Articolo 21 della Legge 5 agosto 1981, n. 416
Articolo 20Articolo 22
Versione
21 agosto 1981
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Versione
4 maggio 1983
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Versione
10 marzo 1987
Art. 21. (Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione)

L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo. ((7))
Qualora l'inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicita', si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 25 febbraio 1987, n.67 ha disposto (con l'art. 32) che "L'applicazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dall' articolo 9 della legge 30 aprile 1983, n. 137 , deve essere effettuata secondo il criterio interpretativo in base al quale non comporta decadenza dalle provvidenze il tardivo invio di atti compiuti nei termini di legge in
conformita' alla normativa generale sulle societa'."
Entrata in vigore il 10 marzo 1987
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