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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15064/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Stefania Cannavale Giudice dott. Silvia Rossi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 20/12/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 15064/2025, promosso da:
, nata in [...], il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BILLONE MIRKO RICORRENTE contro
Controparte_1
Con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
a vedersi concedere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma
[...]
2, lett. c) del D.Lgs. 286/1998 senza ritardo e/o indugio alcuno con conseguente obbligo del Questore della Provincia di Bologna di concedere il relativo permesso. Condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa come per legge liquidati” (così, al ricorso del 25.10.2025); “in subordine, protezione speciale in virtù dell'inserimento lavorativo della ricorrente” (così al verbale di udienza del 6.11.2025).
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato, anche per ciò che riguarda l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento” (così, memoria di costituzione del 14.11.2025)
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 25.10.2025, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) D.lgs. 286/1998 (in seguito anche indicato come TUI), negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna del 17.09.2025, notificato il 14.10.2025.
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla mancata constatazione della sussistenza del requisito della convivenza della ricorrente con la sorella naturalizzata cittadina italiana, come da CP_2 accertamenti negativi compiuti dal Personale della Legione Carabinieri Emilia- Romagna Stazione di ZZ OR (BO) (cfr. note del 21.03.2025 e del 12.09.2025).
3. L'istante ha rappresentato come il diniego leda il suo diritto all'unità familiare e come sia contrario alla nozione di convivenza come interpretata dalla stessa Corte di Cassazione. Quest'ultima, infatti, con Sentenza n. 3279 del 2 febbraio 2023, “ha precisato che il Giudice deve limitarsi ad accertare l'effettività della convivenza, intesa come “stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari”, senza poter richiedere ulteriori condizioni non contemplate dalla legge come la disponibilità “titolata” e formale di un alloggio. Nel caso specifico della cittadina extracomunitaria in questione, la circostanza che, nel corso dei sopralluoghi effettuati, non sia stato trovato nessuno non preclude necessariamente il riconoscimento della convivenza, purché sia dimostrabile che sussista una effettiva coabitazione e comunanza di vita”. La ricorrente, al riguardo, ha evidenziato come la circostanza che i Carabinieri non abbiano trovato né lei né la sorella in casa è dipesa dal lavoro delle due sorelle, spesso fuori casa;
ciò non può equivalere, tuttavia, a mancanza di coabitazione effettiva.
4. Fissata udienza cautelare alla data del 6.11.2025, il giudice ha istruito la causa mediante esame testimoniale della sorella e audizione della ricorrente medesima. All'esito della predetta istruttoria, il difensore di parte ricorrente ha domandato, in via subordinata, il diritto al riconoscimento della c.d. protezione complementare di cui all'art. 19 co.
1.1 TUI, posta la situazione di integrazione della ricorrente nel Paese.
5. Nel giudizio di merito si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , Controparte_1 costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso con memoria del 14.11.2025, ribadendo l'insussistenza del requisito della convivenza, requisito fondamentale per poter riconoscere il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett.c) TUI.
6. All'udienza del 18.12.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore a precisare le conclusioni e discutere la causa oralmente, rimettendo per la decisione la causa davanti al Collegio.
***
Motivi della decisione
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 19 co.2 lett.c) TUI;
in subordine, per mancata valutazione dei presupposti del riconoscimento della cd. protezione complementare ex art. 19 co.
1.1. TUI. Si ricorda, infatti, che è onere del Questore, in caso di diniego del titolo richiesto dall'istante, in ogni caso valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 1.1. TUI. Tale dovere per la Pubblica Amministrazione trova ancor oggi fondamento nella previsione di cui all'art. 5 co. 9 TUI, a mente del quale “il permesso di soggiorno è rilasciato […] se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Sul punto, di contro, il Questore si è limitato ad asserire che “non risultano presenti requisiti per la conversione del permesso di soggiorno in analogo titolo rilasciato per motivi diversi da quello richiesto, né cause di inespellibilità”.
Ebbene, la controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. e) (per la domanda svolta in via principale) e lett. d) (per la domanda svolta in via subordinata) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018; si procede, conseguentemente, con il rito di cui all'art. 281 decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011 attesa la prevalenza della competenza collegiale.
8. Venendo, quindi, al merito, quanto alla domanda svolta in via principale il Collegio concorda con le conclusioni cui è pervenuta la di Bologna: dall'istruttoria in atti, infatti, emerge con CP_3 chiarezza l'assenza del requisito della convivenza fra la ricorrente e la di lei sorella (mentre nulla viene eccepito dalla Questura circa il rapporto di parentela sussistente fra l'istante e CP_2 rapporto, dunque, che anche in questa sede si dà per accertato;
così come, in assenza di contestazioni da parte della amministrazione, si considera verificata la cittadinanza italiana in capo alla stessa
. CP_2
Il Collegio rileva, quanto al difetto di effettiva coabitazione, che la stessa ricorrente, in occasione dell'audizione svolta in data 6.11.2025 ha dichiarato quanto segue:
“D: da quanto è in Italia? R: sono arrivata il 30.11.2023 per cercare lavoro;
ho una figlia che vive in Perù. quando sono arrivata abitavo con mia sorella e mio fratello a Bologna in via Sandro Botticelli;
abitavamo tutti e tre insieme. Io restavo a casa non trovando lavoro. Ho trovato lavoro dopo circa 3 mesi;
era un lavoro di poche ore. Continuavo ad abitare sempre con i miei fratelli in via Sandro Botticelli D: dove vive attualmente? R: quando ho trovato un lavoro presso (98 anni, completamente disabile) a novembre 2024 Pt_2 sono andata a vivere a casa di . Vivevo fissa lì; dopo un mese di prova abbiamo fatto un Pt_2 contratto a tempo indeterminato perché non è in grado di prendersi cura di sé stesso essendo invalido al 100%. D: lei quindi ha una sua stanza da ? Pt_2
R: sì. Le mie cose personali sono un po' da mia sorella e un po' da . Pt_2
D: come mai ha un po' di cose da sua sorella? R: prima andavo a casa di mia sorella tutte le domeniche dalle 12 alle 20. Mi riferisco al periodo dicembre 2024 a giugno 2025; poi a giugno abbiamo con l'avvocato cambiato l'orario; abbiamo inviato comunicazione alla Questura che mi trovavano tutti i giovedì dalle 14 alle 18 a casa di mia sorella. Gli altri giorni non sono a casa di mia sorella”.
E' evidente, dunque, per pacifica ammissione della stessa ricorrente, come da novembre 2024 ella viva a casa del proprio datore di lavoro, trattandosi, peraltro, di persona che necessita di assistenza continua viste le condizioni fisiche in cui versa. E', quindi, accertato che la stessa si reca dalla sorella solo nel pomeriggio di giovedì (trattandosi del giorno indicato alla Questura come giorno, di fatto, di reperibilità presso l'abitazione della sorella) nonché la domenica.
Le dichiarazioni, sul punto, coincidono, del resto, con quanto dichiarato dalla sorella CP_2 ascoltata come teste all'udienza del 6.11.2025. Si legge, infatti, dal verbale di udienza quanto segue:
“D: senta, mi può descrivere come si svolge, normalmente, la giornata di sua sorella? R: Lei sta lavorando;
da quando ha attivato la documentazione in Questura ha cercato lavoro e ora sta lavorando presso;
prima è stata in prova per un mese e poi è stata assunta con contratto Pt_2 nel dicembre 2024. Da allora è sempre con lui. D: Quindi abitava con questa persona fissa dal 2024? R:Sì, veniva da me la domenica o la giornata in cui era libera;
da giugno 2025 però, abbiamo parlato con l'avvocato, e ha cambiato gli orari di lavoro;
ora tutti i giovedì dalle 14 alle 18 ci trovavamo a casa. Gli altri giorni continua a vivere presso l'anziano, venendo solo la domenica e il giovedì pomeriggio. Mia sorella dorme da questa persona perché essendo fissa (l'anziano è una persona disabile 98 anni che necessita di assistenza continua) le ha dato una stanza per sé. Anche quando mia sorella viene da me, prepara prima di uscire il pranzo e lo lascia pronto. Torna poi da lui la sera entro le 21/22 per assisterlo”.
Le dichiarazioni sopra riportate mostrano, in maniera incontrovertibile, l'assenza del requisito previsto dall'invocato art. 19 co. 2 lett. c) TUI, considerato che la convivenza “si sostanzia in una situazione di fatto, connotata dalla effettiva e ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora” (Cass. Sez. 1, 26/06/2024, n. 17551, Rv. 672161 - 01). L'assenza del divieto di inespellibilità per le ragioni testé indicate comporta, conseguentemente, che la ricorrente non abbia diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28 co.1 lett. b) del DPR 394/1999.
9. Sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento della cd. protezione complementare, la cui domanda, seppur in via subordinata, è stata tempestivamente proposta dalla difesa della ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento del Questore. Si deve, premettere, sul punto, che si applica al caso in esame l'attuale formulazione dell'art. 19 1.1. Contr posto che la ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento del permesso di soggiorno in data 1.7.2024. Dovendosi applicare, dunque, l'art. 19 TUI nella formulazione attuale, va osservato quanto segue. La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19, co. 1, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co. 1.1, primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo comma 1.1 dell'art. 19 cit. La disciplina attuale di cui all'art. 19 cit. contempla, dunque, che «non sono ammessi il respingimento
o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani». A sua volta l'art. 5, co. 6, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiamato dall'art. 19 cit., prevede che «il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Tale formulazione è frutto dell'intervento legislativo del 2020, che l'ha ricondotta al testo antecedente al 2018, fatto salvo che per l'inciso relativo ai «seri motivi di carattere umanitario» a suo tempo presente nell'art. 5, comma 6, cit. L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha dunque ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È, invero, noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma, della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali. Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 T.U.I. (il quale, come si è visto, richiama «gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», il quale a sua volta evidenzia il necessario «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano») impone di assumere che, quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali, si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni Unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. Un., sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1, sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale») e superando, dunque, le pregresse «oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza», di legittimità e di merito, hanno inteso «definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. Un., sentenza n. 24413 del 09/09/2021). A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno quindi osservato che «in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno» (sent. n. 24413/2021 cit.). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel Paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della CEDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma, della Costituzione. Dunque, nel regime precedente alla riforma, avvenuta nel 2020, dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6, D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno, invero, efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali (sent. n. 24413/2021, cit.). 4.3. Tale indirizzo, consolidato nella giurisprudenza di questa sezione sin dall'entrata in vigore della riforma del marzo 2023, appare confermato dalla sentenza della Suprema Corte dell'11 novembre 2025 n. 13309, pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Venezia proprio al fine di investire l'organo nomofilattico della risoluzione di una divergenza esegetica con riguardo ai parametri necessari al fine di verificare quando l'allontanamento comporterebbe uno sradicamento lesivo dei diritti fondamentali della persona. La Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto per cui «la rivisitazione, a opera del decreto- legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole». La Corte di cassazione ha affermato, dunque, in modo univoco che «il testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023 non può intendersi in senso ostativo al riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, rientrante nel novero degli obblighi internazionali, come sancito dall'art. 8 della Cedu, e costituzionali», osservando che «difatti, pur dopo le modifiche del 2023 è ancora presente, nel tessuto dell'art. 19 cit., il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite ad ogni forma di allontanamento della persona straniera, attraverso il richiamo espresso all'art. 5, comma 6, dello stesso testo unico». La Suprema Corte ha poi evidenziato che «tra questi ultimi, va ricompresa la tutela della vita privata e familiare, espressamente considerata dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, proclamato dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rientra nel catalogo aperto dei diritti fondamentali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., rinvenendo dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Appare particolarmente pregnante, ancora, l'osservazione della Corte che riconduce la protezione della vita privata e familiare al diritto d'asilo costituzionalmente garantito, in quanto espressione del «diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita». Con riguardo alla latitudine del diritto d'asilo nell'ambito dell'ordinamento nazionale, la Corte di cassazione rileva che «nella Costituzione repubblicana, infatti, la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art.10, terzo comma, Cost. trova ancoraggio, e presupposto, nel diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere». La Corte di cassazione ha, dunque, concluso che «la permanenza di tale richiamo è idonea a riempire il vuoto lasciato dalla soppressione, nello stesso testo dell'art. 19, dei due periodi che specificavano i seri motivi inerenti alla vita privata e familiare da prendere in considerazione in sede di valutazione di una richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno. Anche nel nuovo ambiente normativo, pertanto, non sono ammessi il respingimento, l'espulsione e l'estradizione in violazione di obblighi costituzionali o internazionali, giacché la protezione della vita privata e familiare è oggetto di un diritto soggettivo ex art. 8 della Cedu, oltre che attuazione di obblighi costituzionali». Con riferimento ai diversi parametri, la Suprema Corte poi rammenta che «nell'analizzare l'esistenza dei presupposti della protezione speciale, occorre anzitutto valutare “la situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza”, ossia l'eventuale situazione di vulnerabilità del paese di provenienza del richiedente, operando una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)». La Corte rileva che il giudice (o, prima di esso, l'Autorità accertante) deve esaminare «la complessiva condizione di vita privata e familiare allegata e documentata dal ricorrente, prendendo in considerazione la natura ed effettività dei legami personali, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi suppletivi della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte Edu». La Corte rileva, per un verso, che «la legittimità dell'espulsione presuppone l'esistenza di ragioni molto serie, perché la condizione di vulnerabilità derivante dallo sradicamento da una vita familiare in atto o da un'integrazione sociale realizzata o in corso di realizzazione nel territorio nazionale deve essere effettiva e non meramente programmata o desiderata», affermando, per altro verso, che «non si richiede, soprattutto ove venga in rilievo l'integrazione sociale, un percorso interamente compiuto;
occorrono però segni univoci, chiari, precisi e concordanti, nella direzione intrapresa»; non, dunque, un percorso interamente compiuto ma una «direzione intrapresa», purché questa emerga con carattere di serietà ed effettività e non di mero proponimento interiore. Richiamando «il leading case al quale si deve la prima compiuta elaborazione», la Corte ricorda che «non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili» (Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455). Abrogati gli specifici indici segnalati nell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la Cassazione enuncia dunque essa stessa gli specifici parametri che debbono guidare l'Autorità accertante affermando che «devono emergere una vita familiare improntata ad una reale comunione di vita o un legame dello straniero con la comunità nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla sua vita privata». Ai fini della prova dell'esistenza di una vita privata, la Corte richiama la propria pregressa giurisprudenza «che ha ritenuto elementi rilevanti: lo svolgimento dell'attività lavorativa (anche se in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e anche se remunerata con somme esigue: Cass., Sez. VI-1, 15 marzo 2022, n. 8373); la conoscenza della lingua ita-liana e la partecipazione ad attività di volontariato nonché ad attività svolte all'interno del centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 11 marzo 2022, n. 7938); la frequenza di corsi di formazione professionale, di tirocinio formativo e di corsi scolastici (Cass., Sez. I, 28 luglio 2022, n. 23571); il lungo tempo trascorso in Italia (Cass., Sez. I., 31 mar-zo 2023, n. 9080). In merito alla vita familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che debbono essere considerati: la presenza di figli minori in Italia (Cass., Sez. III., 13 giugno 2022, n. 19045), anche se non conviventi (Cass., Sez. I, 10 gennaio 2022, n. 467); l'esistenza di una stabile relazione affettiva instaurata con una donna italiana ancorché non convivente (Cass., Sez. I, 12 novembre 2021, n. 34096); la convivenza con moglie e figli in un centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 22 gennaio 2021, n. 1347); il ricongiungimento del figlio maggiorenne con la madre soggiornante regolarmente in Italia, in mancanza di legami affettivi e socio-culturali nel Paese d'origine (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2020, n. 23720)». Tale valutazione, da effettuare «con rigore, perché la tutela della vita privata o familiare non comporta in modo automatico ed assoluto il diritto dello straniero che ne faccia richiesta ad ottenere una forma di protezione o a restare sul territorio nazionale» impone dunque un bilanciamento «nel cui ambito siano soppesati i legami effettivi dello straniero con il territorio, da un lato, e le legittime esigenze dello Stato, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati». Nonostante la recente riforma del 2023 abbia eliso il cd
contro
- limite della necessità dell'espulsione «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica», la Corte di cassazione chiarisce la necessità di bilanciare sempre l'interesse della persona con le esigenze di tutela della collettività e prevenzione di condotte lesive, posto che «un obbligo di protezione della vita privata e familiare dello straniero nei luoghi e nelle formazioni sociali di svolgimento e di sviluppo della sua personalità, scaturente dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, in tanto può configurarsi in quanto, secondo una valutazione da effettuarsi caso per caso, i legami personali e l'integrazione sociale e lavorativa siano rivelatori di un radicamento effettivo nella comunità nazionale, di talché l'allontanamento dal territorio nazionale sia suscettibile di costituire fonte di vulnerabilità». In conclusione, per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento del diritto d'asilo nella forma della protezione complementare regolata dall'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel Paese di origine e il percorso di effettiva integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma, della Costituzione. Più la persona è integrata nel nostro Paese, più presumersi che il suo allontanamento pregiudichi la sua vita privata;
anche nel caso di un percorso ancora in fase iniziale o, comunque, intrapreso in modo non soddisfacente, vanno verificate le condizioni del Paese di origine al fine di verificare se, come rilevato dalla Corte di cassazione, sia rispettato il diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita. Tale giudizio, secondo le parole della Corte di cassazione, va effettuato «con rigore e, allo stesso tempo, con umanità».
Ciò premesso, va osservato che nel caso in esame sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 6, D.lgs. n. 286/1998 e 8 CEDU, non condividendosi, dunque, le conclusioni del Questore che pur già aveva a disposizione gli elementi fattuali per decidere in senso favorevole alla ricorrente. L'istruttoria esperita, infatti, consente di asserire come la ricorrente abbia raggiunto nel paese un buon livello di integrazione, avendo qui instaurato la propria vita familiare e privata. Quanto al primo aspetto, infatti, nonostante la richiedente abbia ancora una figlia in Perù (cfr. dichiarazioni rese a verbale di udienza del 6.11.2025), ella gode della presenza nel territorio della provincia di Bologna del fratello e della sorella, entrambi cittadini italiani naturalizzati. Dalle dichiarazioni rese in udienza, infatti, emerge una frequentazione costante con entrambi i familiari: la ricorrente ha vissuto insieme al fratello nel primo periodo di permanenza a Bologna, periodo in cui anche si fermava presso la casa del fratello quando, per motivi di CP_2 lavoro, doveva rimanere a Bologna;
ad oggi, poi, reperita una occupazione lavorativa fissa, la ricorrente si reca settimanalmente dalla sorella. Trattasi, dunque, di legami familiari solidi e di effettiva frequentazione. Quanto al profilo della vita privata, è agli atti il contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc. 6 allegato al ricorso), sottoscritto dalle parti in data 27.11.2024, nonché il reddito percepito nel corso del 2025, pari ad oltre 14.000,00 per le mensilità gennaio- novembre, cui dovrà sommarsi la mensilità del mese in corso. L'inserimento della ricorrente nel Paese, inoltre, si evince anche dal buon livello di conoscenza della lingua italiana, come comprovato dal fatto che l'intera audizione all'udienza del 6.11.2025 dinnanzi al giudice si è svolta in lingua italiana senza bisogno alcuno di interprete. In due anni di permanenza sul territorio italiano, dunque, la ricorrente ha radicato qui una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. È indubbio, quindi, che ella abbia compiuto “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata. Non risultano, inoltre, cause ostative alla permanenza della ricorrente in Italia, posto che né la Questura nel provvedimento reiettivo né l'Avvocatura di Stato nella memoria di costituzione hanno segnalato rilievi penali a carico della ricorrente. In conclusione, il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la richiedente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
13. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione vede soccombenti le parti in egual misura.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, 1. rigetta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co.2 lett. c) D.lgs. 286/1998 e dell'art. 28 co. 1 lett. b) del DPR 394/1999 in capo a;
Parte_1
2. accerta in capo a il diritto al riconoscimento di un permesso Parte_1 di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Si comunichi. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il Giudice est. Dott. Silvia Rossi
Il Presidente
Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Stefania Cannavale Giudice dott. Silvia Rossi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 20/12/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 15064/2025, promosso da:
, nata in [...], il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BILLONE MIRKO RICORRENTE contro
Controparte_1
Con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
a vedersi concedere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma
[...]
