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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/07/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8103/2022 promossa da:
(C.F. ) residente in [...] a Camogli (GE) difesa Parte_1 C.F._1 e rappresentata dall'avv.to Anna Patisso (C.F. posta elettronica certificata C.F._2
del foro di Torino con studio in corso Sommeiller, 6 a Torino Email_1 e dall'avv. Marco Berté del foro di Milano (C.F. – posta elettronica certificata C.F._3
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Anna Email_2 Patisso, in Corso Sommeiller, 6 a Torino, come da procura in calce all'atto di citazione, rilasciata (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 83, III comma, c.p.c. e 18, comma 5, del DM 44/2011, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a e b, del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48), su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è unitamente notificata. I legali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.P.R. n. 68/2005 e del D.L. 98/2011 (convertito con L. 111/2011) ed ogni comunicazione via posta elettronica certificata già indicata in atto o al numero fax 011/6509180
ATTORE contro
Dott. ( CF: ); (P.iva: P_ CodiceFiscale_4 Controparte_2
), in persona del suo Direttore Generale dott. Mura delle Capuccine P.IVA_1 Controparte_3 14, convenuti, difesi e rappresentati dall'avv. Ilaria Carassale (c.f.: – fax n. C.F._5 010/541994 – pec: ove si dichiara di voler ricevere le Email_3 comunicazioni e le notifiche), con domicilio eletto presso la stessa in Genova, via Macaggi 21/5, in forza di mandati in calce al presente atto, unitamente alla delibera d'incarico n. 760 del 01/12/2022
CONVENUTI
pagina 1 di 18 Nonché contro
(C.F. ), corrente in Genova Piazza Leopardi n.18, in persona del suo Controparte_4 P.IVA_2 Legale Rappresentante pro tempore e Presidente del ConSIlio di Amministrazione, Dott.
[...]
difesa e rappresentata dall'Avv. Paolo Moraglia (C.F. – p.e.c. CP_5 CodiceFiscale_6
– fax 010 2474560) e dall'Avv. Maria Vittoria Moraglia (C.F. Email_4
– p.e.c. – fax 010 2474560) in C.F._7 Email_5 forza di procura speciale conferita su supporto cartaceo di cui si trasmette la copia informatica autenticata anche con firma digitale, elett. dom. nel loro studio in Genova, alla Via David Chiossone 7/20, i quali chiedono che le comunicazioni di cancelleria vengano loro inviate ai predetti recapiti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- IN VIA PRELIMINARE, accertare il carattere abusivo e/o vessatorio della clausola n. 4 “Scheda di Accettazione e contestuale CONTRATTO di utilizzo dei servizi della ” (doc. Controparte_6 7) per i motivi di cui in atto, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia a mente degli artt. 33 e seguenti del Codice Consumo e 1341 – 1342 c.c..
- NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del DOTT. , P_ per i motivi di cui in atti, nonché, a mente dell'art. 7 della Legge n. 24/2017, la responsabilità dell' e della struttura privata Controparte_7 [...] per i danni sofferti dalla SInora a seguito dell'intervento chirurgico CP_4 Parte_1 del 29 maggio 2020 per i motivi di cui in atti e per l'effetto condannare, in solido o per quanto di ragione, il Dott. , domiciliato in Via Mura delle Cappuccine, 14 in Genova;
P_ [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore corrente in Via Controparte_7 Mura delle Cappuccine, 14 in Genova;
in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, corrente in Genova, Piazza Leopardi 14 al pagamento di euro 68.738,11 oltre rivalutazione ed interessi a far data dai singoli pagamenti, ogni diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, per i motivi di cui in atti;
- IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere le istanze istruttorie svolte da parte attrice con la memoria art. 183 c.p.c. comma VI^ n. 2 ed in particolare istanza di prova orale qui da intendersi integralmente trascritta. - Con vittoria di spese e onorari della presente controversia da versarsi ai legali antistatari”.
Per Dott. ed : P_ Controparte_2
“Emendando marginali errori grafici: rifiutano il contraddittorio su domande nuove;
insistono in ogni istanza proposta e non ammessa e, quindi, chiedono all'Ill.mo Giudice della causa, in via principale di respingere interamente la domanda attorea, perché infondata. In subordine di condannare, anche quale domanda trasversale, a rispondere del danno, ove mai riconoscibile. In deteriore CP_4 subordine, di condannare a garantire e manlevare interamente i conchiudenti da ogni CP_4
pagina 2 di 18 eventuale danno venisse mai riconosciuto. Si chiede che L'Ill.mo Giudice della causa ordini a CP_4
il deposito dell'intera documentazione sanitaria”.
[...]
Per : CP_4
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contraiis reiectis, previo ogni opportuno provvedimento e dichiarazione, e la chiamata in causa dell e del Dott. Controparte_2 P_ Nei confronti di parte attrice, SI.ra a) in via pregiudiziale dichiarare inammissibile Parte_1 e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di parte attrice in quanto mancante di una delle condizioni dell'azione per carenza di legittimazione passiva. b) in subordine, in via preliminare dichiarare il difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa e la conseguente reiezione della domanda dell'attore in quanto la convenuta eccepisce la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. c) in via subordinata e nel merito respingere tutte le domande di parte attrice nei confronti di sia quelle in via preliminare che quelle nel merito. Controparte_4 d) In via di ulteriore subordine e nella veramente non creduta e denegata ipotesi in cui vengano respinte le domande di proposte contro parte attrice e conseguentemente accolte in Controparte_4 tutto o in parte le domande di quest'ultima, determinare la quota di responsabilità alla stessa
[...] riferibile e dichiarare tenuta quest'ultima soltanto per la detta quota con reiezione delle CP_4 maggiori domande da chiunque ex adverso proposte perché infondate e/o non provate. In ogni caso vinte le spese del presente giudizio, con accessori di legge. Nei confronti dell' In subordine e nella non creduta e denegata Controparte_2 ipotesi in cui vengano respinte le domande di contro parte attrice, dichiarare l' Controparte_4 [...]
, tenuto ad adempiere alle obbligazioni assunte con il Contratto Controparte_2
24.07.2019/09.08.2019 (doc.ti 2 e 3) e/o per altro motivo meglio visto dall'Ill.mo Tribunale, conseguentemente condannarlo a manlevare e tenere indenne da ogni domanda e/o Controparte_4 esborso che la stessa dovesse subire. Vinte le spese con accessori di legge. Nei confronti del Dott. In subordine e nella non creduta e denegata ipotesi in cui P_ vengano respinte le domande di contro parte attrice e/o contro l' Controparte_4 Controparte_2
dichiarare il Dott. tenuto ad adempiere alle obbligazioni assunte con
[...] P_ sue lettere 20.06.2011 e 16.09.2013 (doc.ti 8 e 9) e/o per altro motivo meglio visto dall'Ill.mo Tribunale, conseguentemente condannarlo a manlevare e tenere indenne da ogni Controparte_4
domanda e/o esborso che la stessa dovesse subire. Vinte le spese con accessori di legge. Nei confronti dell' e del Dott. Respingere ogni Controparte_2 P_
domanda dell e del Dott. contro e segnatamente la Controparte_9 P_ CP_4
domanda subordinata di condanna di a rispondere del danno, ove mai riconoscibile e la CP_4
domanda in deteriore subordine di condanna di a garantire e manlevare interamente CP_4 l' e il Dott. da ogni eventuale danno venisse mai riconosciuto. Controparte_9 P_ Vinte le spese con accessori di legge”.
pagina 3 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La SI.ra è stata sottoposta in data 29/5/2020, da parte del dott. , presso , Parte_1 P_ CP_4 ad un intervento chirurgico d'urgenza di appendicectomia, di cui parte attrice assume l'assoluta inutilità in quanto praticato in forza di una diagnosi non corretta e del tutto inesistente.
Secondo parte attrice l'intervento era scaturito da una frettolosa indagine svolta dal Gastroenterologo prima (dott. che, dopo averla visitata, senza alcuna esitazione, aveva diagnosticato che la Per_1 paziente era affetta da “addome acuto verosimilmente appendicolare”, appendicite acuta), e dal dopo (dott. che aveva visitato la paziente quando era giunta in clinica e, senza P_0 P_ richiedere ulteriori indagini approfondite, ad eccezione di una semplice ecografia addominale, aveva aderito alla precipitosa diagnosi formulata dal gastroenterologo): in sostanza, era stata erroneamente diagnosticata, per i dolori addominali che l'affliggevano, un'appendice acuta, ed era stata impropriamente posta indicazione per l'intervento d'urgenza, quando la diagnosi corretta era l'endometriosi.
Di fatto, alla SInora (che aveva espresso un consenso “alterato” all'intervento e il cui Parte_1 diritto all'autodeterminazione era stato quindi leso), era stata asportata inutilmente l'appendice ed erano state somministrate cure del tutto errate che avevano, quindi, ritardato la sua guarigione.
La responsabilità in ordine ai fatti descritti ricadeva, a suo dire, su:
▪ il dott. , chirurgo degli che svolgeva attività P_ Controparte_7 intramuraria presso la clinica , ed aveva materialmente eseguito l'intervento, a CP_4 titolo contrattuale;
▪ , quale struttura ove l'intervento era stato eseguito, per inadempimento contrattuale CP_4 ex artt. 1218 e 1228 c.c. (previa dichiarazione di nullità/abusività dell'art. 4 della “Scheda di Accettazione e contestuale CONTRATTO di utilizzo dei servizi della Controparte_6
, doc. 7, sottoscritta dall'Attrice che reca la dichiarazione che la paziente sarebbe stata
[...] informata ex. Artt. 1341 – 1342 c.c., dell'esclusione della responsabilità della struttura sanitaria ospitante per l'attività svolta dai medici, per violazione degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo ed in particolare l'art. 36, comma 2; nonché per violazione degli artt. 1341 – 1342 c.c. in quanto la doppia sottoscrizione era avvenuta in blocco);
▪ sempre per inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. e seguenti (la Controparte_2 SInora aveva pagato per la prestazione fruita direttamente alla struttura Parte_1 pubblica, , come da fattura prodotta in atti, vedi doc. 11). Controparte_2
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio, eseguita sulla persona dell'attrice ha ritenuto possibile affermare che:
▪ la SI.ra , all'epoca dei fatti di anni ventisette, il 29.05.2020, per la persistenza di Parte_1 dolore addominale, insorto improvvisamente il giorno precedente (riferito dolore a tipo coltellata che dalla regione anale si irradiava a tutto l'addome – si veda verbale di seduta), fu visitata presso dal Dott. il quale, ponendo il sospetto di appendicite CP_4 Per_1 acuta, le prospettò il ricovero presso la medesima struttura per intervento chirurgico;
▪ alle ore 12:44 del 29.05.2020 fu quindi ricoverata presso la ove fu Controparte_6 visitata dal Dott. che, dopo accertamenti laboratoristici di routine ed ecografia P_
pagina 4 di 18 addominale, confermando l'indicazione chirurgica urgente, nelle ore pomeridiane dello stesso giorno, la sottopose ad intervento di appendicectomia videolaparoscopica;
▪ venne dimessa il successivo 31.05.2020 con diagnosi di “appendicite retrocecale, cisti paratubarica sinistra”;
▪ al rientro a domicilio, sarebbe persistito dolore addominale, seppure attenuato rispetto a quello accusato prima dell'intervento, con riacutizzazione algica all'inizio di luglio 2020, motivo per il quale l'attrice si rivolse al proprio ginecologo curante che formulò diagnosi di endometriosi, prescrivendo markers tumorali e RMN addomino-pelvica. Seguirono controlli ed impostazione di terapia medica, prima con LE e quindi con , farmaco che verrebbe tuttora Pt_2 assunto con beneficio dalla SI.ra . Parte_1
Il ctu ha rilevato come la documentazione presente in atti sia carente di elementi fondamentali per una obiettiva valutazione della situazione clinica presentata dalla paziente dal momento dell'insorgenza della sintomatologia e al momento della decisione di porre indicazione all'intervento chirurgico in urgenza.
In particolare, sulla base della documentazione disponibile, all'ingresso presso la Controparte_6
erano presenti e/o documentati i seguenti dati clinico-laboratoristici e strumentali:
[...]
• algie addominali intense;
• nel quesito posto al medico ecografista “forti algie in sede mesogastrica”;
• lieve rialzo termico (37.2);
• neutrofilia senza leucocitosi;
• ecografia addominale: “…appendice a pareti lievemente ispessite, senza tuttavia segni di aumentata vascolarizzazione al color power Doppler…”.
A fronte di ciò, il ctu ha correttamente osservato che manca qualunque esame obiettivo addominale sia nella prima visita del gastroenterologo Dott. nella cui certificazione in atti si limitava ad Per_1 attestare “…addome acuto verosimilmente appendicolare…”, che all'ingresso in Struttura. Nella cartella di , infatti, si riscontrano solo riferimenti alla diagnosi di appendicite acuta senza CP_4 alcuna descrizione dell'esame obiettivo.
Sulla base di tali elementi, pertanto, non risulta confermabile la diagnosi di certa “appendicite acuta” e soprattutto di “addome acuto” (cfr. ctu pag. 27).
Pertanto, scrive il ctu “La indicazione all'intervento chirurgico urgente in una situazione clinico/strumentale siffatta non risulta corretta. Sarebbe stato infatti indicato procedere ad una osservazione clinica accompagnata da una terapia antibiotica idonea allo scopo di verificare l'evoluzione del quadro nelle ore successive. La indicazione chirurgica urgente potrebbe ritenersi giustificata solo con l'esplicito consenso del paziente, opportunamente informato delle ipotesi diagnostiche e delle opzioni terapeutiche”.
pagina 5 di 18 Il ctu ha altresì aggiunto che, pur considerando anche la nausea, senza vomito (1 punto ?), la positività del (1 punto), dolore in fossa iliaca destra (2 punti), nell'applicazione dello score di Per_2 RA si otterrebbe un punteggio di 5 o 6 (a seconda di come si voglia considerare i dati emergenti dalla cartella clinica e precedentemente commentati: febbre 1 punto + neutrofilia 1 punto = 2 punti). Solo in questo caso, la diagnosi di appendicite acuta diventerebbe possibile.
La condotta assistenziale corretta, comunque, rimaneva quella dell'osservazione clinica a paziente ricoverato in trattamento antibiotico.
In sintesi, sulla base degli elementi di giudizio disponibili, la diagnosi di appendicite acuta e ovviamente di addome acuto, non può ritenersi confermata e, conseguentemente, l'avvio della paziente ad un intervento chirurgico in urgenza non giustificabile, se non preventivamente concordato con il paziente a scopo esplorativo/diagnostico e dopo preliminare ed esaustiva informazione circa la possibile alternativa assistenziale di tipo conservativo, opzione più corretta e che non risulta essere stata prospettata alla paziente.
Per il resto, invece (quanto agli aspetti squisitamente esecutivi) non sono state ravvisate criticità.
In definitiva, secondo il ctu, sulla scorta di quanto sopra argomentato, risulta censurabile l'avvio della paziente ad un trattamento chirurgico urgente. Nel sospetto di appendicite, infatti, gli elementi anamnestico-clinici e laboratoristico-strumentali disponibili avrebbero consentito di proporre alla paziente un approccio conservativo, con osservazione e terapia medica. Questo approccio, come evidenziato dai dati di letteratura richiamati, avendo una probabilità di successo ampiamente superiore al 50%, avrebbe evitato alla paziente, almeno in quel momento, il trattamento chirurgico e le sue sequele che, per quanto limitate, sono suscettibili di risarcimento.
Tali sequele, alla luce dell'esame obiettivo condotto, sono certamente rappresentate dai contenuti esiti cicatriziali degli accessi laparoscopici.
Sulla ipotizzata sindrome aderenziale, cui verrebbe ricondotta la sintomatologia lamentata dalla SI.ra
, rappresentata da addominalgie, meteorismo e alterazioni dell'alvo con episodi di stipsi Parte_1 alternati a diarrea, il ctu ha formulato, invece, alcune considerazioni critiche che si riportano integralmente.
“La sintomatologia denunciata dalla paziente è una sintomatologia aspecifica che potrebbe essere ascritta a plurime condizioni patologiche tra cui anche una sindrome aderenziale. Quest'ultima ipotesi eziopatogenetica, tuttavia, nella specie, deve essere verificata, per quanto possibile, sulla base dei dati anamnestico-clinici e strumentali disponibili. Partendo da questi ultimi, è necessario ricordare che l'esame entero-RM disposto nel corso della presente indagine peritale ed eseguito dalla SI.ra
in data 19.02.2024, non ha rilevato reperti confermativi o solo potenzialmente suggestivi di Parte_1 aderenze, escludendo anomali ispessimenti e/o angolature delle pareti intestinali, stenosi e/o dilatazioni delle anse. La negatività di tale indagine strumentale, sebbene non escluda con certezza la 1 In Letteratura è oramai da decenni descritto ed è entrato nella prassi dei dipartimenti di emergenza lo score di RA col precipuo scopo di evitare inutili appendicectomie ma anche di prevenire la perforazione della appendice e la conseguente peritonite che può aumentare la mortalità dal 0,3 fino al 5%. Lo score valuta elementi clinici e strumentali per predire la probabilità di appendicite acuta in presenza di un paziente con dolore addominale non chiaro. Lo score di RA (figura 1) si basa sulla valutazione di 6 parametri clinici e 2 di laboratorio, fornendo un punteggio da 0 a 10. Uno score da 0 a 3 indica come improbabile un'appendicite acuta;
un punteggio da 4 a 6 indica una possibile appendicite acute ed impone un ricovero in osservazione breve chirurgica;
un punteggio da 7 a 10 indica come molto probabile o certa la diagnosi e impone una scelta terapeutica. pagina 6 di 18 presenza di aderenze, possibile solo con esplorazione laparoscopica, permette comunque di escluderne la loro eventuale rilevanza. Se presenti, infatti, le stesse non risultano produttive di macroscopiche alterazioni sulle anse intestinali. Posto che la SI.ra risulta inoltre affetta da endometriosi e Parte_1 che tale patologia rappresenta per il peritoneo una condizione di irritazione cronica (dovuta al ciclico riversarsi in cavità peritoneale di liquido siero-emorragico o sangue vero e proprio in concomitanza dei flussi mestruali e/o per la rottura di cisti endometriosiche), avendo inevitabilmente riguardo anche alla tipologia di trattamento chirurgico eseguito è da ritenere verosimile che le eventuali modeste alterazioni aderenziali presenti siano solo marginalmente ascrivibili all'insulto chirurgico, dovendo, diversamente, ricondurle alla predetta patologia ginecologica”.
Delle individuate criticità assistenziali che si posero a causa del danno estetico cicatriziale subito (a causa di un intervento in urgenza non giustificato/giustificabile) devono rispondere, nei confronti della paziente per non aver operato secondo la diligenza che era legittimo attendersi (artt. 1176 c.c., 2236 c.c.) e alla luce dei principi di diritto applicabile al caso (il paziente ha l'onere di fornire la prova del contratto, dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico, provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico, Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019; il medico dovrà fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova;
provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 21177/2015; Cass.18392/2017; in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante, Corte di Cassazione, III sez. civ., sentenza n. 5128/2020):
▪ il dott. , a titolo contrattuale (che è il medico al quale la paziente si rivolse direttamente) P_ ed (che ha peraltro dichiarato di voler manlevare e tenere indenne il proprio Controparte_2 medico da ogni responsabilità insorta nell'ambito dell'attività medica svolta in regime di intramoenia allargata).
Nessuna responsabilità può essere invece ascritta a , pur trattandosi di clinica privata ove CP_4 venne eseguito l'intervento (negli stessi termini Corte Appello Genova, sentenza n. 1440/2024).
A tale proposito va richiamato il contenuto della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8163 del 27 marzo 2025 che è del tutto pertinente al caso che occupa.
È ben noto, infatti, che la regola generale, consolidata anche dalla Legge -B (L. 24/2017), è che la struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde dei danni causati ai pazienti a titolo di responsabilità contrattuale (o da “contatto sociale qualificato”) per le prestazioni sanitarie erogate, includendo anche la responsabilità per l'operato dei medici di cui si avvale, siano essi dipendenti o liberi professionisti che operano all'interno della sua organizzazione (considerati suoi “ausiliari” ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile).
Tuttavia, questa regola generale può trovare eccezioni quando il modello organizzativo è diverso.
Con l'ordinanza 8163/2025, la Corte ha stabilito un principio di diritto chiaro: la struttura sanitaria che si limita a concedere in locazione alcuni suoi immobili (es. ambulatori, sale operatorie) a una società di medici esterna e giuridicamente distinta, non risponde direttamente per i danni causati ai pazienti dagli errori professionali commessi dai medici appartenenti a tale società “locataria”. Il semplice rapporto di locazione degli spazi non è sufficiente a far sorgere una responsabilità della clinica “locatrice” per l'attività medica svolta al suo interno da un soggetto terzo. pagina 7 di 18 La logica seguita dalla Cassazione (e che deve essere applicata al caso de quo) si basa sulla separazione giuridica e organizzativa tra le due entità ed è così riassunta:
• la clinica che affitta i muri e la società di medici che li occupa sono soggetti giuridici diversi e autonomi;
• il contratto di locazione non instaura un rapporto di lavoro subordinato, né di collaborazione professionale coordinata, né di “avvalimento” (nel senso richiesto dall'art. 1228 c.c. per la responsabilità per fatto degli ausiliari) tra la clinica locatrice e i medici della società locataria;
• la clinica locatrice non ha (salvo accordi specifici non tipici della locazione) poteri di direzione, controllo o ingerenza sull'attività medica svolta dai professionisti della società “inquilina”.
Come sottolinea la Cassazione, concedendo in locazione i locali alla società esterna (nel caso esaminato dalla Suprema Corte era una Srl), si crea una “diversa struttura di riferimento” per il paziente, ed è quest'ultima, semmai, a rispondere per l'operato dei propri medici.
Si veda la citata sentenza, in parte motiva:
“La tesi della Corte di Appello è la seguente: tra casa di cura e medico intercorre un contratto con effetti protettivi verso il paziente: "tra il medico e la Casa di cura sussiste un contratto che rientra nella fattispecie del contratto con effetti protettivi a favore del terzo. Da tale contratto, a fronte del pagamento del corrispettivo, sorgono a carico della clinica obblighi di tipo alberghiero, di messa a disposizione del personale, di fornitura dalle strutture necessarie, nonché di quanto necessario anche a far fronte all'insorgere di eventuali complicazioni". Inoltre, "la Casa di cura è responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché, sebbene tra la stessa e il medico non esista rapporto di lavoro subordinato, quando il chirurgo opera all'interno della clinica, assume la veste di ausiliario necessario della struttura stessa". Queste due rationes sono errate. A parte il riferimento al contratto con effetti protettivi a favore di terzo, che è uno schema utilizzato in passato dalla giurisprudenza, ma non più seguito da questa Corte, che anzi ha negato che nel contratto fra medico e struttura possa ravvisarsi un contratto con effetti protettivi per il paziente (Cass. 11320/2022); a parte ciò, la responsabilità della struttura, sia prima che dopo la legge del 2017, ed in questo caso siamo nel regime previgente, presuppone che vi sia un rapporto di tipo professionale tra i due, ossia che il medico collabori con la struttura, in forma autonoma o dipendente, alla prestazione, vale a dire che presuppone che la struttura sia coinvolta nella prestazione sanitaria: occorre un titolo perché essa risponda del fatto del medico. Nella fattispecie, è emerso (ne dà atto la sentenza a pagina 15) che la casa di cura ha concesso in locazione un suo locale, con strumentazione medica, alla società Refrattiva Srl, di cui era Con socio il dott. La circostanza che parte del compenso fosse costituito dagli utili, ossia che parte minima del corrispettivo fosse costituita da una percentuale sugli utili, non trasforma quel contratto di locazione in un contratto di collaborazione professionale, così come non lo rende tale il fatto che la strumentazione fosse fornita dalla casa di cura. Ciò in quanto la pattuizione di una percentuale sugli utili, 5%, costituisce una parte del canone di locazione, ed in quanto la concessione in godimento delle strumentazioni fa parte anche essa della locazione, che ben può estendersi alla strumentazione tecnica. Sia chiaro altresì che il fatto che siano locati anche gli strumenti non rende la casa di cura responsabile dell'operato di chi quegli strumenti utilizza, e salvo ovviamente il difetto di funzionamento, ma per il quale la responsabilità è a diverso titolo, e che comunque non è il caso che ci occupa: qui il danno è causato dalla condotta del medico, e non dal difetto dello strumento da costui avuto in godimento dalla casa di cura. La struttura sanitaria risponde dunque del fatto del medico qualora si sia avvalsa dell'opera del medico, nell'adempimento della propria obbligazione (art. 7 l. n. 24 del 2017): occorre dunque che la struttura abbia assunto obbligazione verso il paziente e, per pagina 8 di 18 adempiervi, si sia avvalsa del medico. Valga un argomento a contrario: questa Corte ha statuito che ove l'azienda sanitaria affidi la logistica ad altra azienda nella quale operi un suo medico, ossia un medico a lei legato da un qualche rapporto professionale, essa è chiamata a rispondere dell'operato del sanitario, di cui non risponde invece l'azienda a cui è stata meramente affidata la logistica (Cass. 34516/2023). Ciò a conferma del fatto che l'azienda risponde in quanto il medico che ha operato aveva con lei un rapporto di collaborazione, agiva cioè nell'interesse della struttura anche se materialmente l'intervento è stato eseguito presso una diversa azienda cui era stata affidata semplicemente la logistica. Si consideri, inoltre, che, anche prima della legge del 2017, la responsabilità della struttura per fatto del medico è responsabilità per fatto proprio (Cass. 29001/2021), per cui è pur sempre necessario, anzi lo è a maggior ragione, che la struttura si serva del medico per la prestazione sanitaria, o in un qualche modo condivida con il medico l'interesse alla prestazione sanitaria. Se la struttura risponde per fatto proprio si intende che l'obbligazione è propria, sebbene eseguita da altri (ausiliario, dipendente), e cioè SInifica che la struttura ha assunto direttamente l'obbligazione di effettuare la prestazione sanitaria. Il che implica che vi sia una fonte di quella obbligazione secondo la previsione codicistica. Del resto, anche a considerare la responsabilità per fatto altrui, allora deve esistere un rapporto con il medico che giustifichi il fatto che la struttura risponde non per un fatto proprio ma per la condotta di costui, e questo rapporto non può essere quello di aver locato ad una società, di cui il medico è parte, i locali dove costui svolge la sua attività. In entrambi i casi, come è agevole intuire, non basta un rapporto di locazione con la società di cui è socio il medico che ha operato: la locazione non comporta assunzione di una obbligazione alla prestazione sanitaria in capo al locatore, né può dirsi che costui trae utilità dall'attività svolta da conduttore nei locali dati in godimento. La responsabilità della struttura locatrice non si giustifica ovviamente nemmeno in base al contratto di locazione, dal quale come è noto sorgono responsabilità per il locatore per i danni a terzi causati dalla cosa locata, non da quello che il conduttore personalmente compie all'interno dell'immobile. E dunque non può ritenersi che il semplice fatto di avere dato in locazione un locale ad una società di cui il medico è socio faccia sorgere responsabilità della locatrice per la colpa professionale del medico, socio della conduttrice: è di tutta evidenza che nel rapporto di locazione non sono coinvolti interessi inerenti alla prestazione sanitaria. La struttura risponde del fatto del medico sul presupposto che esista tra i due un rapporto volto alla esecuzione della prestazione sanitaria, in cui la casa di cura abbia interesse anche proprio alla prestazione sanitaria, interesse che non può dirsi però implicato dalla mera locazione di alcuni locali. Inoltre, va fatto un ulteriore rilievo: nella misura in cui la casa di cura ha concesso in locazione i suoi locali ad una diversa società, la Refrattiva Pt_3 Srl, sorge una diversa struttura di riferimento, per l'appunto costituita dalla Refrattiva Srl, e dunque semmai è lei a rispondere del fatto dei propri medici. Ancora una volta valga l'argomento tratto da Cass. 34516/2023: l'affidamento della logistica ad un altro soggetto non esclude la responsabilità dell'affidante, purché il medico sia suo, ossia purché il medico che ha operato presso la società cui la logistica è stata affidata, sia uno che ha rapporti con l'affidante. Ma se invece l'azienda affida la logistica (e non è neanche questo il caso, poiché ha solo concesso in locazione una parte dell'immobile) ad un'altra struttura i cui medici hanno rapporti solo con quest'ultima, è per l'appunto quest'ultima a dover rispondere per fatto del medico. Va quindi enunciato il principio di diritto secondo cui "la struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggiore ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi".
