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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.3424/ 2024
VERBALE DI UDIENZA del 13 maggio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'Avv.Melania De Domenico anche per delega dell'Avv. Lotito
Chiara ;
Per parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro, per delega dell'Avv. CP_1
Massimiliano Minicucci e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3424 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Melania De Domenico e Avv.
Chiara Lotito, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(cf. Controparte_2
) in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avvocati MASSIMILIANO MINICUCCI (C.F.:
e dall'Avv. DARIO COSIMO ADORNATO, per C.F._2
procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024
Notaio in Fiumicino, in atti;
Persona_1
resistente
All'udienza del 13 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione INVCIV Con ricorso depositato in data 28.11.2024 , la ricorrente, ha convenuto in giudizio l' al fine di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa CP_1
avanzata dall' con provvedimento del 17.06.2024, notificato in data CP_2
08.07.2024, con il quale l' ha proceduto al ricalcolo dal 01 gennaio 2023 CP_2
al 31.07.2024 della pensione adducendo l'indebita percezione indennità di accompagnamento, prevedendo quindi la restituzione dell'importo totale di €
865,09. Avverso tale provvedimento in data 04.09.2024, proponeva ricorso al
Comitato Provinciale, che veniva respinto.
Lamentava che le somme di cui l' chiedeva la restituzione erano in realtà CP_1
irripetibili in ragione dei principi di diritto operanti in materia di indebito assistenziale non essendovi stato dolo dell'accipiens ed eccepiva l'eccessiva genericità delle motivazioni dei provvedimenti di restituzione delle somme non dovute che non avrebbero consentito di comprendere le reali motivazioni sottese alla richiesta. Chiedeva, quindi, di volere dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, con conseguente accertamento che nessuna somma è dovuta da parte della sig.ra e, Parte_1
conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.
Regolarmente citato in giudizio l' si costituiva, deducendo che l'indebito CP_1
scaturiva da una variazione della prestazione in godimento, in quanto la prestazione in godimento da fascia 33 diviene fascia 34 da 7/2024, precisamente: da gennaio 2020 fascia 33 Invalidi civili - invalidi Totali pensione ed indennita' di accompagnamento da luglio 2024 fascia 34 Invalidi civili - invalidi Parziali assegno, evidenziando che in data 17.6.2024, l' aveva CP_2
inviato alla ricorrente la relativa comunicazione di indebito, come da allegati in atti. Pertanto concludeva chiedendo di rigettare l'avverso ricorso;
Spese come per legge.
All'udienza del 13 maggio 2025 il giudice ritenendo la causa matura per la decisione emette la presente sentenza dichiarando il ricorso fondato per i seguenti motivi
Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'indebita erogazione di somme relative alla percezione della pensione categoria INVCIV della ricorrente, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' , occorre individuare la disciplina CP_2
applicabile in materia. In termini generali, giova rammentare che, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento. Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte
Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”. Con specifico riferimento al sottosistema dell'indebito assistenziale, che qui viene in rilievo, la Corte Costituzionale evidenzia che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Ciò premesso, occorre rammentare che il sottosistema dell'indebito assistenziale è tuttavia privo di una disciplina positiva specifica, inoltre, allo stesso non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del
2019). Occorre, quindi, far riferimento ai principi vigenti in materia di indebito assistenziale come sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”. Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della
Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Inoltre, alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. Non essendo, quindi, configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens, ne deriva la piena applicazione del principio di diritto che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di revoca e, quindi, nella specie l'irripetibilità di tutti i ratei di assegno sociale corrisposti dal 01 gennaio 2023 al 31.07.2024 in quanto erogati prima del provvedimento di revoca della prestazione dell' 08.07.2024,.
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento della irripetibilità della somma di euro € 865,09, richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' resistente CP_3
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo i parametri definiti dal D.M.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando il valore della causa , ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di euro 865,09 richiesta con provvedimento dell' 08.07.2024
2. Condanna l' al pagamento al pagamento delle spese di lite, in favore di CP_1
parte ricorrente, che si liquidano in complessivi 886,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Palmi 13 maggio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.3424/ 2024
VERBALE DI UDIENZA del 13 maggio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'Avv.Melania De Domenico anche per delega dell'Avv. Lotito
Chiara ;
Per parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro, per delega dell'Avv. CP_1
Massimiliano Minicucci e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3424 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Melania De Domenico e Avv.
Chiara Lotito, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(cf. Controparte_2
) in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avvocati MASSIMILIANO MINICUCCI (C.F.:
e dall'Avv. DARIO COSIMO ADORNATO, per C.F._2
procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024
Notaio in Fiumicino, in atti;
Persona_1
resistente
All'udienza del 13 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione INVCIV Con ricorso depositato in data 28.11.2024 , la ricorrente, ha convenuto in giudizio l' al fine di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa CP_1
avanzata dall' con provvedimento del 17.06.2024, notificato in data CP_2
08.07.2024, con il quale l' ha proceduto al ricalcolo dal 01 gennaio 2023 CP_2
al 31.07.2024 della pensione adducendo l'indebita percezione indennità di accompagnamento, prevedendo quindi la restituzione dell'importo totale di €
865,09. Avverso tale provvedimento in data 04.09.2024, proponeva ricorso al
Comitato Provinciale, che veniva respinto.
Lamentava che le somme di cui l' chiedeva la restituzione erano in realtà CP_1
irripetibili in ragione dei principi di diritto operanti in materia di indebito assistenziale non essendovi stato dolo dell'accipiens ed eccepiva l'eccessiva genericità delle motivazioni dei provvedimenti di restituzione delle somme non dovute che non avrebbero consentito di comprendere le reali motivazioni sottese alla richiesta. Chiedeva, quindi, di volere dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, con conseguente accertamento che nessuna somma è dovuta da parte della sig.ra e, Parte_1
conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.
Regolarmente citato in giudizio l' si costituiva, deducendo che l'indebito CP_1
scaturiva da una variazione della prestazione in godimento, in quanto la prestazione in godimento da fascia 33 diviene fascia 34 da 7/2024, precisamente: da gennaio 2020 fascia 33 Invalidi civili - invalidi Totali pensione ed indennita' di accompagnamento da luglio 2024 fascia 34 Invalidi civili - invalidi Parziali assegno, evidenziando che in data 17.6.2024, l' aveva CP_2
inviato alla ricorrente la relativa comunicazione di indebito, come da allegati in atti. Pertanto concludeva chiedendo di rigettare l'avverso ricorso;
Spese come per legge.
All'udienza del 13 maggio 2025 il giudice ritenendo la causa matura per la decisione emette la presente sentenza dichiarando il ricorso fondato per i seguenti motivi
Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'indebita erogazione di somme relative alla percezione della pensione categoria INVCIV della ricorrente, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' , occorre individuare la disciplina CP_2
applicabile in materia. In termini generali, giova rammentare che, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento. Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte
Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”. Con specifico riferimento al sottosistema dell'indebito assistenziale, che qui viene in rilievo, la Corte Costituzionale evidenzia che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Ciò premesso, occorre rammentare che il sottosistema dell'indebito assistenziale è tuttavia privo di una disciplina positiva specifica, inoltre, allo stesso non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del
2019). Occorre, quindi, far riferimento ai principi vigenti in materia di indebito assistenziale come sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”. Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della
Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Inoltre, alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. Non essendo, quindi, configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens, ne deriva la piena applicazione del principio di diritto che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di revoca e, quindi, nella specie l'irripetibilità di tutti i ratei di assegno sociale corrisposti dal 01 gennaio 2023 al 31.07.2024 in quanto erogati prima del provvedimento di revoca della prestazione dell' 08.07.2024,.
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento della irripetibilità della somma di euro € 865,09, richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' resistente CP_3
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo i parametri definiti dal D.M.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando il valore della causa , ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di euro 865,09 richiesta con provvedimento dell' 08.07.2024
2. Condanna l' al pagamento al pagamento delle spese di lite, in favore di CP_1
parte ricorrente, che si liquidano in complessivi 886,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Palmi 13 maggio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo