- in nessuna circostanza, ha dichiarato o si è accordato per “scalare” Per_5 somme dovute dalla controparte come più volte affermato dalla stessa;
gli incontri avvenuti tra le parti, anche alla presenza dell'Architetto erano finalizzati a Tes_1 trovare l'accordo circa le tempistiche di pagamento e non sulla quantificazione dello stesso;
- Controparte contesta quanto ex adverso riportato circa il c.d. bonus ristrutturazione da parte della Sig.ra la quale imputa a la responsabilità per Parte_3 Pt_2 il mancato utilizzo dell'agevolazione, e per tale motivo avanzando la richiesta di riconvenzionale per danno emergente;
- In data 21/01/2022 riceveva la racc. r.r. (doc.5 controparte) con la quale Pt_2 controparte intimava l'invio di una autocertificazione sottoscritta da attestante Pt_2
l'emissione e il saldo delle fatture 1-3-6/21 con l'unico fine di aiutare parte opponente ad accedere all'agevolazione attraverso una procedura di correzione introdotta dalla Agenzia delle Entrate;
- La circolare 43/E/2016 dell'Agenzia delle entrate (che consente a chi non avesse effettuato il bonifico parlante di sanare l'errore chiedendo al fornitore (beneficiario della fattura) un'autocertificazione che attesti l'avvenuto pagamento delle fatture) non impone nessun obbligo in capo al beneficiario delle fatture e pertanto il Pt_2 il quale aveva più volte sollecitato il pagamento della somma di € 66.262,00 anche a mezzo proprio legale (doc. 9 monitorio) ha ritenuto non concedere tale autocertificazione, non incorrendo comunque in nessun inadempimento;
- Controparte non fornisce alcuna prova del danno emergente e del lucro cessante subito e richiesto in via riconvenzionale.
All'esito della prima udienza del 2.12.2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di chiamata in causa del terzo, accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata a parte opposta e concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Con ordinanza del 2.11.2023 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa “l'opponente verserà a parte opposta a tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio l'importo complessivo di euro
35.000,00 oltre euro 2.000,00 a titolo di concorso nelle spese legali sostenute da parte opposta”, poi accettata solo da parte opposta. Successivamente il Giudice ha ammesso la prova orale richiesta da parte convenuta opposta. Esaurita l'istruttoria il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 18.12.2024, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c.
Con istanza depositata in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. il convenuto opposto ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni asseritamente sconvenienti e offensive contenute negli atti dell'attrice.
pagina 11 di 18 La domanda non merita accoglimento. Le espressioni utilizzate dalla difesa di parte opponente costituiscono infatti esercizio nel diritto di difesa nell'ambito del processo, giacchè sono inerenti all'oggetto della causa e astrattamente funzionali alla difesa svolta - a prescindere dalla fondatezza della tesi proposta - e si mantengono nei limiti della continenza formale, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia
(cfr. Trib. Novara 24.01.2019, n. 75)
3. Eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla TA Parte_2 con riguardo al c.d. preventivo lavori CP_3
Parte opponente, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla TA (di seguito “TA ), Parte_2 Pt_2 in quanto il credito per il pagamento del corrispettivo dei lavori indicati nel preventivo
Lavori n. 893/2020. Secondo la ricostruzione di parte opponente, infatti, il CP_3 contratto di appalto è stato concluso verbalmente tra la sig.ra e la Parte_3 [...]
cui è intestata la predetta fattura. Controparte_3
Parte opposta ha eccepito preliminarmente la tardività di tale eccezione e nel merito la sua infondatezza.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva risulta infondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Sezioni Unite 2951/20169), “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”.
Nel caso di specie, di contro, parte opposta si afferma titolare del diritto di credito fatto valere in giudizio nei confronti della sig.ra Anche a voler riqualificare tale Parte_3 eccezione quale difetto di titolarità, nel merito, del diritto di credito fatto valere in giudizio, anche la stessa costituisce, secondo il richiamato arresto, mera difesa, che può essere proposta in ogni fase del giudizio (con conseguente infondatezza dell'eccezione di tardività sollevata da parte opposta).
Nel merito la TA risulta titolare del diritto di credito vantato in giudizio (salve le Pt_2 valutazioni di seguito indicate). Infatti, dall'atto di citazione in opposizione emerge con chiarezza che la sig.ra aveva commissionato i lavori personalmente al sig. Parte_3
, a nulla rilevando che il preventivo n. 893/2020 (doc. 17 parte opposta) e le Parte_2 fatture n. 1 e 3/2021 (doc. 3 e 4 parte opponente dell'importo complessivo di euro
22.000,00) fossero intestati alla A tal fine Controparte_3 ritiene questo Giudice di dover valorizzare le seguenti circostanze:
pagina 12 di 18 - L'attrice opponente afferma a pag. 3 dell'atto di opposizione che: “la Sig.ra
si accordava per l'inizio dei lavori di ristrutturazione Parte_1 dell'appartamento di sua proprietà sito in Milano, Via Bontempelli 1 con la TA
Costruzioni i cui rapporti venivano curati direttamente da Controparte_3
”, ovvero il Sig. ; e ancora che “…forse perché stava già Per_6 Parte_2 pensando di aprire una TA a proprio nome qual è per l'appunto la convenuta opposta”;
- L'attrice opponente afferma a pag. 5 dell'atto di opposizione che: “..Il nel Pt_2 mentre…apriva una TA a proprio nome di proseguendo nei Pt_2 Parte_2 lavori di completamento finale della ristrutturazione…..”;
- L'attrice opponente afferma a pag. 9 dell'atto di opposizione definisce la TA
come “facente sempre capo al medesimo ”; Controparte_3 Per_6
- In data 01/03/2021 il Sig. apre la TA Parte_2 Pt_2 Parte_2
(doc. 2 parte opponente) e da qual momento le fatturazioni vengono eseguite
[...]
a nome della TA (ad esempio fatture n. 1/21, 3/21 e 6/21, doc. 10-12 parte Pt_2 opponente);
- Parte opponente contesta il diritto di credito nei confronti della TA e svolge Pt_2 una domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti dello stesso, nonostante affermi di aver stipulato un contratto con la TA , Controparte_3 soggetto nei cui confronti ha formulato istanza di chiamata in causa non autorizzata in quanto non supportata da alcuna domanda svolta nei confronti della predetta parte;
- Parte opponente non poteva non essere a conoscenza del subentro della TT LI alla precedente TA in quanto ha riconosciuto e pagato le fatture n. 1/21 – 3/21 -
6/21 emesse da e relative altresì a parte delle opere e forniture contenute Pt_2 nel preventivo n. 893 del 28/07/2020 (doc.2 fascicolo monitorio) ovvero quello iniziale a nome Controparte_3
4. Eccezione di avvenuto pagamento in contanti della somma di euro 40.000,00
Parte opponente, a fronte della pretesa creditoria vantata da parte della TA Pt_2 eccepisce di aver versato in contanti l'importo di euro 40.000,00 (costituenti secondo la ricostruzione di parte opponente il corrispettivo indicativo dei lavori) in sei rate dal
28.7.2020 al 9.11.2020, importo comprendente anche il costo di alcuni materiali. Secondo la ricostruzione di parte attrice opponente, la sig.ra successivamente veniva a Parte_3 conoscenza della possibilità di accedere al bonus ristrutturazione tramite lo schema della cessione del credito e, di conseguenza, si rivolgeva al affinché questi retrocedesse gli Pt_2 importi corrisposti in contanti procedendo all'emissione delle relative fatture per tutte le opere realizzate (e pagate) fino a quel momento. Tuttavia, afferma l'attrice, il sig. Pt_2 emetteva solo alcune fatture per lavori svolti successivamente, nulla restituendo dell'importo versato in contanti.
pagina 13 di 18 Parte opposta non ha contestato l'avvenuto versamento dell'importo di euro 40.000,00 in contanti, dichiarando tuttavia che tali importi (finalizzati all'acquisto di materiali e forniture, allo smaltimento di macerie e a garanzia del pagamento futuro dell'avanzamento lavori) sono stati restituiti non appena la sig.ra ha saldato le fatture emesse. Parte_3
In particolare, euro 22.000,00 venivano restituiti ad avvenuto pagamento delle fatture n. 1 e n. 3 del 2021 intestate alla TA (doc. 3 e 4 parte opponente) ed euro 18.000,00 CP_3 venivano restituiti ad avvenuto pagamento n. 1, n. 3 e n. 6 del 2021 (doc. 10-12 parte opponente) intestate alla TA Pt_2
Diversamente da quanto dedotto da parte opposta, già in sede di atto di citazione, parte opponente, ancorchè implicitamente, ha affermato che l'importo di euro 40.000,00 non è stato restituito. Infatti, a pag. 8 dell'atto di citazione la sig.ra afferma di aver Parte_3 già versato l'importo di euro 84.000,00 (44.000,00 mediante bonifico e 40.000,00 in contanti).
