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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29374/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 29374/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Il 14/1/2025, alle ore 9.58, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. ALICE SALVALAGGIO in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta nessuno è comparso.
Sono presenti per la pratica forense i Dottori Persona_1 Persona_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 29374/2024 promossa da:
P. VA , elettivamente domiciliata in Milano, vai Parte_1 P.VA_1 Larga n. 19, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI ATTORE contro
(P. VA , con sede in Lettomanoppello (PE), via Paduli Controparte_1 P.VA_2
n. 11-bis
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il resistente al Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 68.713, 92 come meglio specificato e dettagliato in atti, oltre interessi (legali, anche ex art. 1284 co. 4 c. c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo, oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali”
Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 28/8/2024, parte ricorrente chiedeva di condannare la resistente al pagamento di € 63.624, oltre interessi legali, a titolo di Controparte_1
penale per inadempimento contrattuale ed indennizzo per mancata restituzione del materiale, rappresentando:
pagina 2 di 4 - di aver stipulato con n contratto di locazione operativa (n. 11920686) Controparte_1
avente ad oggetto i beni mobili meglio dettagliati a pag. 2 del ricorso e di avere consegnato il materiale alla società conduttrice il 12/6/2019;
- che parte resistente non aveva corrisposto alcun canone;
- che, in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettera trasmessa il Pt_1
19/11/2019, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 delle condizioni generali del contratto) aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto, intimando alla società conduttrice il pagamento delle somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale;
- di avere ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle fatture insolute e spese stragiudiziali per il recupero del credito (€ 6.724, 459), decreto confermato dal Tribunale di Milano con sentenza del
27/10/2022;
- che il materiale non è stato restituito e che, avendo ottenuto la liquidazione delle somme dovute a titolo di canoni insoluti, intende ottenere la condanna del conduttore al pagamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di penale ed indennizzo per mancata restituzione del materiale.
La società convenuta, sebbene regolarmente citata, non si è costituita e va dichiarata contumace.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo il contratto di locazione operativa, la fattura di acquisto del materiale, il documento di trasporto ed il verbale di consegna dei beni e la lettera di risoluzione del contratto, mentre la società convenuta, rimanendo contumace, non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
La risoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da esso, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una pagina 3 di 4 delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 13 cpv.), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare la maggior somma tra un terzo dell'importo dei canoni ancora dovuti e la somma di tre canoni periodici, salvo il maggior danno (per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe Pt_1
incassato se il contratto fosse giunto a naturale scadenza e tutte le somme che ha già incassato o Pt_1
ha diritto ad incassare ad altro titolo).
Corretta appare anche la previsione di un indennizzo (art. 14 delle condizioni generali del contratto) pari al valore al canone trimestrale (€ 2.544, 96) calcolato per il tempo in cui, a seguito della risoluzione del contratto (19/11/2019), il conduttore ha mantenuto la disponibilità del materiale (ventun trimestri).
La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma complessiva di €
63.713, 92 (di cui € 15.269, 76 a titolo di penale contrattuale ed € 53.444, 16 a titolo di indennizzo per la mancata restituzione del materiale), oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV c. c. dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte
(di studio, introduttiva e decisionale) si liquidano in € 786 per spese esenti ed in € 7.051 per onorari, oltre al 15 % del compenso per spese generali, VA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 29374/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1 somma di € 68.713, 92 (euro sessantottomilasettecentotredici/92), oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV c. c., a titolo di penale e indennizzo per la mancata restituzione del materiale;
2) condanna a rimborsare al le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 786 (euro settecentottantasei/00) per spese esenti ed in € 7.051 (euro settemilacinquantuno/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a.
c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 29374/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Il 14/1/2025, alle ore 9.58, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. ALICE SALVALAGGIO in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta nessuno è comparso.
Sono presenti per la pratica forense i Dottori Persona_1 Persona_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 29374/2024 promossa da:
P. VA , elettivamente domiciliata in Milano, vai Parte_1 P.VA_1 Larga n. 19, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI ATTORE contro
(P. VA , con sede in Lettomanoppello (PE), via Paduli Controparte_1 P.VA_2
n. 11-bis
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il resistente al Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 68.713, 92 come meglio specificato e dettagliato in atti, oltre interessi (legali, anche ex art. 1284 co. 4 c. c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo, oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali”
Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 28/8/2024, parte ricorrente chiedeva di condannare la resistente al pagamento di € 63.624, oltre interessi legali, a titolo di Controparte_1
penale per inadempimento contrattuale ed indennizzo per mancata restituzione del materiale, rappresentando:
pagina 2 di 4 - di aver stipulato con n contratto di locazione operativa (n. 11920686) Controparte_1
avente ad oggetto i beni mobili meglio dettagliati a pag. 2 del ricorso e di avere consegnato il materiale alla società conduttrice il 12/6/2019;
- che parte resistente non aveva corrisposto alcun canone;
- che, in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettera trasmessa il Pt_1
19/11/2019, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 delle condizioni generali del contratto) aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto, intimando alla società conduttrice il pagamento delle somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale;
- di avere ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle fatture insolute e spese stragiudiziali per il recupero del credito (€ 6.724, 459), decreto confermato dal Tribunale di Milano con sentenza del
27/10/2022;
- che il materiale non è stato restituito e che, avendo ottenuto la liquidazione delle somme dovute a titolo di canoni insoluti, intende ottenere la condanna del conduttore al pagamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di penale ed indennizzo per mancata restituzione del materiale.
La società convenuta, sebbene regolarmente citata, non si è costituita e va dichiarata contumace.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo il contratto di locazione operativa, la fattura di acquisto del materiale, il documento di trasporto ed il verbale di consegna dei beni e la lettera di risoluzione del contratto, mentre la società convenuta, rimanendo contumace, non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
La risoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da esso, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una pagina 3 di 4 delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 13 cpv.), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare la maggior somma tra un terzo dell'importo dei canoni ancora dovuti e la somma di tre canoni periodici, salvo il maggior danno (per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe Pt_1
incassato se il contratto fosse giunto a naturale scadenza e tutte le somme che ha già incassato o Pt_1
ha diritto ad incassare ad altro titolo).
Corretta appare anche la previsione di un indennizzo (art. 14 delle condizioni generali del contratto) pari al valore al canone trimestrale (€ 2.544, 96) calcolato per il tempo in cui, a seguito della risoluzione del contratto (19/11/2019), il conduttore ha mantenuto la disponibilità del materiale (ventun trimestri).
La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma complessiva di €
63.713, 92 (di cui € 15.269, 76 a titolo di penale contrattuale ed € 53.444, 16 a titolo di indennizzo per la mancata restituzione del materiale), oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV c. c. dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte
(di studio, introduttiva e decisionale) si liquidano in € 786 per spese esenti ed in € 7.051 per onorari, oltre al 15 % del compenso per spese generali, VA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 29374/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1 somma di € 68.713, 92 (euro sessantottomilasettecentotredici/92), oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV c. c., a titolo di penale e indennizzo per la mancata restituzione del materiale;
2) condanna a rimborsare al le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 786 (euro settecentottantasei/00) per spese esenti ed in € 7.051 (euro settemilacinquantuno/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a.
c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
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