Ciò che occorre scrutinare è dunque:
▪ da un alto, il legame contrattuale/organizzativo effettivo tra il medico e la struttura ospitante (lo dice espressamente la citata sentenza); pagina 9 di 18 ▪ dall'altro, il regime di apparenza creato agli occhi del paziente (il principio di apparenza del diritto ha portata generale nell'ordinamento giuridico e riveste la funzione di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati a fronte di situazioni che appaiono reali), esaminando il modulo di consenso informato, i preventivi, i contratti, le fatture emesse, la carta intestata utilizzata. L'apparenza esterna potrebbe infatti comunque creare una responsabilità della clinica
“locatrice” verso il paziente che fa affidamento su di essa.
Nel caso in esame:
▪ la SI.ra ha sottoscritto (con doppia apposizione di firma ai sensi degli artt. 1341 e Parte_1
1342 c.c.) la “Scheda di Accettazione e contestuale contratto di utilizzo dei servizi della
[...]
in qualità di ausiliaria strutturale all'atto medicochirurgico posto in essere da Controparte_6 medici curanti del libero-professionisti non dipendenti, né ausiliari della Casa di Cura Pt_4 stessa” (doc. 5);
▪ con la detta scheda di accettazione, facente parte della cartella clinica n. 594/2020 del 29.05.2020, la SI.ra , nell'ambito della sua autonomia contrattuale, ha pattuito che: Parte_1
“il contratto ha per oggetto le prestazioni erogate dalla sola Casa di Cura, che consistono oltre che nel servizio alberghiero, anche nell'affitto e/o nella locazione di beni strumentali sanitari (locali, impianti e strumenti sanitari) e nei servizi sanitari (presidio del medico di guardia, servizio infermieristico, radiologico) utilizzati dal e dal medico curante dello stesso Pt_4
e dalla sua équipe, per svolgere l'attività libero-professionale direttamente nei Pt_4 confronti del Paziente in forza del contratto d'opera intellettuale che, ex artt. 2229 e segg. c.c., intercorre tra i medici di cui sopra e il e che è distinto ed autonomo dal presente Pt_4 contratto. Trattasi pertanto di servizi ausiliari strutturali alle cure mediche e/o chirurgiche poste in essere, durante il ricovero del da parte del ridetto medico curante e dalla sua Pt_4 equipe”;
▪ l'art. 4 della predetta scheda recita: “Art.
4. il Paziente conclude direttamente con i suoi medici curanti un separato contratto d'opera intellettuale distinto ed autonomo dal presente, disciplinato dagli artt. 2229 e segg. c.c., avente ad oggetto l'atto medico e/o chirurgico dei medici stessi, rispetto al quale la Casa di Cura è terza, non ne è responsabile e non può interferire neppure circa l'ammontare degli onorari per i quali i medici emetteranno apposita fattura intestata direttamente al paziente, o qualora trattasi di medici dipendenti di ospedali del S.S.N. che esercitano attività libero-professionale in regime intramoenia, detti medici e/o il loro ospedale emetteranno bolletta fiscale dell'ospedale direttamente al paziente. I suddetti medici curanti liberi professionisti e la loro equipe, non sono incaricati dalla Casa di Cura nè sono dipendenti, e neppure sono ausiliari e comunque si esclude espressamente l'applicazione dell'art. 1228 c.c.. Il rapporto Degente medici curanti e/o eventuale infermiere privato intercorre direttamente ed esclusivamente fra dette parti, e ad esso è, e rimane, estranea la
. La … non ha nessuna responsabilità per eventuali danni relativi CP_6 CP_6
e/o conseguenti agli atti medici-chirurgici, dei quali è solamente ausiliaria, posti in essere dai medici curanti del Paziente liberi professionisti di cui ai precedenti commi e comunque il Paziente rinuncia sin d'ora ad ogni azione nei confronti della Casa di Cura per danni relativi e/o conseguenti agli atti medici chirurgici per i quali eventualmente agirà esclusivamente nei confronti dei medici curanti che ritiene abbiano causato detti danni, così pure rinuncia ad ogni eccezione relativa a danni conseguenti all'atto medico-chirurgico al fine di non corrispondere quanto dovuto alla Casa di Cura e di cui all'art.1, eccezione che invece, eventualmente solleverà nei confronti dell'onorario del medico curante.”;
▪ il Dott. ha presentato il 29.05.2020 a apposito scritto di richiesta di P_ CP_4 ricovero (doc. 6) in cui si legge: “io sottoscritto Dott. chiedo di ricoverare P_
pagina 10 di 18 presso la SI.ra come da accordi con la stessa intercorsi”. CP_4 Parte_1 Inoltre con sua “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n.45)” (doc. 7) ha dichiarato: “di svolgere attività libero professionale in regime intramoenia presso la casa di cura … e nello svolgere ivi l'attività libero professionale a nome CP_4 proprio e per proprio conto, direttamente verso propri pazienti con una prestazione d'opera intellettuale ex art. 1229 e segg. c.c., senza essere incaricato dalla sopraddetta casa di cura di cui dichiara espressamente di non essere né dipendente, né ausiliario, e comunque escludendo l'applicazione dell'art. 1228 c.c., e per la quale attività libero professionale si impegna a tenere accesa una polizza assicurativa per R.C. professionale, ciò premesso dichiara di non incorrere nelle cause di incompatibilità”;
▪ l' , del quale il Dott. è medico dirigente e Controparte_2 P_
Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica e Direttore del Dipartimento di Chirurgia Addominale, ha stipulato con , ai sensi dell'art. 15 CP_4 quinquies del D.lgs. n.502/1992, apposito “contratto per la messa a disposizione di servizi e spazi finalizzati all'esercizio di attività libero professionale” (Doc. 2 e Doc. 3, art. 8 ). Con tale contratto, il cui schema è stato approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. n.1646 del 20 dicembre 2013, così come modificata dalla D.G.R. n.283 del 12.4.2019, il si è assunto CP_2 la responsabilità dell'atto medicochirurgico posto in essere dai suoi medici intramoenisti e ha manlevato la da tale responsabilità dichiarando che la medesima non ha alcuna CP_6 responsabilità su tale atto. L'art. 6 del contratto infatti stabilisce che: “la Struttura ( P_2
non ha alcuna responsabilità per quanto attiene le prestazioni professionali rese dai
[...] dirigenti medici del SSR, quindi non è responsabile dell'atto medico-chirurgico posto in essere da questi ultimi nei confronti dei singoli pazienti e comunque l Controparte_13 manleva la struttura da tale responsabilità”. L'art. 7 prevede che “La responsabilità
[...] civile verso terzi del personale dirigente e personale di supporto è posta a carico dell
[...]
, a sensi della L.R. n. 28/2011, recante <>- gestione diretta del rischio. Detta CP_2 copertura assicurativa è estesa all'attività libero professionale svolta presso le strutture aziendali, gli studi privati e le strutture sanitarie pubbliche e private in cui è autorizzata l'attività medesima.”;
▪ si noti, peraltro, che il primo contratto (doc. 2), ha durata dal 01.03.2019 al 29.02.2020 e che il secondo (doc. 3) ha durata dalla data di sottoscrizione 20/21.12.2022 al 31.12.2023. Il comma quarto dell'art. 8 del contratto intramoenia avente durata dal 20/21.12.2022 al 31.12.2023, recita quanto segue: “le parti convengono e si danno reciprocamente atto che le prestazioni rese a far data dal 01.03.2020 e fino alla data di sottoscrizione del presente atto” 20/21.12.2022 (n.d.r.)
“sono assoggettate alla disciplina giuridica di cui al contratto sottoscritto nel 2019 (in data 24 luglio 2019 da e in data 9 agosto 2019 dall'Ospedale Galliera) che pertanto viene CP_4 prorogato sino alla data di sottoscrizione del presente contratto”. Dunque l'intervento chirurgico della del 29.05.2020, rientra sotto la disciplina del contratto intramoenia Parte_1 prodotto sub n. 2 sottoscritto nelle date 24.07.2019/09.08.2019;
▪ il Dott. , con due diverse lettere datate rispettivamente 20.06.2011 e 16.09.2013 (doc.ti 8 P_
e 9) ha dichiarato di manlevare da qualsiasi richiesta di risarcimento danni CP_4 avanzata da suoi pazienti dopo aver fatto riferimento alla modalità di esercizio della sua attività libero professionale presso ed essersi assunto la responsabilità civile. Nelle lettere CP_4 infatti si legge quanto segue: “Con riferimento alla modalità esercizio della mia attività libero professionale presso di Voi, Vi preciso che utilizzo la Vostra Casa di Cura in qualità di ausiliaria strutturale infatti svolgo presso la Vostra struttura la mia attività libero professionale a mio nome e per mio conto (così come avvenuto per il passato), direttamente verso miei pazienti con una prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 e segg. c.c., sotto la mia esclusiva responsabilità, senza essere incaricato da Voi, non sono infatti né Vostro pagina 11 di 18 dipendente, né Vostro ausiliario e comunque escludo l'applicazione dell'art. 1228 c.c., e per la quale attività libero professionale mi impegno a tenere accesa una polizza assicurativa per R.C. professionale a primo rischio con massimale non inferiore ad € 1.000.000 per persona e comunque adeguato al rischio. Mi impegno altresì ad acquisire il consenso informato dai miei pazienti e/o dei loro legali rappresentanti, qualora gli stessi debbano ricoverarsi o subire interventi chirurgici. Mi impegna a garantire l'assistenza e la reperibilità, in conformità agli obblighi professionali e deontologici per tutta la durata delle degenza dei miei pazienti soprattutto di quella post-operatoria, nonché la compilazione tempestiva della documentazione clinica e la sollecita emissione della parcella. Do con la presente, ampia manleva alla casa di cura da qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata (anche per attività passata), o che verrà avanzata dai miei pazienti, per gli atti medici e/o chirurgici da me posti in essere. Tutto quanto sopra precisato circa modalità esercizio della mia attività libero professionale presso di Voi, mi impegno a far sì che venga effettuato anche dai miei collaboratori (medici, infermieri privati esterni) costituenti la mia equipe e che pertanto anche loro si impegnino ugualmente con Voi”;
▪ l' ha emesso direttamente intestata nei confronti della paziente Controparte_9 Parte_1 due parcelle per complessivi € 6.500,00, la prima parcella n. 580-2692 del 04.06.2020
[...] (doc. 10) per la prestazione chirurgica effettuata dal Dirigente medico Dott. P_ (primo operatore), oggetto della sua obbligazione, per € 5.000,00, la seconda parcella n. 774- 635 del 04.06.2020 (doc. 11) per la prestazione chirurgica effettuata dal Dirigente medico Dott. (secondo operatore) per € 1.500,00 (ai sensi della L. n. 488/1999, art. 28, c. 3, Persona_3 le tariffe delle prestazioni libero professionali in regime di ricovero di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 15 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, svolte in strutture sanitarie non accreditate, quale è , sono determinate da ciascuna azienda del S.S.R. d'intesa con il CP_4 dirigente sanitario e sono a totale carico dei richiedenti, cioè i pazienti, all'azienda è dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita da contratti collettivi nazionali. Ciò SInifica che le tariffe del dott. e del suo aiuto Dott. sono state concordate tra quest'ultimi e il P_ Per_3
e che tale Ente ospedaliero trattiene dagli onorari dei medici una quota stabilita dai CP_2 contratti collettivi nazionali);
▪ ha invece emesso nei confronti della SI.ra la sua fattura n. 5.908 CP_4 Parte_1 del 04.06.2020 per l'importo di € 2.515,33 oltre Iva (doc. 12), per messa a disposizione della struttura (oggetto della sua obbligazione contrattuale), nella quale non è ricompreso l'atto medico-chirurgico. In particolare i servizi erogati da parte di nei confronti della CP_4 SI.ra (per i quali ha assunto diretta responsabilità anche nella scheda di Parte_1 CP_4 accettazione) sono estranei all'atto medico ed attengono: al servizio alberghiero e alla locazione dei beni strumentali sanitari (locali, impianti e strumenti sanitari); al servizio sanitario (presidio del medico di guardia, servizio infermieristico, radiologico).
Alla luce dell'esame della predetta documentazione il caso va dunque deciso nel senso già sopra richiamato, affermando la responsabilità del solo dott. ed nei confronti del P_ Controparte_2 paziente (che non ha fatto affidamento su una situazione diversa rispetto a quella reale).
In particolare:
▪ l'art. 4 del contratto sottoscritto dalla paziente con non reca clausole nulle per CP_4 contrarietà all'ordine pubblico (art. 1229 comma 2 c.c) perché non c'è esonero di responsabilità rispetto alle obbligazioni che la si è assunta (e alle quali resta vincolata) né CP_6 esonero di responsabilità rispetto all'atto terapeutico (del quale è chiamato a rispondere altro pagina 12 di 18 soggetto, sulla base di uno schema contrattuale che prevede la mera locazione da parte dei CP_4 dei suoi locali in favore del medico/struttura ospitante, schema contrattuale che la stessa
[...] Suprema Corte ha ritenuto perfettamente praticabile in ambito sanitario);
▪ l'art. 4 del contratto sottoscritto con non reca clausole vessatorie ai sensi del CP_4
Codice del Consumo, anche in attuazione della normativa europea sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, perché non vi è alcun SInificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (il consumatore conserva piena tutela nei confronti del medico e della struttura sanitaria pubblica dalla quale egli dipende senza alcuna esclusione o limitazione dei suoi diritti nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto di quest'ultimo) e, in ogni caso, non sono considerate vessatorie le clausole (o gli elementi di clausola) che siano stati oggetto di specifica negoziazione tra il consumatore e il professionista, come nel caso di specie;
▪ l'art. 4 del contratto sottoscritto con è comunque efficace, indipendentemente dalla CP_4 qualifica di consumatore, ex art. 1341 c.c. in quanto approvato per iscritto con doppia firma con sufficiente livello di specificità. In particolare “In tema di clausole vessatorie, l'eSIenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul SInificato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (cfr. Cass., 20606/2016). Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr. Cass., 17939/2018).
Dunque la responsabilità, verso il paziente, va affermata nei confronti del dott. e di P_
, che per nulla possono pretendere, rispetto all'atto medico imperito, di svolgere Controparte_2
“domanda trasversale” di accertamento della responsabilità nei confronti di o di CP_4 essere da questa tenuta indenne dalle conseguenze della condanna, sulla base della puntuale documentazione esaminata.
Quanto ai danni risarcibili si osserva quanto segue.
Sulla base di quanto appurato dal ctu, alle individuate criticità assistenziali può senz'altro causalmente ricondursi il modesto danno estetico-cicatriziale per il trattamento di appendicectomia laparoscopica che, considerando anche gli esiti di uno screzio flogistico-traumatico localizzato di pertinenza chirurgica, determinano un minimo danno biologico di natura permanete quantificabile, con riferimento alle indicazioni valutative fornite dalle Linee guida della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e dalla Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente di Per_4
e nella misura del 3% (tre per cento). Persona_5 Per_6
Per il periodo di convalescenza post-chirurgica, al netto del periodo di ricovero per osservazione che si sarebbe comunque reso necessario e che, di fatto, riassorbe quello per il trattamento chirurgico, si ritiene identificabile anche un danno biologico temporaneo indicativamente quantificabile in 25 giorni di invalidità temporanea parziale di cui 5 giorni da valutare al 75%, 10 al 50% e 10 al 25%.
pagina 13 di 18 Tutto questo rappresenta il danno biologico connesso ad un intervento rivelatosi “frettolosamente” eseguito e che avrebbe potuto essere evitato tramite un approccio terapeutico di tipo conservativo (quindi di fatto inutile).
A ciò deve aggiungersi il danno morale soggettivo derivato all'inadempimento dell'obbligazione medica. Si è infatti verificata un'ingerenza ingiustificata nella sfera psichica e fisica nel paziente.
Quindi, in questi casi, quand'anche non vi fosse stato un danno biologico, si ha diritto ad un separato risarcimento del danno (così Cassazione, con sentenza 12597/2017).
In particolare, esso coincide con la sofferenza per la preparazione all'intervento chirurgico, la sofferenza per l'esecuzione dell'intervento e per la fase post operatoria. Non solo, la sofferenza è sicuramente legata anche al momento della scoperta dell'inutilità dell'intervento.
Non vi è invece spazio (cfr. in tema Cassazione, Sez. III civile, ordinanza del 30 ottobre 2023, n. 30032) per un separato ed autonomo risarcimento del danno da lesione del diritto al consenso informato, per due ordini di ragioni:
▪ è evidente che parte attrice non avrebbe prestato consenso all'intervento ove le fosse stata rappresentata la sua inutilità. Ma la mancata rappresentazione dell'inutilità dell'intervento è esso stesso inadempimento e risarcito, come tale, per le conseguenze pregiudizievoli che ha provocato sulla salute della paziente (danno biologico) e sul piano morale soggettivo (frustrazione e turbamento per non aver avuto piena contezza in merito al suo reale stato di salute e per non aver ottenuto una diagnosi corretta);
▪ rispetto all'intervento prospettato ed eseguito, non è stato in alcun modo chiarito quali sarebbero state le informazioni (diverse dall'inutilità già valorizzata in chiave risarcitoria) che, ove fornite, avrebbero ulteriormente fatto desistere l'attrice dall'intervento. Né il pregiudizio (diverso dalla lesione del bene salute e del danno morale soggettivo provocato dall'aver subito un trattamento sanitario rivelatosi inutile) che, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità).
Applicando, dunque, per il risarcimento del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica e morale soggettiva) le Tabelle sulle micropemanenti, facendo uso, per la liquidazione del danno morale soggettivo, dell'incremento del 20%, del danno liquidabile a titolo di invalidità temporanea e permanente, in base al comma 3 dell'art. 139 cod. ( in materia di lesioni micropermanenti trovano applicazione i criteri risarcitori di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, cui rinvia l'articolo 7 comma 4 della legge n. 24/2017, cd. , che conferma quanto già previsto dall'articolo 3 P_4 comma 3 della L. n. 183/2012, cd legge Balduzzi) si arriva alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni Percentuale di invalidità permanente 3% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 5
pagina 14 di 18 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.120,41
Invalidità temporanea parziale al 75% € 207,15 Invalidità temporanea parziale al 50% € 276,20 Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10 Totale danno biologico temporaneo € 621,45
Danno morale (20%) € 748,37
TOTALE GENERALE: € 4.490,23
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati fino a luglio 2024 secondo la tabella in uso), deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa, dovuti in misura legale, previa devalutazione fino alla data dell'intervento e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).
Per quanto attiene al danno patrimoniale si osserva quanto segue.
Parte attrice ha, sul punto, così dedotto, in atto di citazione:
“5b.- Sul danno patrimoniale Parte attrice ritiene che l'accertamento della evidente responsabilità, ognuno per quanto di ragione, delle parti convenute dovrà necessariamente comportare il risarcimento dei costi sostenuti dalla SInora sia per l'esecuzione dell'intervento di appendicectomia, Parte_1 rivelatosi inutile, sia per le visite mediche successive volte a riparare i danni cagionati dal Dott.
. Parte attrice chiede, in particolare, le somme versate alle parti convenute per il servizio P_ offerto, ossia: - Euro 3.580,70 a per le fatture pagate dalla SInora Controparte_4 Parte_1 (fatture nn. 5692 e 5908 – v. doc. 11); - Euro 6.504,00 a per le Controparte_2 fatture pagate dalla SInora (fatture nn. 580-2692 e 774 – 635 come da doc. 11). Le parti Parte_1 convenute sono chiamate, solidalmente o per quanto di competenza, al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle ulteriori spese sostenute dalla SInora per gli esami e il Parte_1 servizio anestesia (vedasi Fattura n. 137 Studio Medico Associato di Anatomia Patologica Ceppa - Chimondia di Euro 1.000,00 causale “esame istologico” del 1° giugno 2020 e fattura n. 02/20 Bartolini del 10 giugno 2020, con causale “anestesia generale per intervento” di Euro 1.000,00 doc. 11) per un importo totale di Euro 2.000,00. La SInora ha sostenuto, nel periodo successivo, Parte_1 pagina 15 di 18 ulteriori spese volte a risolvere la sua problematica fisica, riparando all'errore posto in essere dalle convenute per un totale di euro 390,66 (v. doc. 24) che dovranno essere risarcite solidalmente, o per quanto di competenza, dagli odierni convenuti. In conclusione, il danno patrimoniale sofferto dalla SInora è pari quantomeno ad euro 11.612,36”. Parte_1
Parte attrice ha, in sostanza, preteso in restituzione, quale posta risarcitoria, tutti i versamenti effettuati:
1) Fattura n. 5692 del 29.05.2020 per “acconto”: 1000,00 euro CP_4
2) Fattura Studio Associato di Anatomia Patologica P. Ceppa – M. Chiaramondia n. 317 del 01.06.2020 per “esame istologia”: 137,00 euro
3) Fattura n. 5908 del 04.06.2020 per “diritti utilizzo struttura analisi CP_4 istocitopatologica, ecografia dell'addome completo, intervento a pacchetto, materiali e medicinali d'uso e consumo specifico”: 2.580,70 euro
4) Fattura n. 580-2692 del 04.06.2020 per “prestazione chirurgica”: Controparte_9
5.002,00 euro
5) Fattura n. 774-635 del 04.06.2020 per “prestazione chirurgica”: 1.502,00 Controparte_9 euro
6) Fattura Dott. n. 2 del 10.06.2020 per “anestesia generale per intervento”: Persona_7
1.000,00 euro
7) Fattura Centro Diagnostico Terapeutico Sacro Cuore Verona del 20.08.2020 per “visita ginecologica prima”: 142,00 euro
8) Fattura AO S. Croce e Carle di Cuneo del 17.08.2020 per visita ginecologica del Dott. Per_8
182,00 euro
[...]
9) Fattura Alliance Medical del 13.07.2020 per RM addome e pelvi: 46,15 euro
10) Fattura Policlinico San Martino del 12.09.2020 per visita ginecologica: 20,66 euro
Sul punto sono doverose due considerazioni: la prima di carattere generale;
la seconda di merito.
Da un punto di vista generale, è noto che gli importi versati al professionista non possono, di regola, accedere al credito risarcitorio, in assenza di una domanda di risoluzione del contratto.
L'inadempimento può giustificare infatti, ex art. 1460 c.c., il mancato versamento del corrispettivo pattuito ma, una volta versato, la sua restituzione può discendere solo secondo le regole delle c.d. restituzioni contrattuali, cioè delle regole speciali che disciplinano le restituzioni che seguono allo scioglimento del contratto (cfr. artt. 2033, 1463, 1422 cod.civ.).
Nel contratto d'opera intellettuale, infatti, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto.
La domanda di risoluzione del contratto non può infatti, di regola, ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta, formulata dalla parte di condanna al risarcimento del danno (Cassazione civile sentenza n. 18086/2018).
Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di considerare la domanda di risoluzione proposta anche implicitamente nella domanda risarcitoria (Cass. 12344/97); più recentemente, si è sostenuto che non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pagina 16 di 18 pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto non proposta la domanda di risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario in quanto la parte aveva chiesto la restituzione del controvalore dell'investimento effettuato per il tramite dell'intermediario, Cass. 24947/17).
Nel caso in esame, la gravità dell'inadempimento, per come prospettato, l'integrale inutilità dell'intervento prospettato ed eseguito sulla paziente, la mancata soluzione dei problemi presentati dalla paziente, portano a ritenere (cfr. in termini Corte Appello Genova sentenza n. 1205/2022) che, pur in difetto di una specifica formalizzazione, parte attrice abbia inteso invocare lo scioglimento del contratto per conseguire la restituzione di quanto pagato (al dott. e, per lui, ad P_ CP_2
).
[...]
Gli oneri invece pagati per i servizi resi da , non sono tecnicamente “ripetibili” (perché non CP_4 rientrano nel sinallagma del contratto d'opera professionale concluso con il dott. travolto dalla P_ risoluzione implicita, ma sono la controprestazione di un servizio fornito da altro soggetto giuridico) ma sono “risarcibili” perché sopportati, a causa della condotta negligente del medico ed in occasione necessaria con l'intervento suggerito e praticato, del tutto inutilmente (essi rappresentano, dunque, una posta di danno, perché correlata all'altrui inadempimento).
Restano invece esclusi dalla ripetizione/risarcimento gli importi versati per i successivi approfondimenti ginecologici, questi ultimi legati alla patologia di base (endometriosi) della paziente (cfr ctu pag.30,31).
Le spese chirurgiche ripetibili/risarcibili ammontano, dunque, sulla base delle fatture in atti, a complessivi euro 11.221,70 (sostenute per un trattamento chirurgico di cui venne erroneamente posta indicazione all'esecuzione con urgenza).
Su tali importi sono dovuti rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo.
Ogni altra domanda deve ritenersi implicitamente rigettata o assorbita.
Le spese di lite sostenute da parte attrice e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per ciascuna fase) devono essere poste a carico di dott. e per soccombenza. P_ Controparte_2
Le spese di lite sostenute da devono essere poste a carico di parte attrice nonché, in forza CP_4 delle domande trasversali dirette e di garanzia, dei convenuti dott. e in solido P_ Controparte_2 e liquidate in base a tariffa, secondo identico scaglione ed importi.
Le spese di ctu restano a definitivo carico di dott. ed . P_ Controparte_2
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità, in ordine ai fatti di cui è causa, di dott. Dott. ( CF: P_
) ed (P.iva: ), in persona CodiceFiscale_4 Controparte_2 P.IVA_1 del suo Direttore Generale dott. Mura delle Capuccine 14, e, per l'effetto, li Controparte_3 dichiara tenuti a corrispondere a parte attrice i seguenti importi:
€ 4.490,23 a titolo di danno non patrimoniale
€ 11.221,70 a titolo di danno patrimoniale
oltre rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
rigetta ogni altra e diversa domanda;
condanna altresì il Dott. ( CF: ) ed P_ CodiceFiscale_4 Controparte_2
(P.iva: , in persona del suo Direttore Generale dott.
[...] P.IVA_1 [...]
Mura delle Capuccine 14, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € CP_3 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
spese di ctu a loro definitivo carico;
condanna altresì il Dott. ( CF: ) ed P_ CodiceFiscale_4 Controparte_2
(P.iva: , in persona del suo Direttore Generale dott.
[...] P.IVA_1 [...]
