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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7311/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7311/2021 promossa da:
(C.F. ) nella sua qualità di procuratore speciale di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv. Manuela Aimerito e Michele Parte_2 P.IVA_2
Gesualdo, giusta procura allegata alla citazione
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale cosi giudicare:
Nel merito in via principale: Accertato e dichiarato il credito, per l'effetto, condannare il Signor
(C.F. ) al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1 C.F._1
somma di Euro 8.923,34 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e totale, ovvero di quella soma che sarà ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In via di premessa si osserva che gli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere , la quale decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato la motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. S.U. 642/2015), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate pagina 1 di 4 dal giudice essere ritenute non come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, dunque, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio il Sig.
[...]
per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 8.923,34 oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al saldo effettivo e totale, ovvero di quella somma ritenuta di giustizia.
3. Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del
20.09.2022.
4. Istruita con soli documenti, la causa è stata trattenuta in decisione in data 1.12.2024 e viene decisa con la presente sentenza all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. La domanda è fondata.
5.1 Preliminarmente occorre dare atto che con ordinanza a verbale del 7.4.2022, è stato rilevato quanto segue: “Il giudice, rilevato che nelle conclusioni rassegnate parte attrice chiede la condanna di
[...]
al pagamento in favore della attrice della somma di Euro 8.923,34 oltre interessi;
rilevato Pt_3
che non pare comparire quale sottoscrittore del contratto prodotto, né viene evocato Parte_3 nella narrativa della citazione;
ritenuto opportuno chiedere chiarimenti sul punto;
…”. Nei conseguenti chiarimenti, parte attrice ha evidenziato che si era trattato di mero errore materiale, limitandosi a correggere il nominativo delle conclusioni.
Ebbene, ponendo attenzione, da un lato, alla narrativa della citazione (anche nella parte finale relativa alla vocatio in ius, in cui il nome del convenuto appare corretto) ed ai documenti ad essa allegati, nonché, da un altro lato, alla relata della notifica della stessa citazione (parimenti corretta nell'indicare il nome del , deve ritenersi che l'errore rilevato, che riguarda esclusivamente le conclusioni CP_1
rassegnate con la citazione, non abbia determinato alcuna (ragionevole) incertezza sulla individuazione del soggetto che veniva effettivamente evocato in giudizio.
La questione inerente il profilo di nullità della citazione deve dunque superata sulla scorta dei consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione 9986/2016), che escludono la predetta nullità, qualora l'errore nel nominativo di una parte non abbia determinato una effettiva incertezza assoluta nella identificazione della stessa.
Deve dunque ritenersi che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non sia stato l'effetto dell'errore materiale segnalato, ma il frutto di una sua scelta consapevole.
5.2 Ciò detto, la titolarità attiva del credito in capo alla attrice appare dimostrata da quanto essa ha illustrato e documentato in atti;
in particolare:
pagina 2 di 4 - il documento 3 contiene il contratto di finanziamento stipulato tra e Controparte_1
Compass, per un complessivo importo da rimborsare di Euro 14.214,96;
- il documento 5 contiene invece la comunicazione di Compass al in relazione alla CP_1
decadenza dal beneficio del termine ed alla cessione del credito a (la Controparte_2
comunicazione è accompagnata dalla raccomandata che attesta la ricezione);
- risulta poi in atti copia del contratto di cessione in blocco di crediti da OR SPV srl a
[...]
dove alla pagina 156 risulta l'elenco dei crediti oggetto di cessione, l'inclusione Parte_2
della pratica n. 5006538 originato Compass data cessione 30/09/2008 per l'importo di €
8.923,34 (cfr doc. 8);
- in particolare, il credito oggetto di domanda è stato inizialmente contraddistinto dal numero di pratica finanziamento 5597468 (doc. 3 citato, pagg. 8 e 9, doc. 4 raccomandata relativa alla decadenza del beneficio termine, doc. 5 raccomandata del 30/09/2008, comunicazione di cessione del credito per € 8.923,34), ad esso risulta poi essere stato assegnato il numero pratica
5006538 come si rileva dalla scheda anagrafica 16/01/2009, elaborata a seguito della cessione in favore di (cfr. doc. 9, dove appare, appunto, quale identificativo PRATICA CP_3
5006538 e quale Rif. Pratica Cliente l'identificativo 5597468 debitore Controparte_1 totale debito residuo € 8.923,34); il medesimo identificativo pratica, per il medesimo importo di
€ 8.923,34, lo si trova poi indicato nella copia della diffida e avviso di cessione doc. 6 in atti
(regolarmente comunicata al debitore).
In assenza di elementi di segno contrario, quanto sopra appare sufficiente al fine di ritenere l'attuale titolarità del credito oggetto di domanda in capo alla Parte_2
L'attrice ha poi assolto ai propri oneri probatori, producendo il contratto di finanziamento ed allegando il parziale inadempimento del alle rate contrattualmente stabilite. CP_1
Dal contratto risulta la corretta sottoscrizione delle condizioni di cui al finanziamento in questione, come anche specificate nella comunicazione 04/09/2006 della finanziatrice (doc. 3 allegato in calce al contratto di finanziamento). Il debitore risulta essere stato messo in mora ed è in atti la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
Posto quanto sopra e riscontrato dai documenti allegati al contratto (cfr. doc. 3) che il finanziamento è stato effettivamente erogato al al fine di decidere è dirimente evidenziare che il fatto costitutivo CP_1
del credito risulta provato da quanto sopra esposto e che, stante la contumacia del convenuto non risulta allegato, né provato, alcun fatto estintivo o modificativo del diritto rivendicato.
*** pagina 3 di 4 La domanda deve pertanto essere accolta. deve pertanto essere condannato al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di Euro 8.923,34 oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, applicando i valori minimi per tutte le fasi, stante la semplicità dell'atto introduttivo e la scarna attività processuale svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 8.923,34 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
che liquida in Euro 2.540,00 da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 12/06/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7311/2021 promossa da:
(C.F. ) nella sua qualità di procuratore speciale di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv. Manuela Aimerito e Michele Parte_2 P.IVA_2
Gesualdo, giusta procura allegata alla citazione
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale cosi giudicare:
Nel merito in via principale: Accertato e dichiarato il credito, per l'effetto, condannare il Signor
(C.F. ) al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1 C.F._1
somma di Euro 8.923,34 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e totale, ovvero di quella soma che sarà ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In via di premessa si osserva che gli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere , la quale decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato la motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. S.U. 642/2015), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate pagina 1 di 4 dal giudice essere ritenute non come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, dunque, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio il Sig.
[...]
per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 8.923,34 oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al saldo effettivo e totale, ovvero di quella somma ritenuta di giustizia.
3. Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del
20.09.2022.
4. Istruita con soli documenti, la causa è stata trattenuta in decisione in data 1.12.2024 e viene decisa con la presente sentenza all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. La domanda è fondata.
5.1 Preliminarmente occorre dare atto che con ordinanza a verbale del 7.4.2022, è stato rilevato quanto segue: “Il giudice, rilevato che nelle conclusioni rassegnate parte attrice chiede la condanna di
[...]
al pagamento in favore della attrice della somma di Euro 8.923,34 oltre interessi;
rilevato Pt_3
che non pare comparire quale sottoscrittore del contratto prodotto, né viene evocato Parte_3 nella narrativa della citazione;
ritenuto opportuno chiedere chiarimenti sul punto;
…”. Nei conseguenti chiarimenti, parte attrice ha evidenziato che si era trattato di mero errore materiale, limitandosi a correggere il nominativo delle conclusioni.
Ebbene, ponendo attenzione, da un lato, alla narrativa della citazione (anche nella parte finale relativa alla vocatio in ius, in cui il nome del convenuto appare corretto) ed ai documenti ad essa allegati, nonché, da un altro lato, alla relata della notifica della stessa citazione (parimenti corretta nell'indicare il nome del , deve ritenersi che l'errore rilevato, che riguarda esclusivamente le conclusioni CP_1
rassegnate con la citazione, non abbia determinato alcuna (ragionevole) incertezza sulla individuazione del soggetto che veniva effettivamente evocato in giudizio.
La questione inerente il profilo di nullità della citazione deve dunque superata sulla scorta dei consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione 9986/2016), che escludono la predetta nullità, qualora l'errore nel nominativo di una parte non abbia determinato una effettiva incertezza assoluta nella identificazione della stessa.
Deve dunque ritenersi che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non sia stato l'effetto dell'errore materiale segnalato, ma il frutto di una sua scelta consapevole.
5.2 Ciò detto, la titolarità attiva del credito in capo alla attrice appare dimostrata da quanto essa ha illustrato e documentato in atti;
in particolare:
pagina 2 di 4 - il documento 3 contiene il contratto di finanziamento stipulato tra e Controparte_1
Compass, per un complessivo importo da rimborsare di Euro 14.214,96;
- il documento 5 contiene invece la comunicazione di Compass al in relazione alla CP_1
decadenza dal beneficio del termine ed alla cessione del credito a (la Controparte_2
comunicazione è accompagnata dalla raccomandata che attesta la ricezione);
- risulta poi in atti copia del contratto di cessione in blocco di crediti da OR SPV srl a
[...]
dove alla pagina 156 risulta l'elenco dei crediti oggetto di cessione, l'inclusione Parte_2
della pratica n. 5006538 originato Compass data cessione 30/09/2008 per l'importo di €
8.923,34 (cfr doc. 8);
- in particolare, il credito oggetto di domanda è stato inizialmente contraddistinto dal numero di pratica finanziamento 5597468 (doc. 3 citato, pagg. 8 e 9, doc. 4 raccomandata relativa alla decadenza del beneficio termine, doc. 5 raccomandata del 30/09/2008, comunicazione di cessione del credito per € 8.923,34), ad esso risulta poi essere stato assegnato il numero pratica
5006538 come si rileva dalla scheda anagrafica 16/01/2009, elaborata a seguito della cessione in favore di (cfr. doc. 9, dove appare, appunto, quale identificativo PRATICA CP_3
5006538 e quale Rif. Pratica Cliente l'identificativo 5597468 debitore Controparte_1 totale debito residuo € 8.923,34); il medesimo identificativo pratica, per il medesimo importo di
€ 8.923,34, lo si trova poi indicato nella copia della diffida e avviso di cessione doc. 6 in atti
(regolarmente comunicata al debitore).
In assenza di elementi di segno contrario, quanto sopra appare sufficiente al fine di ritenere l'attuale titolarità del credito oggetto di domanda in capo alla Parte_2
L'attrice ha poi assolto ai propri oneri probatori, producendo il contratto di finanziamento ed allegando il parziale inadempimento del alle rate contrattualmente stabilite. CP_1
Dal contratto risulta la corretta sottoscrizione delle condizioni di cui al finanziamento in questione, come anche specificate nella comunicazione 04/09/2006 della finanziatrice (doc. 3 allegato in calce al contratto di finanziamento). Il debitore risulta essere stato messo in mora ed è in atti la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
Posto quanto sopra e riscontrato dai documenti allegati al contratto (cfr. doc. 3) che il finanziamento è stato effettivamente erogato al al fine di decidere è dirimente evidenziare che il fatto costitutivo CP_1
del credito risulta provato da quanto sopra esposto e che, stante la contumacia del convenuto non risulta allegato, né provato, alcun fatto estintivo o modificativo del diritto rivendicato.
*** pagina 3 di 4 La domanda deve pertanto essere accolta. deve pertanto essere condannato al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di Euro 8.923,34 oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, applicando i valori minimi per tutte le fasi, stante la semplicità dell'atto introduttivo e la scarna attività processuale svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 8.923,34 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
che liquida in Euro 2.540,00 da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 12/06/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
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