2, lett. c) del D.Lgs. 286/1998 senza ritardo e/o indugio alcuno con conseguente obbligo del Questore della Provincia di Bologna di concedere il relativo permesso. Condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa come per legge liquidati” (così, al ricorso del 25.10.2025); “in subordine, protezione speciale in virtù dell'inserimento lavorativo della ricorrente” (così al verbale di udienza del 6.11.2025).
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato, anche per ciò che riguarda l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento” (così, memoria di costituzione del 14.11.2025)
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 25.10.2025, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) D.lgs. 286/1998 (in seguito anche indicato come TUI), negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna del 17.09.2025, notificato il 14.10.2025.
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla mancata constatazione della sussistenza del requisito della convivenza della ricorrente con la sorella naturalizzata cittadina italiana, come da CP_2 accertamenti negativi compiuti dal Personale della Legione Carabinieri Emilia- Romagna Stazione di ZZ OR (BO) (cfr. note del 21.03.2025 e del 12.09.2025).
3. L'istante ha rappresentato come il diniego leda il suo diritto all'unità familiare e come sia contrario alla nozione di convivenza come interpretata dalla stessa Corte di Cassazione. Quest'ultima, infatti, con Sentenza n. 3279 del 2 febbraio 2023, “ha precisato che il Giudice deve limitarsi ad accertare l'effettività della convivenza, intesa come “stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari”, senza poter richiedere ulteriori condizioni non contemplate dalla legge come la disponibilità “titolata” e formale di un alloggio. Nel caso specifico della cittadina extracomunitaria in questione, la circostanza che, nel corso dei sopralluoghi effettuati, non sia stato trovato nessuno non preclude necessariamente il riconoscimento della convivenza, purché sia dimostrabile che sussista una effettiva coabitazione e comunanza di vita”. La ricorrente, al riguardo, ha evidenziato come la circostanza che i Carabinieri non abbiano trovato né lei né la sorella in casa è dipesa dal lavoro delle due sorelle, spesso fuori casa;
ciò non può equivalere, tuttavia, a mancanza di coabitazione effettiva.
4. Fissata udienza cautelare alla data del 6.11.2025, il giudice ha istruito la causa mediante esame testimoniale della sorella e audizione della ricorrente medesima. All'esito della predetta istruttoria, il difensore di parte ricorrente ha domandato, in via subordinata, il diritto al riconoscimento della c.d. protezione complementare di cui all'art. 19 co.
1.1 TUI, posta la situazione di integrazione della ricorrente nel Paese.
5. Nel giudizio di merito si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , Controparte_1 costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso con memoria del 14.11.2025, ribadendo l'insussistenza del requisito della convivenza, requisito fondamentale per poter riconoscere il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett.c) TUI.
6. All'udienza del 18.12.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore a precisare le conclusioni e discutere la causa oralmente, rimettendo per la decisione la causa davanti al Collegio.
***
Motivi della decisione
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 19 co.2 lett.c) TUI;
in subordine, per mancata valutazione dei presupposti del riconoscimento della cd. protezione complementare ex art. 19 co.
1.1. TUI. Si ricorda, infatti, che è onere del Questore, in caso di diniego del titolo richiesto dall'istante, in ogni caso valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 1.1. TUI. Tale dovere per la Pubblica Amministrazione trova ancor oggi fondamento nella previsione di cui all'art. 5 co. 9 TUI, a mente del quale “il permesso di soggiorno è rilasciato […] se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Sul punto, di contro, il Questore si è limitato ad asserire che “non risultano presenti requisiti per la conversione del permesso di soggiorno in analogo titolo rilasciato per motivi diversi da quello richiesto, né cause di inespellibilità”.
Ebbene, la controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. e) (per la domanda svolta in via principale) e lett. d) (per la domanda svolta in via subordinata) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018; si procede, conseguentemente, con il rito di cui all'art. 281 decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011 attesa la prevalenza della competenza collegiale.
8. Venendo, quindi, al merito, quanto alla domanda svolta in via principale il Collegio concorda con le conclusioni cui è pervenuta la di Bologna: dall'istruttoria in atti, infatti, emerge con CP_3 chiarezza l'assenza del requisito della convivenza fra la ricorrente e la di lei sorella (mentre nulla viene eccepito dalla Questura circa il rapporto di parentela sussistente fra l'istante e CP_2 rapporto, dunque, che anche in questa sede si dà per accertato;
così come, in assenza di contestazioni da parte della amministrazione, si considera verificata la cittadinanza italiana in capo alla stessa
. CP_2
Il Collegio rileva, quanto al difetto di effettiva coabitazione, che la stessa ricorrente, in occasione dell'audizione svolta in data 6.11.2025 ha dichiarato quanto segue:
“D: da quanto è in Italia? R: sono arrivata il 30.11.2023 per cercare lavoro;
ho una figlia che vive in Perù. quando sono arrivata abitavo con mia sorella e mio fratello a Bologna in via Sandro Botticelli;
abitavamo tutti e tre insieme. Io restavo a casa non trovando lavoro. Ho trovato lavoro dopo circa 3 mesi;
era un lavoro di poche ore. Continuavo ad abitare sempre con i miei fratelli in via Sandro Botticelli D: dove vive attualmente? R: quando ho trovato un lavoro presso (98 anni, completamente disabile) a novembre 2024 Pt_2 sono andata a vivere a casa di . Vivevo fissa lì; dopo un mese di prova abbiamo fatto un Pt_2 contratto a tempo indeterminato perché non è in grado di prendersi cura di sé stesso essendo invalido al 100%. D: lei quindi ha una sua stanza da ? Pt_2
R: sì. Le mie cose personali sono un po' da mia sorella e un po' da . Pt_2
D: come mai ha un po' di cose da sua sorella? R: prima andavo a casa di mia sorella tutte le domeniche dalle 12 alle 20. Mi riferisco al periodo dicembre 2024 a giugno 2025; poi a giugno abbiamo con l'avvocato cambiato l'orario; abbiamo inviato comunicazione alla Questura che mi trovavano tutti i giovedì dalle 14 alle 18 a casa di mia sorella. Gli altri giorni non sono a casa di mia sorella”.
E' evidente, dunque, per pacifica ammissione della stessa ricorrente, come da novembre 2024 ella viva a casa del proprio datore di lavoro, trattandosi, peraltro, di persona che necessita di assistenza continua viste le condizioni fisiche in cui versa. E', quindi, accertato che la stessa si reca dalla sorella solo nel pomeriggio di giovedì (trattandosi del giorno indicato alla Questura come giorno, di fatto, di reperibilità presso l'abitazione della sorella) nonché la domenica.
Le dichiarazioni, sul punto, coincidono, del resto, con quanto dichiarato dalla sorella CP_2 ascoltata come teste all'udienza del 6.11.2025. Si legge, infatti, dal verbale di udienza quanto segue:
“D: senta, mi può descrivere come si svolge, normalmente, la giornata di sua sorella? R: Lei sta lavorando;
da quando ha attivato la documentazione in Questura ha cercato lavoro e ora sta lavorando presso;
prima è stata in prova per un mese e poi è stata assunta con contratto Pt_2 nel dicembre 2024. Da allora è sempre con lui. D: Quindi abitava con questa persona fissa dal 2024? R:Sì, veniva da me la domenica o la giornata in cui era libera;
da giugno 2025 però, abbiamo parlato con l'avvocato, e ha cambiato gli orari di lavoro;
ora tutti i giovedì dalle 14 alle 18 ci trovavamo a casa. Gli altri giorni continua a vivere presso l'anziano, venendo solo la domenica e il giovedì pomeriggio. Mia sorella dorme da questa persona perché essendo fissa (l'anziano è una persona disabile 98 anni che necessita di assistenza continua) le ha dato una stanza per sé. Anche quando mia sorella viene da me, prepara prima di uscire il pranzo e lo lascia pronto. Torna poi da lui la sera entro le 21/22 per assisterlo”.
Le dichiarazioni sopra riportate mostrano, in maniera incontrovertibile, l'assenza del requisito previsto dall'invocato art. 19 co. 2 lett. c) TUI, considerato che la convivenza “si sostanzia in una situazione di fatto, connotata dalla effettiva e ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora” (Cass. Sez. 1, 26/06/2024, n. 17551, Rv. 672161 - 01). L'assenza del divieto di inespellibilità per le ragioni testé indicate comporta, conseguentemente, che la ricorrente non abbia diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28 co.1 lett. b) del DPR 394/1999.
9. Sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento della cd. protezione complementare, la cui domanda, seppur in via subordinata, è stata tempestivamente proposta dalla difesa della ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento del Questore. Si deve, premettere, sul punto, che si applica al caso in esame l'attuale formulazione dell'art. 19 1.1. Contr posto che la ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento del permesso di soggiorno in data 1.7.2024. Dovendosi applicare, dunque, l'art. 19 TUI nella formulazione attuale, va osservato quanto segue. La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19, co. 1, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co. 1.1, primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo comma 1.1 dell'art. 19 cit. La disciplina attuale di cui all'art. 19 cit. contempla, dunque, che «non sono ammessi il respingimento
o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani». A sua volta l'art. 5, co. 6, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiamato dall'art. 19 cit., prevede che «il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Tale formulazione è frutto dell'intervento legislativo del 2020, che l'ha ricondotta al testo antecedente al 2018, fatto salvo che per l'inciso relativo ai «seri motivi di carattere umanitario» a suo tempo presente nell'art. 5, comma 6, cit. L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha dunque ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È, invero, noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma, della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali. Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 T.U.I. (il quale, come si è visto, richiama «gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», il quale a sua volta evidenzia il necessario «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano») impone di assumere che, quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali, si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni Unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. Un., sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1, sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale») e superando, dunque, le pregresse «oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza», di legittimità e di merito, hanno inteso «definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. Un., sentenza n. 24413 del 09/09/2021). A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno quindi osservato che «in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno» (sent. n. 24413/2021 cit.). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel Paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della CEDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma, della Costituzione. Dunque, nel regime precedente alla riforma, avvenuta nel 2020, dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6, D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno, invero, efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali (sent. n. 24413/2021, cit.). 4.3. Tale indirizzo, consolidato nella giurisprudenza di questa sezione sin dall'entrata in vigore della riforma del marzo 2023, appare confermato dalla sentenza della Suprema Corte dell'11 novembre 2025 n. 13309, pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Venezia proprio al fine di investire l'organo nomofilattico della risoluzione di una divergenza esegetica con riguardo ai parametri necessari al fine di verificare quando l'allontanamento comporterebbe uno sradicamento lesivo dei diritti fondamentali della persona. La Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto per cui «la rivisitazione, a opera del decreto- legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole». La Corte di cassazione ha affermato, dunque, in modo univoco che «il testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023 non può intendersi in senso ostativo al riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, rientrante nel novero degli obblighi internazionali, come sancito dall'art. 8 della Cedu, e costituzionali», osservando che «difatti, pur dopo le modifiche del 2023 è ancora presente, nel tessuto dell'art. 19 cit., il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite ad ogni forma di allontanamento della persona straniera, attraverso il richiamo espresso all'art. 5, comma 6, dello stesso testo unico». La Suprema Corte ha poi evidenziato che «tra questi ultimi, va ricompresa la tutela della vita privata e familiare, espressamente considerata dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, proclamato dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rientra nel catalogo aperto dei diritti fondamentali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., rinvenendo dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Appare particolarmente pregnante, ancora, l'osservazione della Corte che riconduce la protezione della vita privata e familiare al diritto d'asilo costituzionalmente garantito, in quanto espressione del «diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita». Con riguardo alla latitudine del diritto d'asilo nell'ambito dell'ordinamento nazionale, la Corte di cassazione rileva che «nella Costituzione repubblicana, infatti, la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art.10, terzo comma, Cost. trova ancoraggio, e presupposto, nel diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere». La Corte di cassazione ha, dunque, concluso che «la permanenza di tale richiamo è idonea a riempire il vuoto lasciato dalla soppressione, nello stesso testo dell'art. 19, dei due periodi che specificavano i seri motivi inerenti alla vita privata e familiare da prendere in considerazione in sede di valutazione di una richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno. Anche nel nuovo ambiente normativo, pertanto, non sono ammessi il respingimento, l'espulsione e l'estradizione in violazione di obblighi costituzionali o internazionali, giacché la protezione della vita privata e familiare è oggetto di un diritto soggettivo ex art. 8 della Cedu, oltre che attuazione di obblighi costituzionali». Con riferimento ai diversi parametri, la Suprema Corte poi rammenta che «nell'analizzare l'esistenza dei presupposti della protezione speciale, occorre anzitutto valutare “la situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza”, ossia l'eventuale situazione di vulnerabilità del paese di provenienza del richiedente, operando una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)». La Corte rileva che il giudice (o, prima di esso, l'Autorità accertante) deve esaminare «la complessiva condizione di vita privata e familiare allegata e documentata dal ricorrente, prendendo in considerazione la natura ed effettività dei legami personali, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi suppletivi della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte Edu». La Corte rileva, per un verso, che «la legittimità dell'espulsione presuppone l'esistenza di ragioni molto serie, perché la condizione di vulnerabilità derivante dallo sradicamento da una vita familiare in atto o da un'integrazione sociale realizzata o in corso di realizzazione nel territorio nazionale deve essere effettiva e non meramente programmata o desiderata», affermando, per altro verso, che «non si richiede, soprattutto ove venga in rilievo l'integrazione sociale, un percorso interamente compiuto;
occorrono però segni univoci, chiari, precisi e concordanti, nella direzione intrapresa»; non, dunque, un percorso interamente compiuto ma una «direzione intrapresa», purché questa emerga con carattere di serietà ed effettività e non di mero proponimento interiore. Richiamando «il leading case al quale si deve la prima compiuta elaborazione», la Corte ricorda che «non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili» (Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455). Abrogati gli specifici indici segnalati nell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la Cassazione enuncia dunque essa stessa gli specifici parametri che debbono guidare l'Autorità accertante affermando che «devono emergere una vita familiare improntata ad una reale comunione di vita o un legame dello straniero con la comunità nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla sua vita privata». Ai fini della prova dell'esistenza di una vita privata, la Corte richiama la propria pregressa giurisprudenza «che ha ritenuto elementi rilevanti: lo svolgimento dell'attività lavorativa (anche se in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e anche se remunerata con somme esigue: Cass., Sez. VI-1, 15 marzo 2022, n. 8373); la conoscenza della lingua ita-liana e la partecipazione ad attività di volontariato nonché ad attività svolte all'interno del centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 11 marzo 2022, n. 7938); la frequenza di corsi di formazione professionale, di tirocinio formativo e di corsi scolastici (Cass., Sez. I, 28 luglio 2022, n. 23571); il lungo tempo trascorso in Italia (Cass., Sez. I., 31 mar-zo 2023, n. 9080). In merito alla vita familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che debbono essere considerati: la presenza di figli minori in Italia (Cass., Sez. III., 13 giugno 2022, n. 19045), anche se non conviventi (Cass., Sez. I, 10 gennaio 2022, n. 467); l'esistenza di una stabile relazione affettiva instaurata con una donna italiana ancorché non convivente (Cass., Sez. I, 12 novembre 2021, n. 34096); la convivenza con moglie e figli in un centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 22 gennaio 2021, n. 1347); il ricongiungimento del figlio maggiorenne con la madre soggiornante regolarmente in Italia, in mancanza di legami affettivi e socio-culturali nel Paese d'origine (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2020, n. 23720)». Tale valutazione, da effettuare «con rigore, perché la tutela della vita privata o familiare non comporta in modo automatico ed assoluto il diritto dello straniero che ne faccia richiesta ad ottenere una forma di protezione o a restare sul territorio nazionale» impone dunque un bilanciamento «nel cui ambito siano soppesati i legami effettivi dello straniero con il territorio, da un lato, e le legittime esigenze dello Stato, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati». Nonostante la recente riforma del 2023 abbia eliso il cd
contro
- limite della necessità dell'espulsione «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica», la Corte di cassazione chiarisce la necessità di bilanciare sempre l'interesse della persona con le esigenze di tutela della collettività e prevenzione di condotte lesive, posto che «un obbligo di protezione della vita privata e familiare dello straniero nei luoghi e nelle formazioni sociali di svolgimento e di sviluppo della sua personalità, scaturente dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, in tanto può configurarsi in quanto, secondo una valutazione da effettuarsi caso per caso, i legami personali e l'integrazione sociale e lavorativa siano rivelatori di un radicamento effettivo nella comunità nazionale, di talché l'allontanamento dal territorio nazionale sia suscettibile di costituire fonte di vulnerabilità». In conclusione, per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento del diritto d'asilo nella forma della protezione complementare regolata dall'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel Paese di origine e il percorso di effettiva integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma, della Costituzione. Più la persona è integrata nel nostro Paese, più presumersi che il suo allontanamento pregiudichi la sua vita privata;
anche nel caso di un percorso ancora in fase iniziale o, comunque, intrapreso in modo non soddisfacente, vanno verificate le condizioni del Paese di origine al fine di verificare se, come rilevato dalla Corte di cassazione, sia rispettato il diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita. Tale giudizio, secondo le parole della Corte di cassazione, va effettuato «con rigore e, allo stesso tempo, con umanità».
Ciò premesso, va osservato che nel caso in esame sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 6, D.lgs. n. 286/1998 e 8 CEDU, non condividendosi, dunque, le conclusioni del Questore che pur già aveva a disposizione gli elementi fattuali per decidere in senso favorevole alla ricorrente. L'istruttoria esperita, infatti, consente di asserire come la ricorrente abbia raggiunto nel paese un buon livello di integrazione, avendo qui instaurato la propria vita familiare e privata. Quanto al primo aspetto, infatti, nonostante la richiedente abbia ancora una figlia in Perù (cfr. dichiarazioni rese a verbale di udienza del 6.11.2025), ella gode della presenza nel territorio della provincia di Bologna del fratello e della sorella, entrambi cittadini italiani naturalizzati. Dalle dichiarazioni rese in udienza, infatti, emerge una frequentazione costante con entrambi i familiari: la ricorrente ha vissuto insieme al fratello nel primo periodo di permanenza a Bologna, periodo in cui anche si fermava presso la casa del fratello quando, per motivi di CP_2 lavoro, doveva rimanere a Bologna;
ad oggi, poi, reperita una occupazione lavorativa fissa, la ricorrente si reca settimanalmente dalla sorella. Trattasi, dunque, di legami familiari solidi e di effettiva frequentazione. Quanto al profilo della vita privata, è agli atti il contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc. 6 allegato al ricorso), sottoscritto dalle parti in data 27.11.2024, nonché il reddito percepito nel corso del 2025, pari ad oltre 14.000,00 per le mensilità gennaio- novembre, cui dovrà sommarsi la mensilità del mese in corso. L'inserimento della ricorrente nel Paese, inoltre, si evince anche dal buon livello di conoscenza della lingua italiana, come comprovato dal fatto che l'intera audizione all'udienza del 6.11.2025 dinnanzi al giudice si è svolta in lingua italiana senza bisogno alcuno di interprete. In due anni di permanenza sul territorio italiano, dunque, la ricorrente ha radicato qui una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. È indubbio, quindi, che ella abbia compiuto “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata. Non risultano, inoltre, cause ostative alla permanenza della ricorrente in Italia, posto che né la Questura nel provvedimento reiettivo né l'Avvocatura di Stato nella memoria di costituzione hanno segnalato rilievi penali a carico della ricorrente. In conclusione, il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la richiedente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
13. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione vede soccombenti le parti in egual misura.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, 1. rigetta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co.2 lett. c) D.lgs. 286/1998 e dell'art. 28 co. 1 lett. b) del DPR 394/1999 in capo a;
Parte_1
2. accerta in capo a il diritto al riconoscimento di un permesso Parte_1 di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Si comunichi. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il Giudice est. Dott. Silvia Rossi
Il Presidente
Dott. Marco Gattuso