Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4708/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 29/05/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 29/05/2025 nella causa n. 4708/2020 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1148/2020, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 23/10/2020, vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SARNATARO GIOVANNI
- attrice/opponente - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TE IA IT
- convenuta/opposta – Conclusioni All'udienza del 29/05/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa odierna opposta, chiedeva ed otteneva Controparte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
odierna opponente, per conseguire il pagamento della somma di €
[...]
19.092,46, oltre interessi e spese, a titolo di mancato pagamento del servizio di fornitura gas erogato presso l'utenza di NO D'CO (NA) al Viale Kennedy n. e del servizio di fornitura energia elettrica erogata P.IVA_3 presso l'utenza di LL di TE (NA) alla via Kennedy 8 n. P.IVA_4
(v. decreto ingiuntivo n. 1148/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 23/10/2020; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione Pt_1
eccependo l'illegittimità della pretesa creditoria, non Parte_1
2 Tribunale di Avellino n. 4708/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi supportata da alcuna prova dell'avvenuta fornitura, e contestando la valenza probatoria in questa sede delle fatture prodotte. Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: […] A) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito vantato nei confronti della e per l'effetto dichiarare non Parte_1 dovuto l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto per l'inesistenza del credito;
B) revocare l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi tutti esposti;
C) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. […]. Si costituiva in giudizio , la quale insisteva per la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. Concludeva quindi chiedendo: […] - in via principale: a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in considerazione che l'opposizione appare manifestamente destituita di fondamento e non è basata su prova scritta né di pronta soluzione e non è corredata da alcun elemento probatorio;
b) previe le declaratorie del caso e riservata ogni ulteriore istanza, respingere l'avversaria opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n° 1148/2020, emesso in data
22/10/2020 dal Tribunale Civile di Avellino dichiarando tenuta e condannando la società in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento in favore della concludente della somma di Euro
19.092,46, o di quella diversa maggiore o minor somma risultante in corso di causa a titolo di corrispettivo per le somministrazioni di energia elettrica eseguite ovvero a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cod. civ., oltre interessi nella misura del tasso stabilito dal D.Lgs. n° 231 del 2002, nonché le spese legali per il presente giudizio e per quelle liquidate in sede di emissione di decreto ingiuntivo oltre oneri fiscali e previdenziali e rimborso forfettario del 15% con attribuzione. […] Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, espletata l'istruttoria, anche a mezzo di una consulenza tecnica (v. consulenza tecnica depositata in data 01/06/2024), la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Parzialmente fondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per
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l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva altresì che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si basi su fatture, le stesse non potranno considerarsi di per sé sufficienti all'assolvimento del proprio onere probatorio ad opera del creditore/opposto. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una
4 Tribunale di Avellino n. 4708/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (in tal senso, espressamente Cass., 28 aprile 2004, n. 8126), con l'ulteriore precisazione che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (così, Cass. sent. n. 3090/1979; ex plurimis, idd., 24 luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n. 6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Isernia, 27 dicembre 2001, Trib. Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991), che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023), ferma la possibilità di valutare in ogni caso ex art. 115 c.p.c. la condotta processuale tenuta dalla controparte, ove affermi di aver comunque usufruito della merce e/o servizi forniti, ovvero di aver provveduto al pagamento, anche se solo in parte, degli stessi, o di aver in qualche modo dato esecuzione al rapporto in essere. Nel caso di specie, non ci si può esimere dal rilevare come, a fronte della deduzione in ingiunzione delle fatture ivi espressamente prodotte (id est: fattura n. D190164175, fattura n. D190176504 e fattura n. D190206426 relative all' Utenza Energia Elettrica n. 605463881082; nonché fattura n. D180146352, fattura n. D180156071, fattura n. D180188939, fattura n. D180220720 relative all'Utenza Gas n. 605463323069), parte opposta abbia prodotto all'atto della propria costituzione in questa sede una richiesta di rateizzo, incontestatamente promanante dalla debitrice opposta (che non l'ha disconosciuta), concernente le (diverse) fatture n. D/2018/242015, n. D/2018/233710, n. D/2018/215996, comprovatamente riferibili - quantomeno le ultime due – all'Utenza Energia Elettrica n. 605463881082 (v. richiesta di rateizzo con bonifico del 22/01/2019).
