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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
titolare dell'impresa individuale esercitata sotto la ditta Parte_1
(p.i. ), con sede a Turri ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Emanuele Matta,
che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(p.i. ), elettivamente domiciliata a Controparte_2 P.IVA_2
San Vito dei Normanni presso l'avv. Giampaolo Ancora e presso l'avv. Silvia
Di Pierro, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
in via principale
a riforma integrale della sentenza n. 1485/2022 pubbl. il 31/05/2022 del
Tribunale di Cagliari, G.I. Dott.ssa Doriana Meloni:
1) accertare che il mezzo LM 435 A tipo 0053031 CP_3 CP_4
telaio 041811240 targa AV035X, all'atto della vendita del 11/12/15, era inficiato dai vizi di cui alle premesse del presente atto, come da relazione tecnica prodotta nel giudizio di primo grado, e dichiarare la responsabilità della venditrice per la vendita di aliud pro alio.;
2) per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare la Controparte_5
in qualità di società venditrice dell'automezzo di cui al capo
[...]
precedente, alla restituzione del prezzo, pari a € 18.000,00, in favore della ditta attrice;
3) con vittoria di spese e competenze dei giudizi di primo grado e d'appello;
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello non ritenga si possano qualificare i fatti posti a fondamento della domanda di primo grado come vendita di aliud pro alio ma ritenga trattarsi piuttosto di semplici vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., disciplinanti la garanzia per i vizi della cosa venduta:
pagina 2 di 12 1) accertare che il mezzo tipo CNH Controparte_6 CP_7
telaio 041811240 targa AV035X, all'atto della vendita del 11/12/15, era inficiato dai vizi di cui alle premesse del presente atto, come da relazione tecnica prodotta, e dichiarare la responsabilità della venditrice ex art. 1490
c.c.;2) per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1492 c.c. e per l'effetto condannare la Controparte_5
in qualità di società venditrice dell'automezzo di cui al capo
[...]
precedente, alla restituzione del prezzo, pari a € 18.000,00, in favore della ditta attrice;
3) con vittoria di spese e competenze dei giudizi di primo grado e d'appello.
ISTRUTTORIA
ammettere la dedotta CTU per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e per l'ammissione della prova per testi sui capi 1-2-3-di cui alle memorie ex art 183 VI comma n. 2;
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello di avverso la sentenza n. Parte_1
1485/2022, resa inter partes dal Tribunale di Cagliari il 31.05.2022, con condanna dell'attuale appellante, a rifondere a le spese di Controparte_5
assistenza e difesa, compresi accessori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne davanti al Tribunale di Cagliari la Parte_1 [...]
lamentando: CP_5
pagina 3 di 12 1. di avere acquistato da quest'ultima un sollevatore semovente New Holland LM 435 A tipo CNH ITALIA 0053031
telaio 041811240 targa AV035X per il prezzo di euro 18.000,00;
2. che il mezzo gli era stato consegnato il giorno 30
dicembre 2015 ma era stato messo in funzione solo il successivo
8 gennaio;
3. che in quella occasione aveva riscontrato la presenza di vizi che ne impedivano l'uso e, in particolare, perdite d'olio,
mancato funzionamento di marce e freni, surriscaldamento del motore, rottura dei cuscinetti della ruota anteriore sinistra;
4. che aveva successivamente appreso che i difetti si erano manifestati anche durante le operazioni di imbarco e sbarco, tanto che il mezzo era stato caricato su di un camion per poterlo sbarcare;
5. che il 14 gennaio 2016 aveva denunziato i vizi e invitato la venditrice ad eliminarli, ma questa non vi aveva provveduto;
6. che a febbraio 2016 aveva incaricato un'officina delle riparazioni necessarie e questa aveva appurato che la guarnizione della testata era bruciata, l'impianto idraulico e frenante non funzionava, mancava il differenziale sull'assale posteriore, mancava l'albero di trazione posteriore ed infine la camicia e il pistone di sollevamento erano lesionati.
pagina 4 di 12 Lamentato che gli interventi necessari per il corretto funzionamento del mezzo superavano di gran lunga il prezzo pagato, l' concluse per la Pt_1
risoluzione del contratto e per la restituzione di quanto versato.