Ritiene questo Giudice, alla luce dell'istruttoria svolta nonché degli oneri probatori gravanti su parte opposta (in applicazione del principio di vicinanza della prova e trattandosi di fatto estintivo dell'obbligazione restitutoria, cfr. Sezioni Unite 13533/2001), non provato che la TA abbia restituito alla sig.ra l'importo versato in contanti di euro Pt_2 Parte_3
40.000,00. In particolare, l'unico teste escusso architetto coinvolto nei Testimone_1 lavori oggetto di causa, ha dichiarato di sapere che sig.ra aveva dato dei soldi Parte_3 in contanti a che poi successivamente aveva richiesto a a fronte di emissione di Pt_2 Pt_2 fatture, per poter usufruire di detrazioni fiscali, in quanto la stessa era presente in cantiere e capitava che se ne parlasse, ma quanto alla restituzione delle somme ha dichiarato di non essere stata presente al fatto e che era stato a riferirle di aver restituito l'intera cifra in Pt_2 contanti alla sig.ra Pertanto, tale testimonianza de relato non assume alcun Parte_3 rilievo probatorio e non consente di ritenere provata la restituzione a parte opponente dell'importo di euro 40.000,00.
Conseguentemente, dagli importi (di seguito esaminati) che parte opposta ha azionato in via monitoria, dovrà essere decurtato l'importo di euro 40.000,00 già versato da parte opponente.
5. Le somme azionate in via monitoria
Parte opposta ha azionato in via monitoria il pagamento delle fatture n. 8, 12 e 13/2021, in quanto impagate a fronte dei lavori di ristrutturazione posti in essere nell'immobile di proprietà dell'opponente. A fondamento della propria pretesa creditoria parte opposta deduce il preventivo n. 893/2020 di importo complessivo di euro 73.720,00 oltre IVA (doc.
2 parte opposta) nonché il preventivo n. 912/2021 per lavori extra per l'importo di euro
32.168,00 oltre IVA, già dedotti i pagamenti già effettuati da parte opponente.
Per quanto attiene al primo preventivo in sede di atto di citazione in opposizione nulla è stato contestato da parte opponente, con conseguente applicazione del principio di non contestazione del relativo documento ex art. 115 c.p.c. Solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., pertanto, tardivamente, parte opponente ha sollevato l'eccezione pagina 14 di 18 relativa alla presunta manipolazione da parte della TA LI del predetto preventivo, producendo altro documento (doc. 1 della memoria n. 1 di parte opponente) costituente il preventivo n. 893/2020 con indicazione dell'importo di Euro 75.720,00 comprensivo di
IVA al 22%, pari a Euro 16.218,00, che viene poi cancellato con un tratto di penna, atteso che le parti si accordarono per un pagamento parzialmente in contanti, per un importo finale di Euro 58.000,00, e con un acconto di Euro 20.000,00 versato in contanti da e ivi segnato. Nel merito, in ogni caso, la doglianza è infondata in quanto, Parte_3 diversamente da quanto dedotto da parte opponente, la copia prodotta dalla TT LI
(doc. 2 opposta) non è stata manipolata in quanto non vi è la cancellazione dell'IVA e risulta il riferimento a un acconto di euro 20.000,00.
Per quanto attiene al secondo preventivo n. 912/2021 per lavori extra, parte opponente si è limitata genericamente a contestare il secondo preventivo, deducendo che la sig.ra veniva informata della necessità od opportunità delle stesse solo in un Parte_3 secondo momento.
Di contro, secondo la ricostruzione di parte opposta, tali lavori extra sono opere e forniture di esclusivo decoro e abbellimento dell'immobile eseguite solo ed esclusivamente su richiesta dell'odierna opponente, che indicava e richiedeva nuovi interventi, ben consapevole dei costi da sostenere, tenuto conto che quanto richiesto era di elevato pregio, sia nella prestazione d'opera che nella fornitura di materiale. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria pur ad essa connessi ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle (nella specie, previo ordine scritto applicandosi, contrattualmente, l'art. 13 del capitolato generale delle opere pubbliche), mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Cassazione civile, sez. II, sentenza 12/05/2016 n° 9767).
Inoltre, certamente nel caso di specie si tratta di variazione ordinate dal committente, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1661 c.c. Quanto al regime probatorio, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661
c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 32989 del 13/12/2019).
Nel caso di specie deve ritenersi alla luce degli atti e dei documenti di causa che i lavori extra di cui al preventivo n. 912/2021 sono state richieste dal committente: infatti, la natura pagina 15 di 18 stessa delle opere extra (es. carta da parati, decori alle pareti, battiscopa, cassaforte e tapparelle elettriche) appare incompatibile con opere eseguite secondo la volontà dell'appaltatore. A tal fine appare privo di pregio quanto dedotto da parte opponente in merito al mancato inserimento delle predette opere nella CILA, attesa la natura delle attività richieste a titolo di lavori extra che, non costituendo interventi di manutenzione straordinaria, non richiedono l'inserimento nella CILA. Né risulta, da un confronto tra le fatture e i preventivi (cfr. anche doc. 16 parte opposta) alcuna duplicazione delle voci nelle fatture, anzi la fatturazione di importi inferiori a quelli indicati nei preventivi. La pretesa monitoria formulata da parte opposta deve ritenersi conseguentemente fondata.
6. Eccezione di vizi e difetti dell'opera realizzata ex art. 1667 c.c. Parte opponente ha contestato la presenza di vizi e difetti nell'opera realizzata, conseguentemente formulando domanda risarcitoria, e in particolare:
- l'errata valutazione dell'ancoraggio del pavimento in marmo che ha portato, “dopo una maldestra nonché discutibile, sia dal punto di vista estetico che tecnico, di alcune lastre di marmo perfino di diverso colore con il culmine di una lucidatura che era stata eseguita in maniera talmente sconclusionata tale da fare emergere lo stucco dalle fughe”;
- la lamatura e la lucidatura del parquet erano state effettuate senza procedere alla preventiva sostituzione di una porzione;
- il montaggio delle porte interne con colorazione differente rispetto a quelle a suo tempo ordinate con il risultato di produrre un effetto disarmonico con l'ambiente e, oltretutto, posizionate senza avvisare la Signora della differente Parte_1 colorazione.
La domanda formulata da parte opponente può essere ricondotta al disposto dell'art. 1667
c.c. con conseguente applicazione del termine di decadenza, per la denuncia dei vizi, entro
60 giorni dalla scoperta. Di contro, nel caso di specie, a fronte dell'ultimazione dei lavori nel 2021, parte opponente ha contestato i predetti vizi e difetti solo in sede di notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (in data 8.7.2022), pertanto ben oltre i 60 giorni dalla scoperta dei vizi, con conseguente decadenza dell'attore dalla relativa domanda.
7. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
Oltre al danno derivante dai vizi e dai difetti dell'opera, parte opponente ha formulato domanda riconvenzionale risarcitoria da un lato a titolo di danno emergente (correlato ai costi delle strutture alberghiere dove la sig.ra ha dovuto soggiornare a causa Parte_1 dei ritardi imputabili a nonché a titolo di lucro cessante (correlato alla mancata Pt_2 possibilità di locare l'immobile). Tale domanda, in quanto genericamente formulata e sfornita da qualsivoglia supporto probatorio (prova dei costi delle strutture alberghiere ove ha soggiornato l'opponente; prova della volontà di locare l'immobile nonché di presenza di pagina 16 di 18 interessati alla locazione;
prova del valore locativo del bene) deve essere integralmente rigettata.
8. Parziale fondatezza dell'opposizione Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione risulta parzialmente fondata, limitatamente all'importo versato dall'opponente di euro 40.000,00, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente a pagare all'opposta l'importo di euro 26.292,00, pari alla differenza del credito azionato in via monitoria (66.292,00) e dell'importo già versato in contanti dall'opponente (40.000,00)
9. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (parziale accoglimento dell'opposizione ma integrale rigetto della domanda riconvenzionale), applicate secondo lo scaglione del decisum, devono essere integralmente poste a carico di parte opponente. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente, in quanto la stessa presuppone la soccombenza integrale della controparte. Le spese di lite vengono liquidate in applicazione dei parametri – di cui ai d.m. 44/2015 e 147/2022 ratione temporis applicabili - medi per la fase di studio e introduttiva e massimi per le fasi istruttoria e decisionale, in quanto gli scritti difensivi di parte opponente (in particolare le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.) risultano in contrasto con i principi di chiarezza e sinteticità oggi positivizzati dal legislatore ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, al comma 9-octies aggiunto dal D.L. 27.6.2015 n 83, nonché dal d.m. 110/2023. E, infatti, in sede di valutazione e quantificazione delle spese di lite ben può farsi ricorso alla valutazione della condotta tenuta dalle parti in ordine alla esposizione delle rispettive tesi e richieste sostanziali e processuali negli scritti difensivi: laddove detti scritti siano caratterizzati da una eccessiva prolissità che rende particolarmente indaginosa l'individuazione della materia del contendere non agevolando la comprensione dell'oggetto della pretesa risulta violato il canone della chiarezza e della sinteticità espositiva che rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale in ragione del quale dal contesto dell'atto devono emergere con chiarezza i fatti rilevanti (Cass. Civ., Sez. Lav.,
30.9.2014 n 20589; Cass. Civ., Sez. V, ordinanza del 22.6.2006 n 19100; vds altresì Cass.
Civ., S.U. 17.7.2009 n 16628 nonché Cass. Civ., Sez. I, 27.10.2016 n 21750).
Per quanto attiene alle spese del giudizio monitorio ritiene questo Giudice di liquidarle in conformità al decisum (scaglione euro 26.001-52.000), in applicazione dei parametri di cui al d.m. 44/2015. Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
"In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del pagina 17 di 18 giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (Cass., n. 18125/2017, in termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007).
Parimenti le spese di mediazione, liquidate in dispositivo in applicazione del principio della domanda, devono essere integralmente poste a carico di parte opponente. Per quanto attiene agli esborsi sostenuti si liquidano esclusivamente quelli documentati.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 406/2022 emesso dal Tribunale di Lodi in data 10.5.2022 e condanna a Persona_7 pagare a di UL EK la somma di euro 26.292,00 oltre interessi dal Pt_2 dovuto al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3) condanna altresì parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 9.891,00 per compensi oltre
15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
nonché le spese di mediazione che liquida in € 1.607,00 per compensi professionali, oltre spese generali (al 15%), IVA e CPA, con liquidazione in favore del legale antistatario che ne ha fatto richiesta;
4) condanna altresì parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese della fase monitoria, che si liquidano nella somma di euro 1.305,00 per compensi, €
286,00 per spese, oltre spese generali forfettarie del 15% e C.P.A. con liquidazione in favore del legale antistatario che ne ha fatto richiesta.
Lodi, 13 giugno 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1724/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ALBERTO MANZINI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA
BORGONUOVO 12, MILANO 20121
- parte attrice opponente- nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. TAISCH SIMONA, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 11 20122
MILANO
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna declaratoria in rito ed in merito, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare la carenza della legittimazione attiva in capo alla TA Parte_2
” (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con riferimento alle domande ex adverso relative a (i) tutti gli importi indicati nel
Preventivo Lavori - preventivo n. 893 in data 28 luglio 2020 prodotto sub doc. n. 1 Per_1 in allegato a Memoria 1 – nonché relative a (ii) tutti gli importi indicati nel Parte_3
Preventivo Lavori Aggiuntivi - preventivo n. 912 in data 1 marzo 2021 prodotto Per_1 sub doc. n. 23 in allegato a Memoria 3 , – e per l'effetto dichiarare Parte_3 inammissibili o improcedibili o improponibili o nulle o invalide e comunque rigettare tutte le domande creditorie aventi ad oggetto i suddetti importi proposte ex adverso;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'invalidità e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 406/2022 pubblicato dal Tribunale di Lodi in data 10/05/2022, N R.G. 748/2022 e notificato in data
pagina 1 di 18 1/06/2022 e nei confronti della IG per tutte le argomentazioni in Parte_4 fatto e in diritto di cui in atti;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che la IG nulla deve alla TA “ Parte_4 [...]
” (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 P.IVA_1
(CF ) e per l'effetto rigettare ogni domanda CP_1 C.F._2 proposta ex adverso anche in via riconvenzionale dalla TA “ ” Parte_2
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore (CF P.IVA_1 Parte_2
); C.F._2
NEL MERITO. IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato un credito a favore della TA
“ ” in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti Parte_2 della IG , accertare e dichiarare che tale credito deriva Controparte_2 esclusivamente dal preventivo redatto dalla TA “ ” in data Parte_2
2/3/2021, e ridurre tale credito secondo quanto dimostrato in atti fino al suo eventuale completo azzeramento, ovvero quantificarlo nella diversa somma che sarà accertata da codesto Ill.mo Tribunale all'esito del presente giudizio e nei limiti di quanto dimostrato negli atti di causa;
NEL MERITO. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato un credito a favore della TA
“ ” in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti Parte_2 della IG , limitare le somme dovute da quest'ultima all'importo Controparte_2 non superiore a Euro 1.000,00 in forza della intervenuta compensazione con l'importo di
Euro 65.000,00 maturato a credito dalla IG in forza della Parte_4 domanda riconvenzionale introdotta a titolo di danno emergente e di somme pagate per lavori già ricompresi nel Preventivo Lavori predisposto dalla
[...]
in data 28/7/2020 ovvero nella diversa somma che sarà Controparte_3 accertata da codesto Ill.mo Tribunale all'esito del presente giudizio e nei limiti di quanto dimostrato negli atti di causa;
IN VIA RICONVENZIONALE
-Accertare e dichiarare che la IG ha subito un danno Parte_4 complessivo, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante per i motivi di cui in atti, non inferiore a Euro 65.000,00 e condannare la TA “ ” in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Signora
[...]
dell'importo di Euro 65.000,00 salvo maggiore o minore qualificazione Parte_4 dell'Ill.mo Giudice ovvero nella diversa somma che sarà accertata da codesto Ill.mo Tribunale all'esito del presente giudizio e nei limiti di quanto dimostrato negli atti di causa;
IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE
- Nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse essere riconosciuto un qualsivoglia credito della TA “ ” nei confronti della IG Parte_2 Pt_4
pagina 2 di 18 , porre in ogni caso a compensazione di tale eventuale credito il Parte_3 controcredito vantato dalla IG per qualsivoglia titolo, nei limiti Parte_4 di quanto risulti dimostrato negli atti di causa, nei confronti della TA Parte_2
” in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
NEL MERITO. IN OGNI CASO.
- In ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande, istanze, eccezioni proposte ex adverso.
NEL MERITO IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare il carattere temerario della costituzione in giudizio e delle difese proposte dalla TA “ ” in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, e, per l'effetto, condannare la TA “ ” in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da , per aver attivato un procedimento Parte_4 monitorio che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 406/2022 emesso dal
Tribunale di Lodi in data 11/05/2022 R.G. 748/2022 e di aver resistito nel presente giudizio con mala fede o colpa grave, liquidando tali danni secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale, anche in via equitativa, in una misura che si suggerisce pari a Euro 10.000,00 o nella diversa maggiore e/o minore che sarà ritenuta dall'Ill.mo Tribunale ovvero, in aggiunta o alternativamente a quanto testé richiesto, condannare la TA “ ” in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento a favore della IG
di una somma equitativamente determinata e che si suggerisce pari a Parte_4
Euro 10.000,00 o la diversa maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta da codesto
Ill.mo Tribunale.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Conclusioni di parte convenuta opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare
-concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 406/2022 – RGN. 748/22 emessa dal Tribunale di Lodi e ivi opposto;
sempre in via preliminare
-non autorizzare la chiamata di terzo di poiché irrituale e Controparte_3 carente della richiesta di autorizzazione alla chiamata. nel merito, in via principale
-accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso formulate perchè infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata
-accertare e dichiarare l'esposizione debitoria dell'opponente come da decreto ingiuntivo
n. 406/2022 pari a € 66.292,00= oltre gli interessi come da domanda ex art. 1284 co IV
pagina 3 di 18 c.c. dal dovuto sino al saldo, oltre spese e compensi professionali liquidati in € 406,50 e €
2135,00, oltre accessori come per legge, anche nella diversa somma che dovesse risultare in sede istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della diversa somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
-rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente e pertanto accertare e dichiarare che nulla è dovuto da di a a nessun Pt_2 Parte_2 Parte_4 titolo, a titolo di domanda riconvenzionale.
In via istruttoria […] Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
pagina 4 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa da al Parte_4 decreto ingiuntivo n. 406/2022, con cui il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla stessa in data
10.5.2022 il pagamento in favore di della somma di euro 66.292,00 Parte_2 oltre interessi e spese.
In particolare, con ricorso monitorio depositato in data 30.3.2022, parte opposta ha dedotto le seguenti circostanze a fondamento dell'azione monitoria:
- è TA che si occupa di attività di ristrutturazioni e Parte_2 lavori edili;
- La Sig.ra nel luglio 2020 commissionava lavori di Parte_4 demolizione, ristrutturazione e fornitura di materiale di pregio, per un importo iniziale di € 73.720,00 oltre IVA, per il rifacimento dell'immobile Milano, Via
Massimo Bontempelli 1, come da preventivo n. 893/20 (doc.2), incaricando altresi l'Architetto di avviare immediatamente la pratica edilizia al fine di Testimone_1 consentire alla di iniziare i lavori nel più breve Parte_2 tempo possibile (doc.3);
- In data 01/03/2021 venivano concordati tra la TA Parte_2
c ulteriori lavori extra con conseguente fornitura di Parte_4 materiale aggiuntivo altamente di pregio, per un ulteriore importo di € 32.168,00 (di cui € 23.068,00 per lavori extra e € 9.100,00 per fornitura materiale) oltre IVA, come da preventivo n. 912/21 (doc.4);
- Durante l'esecuzione dei lavori la Sig.ra provvedeva a pagare la Parte_4 fattura n. 1 del 22/03/21, la fattura n. 3 del 05/04/2021 e la fattura n. 6 del
26/04/2021 (doc. 5) per un importo complessivo di € 22.000,00, fatture emesse per lavori eseguiti e la fornitura di materiali come descritti nei preventivi allegati (doc. 2
e 4);
- Ultimati i lavori provvedeva ad emettere in data Parte_2
03/06/2021 la fattura n. 8/21 (doc.6) per un importo complessivo di € 12.100,00 relativa a una parte di materiale già fornito e posato presso l'abitazione di Milano,
Via Massimo Bontempelli 1;
- Senonché la Sig.ra non provvedeva al pagamento della fattura Parte_4
n. 8/21;
- ha cosi provveduto ad emettere e consegnare alla Parte_2 debitrice le fatture n.12 del 7/10/21 e n. 13 del 10/10/21 per l'ulteriore importo di €
54.192,00 a saldo delle opere eseguite e materiale fornito;
pagina 5 di 18 - Nonostante i ripetuti solleciti dell'odierno ricorrente, solleciti avvenuti personalmente e a mezzo procuratore mediante raccomandata r.r. ricevuta dalla debitrice (doc.9), la Sigra risulta ad oggi inadempiente Parte_4 non avendo provveduto al pagamento delle seguenti fatture:
- fattura n. 8 del 03/06/2021 dell'importo di € 12.100,00;
- fattura n. 12 del 07/10/2021 dell'importo di € 24.992,00;
- fattura n. 13 del 11/10/2021 dell'importo di € 29.200,00; per la somma complessiva di € 66.292,00= come risultante dall'estratto notarile autentico del Registro Iva autenticato dal Notaio Dott. . Persona_2
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ha Parte_4 domandato in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al risarcimento del danno nella misura di euro
65.000,00. La parte, ancorchè solo nella parte motiva, ha formulato istanza di chiamata in causa del terzo Costruzioni di Controparte_3
A fondamento del proprio atto di opposizione ha dedotto Parte_4 quanto segue:
- In data 28/07/2020 la Signora si accordava verbalmente per l'inizio Parte_3 dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà in via Massimo Bontempelli nr. 1 a Milano, con la TA " Controparte_3
i cui rapporti venivano curati direttamente dal Signor
[...] Pt_2
- A dispetto dei solleciti, il si rifiutava di formalizzare il tutto con un contratto Pt_2 di appalto;
- Venivano comunque stabiliti in maniera indicativa dei pagamenti in denaro brevi manu cosa peraltro avvenuta con la consegna di € 40.000,00 in sei rate, per inciso dal 28/07/2020 al 09/11/2020, importo che comprendeva anche il costo di alcuni materiali;
- Veniva, altresì, stabilita una durata di massima dei lavori che comunque non avrebbe dovuto superare i 90 giorni dalla data di inizio degli stessi (allegato 2 - relazione tecnica architetto;
Testimone_1
- Successivamente, venivano eseguite delle opera extra della cui necessità, od opportunità, la Signora veniva informata solo in un secondo Parte_1 momento;
- Solo in seguito l'attrice opponente veniva a conoscenza della possibilità di accedere al bonus ristrutturazione tramite lo schema della cessione del credito e, di conseguenza, si rivolgeva al affinché questi retrocedesse gli importi Pt_2 corrisposti in contanti procedendo all'emissione delle relative fatture per tutte le opere realizzate (e pagate) fino a quel momento;
- Tuttavia, questa richiesta della Signora aveva come risultato Parte_1
l'emissione di alcune fatture per lavori svolti successivamente con la conseguenza di limitare l'accesso al bonus della ristrutturazione di cui sopra solo da un momento successivo e, quindi, con un beneficio solamente parziale;
pagina 6 di 18 - Infatti, il 14/01/2021, veniva emessa la prima fattura di € 7.700,00 della TA
" per le opere di carattere elettrico saldata con Controparte_3 bonifico del 14/01/2021 (allegato 3 - bonifico da Signora a Parte_1
; Controparte_3
- In data 27/01/2021 veniva emessa dalla " una Controparte_3 seconda fattura per la ristrutturazione di bagni dell'importo di € 14.300,00 che veniva puntualmente saldata dalla Signora con bonifico della Fineco Parte_1
Bank in data 14/02/2021 (allegato 4 - bonifico da Signora a Parte_1
" ); Controparte_3
- I lavori che risultavano essere male eseguiti, raffazzonati e, comunque, privi del rispetto di una qualunque logica di carattere architettonico progettuale;
- Il nel mentre apriva una TA, stavolta a proprio nome, " di Pt_2 Pt_2 Pt_2
", l'odierna convenuta opposta, proseguendo nei lavori di completamento finale
[...] della ristrutturazione emettendo fatture per il rifacimento della cucina e sgabuzzino per € 10.000,00 (fattura del 05/04/2021), per fornitura e posa impianto di aria condizionata Daikin per € 8.000,00 e per la posa della "meravigliose" porte interne e della porta blindata di ingresso (€ 4.000,00);
- La Signora procedeva cosi al pagamento delle prime due fatture non Parte_1 avendo fatto caso, o comunque dato importanza, al cambio del nominativo: per l'attrice opponente l'unico interlocutore era sempre stato il Pt_2
- Ad ogni buon conto la Signora lasciava in sospeso il pagamento di Parte_1 una fattura di € 4.000,00 proprio a causa del lassismo del nell'effettuare i Pt_2 lavori;
- In data 25 maggio 2021, il si incontrava con il Signor compagno Pt_2 Per_3 di vita della Signora da una quindicina di anni, e, alla presenza della Parte_1 collaboratrice di quest'ultimo Signora si impegnava a ultimare i lavori Parte_5
e a porre rimedio a tutte le situazioni rimaste in sospeso e/o male seguite, a fronte del pagamento della fattura di € 4.000,00 rimasta in sospeso oltre ai seguenti ulteriori importi cosi cadenzati: € 5.000.00 al 31/05/2021 con fattura, € 4.550.00 in contanti, € 11.000.00 con fattura di fine lavori;
- la fattura di € 4.000,00 veniva corrisposta dalla Signora Parte_1 immediatamente;
- Tuttavia il in totale spregio degli accordi presi con il compagno dell'attrice Pt_2 opponente, emetteva fattura di € 11.000,00 in data 03/06/2021 in luogo di fattura di
€ 5.000,00 pattuiti proponendo, dopo un sopralluogo, la sostituzione di tutte le lastre del pavimento che, nel frattempo, erano state acquistate a spese dell'attrice opponente e proponeva di incollare le nuove lastre dimenticando che l'assetto del pavimento era da rifare completamente con la conseguenza che siffatto modus operandi avrebbe ulteriormente aggravato la situazione;
pagina 7 di 18 - Tuttavia il non ricevendo il pagamento della fattura di € 11.000,00 si Pt_2 dileguava senza nemmeno terminare le opere e consegnare le chiavi dell'appartamento;
- L'attrice opponente era costretta a organizzarsi diversamente con altre ditte per terminare i lavori con ulteriori esborsi a diversi artigiani e terminare, o meglio stante il problema del pavimento sarebbe più corretto dire "tamponare", solo a fine settembre 2021 con ben nove mesi di ritardo;
- Inoltre, emergevano numerosi vizi e difetti nell'opera realizzata;
- la Signora aveva già pagato i materiali con un esborso direttamente al Parte_1
tra bonifici e contanti di € 84.000,00; Pt_2
- Nel mentre il dopo avere abbandonato il cantiere senza preavviso né Pt_2 motivazione, si "materializzava" nuovamente alla fine di ottobre del 2021 non chiedendo più il saldo di € 11.000.00 come da accordi ma un importo a saldo che era cresciuto a € 66.292,00 "dimenticandosi" degli importi incassati in contanti tramite la TA " facente sempre capo al medesimo Controparte_3
(anche in maniera occulta); Pt_2
- ad oggi alla Signora non sono ancora state ancora consegnate le Parte_1 certificazioni degli impianti;
- la richiesta avanzata nel maggio 2021 dal per complessivi € 20.000.00, e Pt_2 comunicata anche all'architetto e dalla medesima confermata, comprende la Tes_1 sistemazione definitiva del pavimento in marmo e del parquet, la conclusione di tutti i lavori e la ripulitura e riconsegna dell'immobile in condizioni di essere abitato sia arrivata, non si comprende come, a € 66,292,00;
- la convenuta opposta non solo ha fatturato importi riconducibili a lavori in realtà mai eseguiti (e male eseguiti!), ma ha fatturato importi già corrisposti alla TA
" ; Controparte_3
- la maggior parte delle opere sono state effettuate con una tale imperizia e un tale pressapochismo, per non dire di peggio, da costringere l'attrice opponente a rivolgersi ad altre imprese con ulteriori esborsi e a registrare nel tempo ulteriori guasti ed inconvenienti che non paiono avere fine;
- i costi delle strutture alberghiere dove la Signora si è dovuta Parte_1 appoggiare nei suoi soggiorni milanesi a causa dei ritardi unicamente imputabili al oltre al costo del deposito del mobilio per il protarsi dei tempi di consegna;
Pt_2
- le intervenute complicazioni nella pratica di cessione del credito che con il passare del tempo, anche a fronte del D.L. 157/2021 si stanno rivelando sempre più complesse cosa che ha portato l'odierna attrice opponente a usufruime solo parzialmente anche a causa del diniego del LI, le certificazioni necessarie, a dispetto dei solleciti, avvenuti con raccomandata alla convenuta opposta (allegato 5
- raccomandata del 21/01/2022) e alla TA Controparte_3
(allegato 6 - raccomandata del 21/01/2022);
pagina 8 di 18 - la Signora ha dovuto sostenere ulteriori per spese e rivolgersi ad altre Parte_1 imprese per terminare i lavori e tentare di porre rimedio ai disastri perpetrati dal con ulteriori costi di cui non si può non tenere conto;
Pt_2
- Quanto al lucro cessante (dunque danno conseguenziale) la mancata possibilità di locare l'immobile con la conseguente perdita economica, ha accresciuto ulteriormente il rammarico e generato nell'attrice opponente un ulteriore stress che porta a una prudenziale e complessiva quantificazione tra danno emergente e lucro cessante in € 65.000,00.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituita
[...]
(di seguito ) chiedendo in via preliminare il rigetto Parte_2 Pt_2 dell'istanza di chiamata in causa del terzo e la concessione della provvisoria esecuzione, nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento delle proprie difese ha dedotto quanto segue: Pt_2
- Come risultante dal doc. 4), ossia il preventivo per lavori extra oggi contestato, gli interventi ivi contenuti non possono certamente essere definiti necessari, bensì sono opere e forniture di esclusivo decoro e abbellimento dell'immobile che sono state eseguite solo ed esclusivamente su richiesta dell'odierna opponente;
- In particolare, la sig.ra durante la ristrutturazione indicava e Parte_3 richiedeva al nuovi interventi che lo stesso eseguiva previo accordo con Pt_2 parte opponente la quale era ben consapevole dei costi da sostenere, tenuto conto che quanto richiesto era di elevato pregio, sia nella prestazione d'opera che nella fornitura di materiale;
- I presunti vizi sono stati lamentati da controparte in modo generico impreciso e tardivo ex art. 1667 c.c.;
- la Sig.ra si accordava per l'inizio dei lavori di ristrutturazione Parte_1 dell'appartamento di sua proprietà sito in Milano, Via Bontempelli 1 con la TA
Costruzioni di i cui rapporti venivano curati direttamente da Controparte_3 Pt_2 ossia il Sig. il quale è sempre stato l'unico interlocutore Parte_2 dell'opponente, nonché esecutore di tutti i lavori come voluto da controparte;
- Non avendo al tempo una propria TA che avrebbe aperto, come effettivamente ha fatto a marzo 2021, prestava l'attività per la Pt_2 Controparte_3 CP_3 comunque in modo autonomo e curando direttamente i rapporti con i clienti;
[...]