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In ordine a tale ultima utenza, per vero, la medesima parte opponente ha in corso di causa dedotto e documentato che: a novembre 2019, veniva già concordato con l'opposta un piano di rientro che riguardasse le fatture nr.
D190176504 del 27.09.2019, di euro 9.322,91 e nr. D190164175 del 30.08.2019 di euro 10.918, 45, su cui veniva versato un acconto di euro 2.500,00 in data
30.09.2019, di cui si allega ricevuta. Ancora, si fa presente che l' rovvedeva ad emettere in favore dell'odierna opponente, la nota di credito nr. D190239918 di
5.366,97, di cui si allega copia, a storno parziale delle fatture nr. D190164175 e nr.
D190206426 (v. note del 31/05/2021 e relativi allegati documentali). Si tratta, pertanto, di condotta processuale, accompagnata da altrettanti riscontri di matrice documentale, cui non può non attribuirsi dirimente rilevanza ai fini della valutazione del compiuto assolvimento dei propri oneri allegazionali e probatori ad opera della creditrice opposta, quantomeno con riferimento alla predetta Utenza Energia Elettrica n. 605463881082, atteso che - nonostante la mancanza del contratto in atti (v. produzioni di parte) - a quest'ultima risultano espressamente riferibili: non solo, la richiesta di rateizzo ab initio prodotta (v. citata richiesta di rateizzo con bonifico del 22/01/2019); ma anche le deduzioni difensive supra riportate, tutte univocamente aventi ad oggetto le fatture, relative alla predetta utenza, prodotte in sede monitoria (id est: fattura n. D190164175, fattura n. D190176504 e fattura n. D190206426 relative all' Utenza Energia Elettrica n. 605463881082). Ad analoghe conclusioni non può giungersi, per converso, con riferimento alla (diversa) Utenza Gas n. 605463323069 (cui si riferiscono le fatture n. D180146352, n. D180156071, n. D180188939 e n. D180220720 parimenti dedotte in ingiunzione), atteso che, in assenza del relativo contratto di fornitura (v. produzioni di parte), e di deduzioni e/o riscontri lato sensu confessori promananti anche dall'opponente - che ha, invero, sin dall'opposizione sottolineato il ridotto valore probatorio delle fatture nel giudizio di merito (v. atto di opposizione) - non può in alcun modo ritenersi che la creditrice opposta abbia fornito adeguati riscontri circa l'effettiva sussistenza e consistenza della fornitura sottesa alle fatture in proposito azionate, con tutto ciò che ne consegue in punto di insufficienza delle risultanze acquisite circa il titolo sotteso alle predette fatture. Da quanto precede, dunque, non potrà che derivare l'espunzione dalla pretesa azionata in ingiunzione, oggetto di delibazione in questa sede, dell'insieme degli importi riferibili alla citata fornitura (id est: Utenza n. 605463323069), di cui non risulta provato il titolo, andando per converso a considerare effettivamente dovuti, perché debitamente provati nel titolo, senza che il debitore abbia - per le ragioni che si andranno ad esporre - dato prova dell'operatività di eventuali fatti modificativi e/o estintivi del corrispondente
6 Tribunale di Avellino n. 4708/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi credito, gli importi riferibili alla diversa fornitura di cui si è detto (Utenza Energia Elettrica n. 605463881082). Dal verbale di sgombero all'uopo prodotto dall'opponente (v. verbale di sgombero del 31/08/2019 dell'Hotel Quadrifoglio), difatti, non appaiono emergere elementi univoci circa la riferibilità dello stesso ai locali e alle utenze per cui è causa, al pari della c.d. bollettazione massiva a carico della (v. Parte_2 fattura in atti), parimenti non univocamente riferibile ad alcuna delle predette utenze. Quanto poi all'ammontare delle somme effettivamente dovute, giova precisare come, anche alla luce della consulenza tecnica disposta in corso di causa - i cui approdi (limitatamente all'utenza Energia Elettrica n. P.IVA_5 di cui si è detto) devono intendersi in questa sede integralmente condivisi e richiamati, anche con riferimento al computo dell'effettiva fisionomia dei rapporti di dare/avere intercorrenti tra le parti, in considerazione dei versamenti e/o accrediti medio tempore intervenuti e documentali tra le stesse - siano risultate corrette le operazioni di calcolo sottese all'ingiunzione. Deve difatti evidenziarsi come l'ausiliare nominato, premesso che […] Le letture dei consumi di energia elettrica sono correttamente riportate nelle fatture sino al 30/09/2019, mentre i consumi dal 01/10/2019 al 31/10/2019 risultano stimati e non corrispondono a quelli rilevati dal POD […] Quindi, con la fattura n. D190206426 sono stati addebitati 25.266 KWh non consumati. In data 20/12/2019 viene correttamente emessa dal creditore opposto la Nota di Credito n. D