Mura delle Capuccine 14, nonché , in solido tra loro, a rimborsare alla CP_3 Parte_1 parte convenuta (C.F. ), corrente in Genova Piazza Leopardi n.18, in Controparte_4 P.IVA_2 persona del suo Legale Rappresentante pro tempore le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 23/07/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8103/2022 promossa da:
(C.F. ) residente in [...] a Camogli (GE) difesa Parte_1 C.F._1 e rappresentata dall'avv.to Anna Patisso (C.F. posta elettronica certificata C.F._2
del foro di Torino con studio in corso Sommeiller, 6 a Torino Email_1 e dall'avv. Marco Berté del foro di Milano (C.F. – posta elettronica certificata C.F._3
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Anna Email_2 Patisso, in Corso Sommeiller, 6 a Torino, come da procura in calce all'atto di citazione, rilasciata (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 83, III comma, c.p.c. e 18, comma 5, del DM 44/2011, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a e b, del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48), su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è unitamente notificata. I legali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.P.R. n. 68/2005 e del D.L. 98/2011 (convertito con L. 111/2011) ed ogni comunicazione via posta elettronica certificata già indicata in atto o al numero fax 011/6509180
ATTORE contro
Dott. ( CF: ); (P.iva: P_ CodiceFiscale_4 Controparte_2
), in persona del suo Direttore Generale dott. Mura delle Capuccine P.IVA_1 Controparte_3 14, convenuti, difesi e rappresentati dall'avv. Ilaria Carassale (c.f.: – fax n. C.F._5 010/541994 – pec: ove si dichiara di voler ricevere le Email_3 comunicazioni e le notifiche), con domicilio eletto presso la stessa in Genova, via Macaggi 21/5, in forza di mandati in calce al presente atto, unitamente alla delibera d'incarico n. 760 del 01/12/2022
CONVENUTI
pagina 1 di 18 Nonché contro
(C.F. ), corrente in Genova Piazza Leopardi n.18, in persona del suo Controparte_4 P.IVA_2 Legale Rappresentante pro tempore e Presidente del ConSIlio di Amministrazione, Dott.
[...]
difesa e rappresentata dall'Avv. Paolo Moraglia (C.F. – p.e.c. CP_5 CodiceFiscale_6
– fax 010 2474560) e dall'Avv. Maria Vittoria Moraglia (C.F. Email_4
– p.e.c. – fax 010 2474560) in C.F._7 Email_5 forza di procura speciale conferita su supporto cartaceo di cui si trasmette la copia informatica autenticata anche con firma digitale, elett. dom. nel loro studio in Genova, alla Via David Chiossone 7/20, i quali chiedono che le comunicazioni di cancelleria vengano loro inviate ai predetti recapiti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- IN VIA PRELIMINARE, accertare il carattere abusivo e/o vessatorio della clausola n. 4 “Scheda di Accettazione e contestuale CONTRATTO di utilizzo dei servizi della ” (doc. Controparte_6 7) per i motivi di cui in atto, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia a mente degli artt. 33 e seguenti del Codice Consumo e 1341 – 1342 c.c..
- NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del DOTT. , P_ per i motivi di cui in atti, nonché, a mente dell'art. 7 della Legge n. 24/2017, la responsabilità dell' e della struttura privata Controparte_7 [...] per i danni sofferti dalla SInora a seguito dell'intervento chirurgico CP_4 Parte_1 del 29 maggio 2020 per i motivi di cui in atti e per l'effetto condannare, in solido o per quanto di ragione, il Dott. , domiciliato in Via Mura delle Cappuccine, 14 in Genova;
P_ [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore corrente in Via Controparte_7 Mura delle Cappuccine, 14 in Genova;
in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, corrente in Genova, Piazza Leopardi 14 al pagamento di euro 68.738,11 oltre rivalutazione ed interessi a far data dai singoli pagamenti, ogni diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, per i motivi di cui in atti;
- IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere le istanze istruttorie svolte da parte attrice con la memoria art. 183 c.p.c. comma VI^ n. 2 ed in particolare istanza di prova orale qui da intendersi integralmente trascritta. - Con vittoria di spese e onorari della presente controversia da versarsi ai legali antistatari”.
Per Dott. ed : P_ Controparte_2
“Emendando marginali errori grafici: rifiutano il contraddittorio su domande nuove;
insistono in ogni istanza proposta e non ammessa e, quindi, chiedono all'Ill.mo Giudice della causa, in via principale di respingere interamente la domanda attorea, perché infondata. In subordine di condannare, anche quale domanda trasversale, a rispondere del danno, ove mai riconoscibile. In deteriore CP_4 subordine, di condannare a garantire e manlevare interamente i conchiudenti da ogni CP_4
pagina 2 di 18 eventuale danno venisse mai riconosciuto. Si chiede che L'Ill.mo Giudice della causa ordini a CP_4
il deposito dell'intera documentazione sanitaria”.
[...]
Per : CP_4
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contraiis reiectis, previo ogni opportuno provvedimento e dichiarazione, e la chiamata in causa dell e del Dott. Controparte_2 P_ Nei confronti di parte attrice, SI.ra a) in via pregiudiziale dichiarare inammissibile Parte_1 e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di parte attrice in quanto mancante di una delle condizioni dell'azione per carenza di legittimazione passiva. b) in subordine, in via preliminare dichiarare il difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa e la conseguente reiezione della domanda dell'attore in quanto la convenuta eccepisce la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. c) in via subordinata e nel merito respingere tutte le domande di parte attrice nei confronti di sia quelle in via preliminare che quelle nel merito. Controparte_4 d) In via di ulteriore subordine e nella veramente non creduta e denegata ipotesi in cui vengano respinte le domande di proposte contro parte attrice e conseguentemente accolte in Controparte_4 tutto o in parte le domande di quest'ultima, determinare la quota di responsabilità alla stessa
[...] riferibile e dichiarare tenuta quest'ultima soltanto per la detta quota con reiezione delle CP_4 maggiori domande da chiunque ex adverso proposte perché infondate e/o non provate. In ogni caso vinte le spese del presente giudizio, con accessori di legge. Nei confronti dell' In subordine e nella non creduta e denegata Controparte_2 ipotesi in cui vengano respinte le domande di contro parte attrice, dichiarare l' Controparte_4 [...]
, tenuto ad adempiere alle obbligazioni assunte con il Contratto Controparte_2
24.07.2019/09.08.2019 (doc.ti 2 e 3) e/o per altro motivo meglio visto dall'Ill.mo Tribunale, conseguentemente condannarlo a manlevare e tenere indenne da ogni domanda e/o Controparte_4 esborso che la stessa dovesse subire. Vinte le spese con accessori di legge. Nei confronti del Dott. In subordine e nella non creduta e denegata ipotesi in cui P_ vengano respinte le domande di contro parte attrice e/o contro l' Controparte_4 Controparte_2
dichiarare il Dott. tenuto ad adempiere alle obbligazioni assunte con
[...] P_ sue lettere 20.06.2011 e 16.09.2013 (doc.ti 8 e 9) e/o per altro motivo meglio visto dall'Ill.mo Tribunale, conseguentemente condannarlo a manlevare e tenere indenne da ogni Controparte_4
domanda e/o esborso che la stessa dovesse subire. Vinte le spese con accessori di legge. Nei confronti dell' e del Dott. Respingere ogni Controparte_2 P_
domanda dell e del Dott. contro e segnatamente la Controparte_9 P_ CP_4
domanda subordinata di condanna di a rispondere del danno, ove mai riconoscibile e la CP_4
domanda in deteriore subordine di condanna di a garantire e manlevare interamente CP_4 l' e il Dott. da ogni eventuale danno venisse mai riconosciuto. Controparte_9 P_ Vinte le spese con accessori di legge”.
pagina 3 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La SI.ra è stata sottoposta in data 29/5/2020, da parte del dott. , presso , Parte_1 P_ CP_4 ad un intervento chirurgico d'urgenza di appendicectomia, di cui parte attrice assume l'assoluta inutilità in quanto praticato in forza di una diagnosi non corretta e del tutto inesistente.
Secondo parte attrice l'intervento era scaturito da una frettolosa indagine svolta dal Gastroenterologo prima (dott. che, dopo averla visitata, senza alcuna esitazione, aveva diagnosticato che la Per_1 paziente era affetta da “addome acuto verosimilmente appendicolare”, appendicite acuta), e dal dopo (dott. che aveva visitato la paziente quando era giunta in clinica e, senza P_0 P_ richiedere ulteriori indagini approfondite, ad eccezione di una semplice ecografia addominale, aveva aderito alla precipitosa diagnosi formulata dal gastroenterologo): in sostanza, era stata erroneamente diagnosticata, per i dolori addominali che l'affliggevano, un'appendice acuta, ed era stata impropriamente posta indicazione per l'intervento d'urgenza, quando la diagnosi corretta era l'endometriosi.
Di fatto, alla SInora (che aveva espresso un consenso “alterato” all'intervento e il cui Parte_1 diritto all'autodeterminazione era stato quindi leso), era stata asportata inutilmente l'appendice ed erano state somministrate cure del tutto errate che avevano, quindi, ritardato la sua guarigione.
La responsabilità in ordine ai fatti descritti ricadeva, a suo dire, su:
▪ il dott. , chirurgo degli che svolgeva attività P_ Controparte_7 intramuraria presso la clinica , ed aveva materialmente eseguito l'intervento, a CP_4 titolo contrattuale;
▪ , quale struttura ove l'intervento era stato eseguito, per inadempimento contrattuale CP_4 ex artt. 1218 e 1228 c.c. (previa dichiarazione di nullità/abusività dell'art. 4 della “Scheda di Accettazione e contestuale CONTRATTO di utilizzo dei servizi della Controparte_6
, doc. 7, sottoscritta dall'Attrice che reca la dichiarazione che la paziente sarebbe stata
[...] informata ex. Artt. 1341 – 1342 c.c., dell'esclusione della responsabilità della struttura sanitaria ospitante per l'attività svolta dai medici, per violazione degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo ed in particolare l'art. 36, comma 2; nonché per violazione degli artt. 1341 – 1342 c.c. in quanto la doppia sottoscrizione era avvenuta in blocco);
▪ sempre per inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. e seguenti (la Controparte_2 SInora aveva pagato per la prestazione fruita direttamente alla struttura Parte_1 pubblica, , come da fattura prodotta in atti, vedi doc. 11). Controparte_2
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio, eseguita sulla persona dell'attrice ha ritenuto possibile affermare che:
▪ la SI.ra , all'epoca dei fatti di anni ventisette, il 29.05.2020, per la persistenza di Parte_1 dolore addominale, insorto improvvisamente il giorno precedente (riferito dolore a tipo coltellata che dalla regione anale si irradiava a tutto l'addome – si veda verbale di seduta), fu visitata presso dal Dott. il quale, ponendo il sospetto di appendicite CP_4 Per_1 acuta, le prospettò il ricovero presso la medesima struttura per intervento chirurgico;
▪ alle ore 12:44 del 29.05.2020 fu quindi ricoverata presso la ove fu Controparte_6 visitata dal Dott. che, dopo accertamenti laboratoristici di routine ed ecografia P_
pagina 4 di 18 addominale, confermando l'indicazione chirurgica urgente, nelle ore pomeridiane dello stesso giorno, la sottopose ad intervento di appendicectomia videolaparoscopica;
▪ venne dimessa il successivo 31.05.2020 con diagnosi di “appendicite retrocecale, cisti paratubarica sinistra”;
▪ al rientro a domicilio, sarebbe persistito dolore addominale, seppure attenuato rispetto a quello accusato prima dell'intervento, con riacutizzazione algica all'inizio di luglio 2020, motivo per il quale l'attrice si rivolse al proprio ginecologo curante che formulò diagnosi di endometriosi, prescrivendo markers tumorali e RMN addomino-pelvica. Seguirono controlli ed impostazione di terapia medica, prima con LE e quindi con , farmaco che verrebbe tuttora Pt_2 assunto con beneficio dalla SI.ra . Parte_1
Il ctu ha rilevato come la documentazione presente in atti sia carente di elementi fondamentali per una obiettiva valutazione della situazione clinica presentata dalla paziente dal momento dell'insorgenza della sintomatologia e al momento della decisione di porre indicazione all'intervento chirurgico in urgenza.
In particolare, sulla base della documentazione disponibile, all'ingresso presso la Controparte_6
erano presenti e/o documentati i seguenti dati clinico-laboratoristici e strumentali:
[...]
• algie addominali intense;
• nel quesito posto al medico ecografista “forti algie in sede mesogastrica”;
• lieve rialzo termico (37.2);
• neutrofilia senza leucocitosi;
• ecografia addominale: “…appendice a pareti lievemente ispessite, senza tuttavia segni di aumentata vascolarizzazione al color power Doppler…”.
A fronte di ciò, il ctu ha correttamente osservato che manca qualunque esame obiettivo addominale sia nella prima visita del gastroenterologo Dott. nella cui certificazione in atti si limitava ad Per_1 attestare “…addome acuto verosimilmente appendicolare…”, che all'ingresso in Struttura. Nella cartella di , infatti, si riscontrano solo riferimenti alla diagnosi di appendicite acuta senza CP_4 alcuna descrizione dell'esame obiettivo.
Sulla base di tali elementi, pertanto, non risulta confermabile la diagnosi di certa “appendicite acuta” e soprattutto di “addome acuto” (cfr. ctu pag. 27).
Pertanto, scrive il ctu “La indicazione all'intervento chirurgico urgente in una situazione clinico/strumentale siffatta non risulta corretta. Sarebbe stato infatti indicato procedere ad una osservazione clinica accompagnata da una terapia antibiotica idonea allo scopo di verificare l'evoluzione del quadro nelle ore successive. La indicazione chirurgica urgente potrebbe ritenersi giustificata solo con l'esplicito consenso del paziente, opportunamente informato delle ipotesi diagnostiche e delle opzioni terapeutiche”.
pagina 5 di 18 Il ctu ha altresì aggiunto che, pur considerando anche la nausea, senza vomito (1 punto ?), la positività del (1 punto), dolore in fossa iliaca destra (2 punti), nell'applicazione dello score di Per_2 RA si otterrebbe un punteggio di 5 o 6 (a seconda di come si voglia considerare i dati emergenti dalla cartella clinica e precedentemente commentati: febbre 1 punto + neutrofilia 1 punto = 2 punti). Solo in questo caso, la diagnosi di appendicite acuta diventerebbe possibile.