Per quanto rileva in questa sede, la resistette ed Controparte_5
eccepì:
a) la tardiva denunzia dei vizi (14 gennaio 2016) a fronte del termine decorrente, ex art. 1511 c.c., dalla data della consegna (30 dicembre
2015) e non dall'asserita scoperta del vizio;
b) che gli ulteriori vizi, riscontrati nel febbraio 2016, le erano stati resi noti solamente con la notifica dell'atto di citazione;
c) che l'attore aveva acquistato per un prezzo inferiore a quello di mercato in ragione della clausola come visto e piaciuto accessoria alla vendita.
*
Con la sentenza n. 1485 pubblicata il 31 maggio 2022, il Tribunale respinse la domanda, in quanto:
i) i vizi riscontrati dall' in data 8 gennaio 2016 erano da Pt_1
qualificarsi come apparenti, sicché l'attore, a termini dell'art. 1511
c.c., avrebbe dovuto denunciarli nel termine perentorio calcolato dalla consegna della merce presso il porto di Cagliari in data 30 dicembre
2015, con la conseguenza che avrebbe dovuto considerarsi tardiva la denuncia del 14 gennaio 2016;
ii) gli ulteriori vizi emersi a febbraio 2016 a seguito dell'intervento dell'officina da egli incaricata (ovvero guarnizione della testata bruciata;
impianto frenante e idraulico non funzionante;
mancanza di differenziale pagina 5 di 12 sull'assale posteriore e dell'albero trazione posteriore;
lesione della camicia e del pistone sollevamento) non erano stati portati a conoscenza del venditore se non a mezzo della notifica dell'atto di citazione (ovvero in data successiva al 20 dicembre 2016).
* * *
2. Contro tale provvedimento ha proposto impugnazione, Parte_1
affidata a due motivi.
2.1 Con un primo motivo, l' ha denunciato l'errata qualificazione Pt_1
giuridica dei fatti posti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di compravendita e di conseguente restituzione del prezzo, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto l'applicabilità della disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., sebbene la
causa petendi della domanda dovesse essere correttamente interpretata come
aliud pro alio, trattandosi di bene funzionalmente del tutto inidoneo ad
assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a
fornire l'utilità richiesta.
Il bene compravenduto -ha argomentato l'appellante- era caratterizzato da una diversità rispetto a quello che si intendeva acquistare di importanza fondamentale e determinante nella economia del contratto, in difetto delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente.
2.2 Con un secondo motivo, l' ha censurato l'accertamento per cui i Pt_1
vizi denunciati sarebbero stati apparenti e ha opposto come gli stessi non potessero essere rilevati che dopo che l'utilizzo del bene compravenduto e,
dunque, in data 8 gennaio 2016, alla ripresa dell'attività dopo le ferie natalizie.
pagina 6 di 12 Ancora, l' ha sottolineato come l'istruttoria svolta in prima grado Pt_1
avesse dimostrato l'esistenza dei vizi del bene, accertati in data 5 febbraio 2016
dalla e, poi, indicati nella relazione tecnica del Controparte_8
21 giugno 2016 dello stesso CP_8
2.3 Illustrati i motivi di impugnazione, l' ha insistito sulla c.t.u., non Pt_1
disposto dal primo giudice, volta ad accertare la natura dei vizi manifestatisi nel macchinario e ad accertare come si tratti di vizi che rendono il bene funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-
sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.
*
3. L'appellata ha resistito, ribadendo le difese circa la tardività della denuncia dei vizi e difendendo la sentenza di primo grado.
Circa l'inquadramento della vicenda in termini di aliud pro alio, l'appellata ha eccepito la novità dell'eccezione, sul rilievo che in primo grado l' Pt_1
avesse richiesto la tutela per vizi redibitori, e ha escluso che, nella fattispecie,
la res tradita fosse funzionalmente e definitivamente inidonea ad assolvere alla destinazione economico-sociale propria dell'oggetto della compravendita, e a soddisfare le esigenze che determinarono il compratore stesso all'acquisto,
trattandosi di vizi contestati nella sussistenza e, in ogni caso, riparabili.
* * *
4. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
4.1 Secondo un consolidato insegnamento, la consegna di aliud pro alio si determina quando la cosa venduta appartenga a un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a pagina 7 di 12 quella ritenuta essenziale dalle parti (da ultimo, Cass., 14 maggio 2024, n.
13214 e Cass., 2 aprile 2024, n. 8649).
Si ricade nel campo di operatività delle azioni edilizie per vizi redibitori allorché la cosa consegnata presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando –in ragione delle alterazioni subite– la cosa appartenga, per propria natura o per gli elementi che la caratterizzano, a un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere.
Per contro, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. svincolato da termini di denunzia, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché,
appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, dunque, a fornire l'utilità presagita (cfr. Cass., ord. 27 febbraio 2025, n. 5199).
Nella fattispecie, il Tribunale -al di là dell'espressa qualificazione dell'azione da parte dell'attore in termini azione di garanzia per vizi ex artt.
1490 e 1492 cc. (pagg. 1 e 3 citazione)- ha correttamente ricondotto la fattispecie alla disciplina dei vizi redibitori, giacché la descrizione della res
tradita e i difetti attribuiti al mezzo dall' non valgono a rendere il bene Pt_1
consegnato completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito (per natura,
individualità, consistenza e destinazione).
pagina 8 di 12 La sola presenza di vizi non vale a render la cosa inservibile all'uso né comporta una deficienza strutturale tale da pregiudicarne l'appartenenza al
genus.
Per quanto possano incidere sul funzionamento del bene e sul suo valore
(tenuto conto anche del fatto che nella fattispecie viene in rilievo l'acquisto di un bene usato), i vizi in contestazione non valgono a rendere il bene diverso da quello pattuito, ma semplicemente lo rendono inidoneo all'uso cui dovrebbe essere destinato e/o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Conseguentemente, l'azione di risoluzione proposta dall'attore in prima grado deve ritenersi soggetta a tali termini previsti dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi (otto giorni dalla scoperta).
Il primo motivo è, dunque, infondato e deve essere respinto, giacché la consegna del bene venduto dalla odierna appellata non integra un caso di aliud
pro alio, bensì di cosa viziata.
4.2 Il secondo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta assolutamente pacifico che, a fronte della consegna del mezzo presso il porto di Cagliari in data 30 dicembre 2015, l'acquirente avesse Pt_1
denunciato un primo gruppo di vizi solamente in data 14 gennaio 2016, ben oltre il termine di otto giorni dalla scoperta previsto dall'art. 1495 c.c. citato.
Come esattamente spiegato dal primo giudice, nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo (nella fattispecie Brindisi) all'altro (Cagliari), ai sensi dell'art. 1511, il termine per la denuncia dei vizi decorre dal ricevimento.
pagina 9 di 12 Tale regola opera per i soli vizi apparenti, ossia quelli rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene attraverso una normale diligenza (Cass.,
ord. 1 agosto 2022, n. 23816).
Per i vizi non apparenti, invece, il termine per la denuncia decorre dal momento della scoperta, che si ha allorquando il compratore abbia acquistato
certezza e non un semplice sospetto circa la loro esistenza.
Nella fattispecie, i vizi individuati dall'EN in occasione del primo utilizzo dell'8 gennaio 2016 (perdite d'olio, mancato funzionamento di marce e freni, surriscaldamento del motore e rottura dei cuscinetti della ruota anteriore sinistra) avrebbero potuto e dovuto essere riscontrati, siccome rilevabili col solo uso del bene, in occasione del ricevimento del mezzo al porto, con conseguente decadenza della garanzia relativa, in quanto denunciati solo quindici giorni dopo la consegna della res.
La circostanza che si trattasse di vizi apparenti, del resto, emerge dalla semplice considerazione che in occasione del primo utilizzo del bene essi siano stati riscontrati dall'acquirente, il quale, dunque, avrebbe potuto e dovuto rilevarli in occasione della consegna del bene al porto.
È del tutto evidente, poi, come la circostanza che la consegna del mezzo sia avvenuta nel periodo delle ferie natalizie sia del tutto irrilevante, atteso che l'acquirente avrebbe dovuto organizzare la consegna in un momento in cui avrebbe potuto ottemperare a quanto previsto dall'art. 1511 c.c.
Il motivo è infondato anche con riguardo agli ulteriori vizi lamentati dall' Seppure si voglia ammettere che gli stessi siano emersi solo a Pt_1
seguito dell'esame da parte dell'esame approfondito dell'officina meccanica a pagina 10 di 12 febbraio 2016 (o in occasione della redazione della c.d. relazione tecnica del 21
giugno successivo), deve convenirsi con il primo giudice sul fatto che la denuncia di tali vizi effettuata solo con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (notificato non prima del 20 dicembre 2016) sia tardiva.
*
Le ragioni della decisione giustificano anche il rigetto della subordinata istruttoria, atteso che la decadenza dell'appellante dalla garanzia rende non necessario l'accertamento dei vizi lamentati.
Sono inammissibili i primi tre capi dedotti dall'attore con le memorie istruttorie, in quanto vertenti su profili assolutamente pacifici (data e lugo consegna del mezzo, data di scoperta dei vizi e specifica indicazione dei vizi).
Conseguentemente, l'appello deve essere respinto.
*
5. Le spese seguono la soccombenza.
Sullo scaglione euro 5.201-26.000,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione, mentre nulla spetta per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività a essa riconducibile.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria pagina 11 di 12 istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello contro la sentenza n. 1485 pubblicata il 31
maggio 2022 del Tribunale di Cagliari
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.011,00
per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 13 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
titolare dell'impresa individuale esercitata sotto la ditta Parte_1
(p.i. ), con sede a Turri ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Emanuele Matta,
che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(p.i. ), elettivamente domiciliata a Controparte_2 P.IVA_2
San Vito dei Normanni presso l'avv. Giampaolo Ancora e presso l'avv. Silvia
Di Pierro, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
in via principale
a riforma integrale della sentenza n. 1485/2022 pubbl. il 31/05/2022 del
Tribunale di Cagliari, G.I. Dott.ssa Doriana Meloni:
1) accertare che il mezzo LM 435 A tipo 0053031 CP_3 CP_4
telaio 041811240 targa AV035X, all'atto della vendita del 11/12/15, era inficiato dai vizi di cui alle premesse del presente atto, come da relazione tecnica prodotta nel giudizio di primo grado, e dichiarare la responsabilità della venditrice per la vendita di aliud pro alio.;
2) per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare la Controparte_5
in qualità di società venditrice dell'automezzo di cui al capo
[...]
precedente, alla restituzione del prezzo, pari a € 18.000,00, in favore della ditta attrice;
3) con vittoria di spese e competenze dei giudizi di primo grado e d'appello;
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello non ritenga si possano qualificare i fatti posti a fondamento della domanda di primo grado come vendita di aliud pro alio ma ritenga trattarsi piuttosto di semplici vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., disciplinanti la garanzia per i vizi della cosa venduta:
pagina 2 di 12 1) accertare che il mezzo tipo CNH Controparte_6 CP_7
telaio 041811240 targa AV035X, all'atto della vendita del 11/12/15, era inficiato dai vizi di cui alle premesse del presente atto, come da relazione tecnica prodotta, e dichiarare la responsabilità della venditrice ex art. 1490
c.c.;2) per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1492 c.c. e per l'effetto condannare la Controparte_5
in qualità di società venditrice dell'automezzo di cui al capo
[...]
precedente, alla restituzione del prezzo, pari a € 18.000,00, in favore della ditta attrice;
3) con vittoria di spese e competenze dei giudizi di primo grado e d'appello.
ISTRUTTORIA
ammettere la dedotta CTU per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e per l'ammissione della prova per testi sui capi 1-2-3-di cui alle memorie ex art 183 VI comma n. 2;
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello di avverso la sentenza n. Parte_1
1485/2022, resa inter partes dal Tribunale di Cagliari il 31.05.2022, con condanna dell'attuale appellante, a rifondere a le spese di Controparte_5
assistenza e difesa, compresi accessori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne davanti al Tribunale di Cagliari la Parte_1 [...]
lamentando: CP_5
pagina 3 di 12 1. di avere acquistato da quest'ultima un sollevatore semovente New Holland LM 435 A tipo CNH ITALIA 0053031
telaio 041811240 targa AV035X per il prezzo di euro 18.000,00;
2. che il mezzo gli era stato consegnato il giorno 30
dicembre 2015 ma era stato messo in funzione solo il successivo
8 gennaio;
3. che in quella occasione aveva riscontrato la presenza di vizi che ne impedivano l'uso e, in particolare, perdite d'olio,
mancato funzionamento di marce e freni, surriscaldamento del motore, rottura dei cuscinetti della ruota anteriore sinistra;
4. che aveva successivamente appreso che i difetti si erano manifestati anche durante le operazioni di imbarco e sbarco, tanto che il mezzo era stato caricato su di un camion per poterlo sbarcare;
5. che il 14 gennaio 2016 aveva denunziato i vizi e invitato la venditrice ad eliminarli, ma questa non vi aveva provveduto;
6. che a febbraio 2016 aveva incaricato un'officina delle riparazioni necessarie e questa aveva appurato che la guarnizione della testata era bruciata, l'impianto idraulico e frenante non funzionava, mancava il differenziale sull'assale posteriore, mancava l'albero di trazione posteriore ed infine la camicia e il pistone di sollevamento erano lesionati.
pagina 4 di 12 Lamentato che gli interventi necessari per il corretto funzionamento del mezzo superavano di gran lunga il prezzo pagato, l' concluse per la Pt_1
risoluzione del contratto e per la restituzione di quanto versato.
Per quanto rileva in questa sede, la resistette ed Controparte_5
eccepì:
a) la tardiva denunzia dei vizi (14 gennaio 2016) a fronte del termine decorrente, ex art. 1511 c.c., dalla data della consegna (30 dicembre
2015) e non dall'asserita scoperta del vizio;
b) che gli ulteriori vizi, riscontrati nel febbraio 2016, le erano stati resi noti solamente con la notifica dell'atto di citazione;
c) che l'attore aveva acquistato per un prezzo inferiore a quello di mercato in ragione della clausola come visto e piaciuto accessoria alla vendita.
*
Con la sentenza n. 1485 pubblicata il 31 maggio 2022, il Tribunale respinse la domanda, in quanto:
i) i vizi riscontrati dall' in data 8 gennaio 2016 erano da Pt_1
qualificarsi come apparenti, sicché l'attore, a termini dell'art. 1511
c.c., avrebbe dovuto denunciarli nel termine perentorio calcolato dalla consegna della merce presso il porto di Cagliari in data 30 dicembre
2015, con la conseguenza che avrebbe dovuto considerarsi tardiva la denuncia del 14 gennaio 2016;
ii) gli ulteriori vizi emersi a febbraio 2016 a seguito dell'intervento dell'officina da egli incaricata (ovvero guarnizione della testata bruciata;
impianto frenante e idraulico non funzionante;
mancanza di differenziale pagina 5 di 12 sull'assale posteriore e dell'albero trazione posteriore;
lesione della camicia e del pistone sollevamento) non erano stati portati a conoscenza del venditore se non a mezzo della notifica dell'atto di citazione (ovvero in data successiva al 20 dicembre 2016).
* * *
2. Contro tale provvedimento ha proposto impugnazione, Parte_1
affidata a due motivi.
2.1 Con un primo motivo, l' ha denunciato l'errata qualificazione Pt_1
giuridica dei fatti posti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di compravendita e di conseguente restituzione del prezzo, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto l'applicabilità della disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., sebbene la
causa petendi della domanda dovesse essere correttamente interpretata come
aliud pro alio, trattandosi di bene funzionalmente del tutto inidoneo ad
assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a
fornire l'utilità richiesta.
Il bene compravenduto -ha argomentato l'appellante- era caratterizzato da una diversità rispetto a quello che si intendeva acquistare di importanza fondamentale e determinante nella economia del contratto, in difetto delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente.
2.2 Con un secondo motivo, l' ha censurato l'accertamento per cui i Pt_1
vizi denunciati sarebbero stati apparenti e ha opposto come gli stessi non potessero essere rilevati che dopo che l'utilizzo del bene compravenduto e,
dunque, in data 8 gennaio 2016, alla ripresa dell'attività dopo le ferie natalizie.
pagina 6 di 12 Ancora, l' ha sottolineato come l'istruttoria svolta in prima grado Pt_1
avesse dimostrato l'esistenza dei vizi del bene, accertati in data 5 febbraio 2016
dalla e, poi, indicati nella relazione tecnica del Controparte_8
21 giugno 2016 dello stesso CP_8
2.3 Illustrati i motivi di impugnazione, l' ha insistito sulla c.t.u., non Pt_1
disposto dal primo giudice, volta ad accertare la natura dei vizi manifestatisi nel macchinario e ad accertare come si tratti di vizi che rendono il bene funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-
sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.
*
3. L'appellata ha resistito, ribadendo le difese circa la tardività della denuncia dei vizi e difendendo la sentenza di primo grado.
Circa l'inquadramento della vicenda in termini di aliud pro alio, l'appellata ha eccepito la novità dell'eccezione, sul rilievo che in primo grado l' Pt_1
avesse richiesto la tutela per vizi redibitori, e ha escluso che, nella fattispecie,
la res tradita fosse funzionalmente e definitivamente inidonea ad assolvere alla destinazione economico-sociale propria dell'oggetto della compravendita, e a soddisfare le esigenze che determinarono il compratore stesso all'acquisto,
trattandosi di vizi contestati nella sussistenza e, in ogni caso, riparabili.
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4. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
4.1 Secondo un consolidato insegnamento, la consegna di aliud pro alio si determina quando la cosa venduta appartenga a un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a pagina 7 di 12 quella ritenuta essenziale dalle parti (da ultimo, Cass., 14 maggio 2024, n.
13214 e Cass., 2 aprile 2024, n. 8649).
Si ricade nel campo di operatività delle azioni edilizie per vizi redibitori allorché la cosa consegnata presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando –in ragione delle alterazioni subite– la cosa appartenga, per propria natura o per gli elementi che la caratterizzano, a un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere.
Per contro, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. svincolato da termini di denunzia, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché,
appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, dunque, a fornire l'utilità presagita (cfr. Cass., ord. 27 febbraio 2025, n. 5199).
Nella fattispecie, il Tribunale -al di là dell'espressa qualificazione dell'azione da parte dell'attore in termini azione di garanzia per vizi ex artt.
1490 e 1492 cc. (pagg. 1 e 3 citazione)- ha correttamente ricondotto la fattispecie alla disciplina dei vizi redibitori, giacché la descrizione della res
tradita e i difetti attribuiti al mezzo dall' non valgono a rendere il bene Pt_1
consegnato completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito (per natura,
individualità, consistenza e destinazione).
pagina 8 di 12 La sola presenza di vizi non vale a render la cosa inservibile all'uso né comporta una deficienza strutturale tale da pregiudicarne l'appartenenza al
genus.