190239918 nella quale viene indicata l'esatta lettura dei consumi effettivi al
31/10/2019 (3.051 KWh) come riportato dalla rilevazione POD […] La nota di credito riconosce alla un credito di € 5.366,97, che viene Parte_1 imputato a deconto parziale delle fatture n. D190164175 e n. D190206426 […] In atti sono presenti le ricevute dei due bonifici eseguiti dal debitore opposto in favore di e uno del 01/10/19, per € 2.500,00, riportante il CP_1 CP_1 riferimento della fattura n. D190164175; l'altro del 20/11/19 per € 3.000,00 che riporta solo il codice cliente. Tali bonifici sono stati entrambi imputati dal creditore alla fattura n. D190164175 […], sia giunto alla conclusione che […] Il residuo debito della per quanto attiene alla fornitura di energia Parte_1 elettrica è di € 16.400,81, come evidenziato nella tabella seguente […] (v. testualmente consulenza in atti), del tutto coincidente con gli importi richiesti a tale titolo in ingiunzione (v. ricorso monitorio e fatture allegate, nonché medesime conclusioni di cui alla citata consulenza). Circa l'apprezzamento dei riportati accertamenti, deve precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre
7 Tribunale di Avellino n. 4708/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, giova invece precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, atteso che in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007). Alla stregua di quanto precede, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione dovrà, previa revoca del decreto opposto, condannarsi l'opponente, al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta, della (minor) somma di € 16.400,81, Controparte_1 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda fino al soddisfo, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, la situazione di soccombenza parziale venutasi a creare impone la condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'opposta di 2/3 delle medesime, da compensarsi per il terzo residuo, in uno a quelle del provvedimento monitorio, comunque revocato, e da liquidarsi - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Al medesimo riparto soggiaceranno le spese dell'espletata CTU, così come liquidate in corso di causa.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore avverso il decreto ingiuntivo n. 1148/2020, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 23/10/2020, nei confronti di
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E , in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta, o CP_1 comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1148/2020, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 23/10/2020; condanna parte opponente, , al pagamento in favore di parte Parte_1 opposta, , della (minor) somma di € 16.400,81, oltre Controparte_1 interessi legali a decorrere dalla domanda fino al soddisfo condanna parte opponente, , alla rifusione in favore di parte Parte_1 opposta, , di due terzi (2/3) delle spese del presente Controparte_1 giudizio, liquidate in € 5.077,00 (3/3) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Maria Afrodite Carotenuto;
dichiara compensate per il terzo residuo (1/3) le medesime spese;
dichiara integralmente compensate le spese concernenti la fase monitoria;
pone definitivamente a carico di parte opponente, per la misura di due terzi, e carico di parte opposta, per la residua misura di un terzo, le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 13/06/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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