Articolo 1 della Legge 26 febbraio 1964, n. 67
Versione
25 marzo 1964
Art. 1. Articolo unico.

L'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 359 , e' sostituito dal seguente:
"Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verra' devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 13".
Il primo comma dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389 , e' sostituito dal seguente:
"Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di eta' e non abbiano superato il 64° anno di eta' possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di eta' o da eta', successiva".
La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 389 .

Entrata in vigore il 25 marzo 1964