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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13451/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Rita ROSSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, via Cervellati n. 3 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Monica Luisa C.F._2
FRANZONI, presso il cui studio, in Sassuolo, Piazza Garibaldi n. 53, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori da matrimonio.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “Nulla si oppone”
***** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale dalla quale è nata, il 3 febbraio 2005, Persona_1 pagina 1 di 5 Il nucleo ha fissato la propria residenza nell'appartamento della RA
, sito in via del Pratello n. 35. Pt_1
Quando, nel 2018, è cessata la convivenza, la bambina è rimasta con la madre nella ex residenza familiare, mentre il padre si è trasferito altrove.
2. Con ricorso depositato il 27 settembre 2024 la RA ha chiesto Pt_1 che:
- la figlia sia affidata ai due genitori in forma condivisa;
- sia collocata presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare;
- il padre la tenga con sè: a) a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera;
b) due pomeriggi infrasettimanali con pernotto, possibilmente coincidenti con i turni lavorativi della ricorrente;
c) nelle vacanze natalizie nel periodo dal 29 dicembre al rientro a scuola;
d) nelle ferie pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) due settimane non consecutive in estate;
- la bambina trascorra tre settimane (tra cui le due centrali di agosto) con i nonni materni;
- sia posto a carico della controparte l'obbligo di versarle l'importo mensile di 1.000,00 euro per il mantenimento di oltre all'80% delle spese Persona_1 straordinarie. Si è costituito in giudizio il signor il quale ha integralmente contestato CP_1 le allegazioni di controparte e ha domandato che:
- sia affidata ai due genitori in forma condivisa;
Persona_1
- sia collocata in via paritaria alternata presso i genitori con cadenza settimanale e previsione che, nelle settimane di permanenza presso la madre soggiorni presso di lui dalle ore 19,00 alla mattina successiva nelle giornate in cui la madre ha il turno di lavoro notturno;
- per i periodi di vacanza con i genitori sia recepito il calendario proposto dalla RA , con la precisazione che l'assenso a che la bambina trascorra le due Pt_2 settimane centrali di agosto presso i nonni materni è subordinata alla permanenza nell'ultima settimana di giugno e nella prima di luglio presso gli avi paterni;
- sia previsto che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento della figlia e che le spese straordinarie siano suddivise a metà tra loro. Nell'udienza del 28 gennaio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione delle parti la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che i signori e hanno accettato. La causa è stata dunque Pt_1 CP_1 rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere pagina 2 di 5 agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
2) colloca la bambina presso la madre;
3) prevede che il padre possa vedere la figlia:
- a fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola, dove egli andrà a prenderla, al lunedì mattina all'ingresso a scuola, dove provvederà ad accompagnarla;
- nelle settimane in cui la minore trascorrerà con il signor l weekend il CP_1 mercoledì dall'uscita da scuola, dove andrà a prenderla, fino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola;
- nelle altre settimane dal martedì all'uscita da scuola, con prelevamento a carico del padre, al giovedì mattina all'ingresso a scuola, dove lo stesso accompagnerà la bambina;
4) stabilisce quanto ai periodi di vacanza scolastica che Persona_1
- nelle festività natalizie stia con la madre nel periodo dal 24 al 29 dicembre e con il padre in quello dal 29 dicembre al rientro a scuola;
- nelle ferie pasquali passi con ciascun genitore tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate trascorra con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) salve per il pregresso le condizioni previgenti (500,00 euro mensili e il 50% delle spese straordinarie), a decorrere dalla data dell'udienza di comparizione pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla RA , entro il CP_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di 600,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della figlia, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita di (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese Persona_1 per l'ordinaria cura della persona);
6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 75% il padre e del 25% la madre, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
pagina 3 di 5 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto della rinuncia da parte del signor ella sua quota di assegno CP_1 unico per Persona_1
pagina 4 di 5 8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) compensa integralmente le spese processuali. Bologna, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, tenuta il 31 gennaio 2025
La Giudice
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Rita ROSSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, via Cervellati n. 3 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Monica Luisa C.F._2
FRANZONI, presso il cui studio, in Sassuolo, Piazza Garibaldi n. 53, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori da matrimonio.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “Nulla si oppone”
***** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale dalla quale è nata, il 3 febbraio 2005, Persona_1 pagina 1 di 5 Il nucleo ha fissato la propria residenza nell'appartamento della RA
, sito in via del Pratello n. 35. Pt_1
Quando, nel 2018, è cessata la convivenza, la bambina è rimasta con la madre nella ex residenza familiare, mentre il padre si è trasferito altrove.
2. Con ricorso depositato il 27 settembre 2024 la RA ha chiesto Pt_1 che:
- la figlia sia affidata ai due genitori in forma condivisa;
- sia collocata presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare;
- il padre la tenga con sè: a) a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera;
b) due pomeriggi infrasettimanali con pernotto, possibilmente coincidenti con i turni lavorativi della ricorrente;
c) nelle vacanze natalizie nel periodo dal 29 dicembre al rientro a scuola;
d) nelle ferie pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) due settimane non consecutive in estate;
- la bambina trascorra tre settimane (tra cui le due centrali di agosto) con i nonni materni;
- sia posto a carico della controparte l'obbligo di versarle l'importo mensile di 1.000,00 euro per il mantenimento di oltre all'80% delle spese Persona_1 straordinarie. Si è costituito in giudizio il signor il quale ha integralmente contestato CP_1 le allegazioni di controparte e ha domandato che:
- sia affidata ai due genitori in forma condivisa;
Persona_1
- sia collocata in via paritaria alternata presso i genitori con cadenza settimanale e previsione che, nelle settimane di permanenza presso la madre soggiorni presso di lui dalle ore 19,00 alla mattina successiva nelle giornate in cui la madre ha il turno di lavoro notturno;
- per i periodi di vacanza con i genitori sia recepito il calendario proposto dalla RA , con la precisazione che l'assenso a che la bambina trascorra le due Pt_2 settimane centrali di agosto presso i nonni materni è subordinata alla permanenza nell'ultima settimana di giugno e nella prima di luglio presso gli avi paterni;
- sia previsto che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento della figlia e che le spese straordinarie siano suddivise a metà tra loro. Nell'udienza del 28 gennaio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione delle parti la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che i signori e hanno accettato. La causa è stata dunque Pt_1 CP_1 rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere pagina 2 di 5 agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
2) colloca la bambina presso la madre;
3) prevede che il padre possa vedere la figlia:
- a fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola, dove egli andrà a prenderla, al lunedì mattina all'ingresso a scuola, dove provvederà ad accompagnarla;
- nelle settimane in cui la minore trascorrerà con il signor l weekend il CP_1 mercoledì dall'uscita da scuola, dove andrà a prenderla, fino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola;
- nelle altre settimane dal martedì all'uscita da scuola, con prelevamento a carico del padre, al giovedì mattina all'ingresso a scuola, dove lo stesso accompagnerà la bambina;
4) stabilisce quanto ai periodi di vacanza scolastica che Persona_1
- nelle festività natalizie stia con la madre nel periodo dal 24 al 29 dicembre e con il padre in quello dal 29 dicembre al rientro a scuola;
- nelle ferie pasquali passi con ciascun genitore tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate trascorra con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) salve per il pregresso le condizioni previgenti (500,00 euro mensili e il 50% delle spese straordinarie), a decorrere dalla data dell'udienza di comparizione pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla RA , entro il CP_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di 600,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della figlia, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita di (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese Persona_1 per l'ordinaria cura della persona);
6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 75% il padre e del 25% la madre, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
pagina 3 di 5 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto della rinuncia da parte del signor ella sua quota di assegno CP_1 unico per Persona_1
pagina 4 di 5 8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) compensa integralmente le spese processuali. Bologna, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, tenuta il 31 gennaio 2025
La Giudice
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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