- Gli accordi iniziali tra opposta e opponente prevedevano la consegna a della Pt_2 somma di € 40.000,00 dilazionata in più tranches al fine sia di consentire allo stesso di affrontare i costi per l'acquisto di materiali e forniture, per lo smaltimento macerie, sia a garanzia del pagamento futuro durante l'avanzamento lavori, con l'impegno da parte di alla restituzione di detta somma ad avvenuto saldo delle Pt_2 fatture emesse da parte della . E così è stato! Parte_1
- La stessa controparte ne da atto, seppur “mascherando” la restituzione delle somme in contanti dietro la motivazione della possibilità di accedere al c.d. Bonus ristrutturazione;
pagina 9 di 18 - Premesso che non è mai stato né negli accordi, né nelle intenzioni di Pt_2 incamerare somme di denaro “in nero”, in ogni caso lo stesso ha restituito nel tempo la detta somma ogni qualvolta l'opponente provvedeva al pagamento delle fatture emesse;
- ad avvenuto pagamento delle fatture n. 1 del 14/01/2021 e n. 3 del 27/01/2021 emesse da per l'importo complessivo di € 22.000 Controparte_3
(doc.
3-4 controparte), provvedeva alla restituzione all'opponente di pari Pt_2 somma precedentemente trattenuta per acquisto materiale e a garanzia del pagamento, come anche affermato da controparte;
- In data 01/03/2021 il Sig. apriva la TA Parte_2 Parte_2
(questo il motivo per cui viene chiamato , subentrando così anche
[...] Pt_2 nella fatturazione a Costruzioni di Controparte_3
- E' importante sottolineare e ribadire che tale circostanza, ossia il subentro di Pt_2 alla precedente TA, oltre a essere nota fin dall'inizio a parte opponente (pag.
3-4 opposizione) è stata comunicata alla stessa la quale, presone atto, ha riconosciuto e pagato le fatture n. 1/21 – 3/21 - 6/21 emesse da e relative ad alcune opere Pt_2
e forniture (e si specifica contenute nel preventivo 28/07/2020, ossia Pt_6 quello iniziale concordato con la ma di fatto Controparte_3 gestito e curato da Pt_2
- Al pagamento delle fatture di cui sopra, ossia le fatture n. 1-3-6 /2021 per l'importo complessivo di € 22.000,00 provvedeva, come da accordi, alla restituzione Pt_2 all'opponente della somma residua in contanti di € 18.000,00 (€ 22.000,00 erano stati restituiti ad avvenuto pagamento delle fatture emesse da ) Controparte_3 avendo ricevuto il pagamento delle fatture de quo;
- una volta recuperata la somma in contanti di € 40.000,00 che correttamente ha Pt_2 restituito, parte opponente si è resa inadempiente;
- Controparte afferma infatti di aver pagato direttamente a per materiali, tra Pt_2 bonifici e contanti, la somma di € 84.000,00 (pag.8 opposizione) non solo senza darne prova, come per tutto quanto riportato nel proprio atto introduttivo, ma contraddicendo il suo stesso dire;
- La somma complessiva versata dalla Sig.ra è pari a € 44.000,00 Parte_1 ed è relativa al pagamento delle seguenti fatture:
fattura n. 1/21 per € 7.700,00 emessa da Controparte_3
fattura n.3/21 per € 14.300,00 emessa da Controparte_3
fattura n. 1/21 per € 10.000,00 emessa da Pt_2
fattura n. 3/21 per € 8.000,00 emessa da Pt_2
fattura n. 6/21 per € 4.000,00 emessa da Pt_2 così per un importo complessivo di € 44.000,00
- La ricostruzione di controparte è smentita dalla semplice lettura del dettaglio delle Person fatture emesse da e da quelle emesse da nelle quali Controparte_3 Pt_2 si ripete la stessa voce di fatturazione;
pagina 10 di 18 - sommando tutte le fatture emesse, l'importo complessivo di € 110.292,00 (ivi comprese quelle non saldate) è ben ricompreso nel maggior importo dei preventivi;
- in nessuna circostanza, ha dichiarato o si è accordato per “scalare” Per_5 somme dovute dalla controparte come più volte affermato dalla stessa;
gli incontri avvenuti tra le parti, anche alla presenza dell'Architetto erano finalizzati a Tes_1 trovare l'accordo circa le tempistiche di pagamento e non sulla quantificazione dello stesso;
- Controparte contesta quanto ex adverso riportato circa il c.d. bonus ristrutturazione da parte della Sig.ra la quale imputa a la responsabilità per Parte_3 Pt_2 il mancato utilizzo dell'agevolazione, e per tale motivo avanzando la richiesta di riconvenzionale per danno emergente;
- In data 21/01/2022 riceveva la racc. r.r. (doc.5 controparte) con la quale Pt_2 controparte intimava l'invio di una autocertificazione sottoscritta da attestante Pt_2
l'emissione e il saldo delle fatture 1-3-6/21 con l'unico fine di aiutare parte opponente ad accedere all'agevolazione attraverso una procedura di correzione introdotta dalla Agenzia delle Entrate;
- La circolare 43/E/2016 dell'Agenzia delle entrate (che consente a chi non avesse effettuato il bonifico parlante di sanare l'errore chiedendo al fornitore (beneficiario della fattura) un'autocertificazione che attesti l'avvenuto pagamento delle fatture) non impone nessun obbligo in capo al beneficiario delle fatture e pertanto il Pt_2 il quale aveva più volte sollecitato il pagamento della somma di € 66.262,00 anche a mezzo proprio legale (doc. 9 monitorio) ha ritenuto non concedere tale autocertificazione, non incorrendo comunque in nessun inadempimento;
- Controparte non fornisce alcuna prova del danno emergente e del lucro cessante subito e richiesto in via riconvenzionale.
All'esito della prima udienza del 2.12.2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di chiamata in causa del terzo, accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata a parte opposta e concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Con ordinanza del 2.11.2023 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa “l'opponente verserà a parte opposta a tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio l'importo complessivo di euro
35.000,00 oltre euro 2.000,00 a titolo di concorso nelle spese legali sostenute da parte opposta”, poi accettata solo da parte opposta. Successivamente il Giudice ha ammesso la prova orale richiesta da parte convenuta opposta. Esaurita l'istruttoria il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 18.12.2024, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c.
Con istanza depositata in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. il convenuto opposto ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni asseritamente sconvenienti e offensive contenute negli atti dell'attrice.
pagina 11 di 18 La domanda non merita accoglimento. Le espressioni utilizzate dalla difesa di parte opponente costituiscono infatti esercizio nel diritto di difesa nell'ambito del processo, giacchè sono inerenti all'oggetto della causa e astrattamente funzionali alla difesa svolta - a prescindere dalla fondatezza della tesi proposta - e si mantengono nei limiti della continenza formale, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia
(cfr. Trib. Novara 24.01.2019, n. 75)
3. Eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla TA Parte_2 con riguardo al c.d. preventivo lavori CP_3
Parte opponente, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla TA (di seguito “TA ), Parte_2 Pt_2 in quanto il credito per il pagamento del corrispettivo dei lavori indicati nel preventivo
Lavori n. 893/2020. Secondo la ricostruzione di parte opponente, infatti, il CP_3 contratto di appalto è stato concluso verbalmente tra la sig.ra e la Parte_3 [...]
cui è intestata la predetta fattura. Controparte_3
Parte opposta ha eccepito preliminarmente la tardività di tale eccezione e nel merito la sua infondatezza.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva risulta infondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Sezioni Unite 2951/20169), “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”.
Nel caso di specie, di contro, parte opposta si afferma titolare del diritto di credito fatto valere in giudizio nei confronti della sig.ra Anche a voler riqualificare tale Parte_3 eccezione quale difetto di titolarità, nel merito, del diritto di credito fatto valere in giudizio, anche la stessa costituisce, secondo il richiamato arresto, mera difesa, che può essere proposta in ogni fase del giudizio (con conseguente infondatezza dell'eccezione di tardività sollevata da parte opposta).
