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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro in grado di appello, iscritta al numero 321 del Ruolo generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv Parte_1
EN CL AV
Appellante
E rappr. e dif. dagli avv.ti Fabrizio del Vecchio e Antonello Controparte_1
Vito Fedele Schinaia
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 01/09/2021, la , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1256 del 17.05.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha dichiarato la sussistenza con la parte appellata di un rapporto di lavoro a Controparte_1 tempo indeterminato a far data dal 02.04.2019, con la condanna della società alla sua riammissione in servizio oltre al pagamento di un'indennità onnicomprensiva pari a n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto oltre alle spese del giudizio, deducendone la erroneità della decisione nella parte in cui è stato ritenuto nullo il contratto a termine per mancanza del documento di valutazione dei rischi, ancorchè presente agli atti e non avendo parte ricorrente allegato, tra i motivi del ricorso, la mancanza di detto documento quale causa di nullità del contratto di lavoro. Sicchè, ha lamentato di non essere stata nelle condizioni di controdedurre nella memoria difensiva ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.
Ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in relazione ai contratti sottoscritti in data anteriore all'anno 2017, la decadenza dall'impugnazione dei contratti, risultando tempestiva solo l'impugnativa del contratto del 02.04.2013.
Ha, pertanto, concluso chiedendo la riforma della sentenza n. 1256 del 17.05.2021 ed il rigetto della domanda, la condanna della parte appellata alla restituzione della indennità versata, delle spese di lite corrisposte, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
1.1. Parte appellata ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata ovvero in caso di accoglimento dell'appello, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
1.2. Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti, il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
Con le note del 6.11.2025 e dell'11.11.2025 i difensori delle parti hanno dato atto dell'intervenuto accordo stragiudiziale chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quindi, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del
19/02/2020).
2.2. Le parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo raggiunto relativo accordo stragiudiziale in ordine al giudizio, sicchè deve ritenersi venuta meno il contrasto tra le parti.
3. Avuto riguardo all'esito del presente giudizio e della richiesta delle parti appellante, si ritengono sussistenti i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando: - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Dichiara compensate le spese di lite.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro in grado di appello, iscritta al numero 321 del Ruolo generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv Parte_1
EN CL AV
Appellante
E rappr. e dif. dagli avv.ti Fabrizio del Vecchio e Antonello Controparte_1
Vito Fedele Schinaia
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 01/09/2021, la , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1256 del 17.05.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha dichiarato la sussistenza con la parte appellata di un rapporto di lavoro a Controparte_1 tempo indeterminato a far data dal 02.04.2019, con la condanna della società alla sua riammissione in servizio oltre al pagamento di un'indennità onnicomprensiva pari a n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto oltre alle spese del giudizio, deducendone la erroneità della decisione nella parte in cui è stato ritenuto nullo il contratto a termine per mancanza del documento di valutazione dei rischi, ancorchè presente agli atti e non avendo parte ricorrente allegato, tra i motivi del ricorso, la mancanza di detto documento quale causa di nullità del contratto di lavoro. Sicchè, ha lamentato di non essere stata nelle condizioni di controdedurre nella memoria difensiva ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.
Ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in relazione ai contratti sottoscritti in data anteriore all'anno 2017, la decadenza dall'impugnazione dei contratti, risultando tempestiva solo l'impugnativa del contratto del 02.04.2013.
Ha, pertanto, concluso chiedendo la riforma della sentenza n. 1256 del 17.05.2021 ed il rigetto della domanda, la condanna della parte appellata alla restituzione della indennità versata, delle spese di lite corrisposte, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
1.1. Parte appellata ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata ovvero in caso di accoglimento dell'appello, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
1.2. Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti, il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
Con le note del 6.11.2025 e dell'11.11.2025 i difensori delle parti hanno dato atto dell'intervenuto accordo stragiudiziale chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quindi, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del
19/02/2020).
2.2. Le parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo raggiunto relativo accordo stragiudiziale in ordine al giudizio, sicchè deve ritenersi venuta meno il contrasto tra le parti.
3. Avuto riguardo all'esito del presente giudizio e della richiesta delle parti appellante, si ritengono sussistenti i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando: - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Dichiara compensate le spese di lite.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella