Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1590 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1590 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RIANNA ANTONIO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MASELLI ISABELLA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NA il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/01/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 14/09/1995 (atto n. 102, P. II, S. A, sez. S, anno 1995).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 2/07/1996 e il 19/12/2001, Per_1 Per_2
maggiorenni di cui solo il primo anche economicamente indipendente.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La Sig.ra vivrà con la GL , nell'immobile sito in Controparte_1 Persona_3
NA (NA) alla Via Vittorio Emanuele a Piscinola n. 35 Lotto B;
Il figlio coniugato, attualmente lavora come garagista ed è Persona_4
economicamente autosufficiente;
Il Sig. , attualmente vive in NA (NA) alla Via Vittorio Emanuele a Parte_1
Piscinola n. 35 Lotto B, in Box sito al piano terra;
La Sig.ra rinuncia al mantenimento per sé stessa;
Controparte_1
Il Sig. , verserà a titolo di mantenimento per la sola GL , Parte_1 Persona_3
l'importo mensile di euro 200,00 (duecento), entro il cinque di ogni mese tramite assegno, bonifico
o contanti. Tale importo verrà rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT;
I coniugi si impegnano, inoltre, a sostenere al 50% le spese mediche, farmaceutiche e di ortodonzia non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludiche, ricreative e sportive occorrenti alla GL purché preventivamente concordate da entrambi i genitori;
La GL , vivrà con la madre , in NA (NA) alla Via Persona_3 Controparte_1
Vittorio Emanuele a Piscinola n. 35 Lotto B;
I coniugi dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista patrimoniale e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per
l'espatrio.
Allegavano inoltre piano genitoriale relativo alal GL nata a [...] il Persona_3
19.12.2001convivente con la madre che non rileva ai fini del decidere stante la maggiore età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle
2 porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo siamm in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte sig. , ammessa al patrocinio a spese Parte_1
dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NA in data 4/12/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 102, P. II, S. A, sez.
S, anno 1995);
• spese irripetibili.
Così deciso in NA in camera di consiglio il 4/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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