La condotta assistenziale corretta, comunque, rimaneva quella dell'osservazione clinica a paziente ricoverato in trattamento antibiotico.
In sintesi, sulla base degli elementi di giudizio disponibili, la diagnosi di appendicite acuta e ovviamente di addome acuto, non può ritenersi confermata e, conseguentemente, l'avvio della paziente ad un intervento chirurgico in urgenza non giustificabile, se non preventivamente concordato con il paziente a scopo esplorativo/diagnostico e dopo preliminare ed esaustiva informazione circa la possibile alternativa assistenziale di tipo conservativo, opzione più corretta e che non risulta essere stata prospettata alla paziente.
Per il resto, invece (quanto agli aspetti squisitamente esecutivi) non sono state ravvisate criticità.
In definitiva, secondo il ctu, sulla scorta di quanto sopra argomentato, risulta censurabile l'avvio della paziente ad un trattamento chirurgico urgente. Nel sospetto di appendicite, infatti, gli elementi anamnestico-clinici e laboratoristico-strumentali disponibili avrebbero consentito di proporre alla paziente un approccio conservativo, con osservazione e terapia medica. Questo approccio, come evidenziato dai dati di letteratura richiamati, avendo una probabilità di successo ampiamente superiore al 50%, avrebbe evitato alla paziente, almeno in quel momento, il trattamento chirurgico e le sue sequele che, per quanto limitate, sono suscettibili di risarcimento.
Tali sequele, alla luce dell'esame obiettivo condotto, sono certamente rappresentate dai contenuti esiti cicatriziali degli accessi laparoscopici.
Sulla ipotizzata sindrome aderenziale, cui verrebbe ricondotta la sintomatologia lamentata dalla SI.ra
, rappresentata da addominalgie, meteorismo e alterazioni dell'alvo con episodi di stipsi Parte_1 alternati a diarrea, il ctu ha formulato, invece, alcune considerazioni critiche che si riportano integralmente.
“La sintomatologia denunciata dalla paziente è una sintomatologia aspecifica che potrebbe essere ascritta a plurime condizioni patologiche tra cui anche una sindrome aderenziale. Quest'ultima ipotesi eziopatogenetica, tuttavia, nella specie, deve essere verificata, per quanto possibile, sulla base dei dati anamnestico-clinici e strumentali disponibili. Partendo da questi ultimi, è necessario ricordare che l'esame entero-RM disposto nel corso della presente indagine peritale ed eseguito dalla SI.ra
in data 19.02.2024, non ha rilevato reperti confermativi o solo potenzialmente suggestivi di Parte_1 aderenze, escludendo anomali ispessimenti e/o angolature delle pareti intestinali, stenosi e/o dilatazioni delle anse. La negatività di tale indagine strumentale, sebbene non escluda con certezza la 1 In Letteratura è oramai da decenni descritto ed è entrato nella prassi dei dipartimenti di emergenza lo score di RA col precipuo scopo di evitare inutili appendicectomie ma anche di prevenire la perforazione della appendice e la conseguente peritonite che può aumentare la mortalità dal 0,3 fino al 5%. Lo score valuta elementi clinici e strumentali per predire la probabilità di appendicite acuta in presenza di un paziente con dolore addominale non chiaro. Lo score di RA (figura 1) si basa sulla valutazione di 6 parametri clinici e 2 di laboratorio, fornendo un punteggio da 0 a 10. Uno score da 0 a 3 indica come improbabile un'appendicite acuta;
un punteggio da 4 a 6 indica una possibile appendicite acute ed impone un ricovero in osservazione breve chirurgica;
un punteggio da 7 a 10 indica come molto probabile o certa la diagnosi e impone una scelta terapeutica. pagina 6 di 18 presenza di aderenze, possibile solo con esplorazione laparoscopica, permette comunque di escluderne la loro eventuale rilevanza. Se presenti, infatti, le stesse non risultano produttive di macroscopiche alterazioni sulle anse intestinali. Posto che la SI.ra risulta inoltre affetta da endometriosi e Parte_1 che tale patologia rappresenta per il peritoneo una condizione di irritazione cronica (dovuta al ciclico riversarsi in cavità peritoneale di liquido siero-emorragico o sangue vero e proprio in concomitanza dei flussi mestruali e/o per la rottura di cisti endometriosiche), avendo inevitabilmente riguardo anche alla tipologia di trattamento chirurgico eseguito è da ritenere verosimile che le eventuali modeste alterazioni aderenziali presenti siano solo marginalmente ascrivibili all'insulto chirurgico, dovendo, diversamente, ricondurle alla predetta patologia ginecologica”.
Delle individuate criticità assistenziali che si posero a causa del danno estetico cicatriziale subito (a causa di un intervento in urgenza non giustificato/giustificabile) devono rispondere, nei confronti della paziente per non aver operato secondo la diligenza che era legittimo attendersi (artt. 1176 c.c., 2236 c.c.) e alla luce dei principi di diritto applicabile al caso (il paziente ha l'onere di fornire la prova del contratto, dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico, provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico, Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019; il medico dovrà fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova;
provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 21177/2015; Cass.18392/2017; in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante, Corte di Cassazione, III sez. civ., sentenza n. 5128/2020):
▪ il dott. , a titolo contrattuale (che è il medico al quale la paziente si rivolse direttamente) P_ ed (che ha peraltro dichiarato di voler manlevare e tenere indenne il proprio Controparte_2 medico da ogni responsabilità insorta nell'ambito dell'attività medica svolta in regime di intramoenia allargata).
Nessuna responsabilità può essere invece ascritta a , pur trattandosi di clinica privata ove CP_4 venne eseguito l'intervento (negli stessi termini Corte Appello Genova, sentenza n. 1440/2024).
A tale proposito va richiamato il contenuto della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8163 del 27 marzo 2025 che è del tutto pertinente al caso che occupa.
È ben noto, infatti, che la regola generale, consolidata anche dalla Legge -B (L. 24/2017), è che la struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde dei danni causati ai pazienti a titolo di responsabilità contrattuale (o da “contatto sociale qualificato”) per le prestazioni sanitarie erogate, includendo anche la responsabilità per l'operato dei medici di cui si avvale, siano essi dipendenti o liberi professionisti che operano all'interno della sua organizzazione (considerati suoi “ausiliari” ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile).
Tuttavia, questa regola generale può trovare eccezioni quando il modello organizzativo è diverso.
Con l'ordinanza 8163/2025, la Corte ha stabilito un principio di diritto chiaro: la struttura sanitaria che si limita a concedere in locazione alcuni suoi immobili (es. ambulatori, sale operatorie) a una società di medici esterna e giuridicamente distinta, non risponde direttamente per i danni causati ai pazienti dagli errori professionali commessi dai medici appartenenti a tale società “locataria”. Il semplice rapporto di locazione degli spazi non è sufficiente a far sorgere una responsabilità della clinica “locatrice” per l'attività medica svolta al suo interno da un soggetto terzo. pagina 7 di 18 La logica seguita dalla Cassazione (e che deve essere applicata al caso de quo) si basa sulla separazione giuridica e organizzativa tra le due entità ed è così riassunta:
• la clinica che affitta i muri e la società di medici che li occupa sono soggetti giuridici diversi e autonomi;
• il contratto di locazione non instaura un rapporto di lavoro subordinato, né di collaborazione professionale coordinata, né di “avvalimento” (nel senso richiesto dall'art. 1228 c.c. per la responsabilità per fatto degli ausiliari) tra la clinica locatrice e i medici della società locataria;
• la clinica locatrice non ha (salvo accordi specifici non tipici della locazione) poteri di direzione, controllo o ingerenza sull'attività medica svolta dai professionisti della società “inquilina”.
Come sottolinea la Cassazione, concedendo in locazione i locali alla società esterna (nel caso esaminato dalla Suprema Corte era una Srl), si crea una “diversa struttura di riferimento” per il paziente, ed è quest'ultima, semmai, a rispondere per l'operato dei propri medici.
Si veda la citata sentenza, in parte motiva:
“La tesi della Corte di Appello è la seguente: tra casa di cura e medico intercorre un contratto con effetti protettivi verso il paziente: "tra il medico e la Casa di cura sussiste un contratto che rientra nella fattispecie del contratto con effetti protettivi a favore del terzo. Da tale contratto, a fronte del pagamento del corrispettivo, sorgono a carico della clinica obblighi di tipo alberghiero, di messa a disposizione del personale, di fornitura dalle strutture necessarie, nonché di quanto necessario anche a far fronte all'insorgere di eventuali complicazioni". Inoltre, "la Casa di cura è responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché, sebbene tra la stessa e il medico non esista rapporto di lavoro subordinato, quando il chirurgo opera all'interno della clinica, assume la veste di ausiliario necessario della struttura stessa". Queste due rationes sono errate. A parte il riferimento al contratto con effetti protettivi a favore di terzo, che è uno schema utilizzato in passato dalla giurisprudenza, ma non più seguito da questa Corte, che anzi ha negato che nel contratto fra medico e struttura possa ravvisarsi un contratto con effetti protettivi per il paziente (Cass. 11320/2022); a parte ciò, la responsabilità della struttura, sia prima che dopo la legge del 2017, ed in questo caso siamo nel regime previgente, presuppone che vi sia un rapporto di tipo professionale tra i due, ossia che il medico collabori con la struttura, in forma autonoma o dipendente, alla prestazione, vale a dire che presuppone che la struttura sia coinvolta nella prestazione sanitaria: occorre un titolo perché essa risponda del fatto del medico. Nella fattispecie, è emerso (ne dà atto la sentenza a pagina 15) che la casa di cura ha concesso in locazione un suo locale, con strumentazione medica, alla società Refrattiva Srl, di cui era Con socio il dott. La circostanza che parte del compenso fosse costituito dagli utili, ossia che parte minima del corrispettivo fosse costituita da una percentuale sugli utili, non trasforma quel contratto di locazione in un contratto di collaborazione professionale, così come non lo rende tale il fatto che la strumentazione fosse fornita dalla casa di cura. Ciò in quanto la pattuizione di una percentuale sugli utili, 5%, costituisce una parte del canone di locazione, ed in quanto la concessione in godimento delle strumentazioni fa parte anche essa della locazione, che ben può estendersi alla strumentazione tecnica. Sia chiaro altresì che il fatto che siano locati anche gli strumenti non rende la casa di cura responsabile dell'operato di chi quegli strumenti utilizza, e salvo ovviamente il difetto di funzionamento, ma per il quale la responsabilità è a diverso titolo, e che comunque non è il caso che ci occupa: qui il danno è causato dalla condotta del medico, e non dal difetto dello strumento da costui avuto in godimento dalla casa di cura. La struttura sanitaria risponde dunque del fatto del medico qualora si sia avvalsa dell'opera del medico, nell'adempimento della propria obbligazione (art. 7 l. n. 24 del 2017): occorre dunque che la struttura abbia assunto obbligazione verso il paziente e, per pagina 8 di 18 adempiervi, si sia avvalsa del medico. Valga un argomento a contrario: questa Corte ha statuito che ove l'azienda sanitaria affidi la logistica ad altra azienda nella quale operi un suo medico, ossia un medico a lei legato da un qualche rapporto professionale, essa è chiamata a rispondere dell'operato del sanitario, di cui non risponde invece l'azienda a cui è stata meramente affidata la logistica (Cass. 34516/2023). Ciò a conferma del fatto che l'azienda risponde in quanto il medico che ha operato aveva con lei un rapporto di collaborazione, agiva cioè nell'interesse della struttura anche se materialmente l'intervento è stato eseguito presso una diversa azienda cui era stata affidata semplicemente la logistica. Si consideri, inoltre, che, anche prima della legge del 2017, la responsabilità della struttura per fatto del medico è responsabilità per fatto proprio (Cass. 29001/2021), per cui è pur sempre necessario, anzi lo è a maggior ragione, che la struttura si serva del medico per la prestazione sanitaria, o in un qualche modo condivida con il medico l'interesse alla prestazione sanitaria. Se la struttura risponde per fatto proprio si intende che l'obbligazione è propria, sebbene eseguita da altri (ausiliario, dipendente), e cioè SInifica che la struttura ha assunto direttamente l'obbligazione di effettuare la prestazione sanitaria. Il che implica che vi sia una fonte di quella obbligazione secondo la previsione codicistica. Del resto, anche a considerare la responsabilità per fatto altrui, allora deve esistere un rapporto con il medico che giustifichi il fatto che la struttura risponde non per un fatto proprio ma per la condotta di costui, e questo rapporto non può essere quello di aver locato ad una società, di cui il medico è parte, i locali dove costui svolge la sua attività. In entrambi i casi, come è agevole intuire, non basta un rapporto di locazione con la società di cui è socio il medico che ha operato: la locazione non comporta assunzione di una obbligazione alla prestazione sanitaria in capo al locatore, né può dirsi che costui trae utilità dall'attività svolta da conduttore nei locali dati in godimento. La responsabilità della struttura locatrice non si giustifica ovviamente nemmeno in base al contratto di locazione, dal quale come è noto sorgono responsabilità per il locatore per i danni a terzi causati dalla cosa locata, non da quello che il conduttore personalmente compie all'interno dell'immobile. E dunque non può ritenersi che il semplice fatto di avere dato in locazione un locale ad una società di cui il medico è socio faccia sorgere responsabilità della locatrice per la colpa professionale del medico, socio della conduttrice: è di tutta evidenza che nel rapporto di locazione non sono coinvolti interessi inerenti alla prestazione sanitaria. La struttura risponde del fatto del medico sul presupposto che esista tra i due un rapporto volto alla esecuzione della prestazione sanitaria, in cui la casa di cura abbia interesse anche proprio alla prestazione sanitaria, interesse che non può dirsi però implicato dalla mera locazione di alcuni locali. Inoltre, va fatto un ulteriore rilievo: nella misura in cui la casa di cura ha concesso in locazione i suoi locali ad una diversa società, la Refrattiva Pt_3 Srl, sorge una diversa struttura di riferimento, per l'appunto costituita dalla Refrattiva Srl, e dunque semmai è lei a rispondere del fatto dei propri medici. Ancora una volta valga l'argomento tratto da Cass. 34516/2023: l'affidamento della logistica ad un altro soggetto non esclude la responsabilità dell'affidante, purché il medico sia suo, ossia purché il medico che ha operato presso la società cui la logistica è stata affidata, sia uno che ha rapporti con l'affidante. Ma se invece l'azienda affida la logistica (e non è neanche questo il caso, poiché ha solo concesso in locazione una parte dell'immobile) ad un'altra struttura i cui medici hanno rapporti solo con quest'ultima, è per l'appunto quest'ultima a dover rispondere per fatto del medico. Va quindi enunciato il principio di diritto secondo cui "la struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggiore ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi".