Nel merito la TA risulta titolare del diritto di credito vantato in giudizio (salve le Pt_2 valutazioni di seguito indicate). Infatti, dall'atto di citazione in opposizione emerge con chiarezza che la sig.ra aveva commissionato i lavori personalmente al sig. Parte_3
, a nulla rilevando che il preventivo n. 893/2020 (doc. 17 parte opposta) e le Parte_2 fatture n. 1 e 3/2021 (doc. 3 e 4 parte opponente dell'importo complessivo di euro
22.000,00) fossero intestati alla A tal fine Controparte_3 ritiene questo Giudice di dover valorizzare le seguenti circostanze:
pagina 12 di 18 - L'attrice opponente afferma a pag. 3 dell'atto di opposizione che: “la Sig.ra
si accordava per l'inizio dei lavori di ristrutturazione Parte_1 dell'appartamento di sua proprietà sito in Milano, Via Bontempelli 1 con la TA
Costruzioni i cui rapporti venivano curati direttamente da Controparte_3
”, ovvero il Sig. ; e ancora che “…forse perché stava già Per_6 Parte_2 pensando di aprire una TA a proprio nome qual è per l'appunto la convenuta opposta”;
- L'attrice opponente afferma a pag. 5 dell'atto di opposizione che: “..Il nel Pt_2 mentre…apriva una TA a proprio nome di proseguendo nei Pt_2 Parte_2 lavori di completamento finale della ristrutturazione…..”;
- L'attrice opponente afferma a pag. 9 dell'atto di opposizione definisce la TA
come “facente sempre capo al medesimo ”; Controparte_3 Per_6
- In data 01/03/2021 il Sig. apre la TA Parte_2 Pt_2 Parte_2
(doc. 2 parte opponente) e da qual momento le fatturazioni vengono eseguite
[...]
a nome della TA (ad esempio fatture n. 1/21, 3/21 e 6/21, doc. 10-12 parte Pt_2 opponente);
- Parte opponente contesta il diritto di credito nei confronti della TA e svolge Pt_2 una domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti dello stesso, nonostante affermi di aver stipulato un contratto con la TA , Controparte_3 soggetto nei cui confronti ha formulato istanza di chiamata in causa non autorizzata in quanto non supportata da alcuna domanda svolta nei confronti della predetta parte;
- Parte opponente non poteva non essere a conoscenza del subentro della TT LI alla precedente TA in quanto ha riconosciuto e pagato le fatture n. 1/21 – 3/21 -
6/21 emesse da e relative altresì a parte delle opere e forniture contenute Pt_2 nel preventivo n. 893 del 28/07/2020 (doc.2 fascicolo monitorio) ovvero quello iniziale a nome Controparte_3
4. Eccezione di avvenuto pagamento in contanti della somma di euro 40.000,00
Parte opponente, a fronte della pretesa creditoria vantata da parte della TA Pt_2 eccepisce di aver versato in contanti l'importo di euro 40.000,00 (costituenti secondo la ricostruzione di parte opponente il corrispettivo indicativo dei lavori) in sei rate dal
28.7.2020 al 9.11.2020, importo comprendente anche il costo di alcuni materiali. Secondo la ricostruzione di parte attrice opponente, la sig.ra successivamente veniva a Parte_3 conoscenza della possibilità di accedere al bonus ristrutturazione tramite lo schema della cessione del credito e, di conseguenza, si rivolgeva al affinché questi retrocedesse gli Pt_2 importi corrisposti in contanti procedendo all'emissione delle relative fatture per tutte le opere realizzate (e pagate) fino a quel momento. Tuttavia, afferma l'attrice, il sig. Pt_2 emetteva solo alcune fatture per lavori svolti successivamente, nulla restituendo dell'importo versato in contanti.
pagina 13 di 18 Parte opposta non ha contestato l'avvenuto versamento dell'importo di euro 40.000,00 in contanti, dichiarando tuttavia che tali importi (finalizzati all'acquisto di materiali e forniture, allo smaltimento di macerie e a garanzia del pagamento futuro dell'avanzamento lavori) sono stati restituiti non appena la sig.ra ha saldato le fatture emesse. Parte_3
In particolare, euro 22.000,00 venivano restituiti ad avvenuto pagamento delle fatture n. 1 e n. 3 del 2021 intestate alla TA (doc. 3 e 4 parte opponente) ed euro 18.000,00 CP_3 venivano restituiti ad avvenuto pagamento n. 1, n. 3 e n. 6 del 2021 (doc. 10-12 parte opponente) intestate alla TA Pt_2
Diversamente da quanto dedotto da parte opposta, già in sede di atto di citazione, parte opponente, ancorchè implicitamente, ha affermato che l'importo di euro 40.000,00 non è stato restituito. Infatti, a pag. 8 dell'atto di citazione la sig.ra afferma di aver Parte_3 già versato l'importo di euro 84.000,00 (44.000,00 mediante bonifico e 40.000,00 in contanti).
Ritiene questo Giudice, alla luce dell'istruttoria svolta nonché degli oneri probatori gravanti su parte opposta (in applicazione del principio di vicinanza della prova e trattandosi di fatto estintivo dell'obbligazione restitutoria, cfr. Sezioni Unite 13533/2001), non provato che la TA abbia restituito alla sig.ra l'importo versato in contanti di euro Pt_2 Parte_3
40.000,00. In particolare, l'unico teste escusso architetto coinvolto nei Testimone_1 lavori oggetto di causa, ha dichiarato di sapere che sig.ra aveva dato dei soldi Parte_3 in contanti a che poi successivamente aveva richiesto a a fronte di emissione di Pt_2 Pt_2 fatture, per poter usufruire di detrazioni fiscali, in quanto la stessa era presente in cantiere e capitava che se ne parlasse, ma quanto alla restituzione delle somme ha dichiarato di non essere stata presente al fatto e che era stato a riferirle di aver restituito l'intera cifra in Pt_2 contanti alla sig.ra Pertanto, tale testimonianza de relato non assume alcun Parte_3 rilievo probatorio e non consente di ritenere provata la restituzione a parte opponente dell'importo di euro 40.000,00.
Conseguentemente, dagli importi (di seguito esaminati) che parte opposta ha azionato in via monitoria, dovrà essere decurtato l'importo di euro 40.000,00 già versato da parte opponente.
5. Le somme azionate in via monitoria
Parte opposta ha azionato in via monitoria il pagamento delle fatture n. 8, 12 e 13/2021, in quanto impagate a fronte dei lavori di ristrutturazione posti in essere nell'immobile di proprietà dell'opponente. A fondamento della propria pretesa creditoria parte opposta deduce il preventivo n. 893/2020 di importo complessivo di euro 73.720,00 oltre IVA (doc.
2 parte opposta) nonché il preventivo n. 912/2021 per lavori extra per l'importo di euro
32.168,00 oltre IVA, già dedotti i pagamenti già effettuati da parte opponente.
Per quanto attiene al primo preventivo in sede di atto di citazione in opposizione nulla è stato contestato da parte opponente, con conseguente applicazione del principio di non contestazione del relativo documento ex art. 115 c.p.c. Solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., pertanto, tardivamente, parte opponente ha sollevato l'eccezione pagina 14 di 18 relativa alla presunta manipolazione da parte della TA LI del predetto preventivo, producendo altro documento (doc. 1 della memoria n. 1 di parte opponente) costituente il preventivo n. 893/2020 con indicazione dell'importo di Euro 75.720,00 comprensivo di
IVA al 22%, pari a Euro 16.218,00, che viene poi cancellato con un tratto di penna, atteso che le parti si accordarono per un pagamento parzialmente in contanti, per un importo finale di Euro 58.000,00, e con un acconto di Euro 20.000,00 versato in contanti da e ivi segnato. Nel merito, in ogni caso, la doglianza è infondata in quanto, Parte_3 diversamente da quanto dedotto da parte opponente, la copia prodotta dalla TT LI
(doc. 2 opposta) non è stata manipolata in quanto non vi è la cancellazione dell'IVA e risulta il riferimento a un acconto di euro 20.000,00.
