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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/12/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2874/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NA AT Presidente rel dott. Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2874/2025 promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SERINI MARCO come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
, C.F. , nata il [...] a [...] ; Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. BERTAZZO PAOLA come da procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
In punto: scioglimento del matrimonio/cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per le PARTI: Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale dell'udienza del
23.10.2025: le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
trascorreranno con i genitori una settimana ciascuno, dall'uscita da scuola al lunedì fino al lunedì della settima successiva;
oppure presso l'altro genitore entro le ore 9 del lunedì, nel periodo in cui non vi è scuola. I restanti periodi saranno disciplinati come da ricorso. Ferme le statuizioni della sentenza di separazione relative al contributo paterno al mantenimento delle figlie, con la precisazione che le spese straordinarie saranno a carico del padre al 60% e a carico della madre al 40%. Le parti concordano sulla revoca del contributo al mantenimento per la moglie Il padre si impegna a versare ogni mese la somma di euro 200,00 per ciascuna delle due figlie su due distinti libretti, bancari o postali intestati alle minori fino alla maggiore età delle stesse.
•
Per il P.M.: Accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che;
con ricorso depositato il 13/06/2025 2015 , esponendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in AB (VI) in data 03/07/2010 Controparte_1
e che dall'unione erano nate le figlie in data 11.9.2011 e in data 17.6.20215; ha Per_1 Per_2
allegato che con sentenza n. 1671/2023, pubblicata il 13.9.2023, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione consensuale dei coniugi;
disciplinando il regime di affido e di mantenimento della prole e stabilendo altresì un contributo mensile al mantenimento della moglie;
sul presupposto che, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale (28.7.2020) i coniugi non avevano mai ripreso la convivenza, né vi era stata riconciliazione, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
quanto ai tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, fermo l'affido condiviso, il ricorrente ha chiesto il collocamento a settimane alternate e la regolamentazione degli altri periodi dell'anno;
ha chiesto poi che il contributo al mantenimento fosse determinato nella misura di euro 400,00
per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e che anche l'assegno unico fosse percepito a metà; da ultimo ha chiesto la revoca del contributo per la moglie;
la ricorrente si è costituita non opponendosi alla domanda di divorzio;
ha chiesto tuttavia il mantenimento del regime di frequentazione con i genitori come stabilito dalla sentenza di separazione, oltre ad un contributo per ciascuna figlia di euro 750,00, la partecipazione paterne alle spese straordinarie al 70%, instando per un assegno divorzile in proprio favore;
all'udienza presidenziale del 23.10.2025 le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno precisavano dunque congiuntamente le conclusioni, sicché la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia della sentenza, previa acquisizione delle conclusioni del
Pubblico Ministero;
Osserva:
la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, atteso il tempo trascorso tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Vicenza nel procedimento per separazione personale e la presentazione del presente ricorso nonché il fallimento del tentativo di conciliazione, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi;
nulla osta al recepimento delle condizioni concordate tra le parti, avuto riguardo all'affido e al mantenimento delle figlie minori, essendo assicurato un adeguato apporto di entrambe le figure genitoriali, come pure il contributo al mantenimento della prole appare congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della prole stessa;
quanto all'assegno divorzile, il Tribunale prende atto della rinuncia della resistente, vertendosi in tema di diritti disponibili;
le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti;
non essendo ravvisabile la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di
AB (VI) in data 03/07/2010 da , nato a [...] Parte_1
il 28/10/1977, e , nata a [...] il [...] , trascritto nel Controparte_1
Registro dello Stato Civile del suddetto Comune per l'anno 2010 , parte II , serie A, numero
12 , alle condizioni di cui in epigrafe qui da intendersi integralmente richiamate;
ovvero:
le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
trascorreranno con i genitori una settimana ciascuno, dall'uscita da scuola al lunedì fino al lunedì della settima successiva;
oppure presso l'altro genitore entro le ore 9 del lunedì, nel periodo in cui non vi è scuola. I restanti periodi saranno disciplinati come da ricorso, ovvero: con previsione che in ogni caso le figlie possano frequentare liberamente anche l'altro genitore a piacimento, a loro semplice richiesta e previo accordo tra mamma e papà. E facendo obbligo a ciascun genitore di garantire il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore nella fascia oraria dalle 18.30 alle 19.30. Inoltre: - 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie,
comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale (dal 23 al 30 dicembre) e di Capodanno (dal 31
dicembre al 06 gennaio); - 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - 15 giorni, anche non consecutivi,
durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- ogni altra festività comandata in alternanza tra i genitori, di anno in anno;
- e Per_1 Per_2
trascorreranno il giorno del compleanno con il genitore cui spetta il turno di responsabilità, con la possibilità per l'altro genitore di tenerle con sé un paio di ore;
- ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie nel giorno del proprio compleanno e nel giorno della festa della mamma o del papà,
dalle ore 15,00 sino alla cena. Con previsione che i genitori debbano rispondere per iscritto alle richieste dell'altro, se riguardanti le loro figlie, entro un lasso di tempo massimo di 24 ore dalla richiesta;
Ferme le statuizioni della sentenza di separazione relative al contributo paterno al mantenimento delle figlie, con la precisazione che le spese straordinarie saranno a carico del padre al 60% e a carico della madre al 40%. Le parti concordano sulla revoca del contributo al mantenimento per la moglie Il padre si impegna a versare ogni mese la somma di euro 200,00 per ciascuna delle due figlie su due distinti libretti, bancari o postali intestati alle minori fino alla maggiore età delle stesse.
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 2.12.2025
IL PRESIDENTE est.
NA AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NA AT Presidente rel dott. Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2874/2025 promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SERINI MARCO come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
, C.F. , nata il [...] a [...] ; Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. BERTAZZO PAOLA come da procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
In punto: scioglimento del matrimonio/cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per le PARTI: Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale dell'udienza del
23.10.2025: le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
trascorreranno con i genitori una settimana ciascuno, dall'uscita da scuola al lunedì fino al lunedì della settima successiva;
oppure presso l'altro genitore entro le ore 9 del lunedì, nel periodo in cui non vi è scuola. I restanti periodi saranno disciplinati come da ricorso. Ferme le statuizioni della sentenza di separazione relative al contributo paterno al mantenimento delle figlie, con la precisazione che le spese straordinarie saranno a carico del padre al 60% e a carico della madre al 40%. Le parti concordano sulla revoca del contributo al mantenimento per la moglie Il padre si impegna a versare ogni mese la somma di euro 200,00 per ciascuna delle due figlie su due distinti libretti, bancari o postali intestati alle minori fino alla maggiore età delle stesse.
•
Per il P.M.: Accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che;
con ricorso depositato il 13/06/2025 2015 , esponendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in AB (VI) in data 03/07/2010 Controparte_1
e che dall'unione erano nate le figlie in data 11.9.2011 e in data 17.6.20215; ha Per_1 Per_2
allegato che con sentenza n. 1671/2023, pubblicata il 13.9.2023, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione consensuale dei coniugi;
disciplinando il regime di affido e di mantenimento della prole e stabilendo altresì un contributo mensile al mantenimento della moglie;
sul presupposto che, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale (28.7.2020) i coniugi non avevano mai ripreso la convivenza, né vi era stata riconciliazione, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
quanto ai tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, fermo l'affido condiviso, il ricorrente ha chiesto il collocamento a settimane alternate e la regolamentazione degli altri periodi dell'anno;
ha chiesto poi che il contributo al mantenimento fosse determinato nella misura di euro 400,00
per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e che anche l'assegno unico fosse percepito a metà; da ultimo ha chiesto la revoca del contributo per la moglie;
la ricorrente si è costituita non opponendosi alla domanda di divorzio;
ha chiesto tuttavia il mantenimento del regime di frequentazione con i genitori come stabilito dalla sentenza di separazione, oltre ad un contributo per ciascuna figlia di euro 750,00, la partecipazione paterne alle spese straordinarie al 70%, instando per un assegno divorzile in proprio favore;
all'udienza presidenziale del 23.10.2025 le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno precisavano dunque congiuntamente le conclusioni, sicché la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia della sentenza, previa acquisizione delle conclusioni del
Pubblico Ministero;
Osserva:
la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, atteso il tempo trascorso tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Vicenza nel procedimento per separazione personale e la presentazione del presente ricorso nonché il fallimento del tentativo di conciliazione, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi;
nulla osta al recepimento delle condizioni concordate tra le parti, avuto riguardo all'affido e al mantenimento delle figlie minori, essendo assicurato un adeguato apporto di entrambe le figure genitoriali, come pure il contributo al mantenimento della prole appare congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della prole stessa;
quanto all'assegno divorzile, il Tribunale prende atto della rinuncia della resistente, vertendosi in tema di diritti disponibili;
le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti;
non essendo ravvisabile la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di
AB (VI) in data 03/07/2010 da , nato a [...] Parte_1
il 28/10/1977, e , nata a [...] il [...] , trascritto nel Controparte_1
Registro dello Stato Civile del suddetto Comune per l'anno 2010 , parte II , serie A, numero
12 , alle condizioni di cui in epigrafe qui da intendersi integralmente richiamate;
ovvero:
le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
trascorreranno con i genitori una settimana ciascuno, dall'uscita da scuola al lunedì fino al lunedì della settima successiva;
oppure presso l'altro genitore entro le ore 9 del lunedì, nel periodo in cui non vi è scuola. I restanti periodi saranno disciplinati come da ricorso, ovvero: con previsione che in ogni caso le figlie possano frequentare liberamente anche l'altro genitore a piacimento, a loro semplice richiesta e previo accordo tra mamma e papà. E facendo obbligo a ciascun genitore di garantire il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore nella fascia oraria dalle 18.30 alle 19.30. Inoltre: - 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie,
comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale (dal 23 al 30 dicembre) e di Capodanno (dal 31
dicembre al 06 gennaio); - 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - 15 giorni, anche non consecutivi,
durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- ogni altra festività comandata in alternanza tra i genitori, di anno in anno;
- e Per_1 Per_2
trascorreranno il giorno del compleanno con il genitore cui spetta il turno di responsabilità, con la possibilità per l'altro genitore di tenerle con sé un paio di ore;
- ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie nel giorno del proprio compleanno e nel giorno della festa della mamma o del papà,
dalle ore 15,00 sino alla cena. Con previsione che i genitori debbano rispondere per iscritto alle richieste dell'altro, se riguardanti le loro figlie, entro un lasso di tempo massimo di 24 ore dalla richiesta;
Ferme le statuizioni della sentenza di separazione relative al contributo paterno al mantenimento delle figlie, con la precisazione che le spese straordinarie saranno a carico del padre al 60% e a carico della madre al 40%. Le parti concordano sulla revoca del contributo al mantenimento per la moglie Il padre si impegna a versare ogni mese la somma di euro 200,00 per ciascuna delle due figlie su due distinti libretti, bancari o postali intestati alle minori fino alla maggiore età delle stesse.
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 2.12.2025
IL PRESIDENTE est.
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