Per quanto possano incidere sul funzionamento del bene e sul suo valore
(tenuto conto anche del fatto che nella fattispecie viene in rilievo l'acquisto di un bene usato), i vizi in contestazione non valgono a rendere il bene diverso da quello pattuito, ma semplicemente lo rendono inidoneo all'uso cui dovrebbe essere destinato e/o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Conseguentemente, l'azione di risoluzione proposta dall'attore in prima grado deve ritenersi soggetta a tali termini previsti dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi (otto giorni dalla scoperta).
Il primo motivo è, dunque, infondato e deve essere respinto, giacché la consegna del bene venduto dalla odierna appellata non integra un caso di aliud
pro alio, bensì di cosa viziata.
4.2 Il secondo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta assolutamente pacifico che, a fronte della consegna del mezzo presso il porto di Cagliari in data 30 dicembre 2015, l'acquirente avesse Pt_1
denunciato un primo gruppo di vizi solamente in data 14 gennaio 2016, ben oltre il termine di otto giorni dalla scoperta previsto dall'art. 1495 c.c. citato.
Come esattamente spiegato dal primo giudice, nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo (nella fattispecie Brindisi) all'altro (Cagliari), ai sensi dell'art. 1511, il termine per la denuncia dei vizi decorre dal ricevimento.
pagina 9 di 12 Tale regola opera per i soli vizi apparenti, ossia quelli rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene attraverso una normale diligenza (Cass.,
ord. 1 agosto 2022, n. 23816).
Per i vizi non apparenti, invece, il termine per la denuncia decorre dal momento della scoperta, che si ha allorquando il compratore abbia acquistato
certezza e non un semplice sospetto circa la loro esistenza.
Nella fattispecie, i vizi individuati dall'EN in occasione del primo utilizzo dell'8 gennaio 2016 (perdite d'olio, mancato funzionamento di marce e freni, surriscaldamento del motore e rottura dei cuscinetti della ruota anteriore sinistra) avrebbero potuto e dovuto essere riscontrati, siccome rilevabili col solo uso del bene, in occasione del ricevimento del mezzo al porto, con conseguente decadenza della garanzia relativa, in quanto denunciati solo quindici giorni dopo la consegna della res.
La circostanza che si trattasse di vizi apparenti, del resto, emerge dalla semplice considerazione che in occasione del primo utilizzo del bene essi siano stati riscontrati dall'acquirente, il quale, dunque, avrebbe potuto e dovuto rilevarli in occasione della consegna del bene al porto.
È del tutto evidente, poi, come la circostanza che la consegna del mezzo sia avvenuta nel periodo delle ferie natalizie sia del tutto irrilevante, atteso che l'acquirente avrebbe dovuto organizzare la consegna in un momento in cui avrebbe potuto ottemperare a quanto previsto dall'art. 1511 c.c.
Il motivo è infondato anche con riguardo agli ulteriori vizi lamentati dall' Seppure si voglia ammettere che gli stessi siano emersi solo a Pt_1
seguito dell'esame da parte dell'esame approfondito dell'officina meccanica a pagina 10 di 12 febbraio 2016 (o in occasione della redazione della c.d. relazione tecnica del 21
giugno successivo), deve convenirsi con il primo giudice sul fatto che la denuncia di tali vizi effettuata solo con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (notificato non prima del 20 dicembre 2016) sia tardiva.
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Le ragioni della decisione giustificano anche il rigetto della subordinata istruttoria, atteso che la decadenza dell'appellante dalla garanzia rende non necessario l'accertamento dei vizi lamentati.
Sono inammissibili i primi tre capi dedotti dall'attore con le memorie istruttorie, in quanto vertenti su profili assolutamente pacifici (data e lugo consegna del mezzo, data di scoperta dei vizi e specifica indicazione dei vizi).
Conseguentemente, l'appello deve essere respinto.
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5. Le spese seguono la soccombenza.
Sullo scaglione euro 5.201-26.000,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione, mentre nulla spetta per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività a essa riconducibile.
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Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria pagina 11 di 12 istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello contro la sentenza n. 1485 pubblicata il 31
maggio 2022 del Tribunale di Cagliari
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.011,00
per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 13 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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