Per quanto attiene al secondo preventivo n. 912/2021 per lavori extra, parte opponente si è limitata genericamente a contestare il secondo preventivo, deducendo che la sig.ra veniva informata della necessità od opportunità delle stesse solo in un Parte_3 secondo momento.
Di contro, secondo la ricostruzione di parte opposta, tali lavori extra sono opere e forniture di esclusivo decoro e abbellimento dell'immobile eseguite solo ed esclusivamente su richiesta dell'odierna opponente, che indicava e richiedeva nuovi interventi, ben consapevole dei costi da sostenere, tenuto conto che quanto richiesto era di elevato pregio, sia nella prestazione d'opera che nella fornitura di materiale. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria pur ad essa connessi ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle (nella specie, previo ordine scritto applicandosi, contrattualmente, l'art. 13 del capitolato generale delle opere pubbliche), mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Cassazione civile, sez. II, sentenza 12/05/2016 n° 9767).
Inoltre, certamente nel caso di specie si tratta di variazione ordinate dal committente, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1661 c.c. Quanto al regime probatorio, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661
c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 32989 del 13/12/2019).
Nel caso di specie deve ritenersi alla luce degli atti e dei documenti di causa che i lavori extra di cui al preventivo n. 912/2021 sono state richieste dal committente: infatti, la natura pagina 15 di 18 stessa delle opere extra (es. carta da parati, decori alle pareti, battiscopa, cassaforte e tapparelle elettriche) appare incompatibile con opere eseguite secondo la volontà dell'appaltatore. A tal fine appare privo di pregio quanto dedotto da parte opponente in merito al mancato inserimento delle predette opere nella CILA, attesa la natura delle attività richieste a titolo di lavori extra che, non costituendo interventi di manutenzione straordinaria, non richiedono l'inserimento nella CILA. Né risulta, da un confronto tra le fatture e i preventivi (cfr. anche doc. 16 parte opposta) alcuna duplicazione delle voci nelle fatture, anzi la fatturazione di importi inferiori a quelli indicati nei preventivi. La pretesa monitoria formulata da parte opposta deve ritenersi conseguentemente fondata.
6. Eccezione di vizi e difetti dell'opera realizzata ex art. 1667 c.c. Parte opponente ha contestato la presenza di vizi e difetti nell'opera realizzata, conseguentemente formulando domanda risarcitoria, e in particolare:
- l'errata valutazione dell'ancoraggio del pavimento in marmo che ha portato, “dopo una maldestra nonché discutibile, sia dal punto di vista estetico che tecnico, di alcune lastre di marmo perfino di diverso colore con il culmine di una lucidatura che era stata eseguita in maniera talmente sconclusionata tale da fare emergere lo stucco dalle fughe”;
- la lamatura e la lucidatura del parquet erano state effettuate senza procedere alla preventiva sostituzione di una porzione;
- il montaggio delle porte interne con colorazione differente rispetto a quelle a suo tempo ordinate con il risultato di produrre un effetto disarmonico con l'ambiente e, oltretutto, posizionate senza avvisare la Signora della differente Parte_1 colorazione.
La domanda formulata da parte opponente può essere ricondotta al disposto dell'art. 1667
c.c. con conseguente applicazione del termine di decadenza, per la denuncia dei vizi, entro
60 giorni dalla scoperta. Di contro, nel caso di specie, a fronte dell'ultimazione dei lavori nel 2021, parte opponente ha contestato i predetti vizi e difetti solo in sede di notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (in data 8.7.2022), pertanto ben oltre i 60 giorni dalla scoperta dei vizi, con conseguente decadenza dell'attore dalla relativa domanda.
7. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
Oltre al danno derivante dai vizi e dai difetti dell'opera, parte opponente ha formulato domanda riconvenzionale risarcitoria da un lato a titolo di danno emergente (correlato ai costi delle strutture alberghiere dove la sig.ra ha dovuto soggiornare a causa Parte_1 dei ritardi imputabili a nonché a titolo di lucro cessante (correlato alla mancata Pt_2 possibilità di locare l'immobile). Tale domanda, in quanto genericamente formulata e sfornita da qualsivoglia supporto probatorio (prova dei costi delle strutture alberghiere ove ha soggiornato l'opponente; prova della volontà di locare l'immobile nonché di presenza di pagina 16 di 18 interessati alla locazione;
prova del valore locativo del bene) deve essere integralmente rigettata.
8. Parziale fondatezza dell'opposizione Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione risulta parzialmente fondata, limitatamente all'importo versato dall'opponente di euro 40.000,00, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente a pagare all'opposta l'importo di euro 26.292,00, pari alla differenza del credito azionato in via monitoria (66.292,00) e dell'importo già versato in contanti dall'opponente (40.000,00)
9. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (parziale accoglimento dell'opposizione ma integrale rigetto della domanda riconvenzionale), applicate secondo lo scaglione del decisum, devono essere integralmente poste a carico di parte opponente. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente, in quanto la stessa presuppone la soccombenza integrale della controparte. Le spese di lite vengono liquidate in applicazione dei parametri – di cui ai d.m. 44/2015 e 147/2022 ratione temporis applicabili - medi per la fase di studio e introduttiva e massimi per le fasi istruttoria e decisionale, in quanto gli scritti difensivi di parte opponente (in particolare le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.) risultano in contrasto con i principi di chiarezza e sinteticità oggi positivizzati dal legislatore ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, al comma 9-octies aggiunto dal D.L. 27.6.2015 n 83, nonché dal d.m. 110/2023. E, infatti, in sede di valutazione e quantificazione delle spese di lite ben può farsi ricorso alla valutazione della condotta tenuta dalle parti in ordine alla esposizione delle rispettive tesi e richieste sostanziali e processuali negli scritti difensivi: laddove detti scritti siano caratterizzati da una eccessiva prolissità che rende particolarmente indaginosa l'individuazione della materia del contendere non agevolando la comprensione dell'oggetto della pretesa risulta violato il canone della chiarezza e della sinteticità espositiva che rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale in ragione del quale dal contesto dell'atto devono emergere con chiarezza i fatti rilevanti (Cass. Civ., Sez. Lav.,
30.9.2014 n 20589; Cass. Civ., Sez. V, ordinanza del 22.6.2006 n 19100; vds altresì Cass.
Civ., S.U. 17.7.2009 n 16628 nonché Cass. Civ., Sez. I, 27.10.2016 n 21750).
Per quanto attiene alle spese del giudizio monitorio ritiene questo Giudice di liquidarle in conformità al decisum (scaglione euro 26.001-52.000), in applicazione dei parametri di cui al d.m. 44/2015. Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
"In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del pagina 17 di 18 giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (Cass., n. 18125/2017, in termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007).
Parimenti le spese di mediazione, liquidate in dispositivo in applicazione del principio della domanda, devono essere integralmente poste a carico di parte opponente. Per quanto attiene agli esborsi sostenuti si liquidano esclusivamente quelli documentati.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 406/2022 emesso dal Tribunale di Lodi in data 10.5.2022 e condanna a Persona_7 pagare a di UL EK la somma di euro 26.292,00 oltre interessi dal Pt_2 dovuto al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3) condanna altresì parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 9.891,00 per compensi oltre
15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
nonché le spese di mediazione che liquida in € 1.607,00 per compensi professionali, oltre spese generali (al 15%), IVA e CPA, con liquidazione in favore del legale antistatario che ne ha fatto richiesta;
4) condanna altresì parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese della fase monitoria, che si liquidano nella somma di euro 1.305,00 per compensi, €
286,00 per spese, oltre spese generali forfettarie del 15% e C.P.A. con liquidazione in favore del legale antistatario che ne ha fatto richiesta.
Lodi, 13 giugno 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 18 di 18