Articolo 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 395
Versione
1 maggio 1968
Art. 1. Articolo unico.

L'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise e' autorizzato a trasferire in proprieta' del comune di Policoro (Matera), i terreni siti in agro di detto comune, della estensione di ettari 630, ricadenti nel perimetro del piano regolatore e non utilizzati a fini di trasformazione agraria.
La vendita sara' effettuata ad un prezzo equo, stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Policoro e l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalita' del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.
Il ricavato sara' utilizzato dall'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise per l'acquisto di terreni idonei alla destinazione ad attivita' agricola ed all'assegnazione in poderi e quote, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e successive modificazioni e integrazioni.

Entrata in vigore il 1 maggio 1968