Art. 17. (Aliquote di rendimento per calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni) 1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.
3. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , come sostituito, da ultimo, dall' articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , le parole: " a cinque anni " sono sostituite dalle seguenti: " a dieci anni ".
4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3 ; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59 , gia' differita dall' articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' ulteriormente differita al 1 ottobre 1995.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la copertura dei conseguenti maggiori oneri. ((12)) ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 dicembre 1995, n. 574 , convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1996, n. 105 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate".
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.
3. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , come sostituito, da ultimo, dall' articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , le parole: " a cinque anni " sono sostituite dalle seguenti: " a dieci anni ".
4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3 ; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59 , gia' differita dall' articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' ulteriormente differita al 1 ottobre 1995.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la copertura dei conseguenti maggiori oneri. ((12)) ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 dicembre 1995, n. 574 , convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1996, n. 105 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate".