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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3.dr .Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello ,all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.1.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 262/2023 r. g. sezione lavoro, cui è riunito il proc. n. 1252/2023 vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ) in persona del Legale Rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) in virtù di procura C.F._1 generale alle liti per Notaio del distretto di Roma del 23.1.2023 Persona_1 numero Rep.37590, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, con indirizzo PEC t Email_1
Appellante -appellato
E
nata a [...] il [...], residente ivi al Vico Palazzo due Controparte_1
Porte n. 16, C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._2
Via Carducci 15, presso lo studio degli avv.ti Sara Santochirico, C.F.
, e Alessandro Faggiano, C.F. , (PEC: C.F._3 C.F._4
Fax: 081 4104028), che la Email_2 rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente - giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellata-appellante
Oggetto: Appelli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli ,in funzione di Giudice del Lavoro, n.6149/22 del 28.11.2022, resa nel giudizio iscritto al NRG.14936/21, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 27/09/21, Controparte_1 esponeva di avere presentato all' domanda in data 05/03/21 ai fini del Pt_1 conseguimento dell'assegno sociale;
che ,con provvedimento del 10/03/21
,l' aveva respinto detta istanza per mancanza dei requisiti socio-economici Pt_1 previsti dalla legge , essendosi la ricorrente volontariamente posta nella condizione di indigenza economica, per aver donato beni immobili di sua proprietà.
Chiedeva ,pertanto, di accertare il proprio diritto all'assegno sociale sussistendone i presupposti , e per l'effetto, condannare l' alla
Pt_1 corresponsione dei relativi ratei. Costituitosi in giudizio, l' con articolate argomentazioni, contestava lo stato
Pt_1 di bisogno, chiedendo il rigetto della domanda . Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso e condannava l' al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno sociale a
Pt_1 far tempo dal 01/04/21, oltre interessi legali dal 120mo giorno dalla domanda al saldo;
con compensazione delle spese di lite. A fondamento del decisum il Tribunale, pur ritenendo la sussistenza di una condotta della ricorrente preordinata alla rinuncia a qualsiasi possibile forma di reddito ,accoglieva la domanda sul presupposto che, ai fini dell'assegno sociale, non era richiesto il carattere incolpevole dello stato di bisogno e che l' non
Pt_1 aveva dato prova della simulazione della donazione dell'immobile al proprio figlio . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto
Pt_1 depositato presso l'intestata Corte in data 10.2.2023 ( iscritto al n.R.G. 262/2023), deducendo l'erroneità dell' interpretazione e della ricostruzione giuridica e fattuale operata dal primo giudice .
In particolare ha ribadito che, in data 28.2.2020- quindi un anno prima della domanda di assegno sociale del 5.3.2021 – la aveva donato al figlio CP_1
l'immobile di via Tribunali n. 257 nel quale viveva, trasferendosi in altro immobile di sua proprietà, sito in vico Palazzo due Porte n. 16, che precedentemente era stato concesso in locazione per un canone di € 200,00 mensili, ponendosi in tal modo volontariamente in condizioni di indigenza;
che se tale donazione non fosse stata effettuata ,sicuramente ella avrebbe superato il reddito massimo previsto dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dell'Assegno Sociale;
che la rinuncia da parte della al bene immobile del valore dichiarato di CP_1
€.47.900,00 donato al figlio ed il successivo reddito ricavato dal figlio dalla Contr locazione al i , andava valutata dal Tribunale oggettivamente e, CP_3 pertanto, doveva condurre il giudice di primo grado a dichiarare la sussistenza proprio del nesso di causalità diretta ed immediata tra la dichiarazione di non autosufficienza economica e l'atto di disposizione del bene immobile, senza necessità di dimostrare alcuna simulazione;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l' non aveva mai sostenuto che la donazione Pt_1 fosse simulata , ma solo che fosse preordinata alla situazione di impossidenza, ; che la ricorrente non si era avvalsa della facoltà di chiedere al figlio donatario del suddetto immobile l'aiuto economico previsto dagli artt. 433 e 437 c.c. e, pertanto, posto il carattere sussidiario dell'assegno sociale, che spettava solo in mancanza di altre possibili fonti di reddito, la domanda di assegno sociale non poteva essere accolta;
deduceva inoltre che la ricorrente con la separazione del 2014 aveva rinunciato all'assegno di mantenimento a carico dell'ex marito , pur avendo costui redditi da lavoro dipendente . Richiamate le difese spiegate in primo grado chiedeva , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure dalla ricorrente;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato il contraddittorio , si costituiva in relazione al predetto giudizio
, che , in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 spiegato dall' per violazione dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal D.L. Pt_1
22.6.2012 n. 83 conv. in L. 11.8.2012 n.143.Ancora , in via preliminare eccepiva
, la mancata impugnazione dei capi della sentenza di primo grado relativi alla sussistenza dei requisiti anagrafici e reddituali per il riconoscimento dell'assegno sociale;
nel merito , richiamata giurisprudenza a sé favorevole , assumeva l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado con attribuzione.
Avverso la medesima sentenza, con distinto atto depositato in data 29.5.2023 ed iscritto al n. 1252/2023 ,interponeva gravame anche nella Controparte_1 parte in cui il Tribunale aveva integralmente compensato le spese, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. ossia soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti né alcuna delle ipotesi previste dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale . Chiedeva , pertanto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di condannare l' al pagamento integrale delle spese di primo grado oltre a quelle del Pt_1 giudizio di appello , con attribuzione . Instaurato il contraddittorio si costituiva in relazione al predetto giudizio l' Pt_1 che rilevava la correttezza della decisione in punto di governo delle spese processuali , chiedendo il rigetto dell'appello. Con provvedimento reso all' odierna udienza di discussione ,veniva disposta la riunione al presente giudizio con RG n. 262/2023 (siccome di più risalente iscrizione ) di quello recante n. 1252/2023 , trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza . Così riuniti, il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione .
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, deve tuttavia rilevarsi che lil gravame proposto dall' di cui al proc. n. 262/2023 è infondato e va rigettato. Pt_1
La Cassazione, con la sentenza 13 marzo 2023, n. 7235, ha riaffermato il principio, già più volte espresso e, in particolar modo, cristallizzato nella nota sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 24954 del 2021, secondo cui la corresponsione dell'assegno sociale dev'essere esclusivamente ancorata a rigidi requisiti reddituali.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 13 marzo 2023, n. 7235, ha annullato la decisione adottata dalla Corte di merito, sulla base della seguente motivazione:
Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta. Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione). Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto …..
La sentenza si snoda lungo i seguenti passaggi:
1.L'unico requisito richiesto dalla legge per ottenere la corresponsione dell'assegno sociale, è lo stato di bisogno effettivo del titolare, che dev'essere desunto solo ed esclusivamente dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
2.La legge non prevede un vaglio sulle cause che abbiano potuto causare lo stato di bisogno economico, in particolar modo non ha alcuna rilevanza la circostanza che esso sia stato eventualmente determinato da condotte colpevoli del richiedente.
3.L'assegno sociale (che costituisce una delle estrinsecazioni del sistema sociale di intervento pubblico a favore dei bisognosi) non ha carattere sussidiario, nel senso che esso ha luogo a prescindere dalla circostanza che vi siano o meno obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi.
4.Dal principio di cui al punto 2., in base al quale la situazione di impossidenza acquista rilievo incondizionata e slegata dalle cause che l'abbiano in concreto provocata, discende che spetta l'assegno sociale non solo nel caso in cui il richiedente abbia volontariamente rinunciato all'assegno di mantenimento, ma anche (come nel caso specifico sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione) ove lo stato di bisogno derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito.
5.A chiusura del ragionamento, la Corte di Cassazione avverte, però, che è fatto sempre salvo l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
Facendo applicazione nel caso in esame di tali principi , posto che il carattere incolpevole dello stato di bisogno ai fini del diritto all'assegno sociale , non rileva, nulla è stato dimostrato da parte dell' circa la sussistenza di condotte Pt_1 fraudolente ovvero che la donazione da parte della fosse solo simulata, CP_1 non potendo la simulazione , a differenza della nullità , essere rilevata d'ufficio, come correttamente affermato dal primo giudice nel seguente e condivisibile passaggio motivazionale <In merito alla donazione, […] certamente la ricorrente ha posto in essere una serie di condotte che ne hanno determinato lo stato di bisogno, in virtù del quale agisce in questa sede: ha dapprima donato l'immobile di residenza al figlio;
ha quindi trasferito la propria residenza presso Persona_2 uno stabile che fino ad allora era concesso in locazione, rinunciando così al relativo canone. Il figlio della ricorrente non vive presso l'appartamento donato avendo la propria residenza a Lucca e risultando percettore di reddito come dipendente di ente locale: per il 2021, in particolare, il suo reddito ammonta ad € 23127,94. Inoltre il Per_2 ha a sua volta concesso in locazione l'appartamento donatogli dalla madre ad una società che gestisce un Bed & Breakfast, con ciò certamente garantendosi una adeguata rimuneratività il cui preciso ammontare non è dato conoscere. Infine la ricorrente non intende far valere i diritti di credito di natura alimentare nei confronti del donatario, garantiti dall'art. 437 c.c. Gli elementi sopra evidenziati palesano con tutta evidenza una condotta preordinata alla rinuncia a qualsiasi possibile forma di reddito. Salvo poi agire nei confronti dello Stato affinché si faccia carico del sostentamento mediante la corresponsione dell'assegno sociale. La giurisprudenza di legittimità tuttavia insegna che non è richiesto il carattere incolpevole dello stato di bisogno ai fini del diritto all'assegno sociale. Al più, pertanto, sarebbe stato possibile, in presenza di un atto dispositivo quale quello di cui si discute, sindacarne la validità del negozio, anche sulla base di elementi presuntivi, all'esito di un accertamento (ad es. ex artt. 1414 ss. c.c.), che ben avrebbe potuto essere proposto in via incidentale e senza neppure la necessità, in tal caso, che fossero convenute in giudizio tutte le parti contraenti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13145 del 25/05/2017). Ma, a differenza della nullità (art. 1421 c.c.), la simulazione non può essere rilevata d'ufficio.
Ebbene in merito a tale ricostruzione giuridica, l' si è limitato a confermare Pt_1 di non aver mai sostenuto che la donazione fosse simulata, ma solo che fosse preordinata alla situazione di impossidenza, ribadendo che la volontaria donazione al figlio dell'immobile precedentemente abitato, costituendo una volontaria messa in condizioni di indigenza, costituiva in ogni caso condizione ostativa al riconoscimento della prestazione di causa, senza, però in alcun modo confutare le argomentazioni del giudice di primo grado che precisava che la giurisprudenza di legittimità non richiedeva che ,ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale ,lo stato di bisogno fosse incolpevole.
Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine alla dedotta alla rinuncia all'assegno di mantenimento in quanto –giova ribadire-- ai fini dell'assegno sociale, rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna norma richiede che esso debba altresì essere incolpevole (cfr. Cass. n. 24955/21; in seguito Cass. n. 24774/22; Cass. n. 26315/23 e Cass n. 21699/23). Come, peraltro, affermato anche da questa Corte territoriale ( v. sent. n° 3160/21 e n° 2019/24) ciò che rileva ai fini del riconoscimento della prestazione di causa, pertanto, è solo la presenza o meno di redditi concretamente percepiti che possano costituire causa ostativa alla concessione definitiva, e non un reddito potenziale o l'astratta possibilità di chiedere un assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione, non essendo ammissibile un sindacato in merito ai motivi per i quali gli ex coniugi hanno omesso di fissare un assegno divorzile, dovendo valutarsi lo stato di bisogno solo secondo parametri oggettivi senza poter sindacare se lo stato di bisogno sia o meno eliminabile in altro modo, non rientrando nelle intenzioni del legislatore quella di obbligare un soggetto alla preventiva richiesta ad ex coniugi, parenti ed amici, prima di inoltrare all' la domanda di assegno sociale. Pt_1
Infine anche l'ultima eccezione dell' , secondo la quale la prestazione di causa Pt_1 non potrebbe essere riconosciuta a causa del carattere sussidiario dell'assegno sociale, che imporrebbe alla ricorrente di escutere preventivamente il figlio donatario dell'immobile cedutogli nel febbraio 2020, il quale ai sensi dell'art. 437 c.c. sarebbe tenuto a dare solidarietà economica alla donante nei limiti del valore della donazione, appare del tutto infondata .
Tale natura sussidiaria dell'assegno sociale non trova nessun fondamento normativo, come sancito dalla Corte di Cassazione con le sentenze sopra citate n. 24955/21 e n. 7235 del 13 marzo 2023, che hanno chiaramente negato l'asserito carattere sussidiario dell'assegno sociale.
L'appello proposto dall' va quindi rigettato . Pt_1 Va, invece , accolto l'appello proposto dalla in punto di governo delle CP_1 spese , non ricorrendo quelle particolari situazioni di cui all'art. 92, co. II, c.p.c. secondo il quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio
, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ebbene, nel caso in esame non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di adempimento di prestazione previdenziale. Inoltre, non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado. Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite ex sent. n. 77 del 7 marzo 2018 della Corte Costituzionale. E' evidente, quindi, che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame.
In punto di quantificazione tenuto conto dei minimi stabiliti nel D.M. 55/2014. applicabile ratione temporis, del valore della causa , delle fasi espletate ( di studio
,introduttiva, di trattazione e di decisione) , l'ammontare minimo da liquidare risulta pari ad euro 2.700,00. Pertanto, in accoglimento del gravame proposto da , la sentenza Controparte_1 impugnata deve essere riformata con riferimento al solo regime delle spese processuali, con condanna dell' al pagamento delle stesse come sopra Pt_1 determinate . Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell' e si liquidano Pt_1 come da successivo dispositivo, ivi tenutosi conto della riunione dei giudizi .
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il Pt_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-rigetta l'appello proposto dall' di cui al proc. n. 262/2023 ; Pt_1
-accoglie l'appello proposto da di cui al proc.riunito n. Controparte_1
1252/2023 e , per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo Pt_1 grado che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari;
-condanna , altresì , l' alla refusione , in favore di , delle Pt_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.400,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari . Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il Pt_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 13.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3.dr .Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello ,all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.1.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 262/2023 r. g. sezione lavoro, cui è riunito il proc. n. 1252/2023 vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ) in persona del Legale Rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) in virtù di procura C.F._1 generale alle liti per Notaio del distretto di Roma del 23.1.2023 Persona_1 numero Rep.37590, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, con indirizzo PEC t Email_1
Appellante -appellato
E
nata a [...] il [...], residente ivi al Vico Palazzo due Controparte_1
Porte n. 16, C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._2
Via Carducci 15, presso lo studio degli avv.ti Sara Santochirico, C.F.
, e Alessandro Faggiano, C.F. , (PEC: C.F._3 C.F._4
Fax: 081 4104028), che la Email_2 rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente - giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellata-appellante
Oggetto: Appelli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli ,in funzione di Giudice del Lavoro, n.6149/22 del 28.11.2022, resa nel giudizio iscritto al NRG.14936/21, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 27/09/21, Controparte_1 esponeva di avere presentato all' domanda in data 05/03/21 ai fini del Pt_1 conseguimento dell'assegno sociale;
che ,con provvedimento del 10/03/21
,l' aveva respinto detta istanza per mancanza dei requisiti socio-economici Pt_1 previsti dalla legge , essendosi la ricorrente volontariamente posta nella condizione di indigenza economica, per aver donato beni immobili di sua proprietà.
Chiedeva ,pertanto, di accertare il proprio diritto all'assegno sociale sussistendone i presupposti , e per l'effetto, condannare l' alla
Pt_1 corresponsione dei relativi ratei. Costituitosi in giudizio, l' con articolate argomentazioni, contestava lo stato
Pt_1 di bisogno, chiedendo il rigetto della domanda . Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso e condannava l' al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno sociale a
Pt_1 far tempo dal 01/04/21, oltre interessi legali dal 120mo giorno dalla domanda al saldo;
con compensazione delle spese di lite. A fondamento del decisum il Tribunale, pur ritenendo la sussistenza di una condotta della ricorrente preordinata alla rinuncia a qualsiasi possibile forma di reddito ,accoglieva la domanda sul presupposto che, ai fini dell'assegno sociale, non era richiesto il carattere incolpevole dello stato di bisogno e che l' non
Pt_1 aveva dato prova della simulazione della donazione dell'immobile al proprio figlio . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto
Pt_1 depositato presso l'intestata Corte in data 10.2.2023 ( iscritto al n.R.G. 262/2023), deducendo l'erroneità dell' interpretazione e della ricostruzione giuridica e fattuale operata dal primo giudice .
In particolare ha ribadito che, in data 28.2.2020- quindi un anno prima della domanda di assegno sociale del 5.3.2021 – la aveva donato al figlio CP_1
l'immobile di via Tribunali n. 257 nel quale viveva, trasferendosi in altro immobile di sua proprietà, sito in vico Palazzo due Porte n. 16, che precedentemente era stato concesso in locazione per un canone di € 200,00 mensili, ponendosi in tal modo volontariamente in condizioni di indigenza;
che se tale donazione non fosse stata effettuata ,sicuramente ella avrebbe superato il reddito massimo previsto dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dell'Assegno Sociale;
che la rinuncia da parte della al bene immobile del valore dichiarato di CP_1
€.47.900,00 donato al figlio ed il successivo reddito ricavato dal figlio dalla Contr locazione al i , andava valutata dal Tribunale oggettivamente e, CP_3 pertanto, doveva condurre il giudice di primo grado a dichiarare la sussistenza proprio del nesso di causalità diretta ed immediata tra la dichiarazione di non autosufficienza economica e l'atto di disposizione del bene immobile, senza necessità di dimostrare alcuna simulazione;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l' non aveva mai sostenuto che la donazione Pt_1 fosse simulata , ma solo che fosse preordinata alla situazione di impossidenza, ; che la ricorrente non si era avvalsa della facoltà di chiedere al figlio donatario del suddetto immobile l'aiuto economico previsto dagli artt. 433 e 437 c.c. e, pertanto, posto il carattere sussidiario dell'assegno sociale, che spettava solo in mancanza di altre possibili fonti di reddito, la domanda di assegno sociale non poteva essere accolta;
deduceva inoltre che la ricorrente con la separazione del 2014 aveva rinunciato all'assegno di mantenimento a carico dell'ex marito , pur avendo costui redditi da lavoro dipendente . Richiamate le difese spiegate in primo grado chiedeva , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure dalla ricorrente;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato il contraddittorio , si costituiva in relazione al predetto giudizio
, che , in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 spiegato dall' per violazione dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal D.L. Pt_1
22.6.2012 n. 83 conv. in L. 11.8.2012 n.143.Ancora , in via preliminare eccepiva
, la mancata impugnazione dei capi della sentenza di primo grado relativi alla sussistenza dei requisiti anagrafici e reddituali per il riconoscimento dell'assegno sociale;
nel merito , richiamata giurisprudenza a sé favorevole , assumeva l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado con attribuzione.
Avverso la medesima sentenza, con distinto atto depositato in data 29.5.2023 ed iscritto al n. 1252/2023 ,interponeva gravame anche nella Controparte_1 parte in cui il Tribunale aveva integralmente compensato le spese, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. ossia soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti né alcuna delle ipotesi previste dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale . Chiedeva , pertanto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di condannare l' al pagamento integrale delle spese di primo grado oltre a quelle del Pt_1 giudizio di appello , con attribuzione . Instaurato il contraddittorio si costituiva in relazione al predetto giudizio l' Pt_1 che rilevava la correttezza della decisione in punto di governo delle spese processuali , chiedendo il rigetto dell'appello. Con provvedimento reso all' odierna udienza di discussione ,veniva disposta la riunione al presente giudizio con RG n. 262/2023 (siccome di più risalente iscrizione ) di quello recante n. 1252/2023 , trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza . Così riuniti, il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione .
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, deve tuttavia rilevarsi che lil gravame proposto dall' di cui al proc. n. 262/2023 è infondato e va rigettato. Pt_1
La Cassazione, con la sentenza 13 marzo 2023, n. 7235, ha riaffermato il principio, già più volte espresso e, in particolar modo, cristallizzato nella nota sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 24954 del 2021, secondo cui la corresponsione dell'assegno sociale dev'essere esclusivamente ancorata a rigidi requisiti reddituali.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 13 marzo 2023, n. 7235, ha annullato la decisione adottata dalla Corte di merito, sulla base della seguente motivazione:
Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta. Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione). Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto …..
La sentenza si snoda lungo i seguenti passaggi:
1.L'unico requisito richiesto dalla legge per ottenere la corresponsione dell'assegno sociale, è lo stato di bisogno effettivo del titolare, che dev'essere desunto solo ed esclusivamente dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
2.La legge non prevede un vaglio sulle cause che abbiano potuto causare lo stato di bisogno economico, in particolar modo non ha alcuna rilevanza la circostanza che esso sia stato eventualmente determinato da condotte colpevoli del richiedente.
3.L'assegno sociale (che costituisce una delle estrinsecazioni del sistema sociale di intervento pubblico a favore dei bisognosi) non ha carattere sussidiario, nel senso che esso ha luogo a prescindere dalla circostanza che vi siano o meno obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi.
4.Dal principio di cui al punto 2., in base al quale la situazione di impossidenza acquista rilievo incondizionata e slegata dalle cause che l'abbiano in concreto provocata, discende che spetta l'assegno sociale non solo nel caso in cui il richiedente abbia volontariamente rinunciato all'assegno di mantenimento, ma anche (come nel caso specifico sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione) ove lo stato di bisogno derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito.
5.A chiusura del ragionamento, la Corte di Cassazione avverte, però, che è fatto sempre salvo l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
Facendo applicazione nel caso in esame di tali principi , posto che il carattere incolpevole dello stato di bisogno ai fini del diritto all'assegno sociale , non rileva, nulla è stato dimostrato da parte dell' circa la sussistenza di condotte Pt_1 fraudolente ovvero che la donazione da parte della fosse solo simulata, CP_1 non potendo la simulazione , a differenza della nullità , essere rilevata d'ufficio, come correttamente affermato dal primo giudice nel seguente e condivisibile passaggio motivazionale <In merito alla donazione, […] certamente la ricorrente ha posto in essere una serie di condotte che ne hanno determinato lo stato di bisogno, in virtù del quale agisce in questa sede: ha dapprima donato l'immobile di residenza al figlio;
ha quindi trasferito la propria residenza presso Persona_2 uno stabile che fino ad allora era concesso in locazione, rinunciando così al relativo canone. Il figlio della ricorrente non vive presso l'appartamento donato avendo la propria residenza a Lucca e risultando percettore di reddito come dipendente di ente locale: per il 2021, in particolare, il suo reddito ammonta ad € 23127,94. Inoltre il Per_2 ha a sua volta concesso in locazione l'appartamento donatogli dalla madre ad una società che gestisce un Bed & Breakfast, con ciò certamente garantendosi una adeguata rimuneratività il cui preciso ammontare non è dato conoscere. Infine la ricorrente non intende far valere i diritti di credito di natura alimentare nei confronti del donatario, garantiti dall'art. 437 c.c. Gli elementi sopra evidenziati palesano con tutta evidenza una condotta preordinata alla rinuncia a qualsiasi possibile forma di reddito. Salvo poi agire nei confronti dello Stato affinché si faccia carico del sostentamento mediante la corresponsione dell'assegno sociale. La giurisprudenza di legittimità tuttavia insegna che non è richiesto il carattere incolpevole dello stato di bisogno ai fini del diritto all'assegno sociale. Al più, pertanto, sarebbe stato possibile, in presenza di un atto dispositivo quale quello di cui si discute, sindacarne la validità del negozio, anche sulla base di elementi presuntivi, all'esito di un accertamento (ad es. ex artt. 1414 ss. c.c.), che ben avrebbe potuto essere proposto in via incidentale e senza neppure la necessità, in tal caso, che fossero convenute in giudizio tutte le parti contraenti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13145 del 25/05/2017). Ma, a differenza della nullità (art. 1421 c.c.), la simulazione non può essere rilevata d'ufficio.
Ebbene in merito a tale ricostruzione giuridica, l' si è limitato a confermare Pt_1 di non aver mai sostenuto che la donazione fosse simulata, ma solo che fosse preordinata alla situazione di impossidenza, ribadendo che la volontaria donazione al figlio dell'immobile precedentemente abitato, costituendo una volontaria messa in condizioni di indigenza, costituiva in ogni caso condizione ostativa al riconoscimento della prestazione di causa, senza, però in alcun modo confutare le argomentazioni del giudice di primo grado che precisava che la giurisprudenza di legittimità non richiedeva che ,ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale ,lo stato di bisogno fosse incolpevole.
Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine alla dedotta alla rinuncia all'assegno di mantenimento in quanto –giova ribadire-- ai fini dell'assegno sociale, rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna norma richiede che esso debba altresì essere incolpevole (cfr. Cass. n. 24955/21; in seguito Cass. n. 24774/22; Cass. n. 26315/23 e Cass n. 21699/23). Come, peraltro, affermato anche da questa Corte territoriale ( v. sent. n° 3160/21 e n° 2019/24) ciò che rileva ai fini del riconoscimento della prestazione di causa, pertanto, è solo la presenza o meno di redditi concretamente percepiti che possano costituire causa ostativa alla concessione definitiva, e non un reddito potenziale o l'astratta possibilità di chiedere un assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione, non essendo ammissibile un sindacato in merito ai motivi per i quali gli ex coniugi hanno omesso di fissare un assegno divorzile, dovendo valutarsi lo stato di bisogno solo secondo parametri oggettivi senza poter sindacare se lo stato di bisogno sia o meno eliminabile in altro modo, non rientrando nelle intenzioni del legislatore quella di obbligare un soggetto alla preventiva richiesta ad ex coniugi, parenti ed amici, prima di inoltrare all' la domanda di assegno sociale. Pt_1
Infine anche l'ultima eccezione dell' , secondo la quale la prestazione di causa Pt_1 non potrebbe essere riconosciuta a causa del carattere sussidiario dell'assegno sociale, che imporrebbe alla ricorrente di escutere preventivamente il figlio donatario dell'immobile cedutogli nel febbraio 2020, il quale ai sensi dell'art. 437 c.c. sarebbe tenuto a dare solidarietà economica alla donante nei limiti del valore della donazione, appare del tutto infondata .
Tale natura sussidiaria dell'assegno sociale non trova nessun fondamento normativo, come sancito dalla Corte di Cassazione con le sentenze sopra citate n. 24955/21 e n. 7235 del 13 marzo 2023, che hanno chiaramente negato l'asserito carattere sussidiario dell'assegno sociale.
L'appello proposto dall' va quindi rigettato . Pt_1 Va, invece , accolto l'appello proposto dalla in punto di governo delle CP_1 spese , non ricorrendo quelle particolari situazioni di cui all'art. 92, co. II, c.p.c. secondo il quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio
, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ebbene, nel caso in esame non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di adempimento di prestazione previdenziale. Inoltre, non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado. Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite ex sent. n. 77 del 7 marzo 2018 della Corte Costituzionale. E' evidente, quindi, che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame.
In punto di quantificazione tenuto conto dei minimi stabiliti nel D.M. 55/2014. applicabile ratione temporis, del valore della causa , delle fasi espletate ( di studio
,introduttiva, di trattazione e di decisione) , l'ammontare minimo da liquidare risulta pari ad euro 2.700,00. Pertanto, in accoglimento del gravame proposto da , la sentenza Controparte_1 impugnata deve essere riformata con riferimento al solo regime delle spese processuali, con condanna dell' al pagamento delle stesse come sopra Pt_1 determinate . Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell' e si liquidano Pt_1 come da successivo dispositivo, ivi tenutosi conto della riunione dei giudizi .
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il Pt_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-rigetta l'appello proposto dall' di cui al proc. n. 262/2023 ; Pt_1
-accoglie l'appello proposto da di cui al proc.riunito n. Controparte_1
1252/2023 e , per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo Pt_1 grado che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari;
-condanna , altresì , l' alla refusione , in favore di , delle Pt_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.400,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari . Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il Pt_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 13.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.