Ciò che occorre scrutinare è dunque:
▪ da un alto, il legame contrattuale/organizzativo effettivo tra il medico e la struttura ospitante (lo dice espressamente la citata sentenza); pagina 9 di 18 ▪ dall'altro, il regime di apparenza creato agli occhi del paziente (il principio di apparenza del diritto ha portata generale nell'ordinamento giuridico e riveste la funzione di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati a fronte di situazioni che appaiono reali), esaminando il modulo di consenso informato, i preventivi, i contratti, le fatture emesse, la carta intestata utilizzata. L'apparenza esterna potrebbe infatti comunque creare una responsabilità della clinica
“locatrice” verso il paziente che fa affidamento su di essa.
Nel caso in esame:
▪ la SI.ra ha sottoscritto (con doppia apposizione di firma ai sensi degli artt. 1341 e Parte_1
1342 c.c.) la “Scheda di Accettazione e contestuale contratto di utilizzo dei servizi della
[...]
in qualità di ausiliaria strutturale all'atto medicochirurgico posto in essere da Controparte_6 medici curanti del libero-professionisti non dipendenti, né ausiliari della Casa di Cura Pt_4 stessa” (doc. 5);
▪ con la detta scheda di accettazione, facente parte della cartella clinica n. 594/2020 del 29.05.2020, la SI.ra , nell'ambito della sua autonomia contrattuale, ha pattuito che: Parte_1
“il contratto ha per oggetto le prestazioni erogate dalla sola Casa di Cura, che consistono oltre che nel servizio alberghiero, anche nell'affitto e/o nella locazione di beni strumentali sanitari (locali, impianti e strumenti sanitari) e nei servizi sanitari (presidio del medico di guardia, servizio infermieristico, radiologico) utilizzati dal e dal medico curante dello stesso Pt_4
e dalla sua équipe, per svolgere l'attività libero-professionale direttamente nei Pt_4 confronti del Paziente in forza del contratto d'opera intellettuale che, ex artt. 2229 e segg. c.c., intercorre tra i medici di cui sopra e il e che è distinto ed autonomo dal presente Pt_4 contratto. Trattasi pertanto di servizi ausiliari strutturali alle cure mediche e/o chirurgiche poste in essere, durante il ricovero del da parte del ridetto medico curante e dalla sua Pt_4 equipe”;
▪ l'art. 4 della predetta scheda recita: “Art.
4. il Paziente conclude direttamente con i suoi medici curanti un separato contratto d'opera intellettuale distinto ed autonomo dal presente, disciplinato dagli artt. 2229 e segg. c.c., avente ad oggetto l'atto medico e/o chirurgico dei medici stessi, rispetto al quale la Casa di Cura è terza, non ne è responsabile e non può interferire neppure circa l'ammontare degli onorari per i quali i medici emetteranno apposita fattura intestata direttamente al paziente, o qualora trattasi di medici dipendenti di ospedali del S.S.N. che esercitano attività libero-professionale in regime intramoenia, detti medici e/o il loro ospedale emetteranno bolletta fiscale dell'ospedale direttamente al paziente. I suddetti medici curanti liberi professionisti e la loro equipe, non sono incaricati dalla Casa di Cura nè sono dipendenti, e neppure sono ausiliari e comunque si esclude espressamente l'applicazione dell'art. 1228 c.c.. Il rapporto Degente medici curanti e/o eventuale infermiere privato intercorre direttamente ed esclusivamente fra dette parti, e ad esso è, e rimane, estranea la
. La … non ha nessuna responsabilità per eventuali danni relativi CP_6 CP_6
e/o conseguenti agli atti medici-chirurgici, dei quali è solamente ausiliaria, posti in essere dai medici curanti del Paziente liberi professionisti di cui ai precedenti commi e comunque il Paziente rinuncia sin d'ora ad ogni azione nei confronti della Casa di Cura per danni relativi e/o conseguenti agli atti medici chirurgici per i quali eventualmente agirà esclusivamente nei confronti dei medici curanti che ritiene abbiano causato detti danni, così pure rinuncia ad ogni eccezione relativa a danni conseguenti all'atto medico-chirurgico al fine di non corrispondere quanto dovuto alla Casa di Cura e di cui all'art.1, eccezione che invece, eventualmente solleverà nei confronti dell'onorario del medico curante.”;
▪ il Dott. ha presentato il 29.05.2020 a apposito scritto di richiesta di P_ CP_4 ricovero (doc. 6) in cui si legge: “io sottoscritto Dott. chiedo di ricoverare P_
pagina 10 di 18 presso la SI.ra come da accordi con la stessa intercorsi”. CP_4 Parte_1 Inoltre con sua “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n.45)” (doc. 7) ha dichiarato: “di svolgere attività libero professionale in regime intramoenia presso la casa di cura … e nello svolgere ivi l'attività libero professionale a nome CP_4 proprio e per proprio conto, direttamente verso propri pazienti con una prestazione d'opera intellettuale ex art. 1229 e segg. c.c., senza essere incaricato dalla sopraddetta casa di cura di cui dichiara espressamente di non essere né dipendente, né ausiliario, e comunque escludendo l'applicazione dell'art. 1228 c.c., e per la quale attività libero professionale si impegna a tenere accesa una polizza assicurativa per R.C. professionale, ciò premesso dichiara di non incorrere nelle cause di incompatibilità”;
▪ l' , del quale il Dott. è medico dirigente e Controparte_2 P_
Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica e Direttore del Dipartimento di Chirurgia Addominale, ha stipulato con , ai sensi dell'art. 15 CP_4 quinquies del D.lgs. n.502/1992, apposito “contratto per la messa a disposizione di servizi e spazi finalizzati all'esercizio di attività libero professionale” (Doc. 2 e Doc. 3, art. 8 ). Con tale contratto, il cui schema è stato approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. n.1646 del 20 dicembre 2013, così come modificata dalla D.G.R. n.283 del 12.4.2019, il si è assunto CP_2 la responsabilità dell'atto medicochirurgico posto in essere dai suoi medici intramoenisti e ha manlevato la da tale responsabilità dichiarando che la medesima non ha alcuna CP_6 responsabilità su tale atto. L'art. 6 del contratto infatti stabilisce che: “la Struttura ( P_2
non ha alcuna responsabilità per quanto attiene le prestazioni professionali rese dai
[...] dirigenti medici del SSR, quindi non è responsabile dell'atto medico-chirurgico posto in essere da questi ultimi nei confronti dei singoli pazienti e comunque l Controparte_13 manleva la struttura da tale responsabilità”. L'art. 7 prevede che “La responsabilità
[...] civile verso terzi del personale dirigente e personale di supporto è posta a carico dell
[...]
, a sensi della L.R. n. 28/2011, recante <>- gestione diretta del rischio. Detta CP_2 copertura assicurativa è estesa all'attività libero professionale svolta presso le strutture aziendali, gli studi privati e le strutture sanitarie pubbliche e private in cui è autorizzata l'attività medesima.”;
▪ si noti, peraltro, che il primo contratto (doc. 2), ha durata dal 01.03.2019 al 29.02.2020 e che il secondo (doc. 3) ha durata dalla data di sottoscrizione 20/21.12.2022 al 31.12.2023. Il comma quarto dell'art. 8 del contratto intramoenia avente durata dal 20/21.12.2022 al 31.12.2023, recita quanto segue: “le parti convengono e si danno reciprocamente atto che le prestazioni rese a far data dal 01.03.2020 e fino alla data di sottoscrizione del presente atto” 20/21.12.2022 (n.d.r.)
“sono assoggettate alla disciplina giuridica di cui al contratto sottoscritto nel 2019 (in data 24 luglio 2019 da e in data 9 agosto 2019 dall'Ospedale Galliera) che pertanto viene CP_4 prorogato sino alla data di sottoscrizione del presente contratto”. Dunque l'intervento chirurgico della del 29.05.2020, rientra sotto la disciplina del contratto intramoenia Parte_1 prodotto sub n. 2 sottoscritto nelle date 24.07.2019/09.08.2019;
▪ il Dott. , con due diverse lettere datate rispettivamente 20.06.2011 e 16.09.2013 (doc.ti 8 P_
e 9) ha dichiarato di manlevare da qualsiasi richiesta di risarcimento danni CP_4 avanzata da suoi pazienti dopo aver fatto riferimento alla modalità di esercizio della sua attività libero professionale presso ed essersi assunto la responsabilità civile. Nelle lettere CP_4 infatti si legge quanto segue: “Con riferimento alla modalità esercizio della mia attività libero professionale presso di Voi, Vi preciso che utilizzo la Vostra Casa di Cura in qualità di ausiliaria strutturale infatti svolgo presso la Vostra struttura la mia attività libero professionale a mio nome e per mio conto (così come avvenuto per il passato), direttamente verso miei pazienti con una prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 e segg. c.c., sotto la mia esclusiva responsabilità, senza essere incaricato da Voi, non sono infatti né Vostro pagina 11 di 18 dipendente, né Vostro ausiliario e comunque escludo l'applicazione dell'art. 1228 c.c., e per la quale attività libero professionale mi impegno a tenere accesa una polizza assicurativa per R.C. professionale a primo rischio con massimale non inferiore ad € 1.000.000 per persona e comunque adeguato al rischio. Mi impegno altresì ad acquisire il consenso informato dai miei pazienti e/o dei loro legali rappresentanti, qualora gli stessi debbano ricoverarsi o subire interventi chirurgici. Mi impegna a garantire l'assistenza e la reperibilità, in conformità agli obblighi professionali e deontologici per tutta la durata delle degenza dei miei pazienti soprattutto di quella post-operatoria, nonché la compilazione tempestiva della documentazione clinica e la sollecita emissione della parcella. Do con la presente, ampia manleva alla casa di cura da qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata (anche per attività passata), o che verrà avanzata dai miei pazienti, per gli atti medici e/o chirurgici da me posti in essere. Tutto quanto sopra precisato circa modalità esercizio della mia attività libero professionale presso di Voi, mi impegno a far sì che venga effettuato anche dai miei collaboratori (medici, infermieri privati esterni) costituenti la mia equipe e che pertanto anche loro si impegnino ugualmente con Voi”;
▪ l' ha emesso direttamente intestata nei confronti della paziente Controparte_9 Parte_1 due parcelle per complessivi € 6.500,00, la prima parcella n. 580-2692 del 04.06.2020
[...] (doc. 10) per la prestazione chirurgica effettuata dal Dirigente medico Dott. P_ (primo operatore), oggetto della sua obbligazione, per € 5.000,00, la seconda parcella n. 774- 635 del 04.06.2020 (doc. 11) per la prestazione chirurgica effettuata dal Dirigente medico Dott. (secondo operatore) per € 1.500,00 (ai sensi della L. n. 488/1999, art. 28, c. 3, Persona_3 le tariffe delle prestazioni libero professionali in regime di ricovero di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 15 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, svolte in strutture sanitarie non accreditate, quale è , sono determinate da ciascuna azienda del S.S.R. d'intesa con il CP_4 dirigente sanitario e sono a totale carico dei richiedenti, cioè i pazienti, all'azienda è dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita da contratti collettivi nazionali. Ciò SInifica che le tariffe del dott. e del suo aiuto Dott. sono state concordate tra quest'ultimi e il P_ Per_3
e che tale Ente ospedaliero trattiene dagli onorari dei medici una quota stabilita dai CP_2 contratti collettivi nazionali);
▪ ha invece emesso nei confronti della SI.ra la sua fattura n. 5.908 CP_4 Parte_1 del 04.06.2020 per l'importo di € 2.515,33 oltre Iva (doc. 12), per messa a disposizione della struttura (oggetto della sua obbligazione contrattuale), nella quale non è ricompreso l'atto medico-chirurgico. In particolare i servizi erogati da parte di nei confronti della CP_4 SI.ra (per i quali ha assunto diretta responsabilità anche nella scheda di Parte_1 CP_4 accettazione) sono estranei all'atto medico ed attengono: al servizio alberghiero e alla locazione dei beni strumentali sanitari (locali, impianti e strumenti sanitari); al servizio sanitario (presidio del medico di guardia, servizio infermieristico, radiologico).
Alla luce dell'esame della predetta documentazione il caso va dunque deciso nel senso già sopra richiamato, affermando la responsabilità del solo dott. ed nei confronti del P_ Controparte_2 paziente (che non ha fatto affidamento su una situazione diversa rispetto a quella reale).
In particolare:
▪ l'art. 4 del contratto sottoscritto dalla paziente con non reca clausole nulle per CP_4 contrarietà all'ordine pubblico (art. 1229 comma 2 c.c) perché non c'è esonero di responsabilità rispetto alle obbligazioni che la si è assunta (e alle quali resta vincolata) né CP_6 esonero di responsabilità rispetto all'atto terapeutico (del quale è chiamato a rispondere altro pagina 12 di 18 soggetto, sulla base di uno schema contrattuale che prevede la mera locazione da parte dei CP_4 dei suoi locali in favore del medico/struttura ospitante, schema contrattuale che la stessa
[...] Suprema Corte ha ritenuto perfettamente praticabile in ambito sanitario);
▪ l'art. 4 del contratto sottoscritto con non reca clausole vessatorie ai sensi del CP_4
Codice del Consumo, anche in attuazione della normativa europea sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, perché non vi è alcun SInificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (il consumatore conserva piena tutela nei confronti del medico e della struttura sanitaria pubblica dalla quale egli dipende senza alcuna esclusione o limitazione dei suoi diritti nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto di quest'ultimo) e, in ogni caso, non sono considerate vessatorie le clausole (o gli elementi di clausola) che siano stati oggetto di specifica negoziazione tra il consumatore e il professionista, come nel caso di specie;
▪ l'art. 4 del contratto sottoscritto con è comunque efficace, indipendentemente dalla CP_4 qualifica di consumatore, ex art. 1341 c.c. in quanto approvato per iscritto con doppia firma con sufficiente livello di specificità. In particolare “In tema di clausole vessatorie, l'eSIenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul SInificato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (cfr. Cass., 20606/2016). Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr. Cass., 17939/2018).
Dunque la responsabilità, verso il paziente, va affermata nei confronti del dott. e di P_
, che per nulla possono pretendere, rispetto all'atto medico imperito, di svolgere Controparte_2
“domanda trasversale” di accertamento della responsabilità nei confronti di o di CP_4 essere da questa tenuta indenne dalle conseguenze della condanna, sulla base della puntuale documentazione esaminata.
Quanto ai danni risarcibili si osserva quanto segue.
Sulla base di quanto appurato dal ctu, alle individuate criticità assistenziali può senz'altro causalmente ricondursi il modesto danno estetico-cicatriziale per il trattamento di appendicectomia laparoscopica che, considerando anche gli esiti di uno screzio flogistico-traumatico localizzato di pertinenza chirurgica, determinano un minimo danno biologico di natura permanete quantificabile, con riferimento alle indicazioni valutative fornite dalle Linee guida della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e dalla Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente di Per_4
e nella misura del 3% (tre per cento). Persona_5 Per_6
Per il periodo di convalescenza post-chirurgica, al netto del periodo di ricovero per osservazione che si sarebbe comunque reso necessario e che, di fatto, riassorbe quello per il trattamento chirurgico, si ritiene identificabile anche un danno biologico temporaneo indicativamente quantificabile in 25 giorni di invalidità temporanea parziale di cui 5 giorni da valutare al 75%, 10 al 50% e 10 al 25%.
pagina 13 di 18 Tutto questo rappresenta il danno biologico connesso ad un intervento rivelatosi “frettolosamente” eseguito e che avrebbe potuto essere evitato tramite un approccio terapeutico di tipo conservativo (quindi di fatto inutile).
A ciò deve aggiungersi il danno morale soggettivo derivato all'inadempimento dell'obbligazione medica. Si è infatti verificata un'ingerenza ingiustificata nella sfera psichica e fisica nel paziente.
Quindi, in questi casi, quand'anche non vi fosse stato un danno biologico, si ha diritto ad un separato risarcimento del danno (così Cassazione, con sentenza 12597/2017).
In particolare, esso coincide con la sofferenza per la preparazione all'intervento chirurgico, la sofferenza per l'esecuzione dell'intervento e per la fase post operatoria. Non solo, la sofferenza è sicuramente legata anche al momento della scoperta dell'inutilità dell'intervento.
Non vi è invece spazio (cfr. in tema Cassazione, Sez. III civile, ordinanza del 30 ottobre 2023, n. 30032) per un separato ed autonomo risarcimento del danno da lesione del diritto al consenso informato, per due ordini di ragioni:
▪ è evidente che parte attrice non avrebbe prestato consenso all'intervento ove le fosse stata rappresentata la sua inutilità. Ma la mancata rappresentazione dell'inutilità dell'intervento è esso stesso inadempimento e risarcito, come tale, per le conseguenze pregiudizievoli che ha provocato sulla salute della paziente (danno biologico) e sul piano morale soggettivo (frustrazione e turbamento per non aver avuto piena contezza in merito al suo reale stato di salute e per non aver ottenuto una diagnosi corretta);
▪ rispetto all'intervento prospettato ed eseguito, non è stato in alcun modo chiarito quali sarebbero state le informazioni (diverse dall'inutilità già valorizzata in chiave risarcitoria) che, ove fornite, avrebbero ulteriormente fatto desistere l'attrice dall'intervento. Né il pregiudizio (diverso dalla lesione del bene salute e del danno morale soggettivo provocato dall'aver subito un trattamento sanitario rivelatosi inutile) che, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità).
Applicando, dunque, per il risarcimento del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica e morale soggettiva) le Tabelle sulle micropemanenti, facendo uso, per la liquidazione del danno morale soggettivo, dell'incremento del 20%, del danno liquidabile a titolo di invalidità temporanea e permanente, in base al comma 3 dell'art. 139 cod. ( in materia di lesioni micropermanenti trovano applicazione i criteri risarcitori di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, cui rinvia l'articolo 7 comma 4 della legge n. 24/2017, cd. , che conferma quanto già previsto dall'articolo 3 P_4 comma 3 della L. n. 183/2012, cd legge Balduzzi) si arriva alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni Percentuale di invalidità permanente 3% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 5
pagina 14 di 18 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.120,41
Invalidità temporanea parziale al 75% € 207,15 Invalidità temporanea parziale al 50% € 276,20 Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10 Totale danno biologico temporaneo € 621,45
Danno morale (20%) € 748,37
TOTALE GENERALE: € 4.490,23
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati fino a luglio 2024 secondo la tabella in uso), deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa, dovuti in misura legale, previa devalutazione fino alla data dell'intervento e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).
Per quanto attiene al danno patrimoniale si osserva quanto segue.
Parte attrice ha, sul punto, così dedotto, in atto di citazione:
“5b.- Sul danno patrimoniale Parte attrice ritiene che l'accertamento della evidente responsabilità, ognuno per quanto di ragione, delle parti convenute dovrà necessariamente comportare il risarcimento dei costi sostenuti dalla SInora sia per l'esecuzione dell'intervento di appendicectomia, Parte_1 rivelatosi inutile, sia per le visite mediche successive volte a riparare i danni cagionati dal Dott.
. Parte attrice chiede, in particolare, le somme versate alle parti convenute per il servizio P_ offerto, ossia: - Euro 3.580,70 a per le fatture pagate dalla SInora Controparte_4 Parte_1 (fatture nn. 5692 e 5908 – v. doc. 11); - Euro 6.504,00 a per le Controparte_2 fatture pagate dalla SInora (fatture nn. 580-2692 e 774 – 635 come da doc. 11). Le parti Parte_1 convenute sono chiamate, solidalmente o per quanto di competenza, al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle ulteriori spese sostenute dalla SInora per gli esami e il Parte_1 servizio anestesia (vedasi Fattura n. 137 Studio Medico Associato di Anatomia Patologica Ceppa - Chimondia di Euro 1.000,00 causale “esame istologico” del 1° giugno 2020 e fattura n. 02/20 Bartolini del 10 giugno 2020, con causale “anestesia generale per intervento” di Euro 1.000,00 doc. 11) per un importo totale di Euro 2.000,00. La SInora ha sostenuto, nel periodo successivo, Parte_1 pagina 15 di 18 ulteriori spese volte a risolvere la sua problematica fisica, riparando all'errore posto in essere dalle convenute per un totale di euro 390,66 (v. doc. 24) che dovranno essere risarcite solidalmente, o per quanto di competenza, dagli odierni convenuti. In conclusione, il danno patrimoniale sofferto dalla SInora è pari quantomeno ad euro 11.612,36”. Parte_1
Parte attrice ha, in sostanza, preteso in restituzione, quale posta risarcitoria, tutti i versamenti effettuati:
1) Fattura n. 5692 del 29.05.2020 per “acconto”: 1000,00 euro CP_4
2) Fattura Studio Associato di Anatomia Patologica P. Ceppa – M. Chiaramondia n. 317 del 01.06.2020 per “esame istologia”: 137,00 euro
3) Fattura n. 5908 del 04.06.2020 per “diritti utilizzo struttura analisi CP_4 istocitopatologica, ecografia dell'addome completo, intervento a pacchetto, materiali e medicinali d'uso e consumo specifico”: 2.580,70 euro
4) Fattura n. 580-2692 del 04.06.2020 per “prestazione chirurgica”: Controparte_9
5.002,00 euro
5) Fattura n. 774-635 del 04.06.2020 per “prestazione chirurgica”: 1.502,00 Controparte_9 euro
6) Fattura Dott. n. 2 del 10.06.2020 per “anestesia generale per intervento”: Persona_7
1.000,00 euro
7) Fattura Centro Diagnostico Terapeutico Sacro Cuore Verona del 20.08.2020 per “visita ginecologica prima”: 142,00 euro
8) Fattura AO S. Croce e Carle di Cuneo del 17.08.2020 per visita ginecologica del Dott. Per_8
182,00 euro
[...]
9) Fattura Alliance Medical del 13.07.2020 per RM addome e pelvi: 46,15 euro
10) Fattura Policlinico San Martino del 12.09.2020 per visita ginecologica: 20,66 euro
Sul punto sono doverose due considerazioni: la prima di carattere generale;
la seconda di merito.
Da un punto di vista generale, è noto che gli importi versati al professionista non possono, di regola, accedere al credito risarcitorio, in assenza di una domanda di risoluzione del contratto.
L'inadempimento può giustificare infatti, ex art. 1460 c.c., il mancato versamento del corrispettivo pattuito ma, una volta versato, la sua restituzione può discendere solo secondo le regole delle c.d. restituzioni contrattuali, cioè delle regole speciali che disciplinano le restituzioni che seguono allo scioglimento del contratto (cfr. artt. 2033, 1463, 1422 cod.civ.).
Nel contratto d'opera intellettuale, infatti, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto.
La domanda di risoluzione del contratto non può infatti, di regola, ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta, formulata dalla parte di condanna al risarcimento del danno (Cassazione civile sentenza n. 18086/2018).
Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di considerare la domanda di risoluzione proposta anche implicitamente nella domanda risarcitoria (Cass. 12344/97); più recentemente, si è sostenuto che non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pagina 16 di 18 pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto non proposta la domanda di risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario in quanto la parte aveva chiesto la restituzione del controvalore dell'investimento effettuato per il tramite dell'intermediario, Cass. 24947/17).
Nel caso in esame, la gravità dell'inadempimento, per come prospettato, l'integrale inutilità dell'intervento prospettato ed eseguito sulla paziente, la mancata soluzione dei problemi presentati dalla paziente, portano a ritenere (cfr. in termini Corte Appello Genova sentenza n. 1205/2022) che, pur in difetto di una specifica formalizzazione, parte attrice abbia inteso invocare lo scioglimento del contratto per conseguire la restituzione di quanto pagato (al dott. e, per lui, ad P_ CP_2
).
[...]
Gli oneri invece pagati per i servizi resi da , non sono tecnicamente “ripetibili” (perché non CP_4 rientrano nel sinallagma del contratto d'opera professionale concluso con il dott. travolto dalla P_ risoluzione implicita, ma sono la controprestazione di un servizio fornito da altro soggetto giuridico) ma sono “risarcibili” perché sopportati, a causa della condotta negligente del medico ed in occasione necessaria con l'intervento suggerito e praticato, del tutto inutilmente (essi rappresentano, dunque, una posta di danno, perché correlata all'altrui inadempimento).
Restano invece esclusi dalla ripetizione/risarcimento gli importi versati per i successivi approfondimenti ginecologici, questi ultimi legati alla patologia di base (endometriosi) della paziente (cfr ctu pag.30,31).
Le spese chirurgiche ripetibili/risarcibili ammontano, dunque, sulla base delle fatture in atti, a complessivi euro 11.221,70 (sostenute per un trattamento chirurgico di cui venne erroneamente posta indicazione all'esecuzione con urgenza).
Su tali importi sono dovuti rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo.
Ogni altra domanda deve ritenersi implicitamente rigettata o assorbita.
Le spese di lite sostenute da parte attrice e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per ciascuna fase) devono essere poste a carico di dott. e per soccombenza. P_ Controparte_2
Le spese di lite sostenute da devono essere poste a carico di parte attrice nonché, in forza CP_4 delle domande trasversali dirette e di garanzia, dei convenuti dott. e in solido P_ Controparte_2 e liquidate in base a tariffa, secondo identico scaglione ed importi.
Le spese di ctu restano a definitivo carico di dott. ed . P_ Controparte_2
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità, in ordine ai fatti di cui è causa, di dott. Dott. ( CF: P_
) ed (P.iva: ), in persona CodiceFiscale_4 Controparte_2 P.IVA_1 del suo Direttore Generale dott. Mura delle Capuccine 14, e, per l'effetto, li Controparte_3 dichiara tenuti a corrispondere a parte attrice i seguenti importi:
€ 4.490,23 a titolo di danno non patrimoniale
€ 11.221,70 a titolo di danno patrimoniale
oltre rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
rigetta ogni altra e diversa domanda;
condanna altresì il Dott. ( CF: ) ed P_ CodiceFiscale_4 Controparte_2
(P.iva: , in persona del suo Direttore Generale dott.
[...] P.IVA_1 [...]
Mura delle Capuccine 14, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € CP_3 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
spese di ctu a loro definitivo carico;
condanna altresì il Dott. ( CF: ) ed P_ CodiceFiscale_4 Controparte_2
(P.iva: , in persona del suo Direttore Generale dott.
[...] P.IVA_1 [...]
Mura delle Capuccine 14, nonché , in solido tra loro, a rimborsare alla CP_3 Parte_1 parte convenuta (C.F. ), corrente in Genova Piazza Leopardi n.18, in Controparte_4 P.IVA_2 persona del suo Legale Rappresentante pro tempore le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 23/07/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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